CASS
Sentenza 12 settembre 2024
Sentenza 12 settembre 2024
Massime • 1
In tema di misure cautelari reali, l'amministratore di condominio è legittimato a proporre, "iure proprio", istanza di riesame del sequestro preventivo avente ad oggetto beni di proprietà condominiale, potendo vantarne il diritto alla restituzione in quanto detentore qualificato degli stessi e titolare del potere di agire in giudizio ex art. 1131, comma 1, cod. civ.
Commentario • 1
- 1. Quali azioni può intraprendere l’amministratore senza autorizzazione?Paolo Florio · https://www.laleggepertutti.it/ · 5 dicembre 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/09/2024, n. 36925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36925 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2024 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da LU MA - Presidente - Sent. n. sez. 1205/2024 ALDO ACETO CC - 12/09/2024 LE SC - Relatore - R.G.N. 16888/2024 ES IA AN BI ZU ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: IO TO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 16/04/2024 del TRIB. LIBERTA' di Napoli Udita la relazione svolta dal Consigliere SS LA;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale RAFFAELE PICCIRILLO che ha chiesto dichiararsi l’infondatezza del ricorso, trattato ai sensi dell’art. 23, comma 8 d.l. n.137/2020 e succesisve modd. ed integrazioni;
1. Con ordinanza del 16 aprile 2024, il Tribunale del riesame di Napoli dichiarava inammissibile l’istanza di riesame proposta da AN IO avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP/Tribunale di Napoli in data 18 marzo 2024. 2. Avverso l’ordinanza impugnata nel presente procedimento, il predetto ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore di fiducia, deducendo, quale unico motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 322, cod. proc. pen. In sintesi, si censura l’ordinanza impugnata per aver ritenuto privo di legittimazione l’istante, che non avrebbe nemmeno speso la qualifica di amministratore Penale Sent. Sez. 3 Num. 36925 Anno 2024 Presidente: MA LU Relatore: SC LE Data Udienza: 12/09/2024 2 del condominio, in quanto l’istanza di riesame avrebbe come scopo quello di ottenere la restituzione di cose non di proprietà del ricorrente. Si tratterebbe di motivazione censurabile, non essendosi il tribunale del riesame avveduto che il condominio, amministrato dall’indagato AN IO, è titolare del permesso di costruire n. 78/2017, con voltura a favore del Condominio Via Peschiera n. 15 del 12.08.2021 e proroga di 36 mesi del 12.08.2021. L’esistenza della legittimazione attiva alla presentazione dell’istanza di riesame in capo all’indagato, anche in nome e per conto proprio, risulterebbe pacifica essendo questi l’amministratore del soggetto in possesso del titolo abilitativo di cui si contesta la violazione alla base della sussistenza del di due dei tre reati ipotizzati, essendo palmare l’interesse dell’istante, indagato, non solo alla verifica della sussistenza del , ma anche alla restituzione dei manufatti propedeutici e strumentali alla prosecuzione dei lavori di restauro del bene monumentale assentiti dal titolo abilitativo. A ciò si aggiunge che, tra i reati ipotizzati, vi anche l’abusiva occupazione di spazio demaniale marittimo, ciò che evidenzierebbe l’assenza di un’univoca riconducibilità della proprietà delle opre sequestrate, essendo dunque ipotizzabile che le opere cadute in sequestro siano in realtà “parti comuni” del condominio, Richiama a tal fine l’art. 1130, comma 1, n. 4, cod. nav., sostenendo che essendo legittimato l’amministratore all’esercizio di azioni civili in via del tutto autonoma rispetto all’assemblea condominiale, tale norma descriverebbe il perimetro di una più generale legittimazione attiva in capo all’amministratore in cui rientrerebbe anche quella di proposizione in via diretta dell’istanza di riesame art. 322, cod. proc. pen., quando la stessa abbia ad oggetto la conservazione di parti comuni del condominio. 3. Con requisitoria scritta del 24 luglio 2024, il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi infondato il ricorso. In sintesi, secondo il PG la censura è articolata sulla base degli atti di indagine che segnalano in capo allo IO la duplice qualità di indagato e di amministratore del condominio titolare del permesso di costruzione e dell’inerenza ai compiti dell’amministratore della legittimazione a impugnare provvedimenti di tal fatta. Detti rilievi lasciano però impregiudicata la veste esibita dal ricorrente al momento della presentazione del gravame, sulla cui base deve esserne scrutinata l’ammissibilità, come emerge dal caso trattato dalla seguente decisione: «L'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare solo in quanto vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro» Nella specie, è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse il ricorso dell'indagato per la restituzione di beni in sequestro di proprietà di una società in accomandita, in quanto, sebbene egli ne fosse il legale rappresentante, aveva presentato il ricorso in proprio;
né è stato ravvisato un interesse nell'ottenimento, come indagato, 3 di una pronuncia sull'insussistenza del "fumus commissi delicti", attesa l'autonomia del giudizio cautelare da quello di merito (Sez. 3, n. 47313 del 2017, Rv. 271231-01; Conf. in un caso analogo, Sez.1, n. 6779 del 2019, Rv. 274992–01). 1. Il ricorso, trattato cartolarmente in assenza di richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 24, d.l. n. 137 del 2020 e successive modifiche ed integrazioni, è fondato. 2. Ed invero, la legittimazione astratta alla proposizione del riesame reale è attribuita dall'art. 322 cod. proc. pen. all'imputato, alla persona alla quale le cose sono state sequestrate ed a quella che avrebbe diritto alla loro restituzione. Però, oltre alla legittimazione, deve sussistere l'interesse all'impugnazione, previsto dalle norme di carattere generale del libro IX sulle impugnazioni e nel Titolo I sulle «disposizioni generali», quale requisito necessario per tutte le impugnazioni, anche quelle cautelari. Va rilevato che questa Corte ha superato l'indirizzo giurisprudenziale più risalente, il quale affermava, valorizzando la lettera dell'art. 322 cod. proc. pen. e il principio generale espresso dall'art. 568, comma 3, dello stesso codice, che la persona sottoposta alle indagini nei cui confronti sia stato adottato un decreto di sequestro preventivo è legittimata a richiedere il riesame di detto provvedimento anche se la cosa sequestrata sia di proprietà di terzi. Secondo tale orientamento, non può contestarsi la presenza nell'indagato dell'interesse al gravame: sia perché presupposto del sequestro preventivo è che la persona sottoposta alle indagini abbia un qualche potere di disposizione sulla cosa sia perché i provvedimenti cautelari influenzano comunque il corso del procedimento penale (ex multis, Sez. 2, n. 32977 del 14/06/2011, Rv. 251091; Sez. 4, n. 21724 del 20/04/2005, Rv. 231374; Sez. 6, n. 3366 del 28/09/1992, Rv. 192089). In senso contrario, a partire da Sez. 1, n. 7292 del 12/12/2013, dep. 2014, Rv. 259412, è stato però ripetutamente affermato il principio secondo il quale l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (ex plurimis: Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Rv. 276545; Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, Rv. 271231; Sez. 3, n. 35072 del 12/04/2016, Rv. 267672; Sez. 5, n. 20118 del 20/04/2015, Rv. 263799); affinché sia legittimato a proporre impugnazione, pertanto, l'indagato o l'imputato deve reclamare una relazione con la cosa a sostegno della sua pretesa alla cessazione del vincolo cautelare, in quanto il gravame deve essere funzionale 4 ad un risultato immediatamente produttivo di effetti nella sfera giuridica dell'impugnante (Sez. 1, n. 15998 del 28/02/2014, Rv. 259601). 3. Nel caso della legittimazione al riesame reale vengono in rilievo non soltanto le norme "settoriali" poste nell'ambito della disciplina delle impugnazioni dei sequestri preventivi - gli artt. 322 e 322-bis cod. proc. pen. - ma altresì le norme generali in materia di impugnazione (in particolare gli artt. 568, comma 4, e 591, comma 1, lettera a), cod. proc. pen.). Tali norme generali non possono ritenersi derogate dalle norme in tema di impugnazioni delle misure cautelari reali, che, indicando tre categorie di "legittimati" ("l'imputato..., la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione..."), individua il di persone che avrebber6 astratto interesse alla proposizione del riesame o dell'appello, trattandosi di categorie alternative - come indiziato dall'uso della congiunzione "e" - e non necessariamente sovrapponibili;
le norme sulle impugnazioni in generale, invece, disciplinano il diverso profilo dell'ammissibilità, postulando la necessità di un concreto interesse all'impugnazione, in assenza del quale l'impugnazione va dichiarata inammissibile. In altri termini, l'art. 322 cod. proc. pen. individua le categorie astrattamente legittimate all'impugnazione "reale", mentre gli artt. 568, comma 4, e 591, comma 1, lettera a), cod. proc. pen. impongono un vaglio di ammissibilità fondato sulla verifica della concreta legittimazione in ragione della sussistenza di un interesse concreto e attuale. 4. Ebbene, nel caso dell'impugnazione del sequestro preventivo è proprio la morfologia delle misure cautelari reali - che impongono un vincolo giuridico sul bene - a rendere indispensabile l'effetto di restituzione quale connotato essenziale ed imprescindibile dell'interesse ad impugnare (Sez. 3, n. 9947 del 20/01/2016). Deve inoltre precisarsi che la sussistenza dell'interesse ad impugnare non può presumersi dalla legittimazione ad impugnare. È infatti onere di chi impugna dedurre la sussistenza dell'interesse ad impugnare, ai sensi degli artt. 568, comma 4, e 581 comma 1, lettera d), cod. proc. pen. Nei procedimenti cautelari reali la sussistenza dell'interesse è strettamente collegata alla richiesta di restituzione del bene, sicché è onere di chi impugna indicare, a pena di inammissibilità, oltre all'avvenuta esecuzione del sequestro, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la sua relazione con la cosa sottoposta a sequestro, relazione che consentirebbe la restituzione del bene a chi impugna. 5. Facendo applicazione dei predetti principi al caso in esame, il Tribunale ha ritenuto determinante, per negare l'interesse a proporre istanza di riesame in proprio dell'odierno ricorrente, il fatto che AN IO non fosse il proprietario delle cose su cui sono state realizzate abusivamente le opere edili (e, correlativamente, essendo stato 5 disposto il sequestro anche per il reato di cui all’art. 1164, cod. nav.) altrettanto abusivamente occupanti, secondo gli accertamenti investigativi, lo spazio demaniale marittimo, essendo tali (passerelle frangiflutti in cemento antistanti lo specchio d’acqua del mare da cui si accedeva mediante una scalinata in cemento) riferibili al condominio di Villa D’Elboeuf, di cui è amministratore l’indagato. 5.1. Orbene, il ricorrente ha dedotto e provato, come era suo onere, l’esistenza di una relazione con il bene in sequestro, suscettibile di fondare un concreto interesse alla restituzione, essendo infatti egli non solo l’amministratore del condominio (che, come è noto, si trova in rapporto di detenzione qualificata rispetto alle risorse economiche del condominio e della necessità di assicurare il corretto espletamento dei servizi comuni: Sez. 5, n. 33813 del 26/05/2023, Rv. 284991 – 01), ma, altresì, come risulta dalla informativa di reato allegata dalla difesa al ricorso, anche il custode giudiziario cui sono stati affidati i beni in sequestro, titolo assolutamente idoneo a qualificare detta detenzione. 5.2. Del resto, la questione della legittimazione dell’amministratore di condominio in pendenza di sequestro preventivo non è nuova, essendosene già occupata questa Corte, in sede civile, con due decisioni (Sez. 2, ordinanza n. 23255 del 20/08/2021, Rv. 662073 – 01, in un giudizio di opposizione, promosso da alcuni condomini, avverso una delibera assembleare del 24.7.2008, nonché, più di recente, Sez. 2, ordinanza n. 12826 dell’11/05/2023, non massimata, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo di una condomina, decreto emesso per il pagamento di oneri condominiali su istanza dell’amministratore del complesso edilizio). 5.3. Ebbene, in tali precedenti si è affermato, sulla scia della giurisprudenza formatasi in materia societaria, che il vincolo di indisponibilità derivante da un sequestro preventivo penale avente oggetto le unità immobiliari di proprietà esclusiva e le parti comuni di un edificio condominiale, per le quali sia nominato un custode giudiziario, in difetto di contraria indicazione contenuta nel provvedimento, ed attesa la funzione tipica di detta misura stabilita dall'art. 321 cod. proc. pen., colpisce sia i diritti e le facoltà individuali inerenti al diritto di condominio, sia le attribuzioni dell'amministratore, sia i poteri conferiti all'assemblea in materia di gestione dei beni comuni, con conseguente nullità della deliberazione da questa approvata nel periodo di efficacia del sequestro. Si è rilevato, in particolare, che l’affidamento delle parti comuni dell'edificio in condominio ad un custode (come avvenuto nella specie, in cui vi è tuttavia identità tra il custode nominato e l’indagato, amministratore del condominio istante) ha la sua ragion d'essere nell'esigenza - giustificata, appunto, dalle evidenziate ragioni di preventiva cautela penale che determinano il sequestro - di sottrarre ai condomini ed agli organi del condominio la possibilità di continuare a gestire detti beni, esercitando i diritti e le attribuzioni ad essi correlati, con concentrazione delle attività gestorie nelle mani dell'ausiliare del giudice. Si tratta, evidentemente, di vincolo avente carattere di provvisorietà, come si ricava 6 dall'art. 323 cod. proc. pen., ma, finché esso perdura, deve dirsi che l'assemblea rimane priva delle proprie competenze di gestione, con conseguente nullità delle deliberazioni adottate nel periodo di efficacia del provvedimento di sequestro preventivo del condominio. Si è precisato altresì che la derivante limitazione dell'esercizio dei diritti dominicali dei condomini, in vigenza del sequestro preventivo penale, rimane così giustificata sia dal carattere temporaneo della indisponibilità sia dalle esigenze di natura pubblicistica sottese all'art. 321 cod. proc. pen., potendo gli stessi esperire la tutela prevista dall'art. 322 cod. proc. pen. Rimane ovviamente salva la possibilità che il giudice penale limiti in concreto i poteri attribuiti al custode dell'edificio condominiale in sequestro, rendendoli compatibili con una permanente residuale disponibilità gestoria da parte dell'amministratore o dell'assemblea, ciò costituendo oggetto di accertamento di fatto che deve compiersi nel processo di merito ove sorga questione al riguardo. 5.4. In tal senso, va dunque ritenuto legittimato l'amministratore di condominio a presentare istanza di riesame in ragione della previsione dell'art. 1131, comma 1, cod. civ. che recita: «Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo 1130 o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi». 5.5. D'altro canto, che le attribuzioni proprie dell'amministratore consentano allo stesso di agire in giudizio, è stato più volte affermato da questa Corte in sede civile, affermando che l'amministratore di condominio, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea, può proporre opposizione a decreto ingiuntivo, nonché impugnare la decisione del giudice di primo grado, per tutte le controversie che rientrino nell'ambito delle sue attribuzioni art. 1130 cod. civ., quali quelle aventi ad oggetto il pagamento preteso nei confronti del condominio dal terzo creditore in adempimento di un'obbligazione assunta dal medesimo amministratore per conto dei partecipanti, ovvero per dare esecuzione a delibere assembleari, erogare le spese occorrenti ai fini della manutenzione delle parti comuni o l'esercizio dei servizi condominiali (Sez. 2 civ., n. 16260 del 03/08/2016 - Rv. 641005 - 01; Sez. 2 civ., n. 10865 del 25/05/2016 - Rv. 639968 - 01). 5.6. In sede penale, ad esempio, la legittimazione a sporgere querela è stata anche riconosciuta al detentore qualificato del bene sottratto. Infatti, Sez. U, Sciuscio (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975 - 01) hanno chiarito che con l'incriminazione del reato di furto si tutela il possesso di cose mobili, e che il possesso, a tali fini, non va inteso negli stretti termini di cui all'art. 1140 cod. civ., ma in senso più ampio, comprensivo della detenzione a qualsiasi titolo, quale mera relazione di fatto qualunque sia la sua origine. Si è pertanto rilevato che il bene giuridico protetto dal reato di furto è costituito non solo dal diritto di proprietà e dai diritti reali e personali di godimento, ma anche del possesso, come sopra delineato, inteso nel senso di detenzione 7 qualificata con la cosa, con il conseguente potere di utilizzarla e di disporne. Di conseguenza si è affermato che non è necessario che il detentore debba avere anche poteri di rappresentanza del proprietario della cosa, quasi che il diritto di querela debba in ogni caso spettare solo al proprietario o a soggetto che di questo abbia poteri di rappresentanza, discendendone ulteriormente che persona offesa del reato è il detentore e non il proprietario non detentore, danneggiato dallo stesso. In questa prospettiva, è stata espressamente attribuita dalle Sezioni Unite al direttore dell'esercizio commerciale, che ha l'obbligo di custodia delle cose ivi contenute e la conseguente detenzione delle stesse, la qualifica di persona offesa, a causa del pregiudizio socialmente protetto che questi subisce per effetto della sottrazione del bene che gli è affidato. Analogamente si è affermato anche per il responsabile della sicurezza di un supermercato, ritenendolo legittimato a proporre querela (Sez. 5, n. 3736 del 04/12/2018, dep. 2019, Lafleur, Rv. 275342 - 01; massime conformi: N. 8094 del 2014 Rv. 259289 - 01, N. 11968 del 2018 Rv. 272696 - 01, N. 41592 del 2010 Rv. 249416 - 01, N. 55025 del 2016 Rv. 268906 - 01). 5.7. Proprio le attribuzioni dell'amministrazione e la relazione di detenzione qualificata con i beni che garantiscono i servizi comuni, oltre che la gestione economica ordinaria del condominio nonché il compimento degli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio, lo pongono in relazione di detentore qualificato rispetto ai beni in sequestro, nella misura in cui gli stessi sono qualificabili come parti comuni del condominio, cosicché deve intendersi anche sotto tale profilo legittimato alla proposizione dell’istanza di riesame, potendo vantarne, per tale sua qualità, il diritto alla restituzione. 6. Alla luce dei predetti principi, ritiene il Collegio come, nel caso in esame, l’ordinanza impugnata non si è ad essi attenuta, avendo affermato che l’indagato, non qualificatosi come amministratore del condominio di via Peschiera n. 15, in quanto non avente diritto alla restituzione, non potendo vantare un titolo proprietario, non fosse legittimato a proporre istanza di riesame. Non ha, dunque, considerato, il tribunale adito, che avendo l’indagato la “doppia veste” di amministratore condominiale/custode giudiziario, a quest’ultimo spettasse - non essendo venuta meno, come correttamente evidenziato dalla richiamata giurisprudenza civilistica, la disponibilità gestoria in capo al medesimo quale amministratore, in assenza di una nomina quale custode di un soggetto terzo rispetto alla persona del predetto amministratore -, la legittimazione a proporre istanza di riesame. 7. Alla stregua di quanto sopra, pertanto, l’impugnata ordinanza deve essere annullata con rinvio al tribunale del riesame di Napoli perché proceda ad esaminare l’istanza di riesame proposta da AN IO. 8 Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p. Così deciso, il 12/09/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente SS LA UC CC
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale RAFFAELE PICCIRILLO che ha chiesto dichiararsi l’infondatezza del ricorso, trattato ai sensi dell’art. 23, comma 8 d.l. n.137/2020 e succesisve modd. ed integrazioni;
1. Con ordinanza del 16 aprile 2024, il Tribunale del riesame di Napoli dichiarava inammissibile l’istanza di riesame proposta da AN IO avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP/Tribunale di Napoli in data 18 marzo 2024. 2. Avverso l’ordinanza impugnata nel presente procedimento, il predetto ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore di fiducia, deducendo, quale unico motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 322, cod. proc. pen. In sintesi, si censura l’ordinanza impugnata per aver ritenuto privo di legittimazione l’istante, che non avrebbe nemmeno speso la qualifica di amministratore Penale Sent. Sez. 3 Num. 36925 Anno 2024 Presidente: MA LU Relatore: SC LE Data Udienza: 12/09/2024 2 del condominio, in quanto l’istanza di riesame avrebbe come scopo quello di ottenere la restituzione di cose non di proprietà del ricorrente. Si tratterebbe di motivazione censurabile, non essendosi il tribunale del riesame avveduto che il condominio, amministrato dall’indagato AN IO, è titolare del permesso di costruire n. 78/2017, con voltura a favore del Condominio Via Peschiera n. 15 del 12.08.2021 e proroga di 36 mesi del 12.08.2021. L’esistenza della legittimazione attiva alla presentazione dell’istanza di riesame in capo all’indagato, anche in nome e per conto proprio, risulterebbe pacifica essendo questi l’amministratore del soggetto in possesso del titolo abilitativo di cui si contesta la violazione alla base della sussistenza del di due dei tre reati ipotizzati, essendo palmare l’interesse dell’istante, indagato, non solo alla verifica della sussistenza del , ma anche alla restituzione dei manufatti propedeutici e strumentali alla prosecuzione dei lavori di restauro del bene monumentale assentiti dal titolo abilitativo. A ciò si aggiunge che, tra i reati ipotizzati, vi anche l’abusiva occupazione di spazio demaniale marittimo, ciò che evidenzierebbe l’assenza di un’univoca riconducibilità della proprietà delle opre sequestrate, essendo dunque ipotizzabile che le opere cadute in sequestro siano in realtà “parti comuni” del condominio, Richiama a tal fine l’art. 1130, comma 1, n. 4, cod. nav., sostenendo che essendo legittimato l’amministratore all’esercizio di azioni civili in via del tutto autonoma rispetto all’assemblea condominiale, tale norma descriverebbe il perimetro di una più generale legittimazione attiva in capo all’amministratore in cui rientrerebbe anche quella di proposizione in via diretta dell’istanza di riesame art. 322, cod. proc. pen., quando la stessa abbia ad oggetto la conservazione di parti comuni del condominio. 3. Con requisitoria scritta del 24 luglio 2024, il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi infondato il ricorso. In sintesi, secondo il PG la censura è articolata sulla base degli atti di indagine che segnalano in capo allo IO la duplice qualità di indagato e di amministratore del condominio titolare del permesso di costruzione e dell’inerenza ai compiti dell’amministratore della legittimazione a impugnare provvedimenti di tal fatta. Detti rilievi lasciano però impregiudicata la veste esibita dal ricorrente al momento della presentazione del gravame, sulla cui base deve esserne scrutinata l’ammissibilità, come emerge dal caso trattato dalla seguente decisione: «L'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare solo in quanto vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro» Nella specie, è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse il ricorso dell'indagato per la restituzione di beni in sequestro di proprietà di una società in accomandita, in quanto, sebbene egli ne fosse il legale rappresentante, aveva presentato il ricorso in proprio;
né è stato ravvisato un interesse nell'ottenimento, come indagato, 3 di una pronuncia sull'insussistenza del "fumus commissi delicti", attesa l'autonomia del giudizio cautelare da quello di merito (Sez. 3, n. 47313 del 2017, Rv. 271231-01; Conf. in un caso analogo, Sez.1, n. 6779 del 2019, Rv. 274992–01). 1. Il ricorso, trattato cartolarmente in assenza di richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 24, d.l. n. 137 del 2020 e successive modifiche ed integrazioni, è fondato. 2. Ed invero, la legittimazione astratta alla proposizione del riesame reale è attribuita dall'art. 322 cod. proc. pen. all'imputato, alla persona alla quale le cose sono state sequestrate ed a quella che avrebbe diritto alla loro restituzione. Però, oltre alla legittimazione, deve sussistere l'interesse all'impugnazione, previsto dalle norme di carattere generale del libro IX sulle impugnazioni e nel Titolo I sulle «disposizioni generali», quale requisito necessario per tutte le impugnazioni, anche quelle cautelari. Va rilevato che questa Corte ha superato l'indirizzo giurisprudenziale più risalente, il quale affermava, valorizzando la lettera dell'art. 322 cod. proc. pen. e il principio generale espresso dall'art. 568, comma 3, dello stesso codice, che la persona sottoposta alle indagini nei cui confronti sia stato adottato un decreto di sequestro preventivo è legittimata a richiedere il riesame di detto provvedimento anche se la cosa sequestrata sia di proprietà di terzi. Secondo tale orientamento, non può contestarsi la presenza nell'indagato dell'interesse al gravame: sia perché presupposto del sequestro preventivo è che la persona sottoposta alle indagini abbia un qualche potere di disposizione sulla cosa sia perché i provvedimenti cautelari influenzano comunque il corso del procedimento penale (ex multis, Sez. 2, n. 32977 del 14/06/2011, Rv. 251091; Sez. 4, n. 21724 del 20/04/2005, Rv. 231374; Sez. 6, n. 3366 del 28/09/1992, Rv. 192089). In senso contrario, a partire da Sez. 1, n. 7292 del 12/12/2013, dep. 2014, Rv. 259412, è stato però ripetutamente affermato il principio secondo il quale l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (ex plurimis: Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Rv. 276545; Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, Rv. 271231; Sez. 3, n. 35072 del 12/04/2016, Rv. 267672; Sez. 5, n. 20118 del 20/04/2015, Rv. 263799); affinché sia legittimato a proporre impugnazione, pertanto, l'indagato o l'imputato deve reclamare una relazione con la cosa a sostegno della sua pretesa alla cessazione del vincolo cautelare, in quanto il gravame deve essere funzionale 4 ad un risultato immediatamente produttivo di effetti nella sfera giuridica dell'impugnante (Sez. 1, n. 15998 del 28/02/2014, Rv. 259601). 3. Nel caso della legittimazione al riesame reale vengono in rilievo non soltanto le norme "settoriali" poste nell'ambito della disciplina delle impugnazioni dei sequestri preventivi - gli artt. 322 e 322-bis cod. proc. pen. - ma altresì le norme generali in materia di impugnazione (in particolare gli artt. 568, comma 4, e 591, comma 1, lettera a), cod. proc. pen.). Tali norme generali non possono ritenersi derogate dalle norme in tema di impugnazioni delle misure cautelari reali, che, indicando tre categorie di "legittimati" ("l'imputato..., la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione..."), individua il di persone che avrebber6 astratto interesse alla proposizione del riesame o dell'appello, trattandosi di categorie alternative - come indiziato dall'uso della congiunzione "e" - e non necessariamente sovrapponibili;
le norme sulle impugnazioni in generale, invece, disciplinano il diverso profilo dell'ammissibilità, postulando la necessità di un concreto interesse all'impugnazione, in assenza del quale l'impugnazione va dichiarata inammissibile. In altri termini, l'art. 322 cod. proc. pen. individua le categorie astrattamente legittimate all'impugnazione "reale", mentre gli artt. 568, comma 4, e 591, comma 1, lettera a), cod. proc. pen. impongono un vaglio di ammissibilità fondato sulla verifica della concreta legittimazione in ragione della sussistenza di un interesse concreto e attuale. 4. Ebbene, nel caso dell'impugnazione del sequestro preventivo è proprio la morfologia delle misure cautelari reali - che impongono un vincolo giuridico sul bene - a rendere indispensabile l'effetto di restituzione quale connotato essenziale ed imprescindibile dell'interesse ad impugnare (Sez. 3, n. 9947 del 20/01/2016). Deve inoltre precisarsi che la sussistenza dell'interesse ad impugnare non può presumersi dalla legittimazione ad impugnare. È infatti onere di chi impugna dedurre la sussistenza dell'interesse ad impugnare, ai sensi degli artt. 568, comma 4, e 581 comma 1, lettera d), cod. proc. pen. Nei procedimenti cautelari reali la sussistenza dell'interesse è strettamente collegata alla richiesta di restituzione del bene, sicché è onere di chi impugna indicare, a pena di inammissibilità, oltre all'avvenuta esecuzione del sequestro, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la sua relazione con la cosa sottoposta a sequestro, relazione che consentirebbe la restituzione del bene a chi impugna. 5. Facendo applicazione dei predetti principi al caso in esame, il Tribunale ha ritenuto determinante, per negare l'interesse a proporre istanza di riesame in proprio dell'odierno ricorrente, il fatto che AN IO non fosse il proprietario delle cose su cui sono state realizzate abusivamente le opere edili (e, correlativamente, essendo stato 5 disposto il sequestro anche per il reato di cui all’art. 1164, cod. nav.) altrettanto abusivamente occupanti, secondo gli accertamenti investigativi, lo spazio demaniale marittimo, essendo tali (passerelle frangiflutti in cemento antistanti lo specchio d’acqua del mare da cui si accedeva mediante una scalinata in cemento) riferibili al condominio di Villa D’Elboeuf, di cui è amministratore l’indagato. 5.1. Orbene, il ricorrente ha dedotto e provato, come era suo onere, l’esistenza di una relazione con il bene in sequestro, suscettibile di fondare un concreto interesse alla restituzione, essendo infatti egli non solo l’amministratore del condominio (che, come è noto, si trova in rapporto di detenzione qualificata rispetto alle risorse economiche del condominio e della necessità di assicurare il corretto espletamento dei servizi comuni: Sez. 5, n. 33813 del 26/05/2023, Rv. 284991 – 01), ma, altresì, come risulta dalla informativa di reato allegata dalla difesa al ricorso, anche il custode giudiziario cui sono stati affidati i beni in sequestro, titolo assolutamente idoneo a qualificare detta detenzione. 5.2. Del resto, la questione della legittimazione dell’amministratore di condominio in pendenza di sequestro preventivo non è nuova, essendosene già occupata questa Corte, in sede civile, con due decisioni (Sez. 2, ordinanza n. 23255 del 20/08/2021, Rv. 662073 – 01, in un giudizio di opposizione, promosso da alcuni condomini, avverso una delibera assembleare del 24.7.2008, nonché, più di recente, Sez. 2, ordinanza n. 12826 dell’11/05/2023, non massimata, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo di una condomina, decreto emesso per il pagamento di oneri condominiali su istanza dell’amministratore del complesso edilizio). 5.3. Ebbene, in tali precedenti si è affermato, sulla scia della giurisprudenza formatasi in materia societaria, che il vincolo di indisponibilità derivante da un sequestro preventivo penale avente oggetto le unità immobiliari di proprietà esclusiva e le parti comuni di un edificio condominiale, per le quali sia nominato un custode giudiziario, in difetto di contraria indicazione contenuta nel provvedimento, ed attesa la funzione tipica di detta misura stabilita dall'art. 321 cod. proc. pen., colpisce sia i diritti e le facoltà individuali inerenti al diritto di condominio, sia le attribuzioni dell'amministratore, sia i poteri conferiti all'assemblea in materia di gestione dei beni comuni, con conseguente nullità della deliberazione da questa approvata nel periodo di efficacia del sequestro. Si è rilevato, in particolare, che l’affidamento delle parti comuni dell'edificio in condominio ad un custode (come avvenuto nella specie, in cui vi è tuttavia identità tra il custode nominato e l’indagato, amministratore del condominio istante) ha la sua ragion d'essere nell'esigenza - giustificata, appunto, dalle evidenziate ragioni di preventiva cautela penale che determinano il sequestro - di sottrarre ai condomini ed agli organi del condominio la possibilità di continuare a gestire detti beni, esercitando i diritti e le attribuzioni ad essi correlati, con concentrazione delle attività gestorie nelle mani dell'ausiliare del giudice. Si tratta, evidentemente, di vincolo avente carattere di provvisorietà, come si ricava 6 dall'art. 323 cod. proc. pen., ma, finché esso perdura, deve dirsi che l'assemblea rimane priva delle proprie competenze di gestione, con conseguente nullità delle deliberazioni adottate nel periodo di efficacia del provvedimento di sequestro preventivo del condominio. Si è precisato altresì che la derivante limitazione dell'esercizio dei diritti dominicali dei condomini, in vigenza del sequestro preventivo penale, rimane così giustificata sia dal carattere temporaneo della indisponibilità sia dalle esigenze di natura pubblicistica sottese all'art. 321 cod. proc. pen., potendo gli stessi esperire la tutela prevista dall'art. 322 cod. proc. pen. Rimane ovviamente salva la possibilità che il giudice penale limiti in concreto i poteri attribuiti al custode dell'edificio condominiale in sequestro, rendendoli compatibili con una permanente residuale disponibilità gestoria da parte dell'amministratore o dell'assemblea, ciò costituendo oggetto di accertamento di fatto che deve compiersi nel processo di merito ove sorga questione al riguardo. 5.4. In tal senso, va dunque ritenuto legittimato l'amministratore di condominio a presentare istanza di riesame in ragione della previsione dell'art. 1131, comma 1, cod. civ. che recita: «Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo 1130 o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi». 5.5. D'altro canto, che le attribuzioni proprie dell'amministratore consentano allo stesso di agire in giudizio, è stato più volte affermato da questa Corte in sede civile, affermando che l'amministratore di condominio, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea, può proporre opposizione a decreto ingiuntivo, nonché impugnare la decisione del giudice di primo grado, per tutte le controversie che rientrino nell'ambito delle sue attribuzioni art. 1130 cod. civ., quali quelle aventi ad oggetto il pagamento preteso nei confronti del condominio dal terzo creditore in adempimento di un'obbligazione assunta dal medesimo amministratore per conto dei partecipanti, ovvero per dare esecuzione a delibere assembleari, erogare le spese occorrenti ai fini della manutenzione delle parti comuni o l'esercizio dei servizi condominiali (Sez. 2 civ., n. 16260 del 03/08/2016 - Rv. 641005 - 01; Sez. 2 civ., n. 10865 del 25/05/2016 - Rv. 639968 - 01). 5.6. In sede penale, ad esempio, la legittimazione a sporgere querela è stata anche riconosciuta al detentore qualificato del bene sottratto. Infatti, Sez. U, Sciuscio (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975 - 01) hanno chiarito che con l'incriminazione del reato di furto si tutela il possesso di cose mobili, e che il possesso, a tali fini, non va inteso negli stretti termini di cui all'art. 1140 cod. civ., ma in senso più ampio, comprensivo della detenzione a qualsiasi titolo, quale mera relazione di fatto qualunque sia la sua origine. Si è pertanto rilevato che il bene giuridico protetto dal reato di furto è costituito non solo dal diritto di proprietà e dai diritti reali e personali di godimento, ma anche del possesso, come sopra delineato, inteso nel senso di detenzione 7 qualificata con la cosa, con il conseguente potere di utilizzarla e di disporne. Di conseguenza si è affermato che non è necessario che il detentore debba avere anche poteri di rappresentanza del proprietario della cosa, quasi che il diritto di querela debba in ogni caso spettare solo al proprietario o a soggetto che di questo abbia poteri di rappresentanza, discendendone ulteriormente che persona offesa del reato è il detentore e non il proprietario non detentore, danneggiato dallo stesso. In questa prospettiva, è stata espressamente attribuita dalle Sezioni Unite al direttore dell'esercizio commerciale, che ha l'obbligo di custodia delle cose ivi contenute e la conseguente detenzione delle stesse, la qualifica di persona offesa, a causa del pregiudizio socialmente protetto che questi subisce per effetto della sottrazione del bene che gli è affidato. Analogamente si è affermato anche per il responsabile della sicurezza di un supermercato, ritenendolo legittimato a proporre querela (Sez. 5, n. 3736 del 04/12/2018, dep. 2019, Lafleur, Rv. 275342 - 01; massime conformi: N. 8094 del 2014 Rv. 259289 - 01, N. 11968 del 2018 Rv. 272696 - 01, N. 41592 del 2010 Rv. 249416 - 01, N. 55025 del 2016 Rv. 268906 - 01). 5.7. Proprio le attribuzioni dell'amministrazione e la relazione di detenzione qualificata con i beni che garantiscono i servizi comuni, oltre che la gestione economica ordinaria del condominio nonché il compimento degli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio, lo pongono in relazione di detentore qualificato rispetto ai beni in sequestro, nella misura in cui gli stessi sono qualificabili come parti comuni del condominio, cosicché deve intendersi anche sotto tale profilo legittimato alla proposizione dell’istanza di riesame, potendo vantarne, per tale sua qualità, il diritto alla restituzione. 6. Alla luce dei predetti principi, ritiene il Collegio come, nel caso in esame, l’ordinanza impugnata non si è ad essi attenuta, avendo affermato che l’indagato, non qualificatosi come amministratore del condominio di via Peschiera n. 15, in quanto non avente diritto alla restituzione, non potendo vantare un titolo proprietario, non fosse legittimato a proporre istanza di riesame. Non ha, dunque, considerato, il tribunale adito, che avendo l’indagato la “doppia veste” di amministratore condominiale/custode giudiziario, a quest’ultimo spettasse - non essendo venuta meno, come correttamente evidenziato dalla richiamata giurisprudenza civilistica, la disponibilità gestoria in capo al medesimo quale amministratore, in assenza di una nomina quale custode di un soggetto terzo rispetto alla persona del predetto amministratore -, la legittimazione a proporre istanza di riesame. 7. Alla stregua di quanto sopra, pertanto, l’impugnata ordinanza deve essere annullata con rinvio al tribunale del riesame di Napoli perché proceda ad esaminare l’istanza di riesame proposta da AN IO. 8 Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p. Così deciso, il 12/09/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente SS LA UC CC