Articolo 3 della Legge 3 novembre 1971, n. 1068
Articolo 2Articolo 4
Versione
2 gennaio 1972
Art. 3.
Delle suddette norme potra' avvalersi anche il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge sia gia' cessato dal servizio. La stessa facolta' e' concessa ai superstiti del personale medesimo.
Entrata in vigore il 2 gennaio 1972
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