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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 14/05/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 109/2021 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 14maggio 2025.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ENNA
nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al n. 109/2021 R.G. Lav., promossa
da
nato a [...] il [...] ( ) e residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Troina in via Agricola n.5; nato a [...] il [...] (C.F. CP_1
) e residente in [...]; nato a C.F._2 Controparte_2
Leonforte il 13.09.1966 (C.F. ) e residente in [...]; C.F._3
nato a [...] il [...] (C.F. ) e residente in [...]CP_3 C.F._4
alla via Angeli n.24; nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_4
) e residente in [...]; C.F._5 Controparte_5
nato a [...] il [...] (C.F. ) e residente in [...]C.F._6
Castelferrato in via Enrico Mattei n.1; nato a [...] il [...] Controparte_6
( ) e residente in [...]; CodiceFiscale_7
nato a [...] il [...] (C.F. e residente in Controparte_7 C.F._8
Leonforte alla via Leonardo da Vinci;
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_8
) e residente in [...]; nato a C.F._9 Controparte_9
Leonforte il 02.09.1965 (C.F. e residente in [...]
n.1; nato a [...] il [...] (C.F. ) e residente in CP_10 C.F._11
Leonforte in via Camposportivo n.54; nato a [...] il [...] (C.F. CP_11 ) e residente in [...]; nato ad C.F._12 CP_12
Assoro il 06.12.1968 (C.F. ) e residente in [...] C.F._13
; nato ad [...] il [...] (C.F. ) e residente in [...]Parte_2 C.F._14
alla via Amato n.33 rappresentati e difesi per procura a margine del ricorso introduttivo dall'avv.
Angela Maenza elettivamente domiciliati in Nissoria, via A. Faro snc;
ricorrente
contro
Controparte_13
in
[...]
persona dei rispettivi Assessori p.r. rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Caltanissetta, presso i cui uffici è ope legis domiciliato.
resistenti
Avente ad oggetto: lavoro alle dipendenze della P.A. – diritto al superiore inquadramento e
riconoscimento di differenze retributive per svolgimento di mansioni superiori.
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 25.1.2021 i ricorrenti di cui in epigrafe premesso di essere inseriti nell'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all'art 45 della LR N.16/1996 e di essere stati assunti negli anni dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste con le mansioni specificate CP_14
esponevano che pur essendo stati assunti con mansioni di operaio qualificato, successivamente venivano scelti ed individuati per la frequenza di un corso di formazione dei “preposti”, conseguendo appunto, la qualifica di preposto alla sicurezza delle squadre di lotta attiva agli incendi boschivi.
Esponevano di essere stati assunti dall'azienda/Assessorato con la qualifica di operai semplici e che successivamente in un secondo periodo dell'anno venivano riassunti dall'Ispettorato come operai specializzati attribuendo loro solo per il secondo periodo una maggiorazione del 20% sulla retribuzione.
Deducevano di aver svolto, mansioni di preposto in tutto equiparabili a quelle di capo squadra e che pertanto doveva essere loro riconosciuto il diritto alla differenza di trattamento economico per le mansioni superiori svolte parificate oltre interessi come per legge.
Resistevano le amministrazioni convenute che eccepivano l'infondatezza della pretesa azionata.
Indi, la causa all'udienza odierna è stata infine decisa come da sentenza letta in udienza.
********
Appare necessario richiamare le specifiche disposizioni che disciplinano, nel rapporto alle dipendenze della P.A., la materia dell'assegnazione di mansioni superiori.
A tal fine soccorre infatti il disposto dell'art. 52 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (c.d. T.U.
pubblico impiego) contenente “Disciplina delle mansioni” dei dipendenti della pubblica amministrazione (già art. 56 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art.25 del d.lgs n.80 del
1998 e successivamente modificato dall'art.15 del d.lgs n.387 del 1998).
Detta norma prevede che:
“1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle
mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai
contratti collettivi, ovvero a
quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello
sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. L'esercizio di fatto di mansioni non
corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del
lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.
2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro puo' essere adibito a mansioni proprie
della qualifica immediatamente superiore:
a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non piu' di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora
siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con
esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto
l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti
propri di dette mansioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al
trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta
per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di
novanta giorni dalla data in cui il dipendente e' assegnato alle predette mansioni, devono essere
avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, e' nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni
proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore e' corrisposta la differenza di trattamento
economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde
personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli
ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I
medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino
a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni
superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, puo' comportare il diritto ad avanzamenti
automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore.”
La normativa richiamata pertanto sancisce i seguenti, fondamentali, principi: a) l'accesso all'inquadramento superiore del dipendente della P.A. non può che avvenire tramite procedura concorsuale. L'attribuzione di una qualifica superiore, al di fuori di qualsiasi meccanismo di carattere selettivo o concorsuale, risulta in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte
Costituzionale, che ha ribadito, in diverse occasioni, che l'accesso dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni a funzioni più elevate è soggetto di norma alla regola del pubblico concorso, che costituisce il metodo che offre le maggiori garanzie di selezione dei più capaci in funzione dell'efficienza delle medesime e del buon andamento dell'azione amministrativa, regola alla quale e'
possibile derogare nel solo caso in cui particolari situazioni ne dimostrino la ragionevolezza, che non e' configurabile nel caso di disposizioni che prevedano scivolamenti automatici (cioè senza concorso o comunque senza selezioni o verifiche attitudinali) verso posizioni superiori (Corte Cost. 24/7/2003
n. 274); b) l'assegnazione (in modo prevalente) al lavoratore di mansioni proprie di una qualifica superiore al di fuori delle ipotesi specificamente autorizzate dal comma 2 dell'art.52 cit., è nulla e,
pur non dando diritto all'inquadramento superiore, legittima comunque la pretesa al corrispondente trattamento economico.
D'altra parte con riferimento al settore in oggetto, il CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria del 02.08.2006, all'art. 8 stabilisce con valore di lex specialis rispetto alla disciplina normativa di cui al T.U.P.I., che: “ Il lavoratore deve essere adibito alle
mansioni relative alla qualifica di assunzione e retribuito con il trattamento economico ad essa
corrispondente.
Il lavoratore che per esigenze dell'azienda sia adibito temporaneamente ed eccezionalmente a
mansioni di qualifica inferiore conserva i diritti ed il trattamento economico della categoria cui
appartiene.
Qualora sia adibito, invece, a mansioni di qualifica superiore, acquisisce il diritto, per tutto il periodo
in cui si svolge detta mansione, al trattamento economico previsto per la qualifica superiore.
Il lavoratore acquisisce anche il diritto alla qualifica superiore dopo aver svolto con carattere
continuativo, le mansioni proprie di detta qualifica, per un periodo di due mesi, se impiegato e di 25
giorni consecutivi o 40 discontinui nell'anno solare, se operaio. (…)”
Premessa la normativa di riferimento è poi a dirsi che la giurisprudenza di legittimità ha seguito un orientamento volto al diniego dell'applicabilità dell'art. 36 Cost. al pubblico impiego sul presupposto che su detta norma volta al rispetto della "giusta retribuzione" dovessero prevalere gli artt. 97 e 98
Cost.; il principio della corrispondenza ex art. 36 Cost. della retribuzione dei lavoratori alla qualità e quantità del lavoro prestato, non potrebbe trovare applicazione nel rapporto di pubblico impiego,
concorrendo in detto ambito altri principi di pari rilevanza costituzionale.
A diverse conclusioni è pervenuta la giurisprudenza dei giudici della legge per avere, infatti, la Corte
costituzionale con numerose pronunzie patrocinato la diretta applicabilità al rapporto di pubblico impiego dei principi dettati dall'art. 36 Cost., specificando al riguardo che detta norma "determina l'obbligo di integrare il trattamento economico del dipendente nella misura della quantità del lavoro effettivamente prestato"
L'estensione della norma costituzionale all'impiego pubblico è condivisa anche dalla dottrina giuslavoristica che evidenzia come - pur essendo a seguito del D.Lgs. n. 165 del 2001 il trattamento economico dell'impiegato disciplinato dalla contrattazione collettiva e pur essendo detta contrattazione con priva di vicoli unilateralmente opposti per fini di controllo della spesa pubblica
(quali quelli derivanti dai primi tre commi dell'art. 48 del suddetto decreto) - i suddetti vincoli derivanti da esigenze di bilancio non impediscano comunque la piena operatività, anche nel settore del lavoro pubblico, dei principi costituzionali di proporzionalità ed efficienza della retribuzione espressi dall'art. 36 Cost..
Nel pubblico impiego privatizzato, il divieto di corresponsione della retribuzione corrispondente alle mansioni superiori, stabilito dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56, comma 6, come modificato dal D.Lgs.
n. 80 del 1998, art. 25, è stato soppresso dal D.Lgs. n. 387 del 1998, art. 15, con efficacia retroattiva,
atteso che la modifica del comma 6 ultimo periodo disposta dalla nuova norma è una disposizione di carattere transitorio, non essendo formulata in termini atemporali, come avviene per le norme ordinarie, ma con riferimento alla data ultima di applicazione della norma stessa e quindi in modo idoneo a incidere sulla regolamentazione applicabile all'intero periodo transitorio. Ne consegue che il principio della retribuzione proporzionato e sufficiente ex art. 36 Cost., è applicabile anche al pubblico impiego senza limitazioni temporali (cfr. al riguardo Cass. 17 aprile 2007 n. 9130, da ultimo,
Cass. 14 giugno 2007 n. 13877). Corollario di quanto sinora esposto è che - stante la valenza generale dei criteri parametrici fissati dalla norma costituzionale in materia di retribuzione - il disposto dell'art. 36 Cost. non può non trovare applicazione anche nelle fattispecie, analoghe a quella in esame, in cui la pretesa del lavoratore alla retribuzione corrispondente allo svolgimento dell'attività prestata riguardi mansioni superiori corrispondenti ad una qualifica di due livelli superiori a quella di inquadramento (cfr. sul punto: Cass.
25 ottobre 2004 n. 20692 e da ultimo Cass. Sez. U 25837/2007).
Ritiene poi il decidente condivisibile l'affermazione (prevalente, in dottrina, pur se non univoca)
secondo cui, ai sensi dell'art.52 del testo unico, lo svolgimento da parte dei dipendenti della pubblica amministrazione di mansioni superiori senza un provvedimento formale di assegnazione non solo sia del tutto irrilevante sotto il profilo dell'inquadramento, ma neppure dia titolo alle relative differenze retributive.
A tal fine occorre evidenziare come il comma quinto della norma in commento, allorquando riconosce il diritto al trattamento economico superiore, lo circoscrive espressamente alla sola ipotesi di nullità
dell'assegnazione di mansioni proprie di una qualifica superiore.
Lo stesso ragionamento, non può non valere anche per ciò che concerne l'interpretazione della norma del CCNL sopra calendata, tanto più che in essa viene impiegato lo stesso termine (“adibito”),
adoperato dall'art 52 del TUPI.
Secondo l'art.52 non paiono dunque avere rilievo alcuno tutte quelle situazioni di fatto non richiamate da un atto formale di incarico (Cons. Stato sez. V 14 settembre 1999 n.1056), in assenza del quale mancherebbe, fra l'altro, la possibilità di individuare il soggetto eventualmente responsabile sul piano economico, ai sensi del secondo periodo del quinto comma.
Né può dirsi che il pubblico impiegato, per tal modo, possa vedere frustrate le proprie, legittime,
aspettative, giacchè, - nell'ottica della certezza del diritto – la disciplina in commento rende egli stesso consapevole del fatto che, in assenza di un espresso ordine di servizio, il suo eventuale maggiore apporto lavorativo non può avere alcun giuridico riconoscimento, consentendogli di autotutelarsi rifiutando di svolgere prestazioni non dovute.
Fatte queste necessarie premesse, la domanda in esame non appare meritevole di accoglimento, posto che nella fattispecie non ricorrono i presupposti per il riconoscimento del diritto al superiore inquadramento e alle invocate differenze retributive.
L'assessorato ha chiarito che quando i “centocinquantunisti” svolgono le 101 giornate lavorative
come addetti al servizio antincendio boschivo (AIB), essi percepiscono una indennità, pari al 20%
della retribuzione, che è esclusivamente legata allo svolgimento della mansione antincendio.
Allorquando gli stessi operai vengono assunti dalla Ripartizione Faunistico - Venatoria per il
Territorio di Enna, a prescindere dalla qualifica rivestita e dal ruolo svolto presso l'IRF, poiché sono
chiamati a svolgere attività totalmente differenti rispetto a quella svolte presso il Comando del Corpo
Forestale, e che non comprendono attività antincendio, non possono più percepire l'indennità del
20% correlata all'AIB. In ogni caso, non esiste equivalenza tra lo svolgimento di attività AIB con
quello di mansioni superiori.
Il dato è pacifico. Quindi al fine di ottenere il riconoscimento del diritto al superiore inquadramento occorrerebbe dimostrare l'avvenuto svolgimento effettivo di mansioni di capo squadra.
Ciò posto è a dirsi come innanzitutto, non viene provato l'avvenuto svolgimento di corsi di formazione qualificata necessari per svolgere le mansioni di capo squadra, (gli attestati in atti riguardano per lo più corsi di operatori di squadra di pronto intervento di AIB)
Ancora, anche ad ammettere che i ricorrenti abbiano conseguito la qualifica di preposti, non risulta in alcun modo dimostrato che gli stessi abbiano di fatto svolto mansioni superiori di caposquadra inquadrabili nel IV livello del CCNL e senza soluzione di continuità. A fronte della recisa contestazione dell'amministrazione resistente, che assume che i ricorrente furono sempre retribuiti proporzionalmente e conformemente alle mansioni di volta in volta disimpegnate, i ricorrenti pur essendo a ciò onerati, non hanno offerto alcuna prova del contrario, ovvero dello svolgimento di mansioni superiori di caposquadra inquadrabili nel IV livello del CCNL di settore per i periodi di lavoro ( questi ultimi per il vero nemmeno specificati in ricorso). Né hanno chiesto di essere ammessi a provare tali assunti articolando ad esempio prove orali in merito.
Nè il fatto che abbiano percepito una maggiorazione per un dato periodo dell'anno comprova l'avvenuto svolgimento di mansioni superiori, non assurgendo per il vero la circostanza nemmeno ad elemento indiziario di un tale assunto, ove si tenga conto che l'Assessorato, come si è detto, ha chiarito, senza tema di smentita ( non vi è contestazione specifica sul punto) che l'indennità, pari al
20% della retribuzione, è esclusivamente legata allo svolgimento della mansione antincendio.
Avendo totalmente disertato l'onere della prova a proprio carico, il ricorso va pertanto integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono di seguito liquidate nella misura specificata in dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
rigetta il ricorso e condanna altresì i ricorrenti in solido alla rifusione in favore di controparte delle spese del giudizio, che liquida in complessive € 2.343,00 oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa
come per legge.
Enna, 14 maggio 2025.