Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/05/2025, n. 4661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4661 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
n. 27113/2023 r.g.a.n.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Prima sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Valeria Rosetti Presidente
Dott.ssa Eva Scalfati Giudice
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n.27113 del R.G.N.C. del 2023, avente ad oggetto: separazione giudiziale;
TRA
, nata ad [...] il [...], C.F. rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dell'avv. Alessandro Guarino, presso il quale elettivamente domicilia, come da procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
, nato a [...], il [...], C.F. , TR C.F._2
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Rossi Maria Orsola e Di Dio Giovanni, presso i quali elettivamente domicilia, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
FATTO
Con ricorso depositato il 28.12.2023, esponeva di aver contratto matrimonio in Parte_1
Napoli in data 29.10.2013 con il signor come da estratto dell'atto di matrimonio TR
dell'anno 2013, atto n. 187, p. II, s. A, Sez. F, optando per il regime patrimoniale della separazione
legale dei beni;
che dalla loro unione era nata una figlia in data 12.10.2012, minorenne;
che ER
l'armonia coniugale, inizialmente improntata sull'affetto e sul reciproco rispetto, progressivamente aveva perso slancio per cause imputabili al che, negli ultimi anni di convivenza, aveva CP_1
assunto comportamenti atti a turbare la serenità familiare, accentuando, oltre ogni limite, un proprio carattere apatico e di totale indifferenza rispetto ai propri doveri di coniuge e di padre;
che nel 2020 il aveva intrapreso una relazione extra coniugale terminata poi nel 2021e un'altra nell'anno CP_1
2023, dalla quale era nato un figlio;
che ella in costanza di matrimonio si era dedicata esclusivamente alla cura della casa ed alla crescita ed educazione della figlia, mentre il era impiegato come CP_1
addetto alle pulizie, con retribuzione mensile paria 1.000,00 euro ca.
Tanto premesso, chiedeva al Tribunale la separazione personale con addebito al resistente, anche con sentenza non definitiva, l'affidamento condiviso della minore con collocazione presso la madre e assegnazione della casa coniugale e disciplina del diritto di visita del padre, nonché di disporre a carico del un assegno di mantenimento per la minore pari ad € 400,00 mensili, oltre il 50% CP_1
delle spese straordinarie e un assegno di mantenimento per la coniuge pari ad € 200,00 mensili.
Disposta la comparizione delle parti per l'udienza del 15.04.2024, compariva solo parte ricorrente, la quale dichiarava di vivere in un alloggio popolare, adiacente all'appartamento dei suoceri;
che il aveva lasciato la casa familiare e si era trasferito dai genitori, disinteressandosi della figlia;
che CP_1
a settembre 2024 il si era trasferito in un alloggio popolare in provincia con la sua nuova CP_1
compagna, dalla quale aspettava un figlio;
che egli aveva contatti telefonici con la figlia, incontrandola almeno una volta a settimana;
che i suoceri l'avevano sempre aiutata, anche da un punto di vista economico e la minore era molto legata a loro, mentre il padre non contribuiva al suo mantenimento, se non in maniera sporadica e insufficiente;
che ella dal gennaio 2024 stava percependo integralmente l'assegno unico per circa 200 euro mensili.
Con ordinanza del 15.4.2024, a scioglimento della riserva assunta, il Giudice relatore, attese la mancata costituzione in giudizio del resistente, e le deduzioni di parte ricorrente, come sopra riportate, disponeva, in via provvisoria e urgente, l'affido esclusivo della minore alla madre, con assegnazione dell'abitazione familiare, diritto di visita paterno per due pomeriggi alla settimana dalle ore 16 alle ore 20, senza pernotto,
nonché, a fine settimana alterni, il sabato e la domenica dalle ore 11.00 alle 20; disponeva, altresì, in capo al un contributo al mantenimento della figlia, pari ad euro 300 mensili, oltre il 50% delle spese CP_1
straordinarie, mentre non prevedeva alcun mantenimento a favore della coniuge, in considerazione della giovane età e della sua capacità lavorativa.
Con comparsa depositata in data 15.4.2025 si costituiva in giudizio , il quale dichiarava TR che, nelle more del giudizio, i coniugi erano addivenuti alla definizione concordata della loro separazione, allegando accordo sottoscritto dagli stessi in data 10.04.2025, alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo di mutuo e reciproco rispetto;
n. 27113/2023 r.g.a.n.c.
2) i coniugi, liberamente ed espressamente, consentono alla loro separazione personale e, per
l'effetto, fisseranno in piena autonomia il loro domicilio e residenza, obbligandosi a darsi reciprocamente avviso di ogni variazione;
3) Il sig. si impegna, entro e non oltre 90 giorni dalla sottoscrizione della presente, TR
a trasferire la propria residenza;
Per_ 4) Il sig. è intestatario di due cani di razza bulldog francese, e che TR Per_3 risiedono in Napoli alla Via Fontanelle, 34 nell'abitazione condotta in locazione dalla sig.ra PT
, ai quali la piccola è molto affezionata: per tale motivo gli stessi continueranno a
[...] ER
coabitare con la sig.ra e la minore che si occuperanno della gestione degli stessi;
Parte_1
5) la piccola è affidata congiuntamente ai genitori, con residenza presso la madre sig.ra ER
, che provvederà alla sua gestione quotidiana;
Parte_1
6) la potestà genitoriale viene esercitata sugli atti straordinari da entrambi i genitori e sugli atti ordinari da ciascun genitore durante la permanenza della minore presso di loro;
ad ogni modo le decisioni di maggior interesse per la figlia relativi all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte sempre di comune accordo;
7) si determina che la residenza familiare della piccola sarà presso l'abitazione della sig.ra ER
che attualmente risiede in Napoli alla Via Fontanelle 34 in un appartamento sito Parte_1
sullo stesso pianerottolo dei nonni paterni della minore;
8) per il diritto di visita della minore si stabilisce quanto segue:
a. la piccola è affidata congiuntamente ai genitori, con residenza privilegiata presso la ER
madre sig.ra , che provvederà alla sua gestione quotidiana;
Parte_1
b. il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia ogni martedì dalle ore 16:00 fino alle ore ER
21:00, e ogni giovedì dalle ore 16:00 fino alle 21:00, provvedendo ad andarla a prendere ed a riaccompagnarla, negli orari stabiliti, presso l'abitazione della mamma: il padre provvederà durante questi pomeriggi ad accompagnare la minore alla scuola di danza o al dopo-scuola;
c. il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia , a fine settimana alterni, dalle ore 10:00 del ER
sabato alle ore 21:00 della domenica con pernottamento della piccola presso la propria abitazione, provvedendo ad andarla a prendere ed a riaccompagnarla, negli orari stabiliti, presso l'abitazione della madre;
d. per il periodo natalizio si stabilisce che la minore trascorrerà, ad anni alterni, il giorno del 24/12
e 25/12 con il padre sig. mentre il 31.12.e 01.01 lo trascorrerà con la madre sig.ra TR
. L'orario di prelievo e di accompagnamento sarà accordato fra i coniugi di volta in Parte_1
volta; n. 27113/2023 r.g.a.n.c.
e. per il periodo pasquale la minore, con il criterio dell'alternanza annua, trascorrerà con il padre la santa Domenica di Pasqua e con la madre il Lunedì in Albis, dalle ore 10:00 alle ore 21:00 allorquando il padre provvederà a riaccompagnarla presso la residenza materna;
f. per il periodo estivo le parti si impegnano a comunicarsi per iscritto, entro il 15 giugno di ogni anno, se intendono utilizzare le proprie ferie nel mese di luglio o nel mese di agosto e stabiliscono di trascorrere con i minori 10 giorni consecutivi durante tale periodo;
g. tutti i periodi di vacanza indicati potranno essere variati, previo accordo tra i coniugi, compatibilmente alle esigenze della minore e sempre nell'esclusivo interesse della piccola;
ER
durante i periodi di vacanza gli incontri ordinari verranno chiaramente sospesi;
h. Per il compleanno della minore laddove non fosse possibile festeggiarlo alla presenza di entrambi
i genitori, sarà garantito all'altro genitore di poter trascorrere parte della giornata con la figlia;
i. Per la festa del papà, per il compleanno e per l'onomastico del sig. , la piccola TR
starà con il padre;
per la festa della mamma, per il compleanno e per l'onomastico della ER
sig.ra la minore starà con la madre, con possibilità di recupero in caso di Parte_1
comprovato impedimento;
j. in ogni caso, le parti si impegnano ad informarsi reciprocamente e tempestivamente nel caso di eventi imprevisti che diano luogo a variazioni delle attuali pattuizioni;
k. ogni qualvolta uno dei coniugi terrà con sé la figlia nei periodi di vacanze, oppure in occasioni in cui è previsto il suo pernottamento presso uno dei genitori, questo dovrà preventivamente comunicare all'altro l'indirizzo ed il recapito telefonico del luogo ove si recherà con la bambina;
l. i coniugi, di comune accordo, potranno di volta in volta accordarsi diversamente tra loro e sempre
a vantaggio dei minori;
9) Per il mantenimento materiale:
a. il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra a titolo di TR Parte_1 mantenimento della figlia la complessiva somma di € 300,00 (Euro trecento/00), da corrispondersi anticipatamente, entro il giorno 5 del mese, ogni mese, per dodici mesi l'anno. Detto importo, così come determinato, dovrà essere annualmente rivalutato sulla base delle variazioni ISTAT intervenute
(pubblicate sulla G.U.). Dette rivalutazioni dovranno essere corrisposte automaticamente, convenendo espressamente tra le parti, con la firma del presente atto, essere superflua ogni esplicita richiesta dell'avente diritto;
b. il sig. si obbliga a corrispondere al 50% le spese straordinarie che di tanto in TR
tanto potranno occorrere per sostenere la migliore crescita e formazione personale della piccola
, spese queste che dovranno essere concordate tra le parti, dovendo intendersi per queste a ER n. 27113/2023 r.g.a.n.c.
titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative all'abbigliamento necessario nei cambi di stagione, libri, sport, visite mediche specialistiche non riconosciute dal S.S.N.;
c. nulla corrisponderà il sig. per le spese relative alla casa familiare;
TR
d. nulla corrisponderà il sig. per il mantenimento materiale della moglie sig.ra TR
; Parte_1
10) i coniugi danno il proprio consenso al rilascio dei documenti d'identità della figlia minore;
11) i coniugi si concedono vicendevolmente il diritto all'espatrio;
12) i coniugi si impegnano a mantenere il rispetto reciproco ed una serena comunicazione tra loro, al fine di garantire tra loro e nei confronti della figlia un rapporto equilibrato, cosicché la minore potrà giovarsi di ricevere l'apporto di entrambi i genitori per la sua crescita e formazione personale;
13) i coniugi si danno reciprocamente atto di aver definito, con il presente accordo, ogni rapporto patrimoniale tra loro pendente e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente, fatta eccezione per le obbligazioni pattuite nel presente atto.
I coniugi si concedono, sin d'ora, nulla osta al rilascio dei rispettivi passaporti.
Le spese per la procedura saranno interamente compensate tra le parti.”
All'udienza del 28.4.2025, comparivano le parti personalmente, le quali confermavano la loro volontà di separarsi alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto in data 10.04.2025, chiedendo contestualmente la revoca del regime di affidamento in essere, essendo venuti meno i presupposti per l'affidamento esclusivo della minore alla madre, attesa la ripresa della relazione padre-figlia e il miglioramento della comunicazione fra i genitori.
All'esito, il Giudice, preso atto, assegnava la causa in decisione al Collegio, con atti al Pm per le sue conclusioni.
DIRITTO
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c.
In ordine all' accordo raggiunto tra le parti in data 10.04.2025, confermato all'udienza del 28.4.2025, come sopra riportato, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto. n. 27113/2023 r.g.a.n.c.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
L'accordo raggiunto tra le parti può essere pertanto recepito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...] Parte_1
e , nato a [...], il [...] (Atto n. 187, p. II, s. A, Sez. F, Reg. Atti di TR
Matrimonio Anno 2013), alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto in data 10.04.2025, come riportato in parte motiva;
b) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sant'Agnello per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
d) compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Napoli il 30.4.2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Dott.ssa Valeria Rosetti