Ordinanza cautelare 28 gennaio 2022
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00227/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00925/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 925 del 2021, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mara Califano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Vercelli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
del provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Vercelli prot. n. -OMISSIS-, emesso in data -OMISSIS-, con il quale veniva decretato il rigetto dell’istanza ex art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 34/2020, e di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Vercelli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 3 febbraio 2026, svoltasi con modalità di cui all’art. art. 87 comma 4-bis del c.p.a., il dott. AN Di VI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 5.11.2021 e depositato in pari data è impugnato il provvedimento in epigrafe, preceduto da preavviso di rigetto ex art. 10 bis della L. n. 241 del 1990, con cui lo Sportello unico per l’immigrazione di Vercelli ha respinto la domanda di emersione del lavoro irregolare di sostegno al bisogno familiare avanzata ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.L. n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77 del 2020.
Va premesso che l’atto impugnato si fonda sulla mancanza del requisito reddituale previsto dall’art. 9 del decreto interministeriale 27 maggio 2020 costituito dal reddito imponibile del datore di lavoro non inferiore ad € 27.000 annui in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi, con l’ulteriore precisazione che “Il coniuge ed i parenti entro il 2° grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi” ; ciò in quanto dall’istruttoria procedimentale è emerso il possesso di un reddito di € 25.081,00 inferiore alla soglia di cui sopra aggiungendo, per quanto rileva nel presente giudizio, che “lo zio del datore di lavoro, il Sig. -OMISSIS-, non integra i requisiti previsti dalla sopracitata norma ai fini del concorso nella formazione del reddito del richiedente stesso, non essendo parente entro il 2° grado” .
L’istante deduce i seguenti motivi di diritto: eccesso di potere per carenza di istruttoria ed erroneità della motivazione.
In sintesi, deduce l’illegittimità del diniego in quanto l’amministrazione avrebbe trascurato di considerare che lo zio del datore di lavoro (Sig. -OMISSIS-) ha dichiarato di contribuire con il proprio reddito al sostentamento della famiglia del datore di lavoro, quindi il nucleo familiare soddisferebbe il requisito reddituale come previsto anche dalla circolare n. 4623 del 17.11.2020 secondo cui “Il coniuge ed i parenti entro il 2^ grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi” .
Inoltre, invoca l’orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui, nel caso in cui l'istanza di emersione da lavoro irregolare sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, il lavoratore può conseguire ugualmente il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, n. 75 del 2020).
Conclude con le richieste di accoglimento del ricorso e di conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Si è costituita l’amministrazione che controdeduce nel merito e chiede il rigetto del gravame.
Con provvedimento del 16.12.2021 la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato istituita presso questo T.A.R. ha accolto la domanda di ammissione al beneficio.
Con ordinanza n. 202 del 28.1.2022 è stata rigettata la domanda cautelare con la seguente motivazione: “emerge per tabulas che l’integrazione del requisito reddituale invocata dal ricorrente è assicurata dallo zio del datore di lavoro, la cui relazione di parentela è di terzo grado a mente del disposto dell’art. 76 cod. civ. secondo cui nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti sino allo stipite comune e da questi discendendo all’altro parente, sempre restando escluso lo stipite; tale integrazione non possa utilmente soccorrere il datore di lavoro nel raggiungimento della soglia reddituale fissata dal decreto interministeriale 27 maggio 2020 …”.
Con memoria difensiva del 25.2.2025 il ricorrente ha manifestato la persistenza dell’interesse alla decisione del ricorso e, con nota depositata in pari data, il difensore ha avanzato domanda di liquidazione del proprio compenso ai sensi dell’art. 82 del D.P.R. n. 115 del 2002 commisurato alla fase di studio, introduttiva e cautelare collegiale, con revoca del beneficio dell’ammissione al gratuito patrocinio dal 1.1.2025 per avere l’istante prodotto nel 2024 un reddito pari ad € 14.430,00 (superiore, quindi, al limite previsto per il 2025 dal decreto del Ministero della giustizia del 22.4.2025 che, ai sensi dell’art. 76 T.U. Spese di giustizia, ha fissato la soglia di € 13.659,64).
Con memoria del 14.3.2025 il Ministero dell’Interno insiste per il rigetto del ricorso e chiede la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio.
All’udienza di smaltimento del 3.2.2026 la causa è stata introitata in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Va premesso che l’art. 103 si colloca nell'ambito di una disciplina (recata dal D.L. n. 34 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77 del 2020), volta a introdurre "misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".
Fra le misure previste, l'art. 103 delinea, per alcuni settori economici (comma 3 dell'articolo citato), tre procedure riguardanti l'emersione del lavoro irregolare e la possibile stipula di nuovi contratti di lavoro con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale.
Le prime due procedure, regolate al comma 1 del citato art. 103, operano su impulso del datore di lavoro, il quale può presentare istanza "per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri" , oppure "per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri" .
La terza procedura - di cui all'art. 103, comma 2 - attribuisce, invece, ai cittadini stranieri un permesso di lavoro temporaneo della durata di sei mesi, suscettibile di essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro se lo straniero, nel corso dei sei mesi, "esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa in conformità alle previsioni di legge nei settori di cui al comma 3" .
Per accedere al beneficio, la normativa prevede specifici requisiti sia in capo al datore di lavoro che in capo al lavoratore.
L'art. 103, comma 1, si riferisce, in particolare, al requisito reddituale minimo in capo al datore di lavoro.
Per quanto rileva nel presente giudizio, l’art. 9 del decreto interministeriale 27 maggio 2020 prevede al comma 2 che “2. Per la dichiarazione di emersione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all'assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilitò che ne limitino l'autosufficienza, il reddito imponibile del datore di lavoro non può essere inferiore a 20.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero non inferiore a 27.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi. Il coniuge ed i parenti entro il secondo grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi”.
La titolarità in capo al datore di lavoro di reddito nella misura indicata dall'articolo 9 del D.M. 27 maggio 2020 costituisce dunque un presupposto indefettibile per la definizione in senso positivo della procedura, dato che la titolarità di tali redditi ha la funzione di dimostrare l'effettività e/o sostenibilità del rapporto di lavoro da parte di colui che si afferma datore di lavoro ovvero si propone come tale.
Si aggiunga che la verifica del requisito reddituale minimo del datore di lavoro, condizione essenziale per l'emersione dal lavoro irregolare prevista dall'art. 103 del D.L. n. 34 del 2020, è vincolante e non superabile tramite affermazioni generiche o documentazione non comprovante il superamento delle soglie stabilite dalla normativa (T.A.R. Lazio, Roma, n. 20076 del 2025).
Nel caso in esame non è contestata l’insussistenza del requisito e, sotto distinto profilo, va confermato in questa sede quanto rilevato in sede cautelare, secondo cui esso non può essere integrato dallo zio del datore di lavoro, la cui relazione di parentela è di terzo grado a mente del disposto dell’art. 76 cod. civ. secondo cui nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti sino allo stipite comune e da questi discendendo all’altro parente, sempre restando escluso lo stipite.
Ne consegue che, in presenza della mancata sussistenza del requisito reddituale, la domanda non poteva essere accolta.
Non persuade poi il motivo di doglianza con cui si deduce il mancato rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, visto che la giurisprudenza menzionata nel ricorso (T.A.R. Reggio Calabria, n. 75 del 2020) si riferisce ad altra fattispecie procedimentale governata dal D.Lgs. n. 109 del 2012 che, a differenza della richiamata disciplina normativa (D.L. n. 34 del 2020) reca specifica previsione (art. 5 comma 11- bis del D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, introdotto dall’art. 9, comma 10, del D.L. n. 76 del 2013, convertito dalla L. n. 99 del 2013, secondo cui “Nei casi in cui la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, previa verifica da parte dello sportello unico per l'immigrazione della sussistenza del rapporto di lavoro, dimostrata dal pagamento delle somme di cui al comma 5, e del requisito della presenza al 31 dicembre 2011 di cui al comma 1, al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione. […]” ).
In conclusione, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va rigettato con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in dispositivo.
Infine, va disposta la revoca del provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio ai sensi dell’art. 136, comma 1, del T.U. spese di giustizia in quanto, come rilevato dalla difesa di parte ricorrente, nel 2024, sono sopravvenute modifiche alle condizioni reddituali che hanno collocato l’istante al di sopra della soglia per l’ammissione al beneficio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso in epigrafe.
- condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’amministrazione costituita che liquida in € 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge;
- revoca il decreto di ammissione della parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 tenuta da remoto con modalità Microsoft Teams con l'intervento dei magistrati:
FF ER, Presidente
AN Di VI, Consigliere, Estensore
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN Di VI | FF ER |
IL SEGRETARIO