Ordinanza cautelare 23 ottobre 2025
Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 07/05/2026, n. 2928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2928 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02928/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04819/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4819 del 2025, proposto da
SA GA WA IG, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Bevilacqua, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento del provvedimento prot. numero P-NA/L/Q/2023/198228 del 02.09.2025 avente ad oggetto revoca del nulla osta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - di U.T.G. - Prefettura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2026 il dott. FA EI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e TT
1.- Con il gravame in decisione l’odierno ricorrente ha dedotto che, in data 04 dicembre 2023, il suo datore di lavoro presentava, ai sensi del D.P.C.M. 27 settembre 2023 (c.d. "Decreto Flussi"), istanza telematica (Modello A-bis) per ottenere il nulla osta all'assunzione del ricorrente, cittadino del Sri Lanka, per lo svolgimento di lavoro subordinato nel settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria, con proposta di contratto a tempo indeterminato.
In data 04 febbraio 2024, lo Sportello Unico per l’Immigrazione (S.U.I.) della Prefettura di Napoli rilasciava il nulla osta al lavoro subordinato (pratica P-NA/L/Q/2023/198228) ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 286/1998.
Il ricorrente, ottenuto il visto, faceva ingresso nel territorio nazionale in data 08 aprile 2024. In data 15 aprile 2024, come da contratto, decorreva il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che veniva formalmente denunciato all'INPS in data 21 giugno 2024. Successivamente, il datore di lavoro procedeva al licenziamento del ricorrente in data 30 novembre 2024, con cessazione del rapporto di lavoro formalizzata presso l'INPS in data 17 dicembre 2024.
In data 12 giugno 2025, il S.U.I. convocava le parti e, riscontrando l'assenza del datore di lavoro, avviava il procedimento di revoca del nulla osta, contestando la mancata presentazione di alcuni documenti, tra cui l'asseverazione ex art. 44 D.L. n. 73/2022 e la verifica di indisponibilità di lavoratori presso il Centro per l'Impiego.
A seguito di tale comunicazione, la parte ricorrente, tramite il patronato, trasmetteva la documentazione richiesta, inclusa l'asseverazione e la richiesta al Centro per l'Impiego e, contestualmente, chiedeva la concessione di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
In data 01 agosto 2025, le parti venivano nuovamente convocate per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Anche in tale occasione, il datore di lavoro risultava assente.
Con il provvedimento impugnato, datato 02 settembre 2025, il S.U.I. disponeva la revoca del nulla osta, motivando sulla base della mancata presentazione dei documenti del datore di lavoro e della violazione dell'art. 22, co. 5-ter, del D.Lgs. n. 286/1998 per mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno. Nello stesso atto, l'Amministrazione rigettava l'istanza di permesso per attesa occupazione, assumendo che si trattasse di nulla osta per lavoro "stagionale" e che, in ogni caso, non ricorressero i presupposti di legge (previa instaurazione del rapporto o forza maggiore).
Avverso tale provvedimento, il ricorrente ha articolato plurime censure di violazione di legge ed eccesso di potere, lamentando l'erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, il difetto di istruttoria e di motivazione, e l'illegittimità del diniego di permesso per attesa occupazione.
In particolare ha dedotto:
a) erroneità dei presupposti della revoca e difetto di istruttoria, in quanto la documentazione richiesta (relativa al datore e ai requisiti) sarebbe stata già prodotta nella domanda e/o integrata successivamente;
b) illegittimità del diniego di “attesa occupazione”, sia perché il nulla osta sarebbe stato per lavoro subordinato domestico a tempo indeterminato (non stagionale), sia perché il rapporto di lavoro sarebbe stato instaurato e poi cessato per causa non imputabile al lavoratore (con conseguente applicabilità dell’art. 22, co. 11, TUI, secondo gli orientamenti giurisprudenziali richiamati in ricorso);
c) violazione dei principi che governano il ritiro di atti favorevoli e del necessario apprezzamento delle sopravvenienze in un procedimento connotato da lungaggini amministrative (censure sviluppate nel ricorso)
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione resistente, depositando memoria con cui ha sostenuto la legittimità del proprio operato e chiesto il rigetto del ricorso.
Con ordinanza cautelare n. 2499/2025, questa Sezione ha sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato, ritenendo sussistente il fumus boni iuris con particolare riferimento alle censure "relative alla illegittimità del diniego di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, sussistendo un regolare rapporto di lavoro stipulato nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno e venuto meno per causa non imputabile al lavoratore".
All'udienza pubblica dell'8 aprile 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Il ricorso è fondato e merita accoglimento. L'oggetto del presente giudizio verte sulla legittimità del provvedimento con cui la Prefettura di Napoli ha disposto la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, rilasciato in favore del ricorrente, e contestualmente ha rigettato la sua istanza volta a ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Il Collegio, confermando le valutazioni già espresse in sede cautelare, ritiene che l'atto impugnato sia viziato da plurimi profili di illegittimità, segnatamente per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e violazione di legge.
Nel dettaglio, il provvedimento di revoca, nel negare la possibilità di rilasciare un permesso per attesa occupazione, muove dall'erroneo presupposto che il nulla osta in questione fosse relativo a un "lavoro stagionale". Tale affermazione è palesemente smentita dalla documentazione in atti. L'istanza originaria è stata presentata su "MODELLO A-BIS", specificamente previsto per il "lavoro subordinato nel settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria", e conteneva una proposta di contratto a "tempo indeterminato". Anche il nulla osta rilasciato fa generico riferimento all'art. 22 del D.Lgs. n. 286/1998, che disciplina il lavoro subordinato in generale, e non all'art. 24, che regola il lavoro stagionale. La motivazione del diniego di attesa occupazione, fondata su tale erronea qualificazione è, pertanto, viziata da un macroscopico travisamento dei fatti, che ne inficia la legittimità.
Tanto acclarato, il nucleo della controversia risiede nella corretta interpretazione e applicazione dell'art. 22, comma 11, del D.Lgs. n. 286/1998, che consente al lavoratore straniero che perde il posto di lavoro di iscriversi nelle liste di collocamento e ottenere un permesso per attesa occupazione. L'Amministrazione resistente nega l'applicabilità di tale istituto, sostenendo che esso presupponga un rapporto di lavoro già perfezionato con la sottoscrizione del contratto di soggiorno, ovvero una mancata instaurazione per causa di forza maggiore. Tale tesi è infondata sia in fatto che in diritto.
Sotto il profilo fattuale, è documentalmente provato che un rapporto di lavoro tra il ricorrente e il datore di lavoro originario è stato effettivamente instaurato. Gli atti prodotti includono la denuncia di assunzione all'INPS con decorrenza 15 aprile 2024 e la successiva comunicazione di cessazione. La formalizzazione del rapporto presso gli enti previdenziali costituisce un indice inequivocabile dell'avvenuta costituzione del vincolo lavorativo, a prescindere dalla successiva mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno, imputabile peraltro all'assenza del datore di lavoro. La fattispecie rientra, pertanto, a pieno titolo nell'ipotesi di "perdita del posto di lavoro" contemplata dalla norma, come correttamente delibato in sede cautelare.
Sotto il profilo giuridico, la giurisprudenza amministrativa ha da tempo adottato un'interpretazione teleologica e non meramente formalistica della normativa, volta a tutelare l'affidamento del lavoratore straniero entrato regolarmente in Italia. Si è affermato che, anche in caso di mancata instaurazione del rapporto per indisponibilità del datore di lavoro, non imputabile al lavoratore, a quest'ultimo può essere rilasciato un permesso per attesa occupazione. È stato chiarito che lo straniero stesso, per evidenti ragioni di tutela, non perde il titolo per soggiornare sul territorio nazionale, in quanto può ottenere il rilascio di un permesso per attesa occupazione. Tale orientamento, basato sull'estensione della tutela prevista dal comma 11 dell'art. 22, è applicabile a maggior ragione al caso di specie, dove il rapporto di lavoro non è rimasto una mera promessa, ma ha avuto un inizio di esecuzione. Pertanto, in presenza del comprovato inserimento del cittadino straniero nella vita economica e sociale, l'amministrazione deve valutare la possibilità di rilasciare un permesso per attesa occupazione, anziché procedere a una revoca automatica (TAR Campania - Napoli num. 1572/2025; TAR Campania - Napoli num. 8310 del 2025).
Il provvedimento impugnato risulta altresì viziato da difetto di istruttoria e di motivazione. L'Amministrazione ha fondato la revoca sulla mancata presentazione di documenti e sulla mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno, senza adeguatamente considerare né le integrazioni documentali prodotte dal ricorrente (asseverazione e richiesta al CPI), né, soprattutto, la circostanza dirimente della già avvenuta costituzione e successiva cessazione del rapporto di lavoro. L'obbligo di motivazione, sancito dall'art. 3 della L. n. 241/1990, impone all'amministrazione di dare conto dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della decisione "in relazione alle risultanze dell'istruttoria".
Nel caso in esame, l'Amministrazione ha omesso di valutare elementi essenziali e documentati, pervenendo a una conclusione che appare il frutto di un esame parziale e superficiale della posizione del ricorrente.
Le argomentazioni difensive dell'Amministrazione non sono idonee a superare i vizi riscontrati.
La tesi della natura vincolata della revoca e della tassatività dei presupposti per l'attesa occupazione si scontra con l'orientamento giurisprudenziale consolidato che impone una valutazione sostanziale e non formalistica, ispirata ai principi di proporzionalità e tutela del legittimo affidamento. Il timore di abusi, pur legittimo in astratto, non può tradursi in un diniego aprioristico e immotivato in un caso, come quello di specie, in cui la buona fede del lavoratore e l'effettività del rapporto di lavoro sono comprovate da elementi concreti. L'Amministrazione non ha addotto alcun elemento che potesse far sospettare un intento fraudolento da parte del lavoratore, la cui condotta è sempre apparsa improntata alla massima collaborazione.
Per le suesposte ragioni, il ricorso deve essere accolto. Il provvedimento di revoca impugnato è illegittimo e deve essere annullato. L'Amministrazione dovrà, in sede di riedizione del potere, riesaminare la posizione del ricorrente, tenendo conto dei principi affermati nella presente sentenza e valutando concretamente la possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno per attesa occupazione, alla luce della documentata perdita del posto di lavoro non imputabile al ricorrente.
3.- Le peculiarità della vicenda e la natura delle questioni trattate giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato, prot. P-NA/L/Q/2023/198228 del 02/09/2025.
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO MP, Presidente FF
FA EI, Primo Referendario, Estensore
Mara TU, Primo Referendario
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| FA EI | CO MP |
IL SEGRETARIO