CGARS, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 115
CGARS
Sentenza 2 marzo 2026

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  • Rigettato
    Nullità per carenza assoluta di attribuzione e violazione art. 21-septies L. 241/1990

    Si conferma la qualificazione dell'accordo-quadro come accordo sostitutivo di provvedimento ai sensi dell'art. 11 L. 241/1990, suscettibile di revoca per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. Non sussiste carenza di potere per la revoca degli atti negoziali, in quanto prevista dagli stessi atti e dal combinato disposto dell'art. 21-sexies L. 241/1990.

  • Rigettato
    Difetto di competenza

    Il potere di revoca è stato correttamente esercitato dal Capo dell'Ufficio contenzioso e affari legali dell'A.I.D. ai sensi dell'art. 140, lett. b), del d.P.R. n. 90/2010.

  • Rigettato
    Violazione artt. 2, 7, 8 L. 241/1990 per termini procedurali e motivazione insufficiente

    Il termine di trenta giorni di cui all'art. 2, comma 2, L. 241/1990 ha natura di termine massimo. La comunicazione di avvio del procedimento contiene le informazioni previste dall'art. 8, comma 2, L. 241/1990. L'esplicitazione del contenuto provvedimentale è richiesta solo in caso di comunicazione dei motivi ostativi (art. 10-bis L. 241/1990).

  • Rigettato
    Eccesso di potere per sviamento, travisamento, carenza istruttoria, difetto di motivazione

    I motivi di pubblico interesse posti a base della revoca sono stati correttamente indicati nel provvedimento e non appaiono manifestamente illogici o irragionevoli, riconoscendo all'amministrazione un'ampia discrezionalità nella valutazione del miglior utilizzo degli asset strategici, anche in considerazione del mutato quadro geopolitico.

  • Accolto
    Violazione art. 21-quinques L. 241/1990 per omessa previsione di indennizzo

    La domanda di condanna al pagamento dell'indennizzo è accolta ai sensi dell'art. 11, comma 4, L. n. 241/1990. Il quantum dell'indennizzo è parametrato a quanto pattuito all'ultimo comma dell'art. 15 dell'accordo quadro, ovvero il rimborso delle migliorie apportate all'Arsenale. Viene pronunciata condanna generica, concedendo all'Amministrazione 60 giorni per proporre il pagamento.

  • Rigettato
    Qualificazione giuridica dell'accordo-quadro

    La qualificazione giuridica dei fatti allegati dalla ricorrente è sempre consentita al giudice e non costituisce una questione da sottoporre a previo contraddittorio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    CGARS, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 115
    Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
    Numero : 115
    Data del deposito : 2 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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