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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VIII, sentenza 25/02/2026, n. 3291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3291 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3291/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SPERANZA LILIANA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11863/2025 depositato il 21/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Campania
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - OS - Napoli
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250000689301000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2884/2026 depositato il 16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Il sig. , impugnava la cartella di pagamento n. 07120250000689301000, notificata in data 26 marzo 2025, emessa dall'Agenzia delle Entrate – OS per l'importo complessivo di euro 217,17, recante iscrizione a ruolo per tassa automobilistica regionale relativa all'annualità 2019. Il ricorrente deduceva, in primo luogo, la nullità e/o inesistenza giuridica della cartella per omessa notifica dell'atto presupposto, assumendo di non aver mai ricevuto alcun avviso di accertamento o atto interruttivo idoneo a legittimare l'iscrizione a ruolo del credito. In secondo luogo, eccepiva l'intervenuta prescrizione triennale del tributo, ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 953/1982, convertito con modificazioni dalla legge n. 53/1983, evidenziando che, trattandosi di tassa automobilistica dovuta per l'anno 2019, il relativo credito si sarebbe estinto per decorso del termine prescrizionale, atteso che il ruolo risultava reso esecutivo soltanto in data 9 dicembre 2024, oltre il termine di legge, in assenza – secondo la prospettazione attorea – di validi atti interruttivi. Il ricorrente deduceva, altresì, il vizio di difetto assoluto e/o insufficiente motivazione dell'atto impugnato, lamentando la mancata indicazione analitica dei criteri di determinazione degli interessi e delle sanzioni irrogate, in violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), con conseguente lesione del diritto di difesa e del principio di trasparenza dell'azione amministrativa. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – OS, la quale, in via preliminare, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle doglianze afferenti la notifica dell'atto presupposto e la dedotta prescrizione del credito, trattandosi di censure attinenti alla fase genetica e sostanziale della pretesa tributaria, riconducibili all'attività dell'ente impositore, individuato nella Regione Campania, titolare del credito per tassa automobilistica. Nel merito, l'Agente della riscossione concludeva per il rigetto del ricorso, sostenendo la legittimità formale della cartella quale atto meramente esecutivo del ruolo regolarmente formato dall'ente impositore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato. Con il primo motivo, sulla dedotta omessa notifica dell'atto presupposto, la parte ricorrente ha eccepito la nullità della cartella di pagamento per omessa notifica dell'atto presupposto, deducendo di non aver mai ricevuto alcun avviso di accertamento o atto interruttivo idoneo a legittimare l'iscrizione a ruolo del credito per tassa automobilistica regionale anno 2019. In materia di riscossione mediante ruolo, è principio consolidato che, ove il contribuente contesti la rituale notifica dell'atto presupposto, incombe sull'Amministrazione l'onere di dimostrarne l'avvenuta regolare notificazione, trattandosi di fatto costitutivo della pretesa azionata in via esecutiva (ex multis, Cass., Sez. V, n. 16412/2007; n. 11708/2011). Nel caso di specie, l'Agente della riscossione, pur costituendosi in giudizio, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva in ordine alle censure relative alla fase genetica del credito, senza tuttavia fornire prova documentale della rituale notifica dell'avviso di accertamento o di altri atti interruttivi provenienti dall'ente impositore. L'eccezione di difetto di legittimazione passiva non può ritenersi fondata. Secondo costante orientamento della Corte di Cassazione, infatti, il concessionario della riscossione, quando sia impugnata la cartella di pagamento per vizi derivanti dall'omessa o invalida notifica dell'atto presupposto, è legittimato passivo nel relativo giudizio, ferma la facoltà di chiamare in causa l'ente impositore, ove ritenga di dover essere manlevato (Cass., Sez. Unite, n. 16412/2007; Cass. n. 10528/2017). Ne consegue che l'Agente della riscossione non può limitarsi ad opporre il proprio difetto di legittimazione, ma deve attivarsi, anche mediante produzione documentale, per dimostrare la correttezza della sequenza procedimentale. Nel caso di specie, nessuna prova è stata offerta in ordine alla previa notifica di un atto impositivo idoneo a fondare l'iscrizione a ruolo, con conseguente illegittimità della cartella impugnata per violazione del diritto di difesa del contribuente e del principio del contraddittorio procedimentale. Con il secondo motivo, sull'eccezione di prescrizione triennale, il ricorrente ha altresì eccepito l'intervenuta prescrizione del credito, ai sensi dell'art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, che prevede per la tassa automobilistica regionale un termine di prescrizione triennale. La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che il credito relativo alla tassa automobilistica si prescrive nel termine di tre anni, decorrente dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato, salvo validi atti interruttivi (Cass., Sez. V, n. 316/2014; n. 20425/2017). Nel caso in esame, il tributo è riferito all'annualità 2019; pertanto, il termine prescrizionale ha iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2020 ed è spirato, in assenza di atti interruttivi validamente notificati, il 31 dicembre 2022. Dagli atti di causa risulta che il ruolo è stato reso esecutivo soltanto in data 9 dicembre 2024, e la cartella è stata notificata il 26 marzo 2025, in epoca ampiamente successiva alla scadenza del termine triennale. Anche sotto tale profilo, l'Agente della riscossione non ha prodotto alcun atto interruttivo idoneo a interrompere il decorso della prescrizione. Ne consegue che, alla data di notifica della cartella, il credito risultava ormai estinto per intervenuta prescrizione, con conseguente illegittimità dell'atto impugnato. Il ricorrente ha infine dedotto il vizio di difetto di motivazione della cartella, per mancata indicazione analitica dei criteri di calcolo di interessi e sanzioni, in violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000. Si ritiene, non fondata la censura relativa al dedotto difetto di motivazione dell'atto impugnato. La cartella di pagamento costituisce atto della riscossione che trae fondamento da un precedente titolo (ruolo) formato dall'ente impositore. L'atto deve contenere gli elementi essenziali idonei a consentire al contribuente l'individuazione della pretesa tributaria, ma non richiede una motivazione analitica sovrapponibile a quella dell'atto impositivo presupposto. Nel caso di specie, la cartella riporta l'indicazione dell'ente creditore (Regione Campania), dell'annualità di riferimento (2019), della natura del tributo (tassa automobilistica), nonché la distinta indicazione di imposta, sanzioni e interessi, elementi sufficienti a rendere intellegibile la pretesa azionata. La mancata specificazione analitica delle modalità di calcolo degli accessori non integra, di per sé, un vizio invalidante, trattandosi di dati ricavabili mediante applicazione di parametri normativamente predeterminati. Questa doglianza non appare meritevole. In definitiva, il ricorso deve essere accolto in ragione dell'omessa prova della notifica dell'atto presupposto e dell'intervenuta prescrizione del credito, con conseguente annullamento della cartella di pagamento n. 07120250000689301000 notificata il 26 marzo 2025. Sussistono, giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti, in considerazione della parziale infondatezza delle censure proposte e della natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
ACCOGLIE IL RICORSO.SPESE COMPENSATE.
Cosi deciso, Napoli 28/01/2026
Giudice monocratico LI Speranza
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SPERANZA LILIANA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11863/2025 depositato il 21/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Campania
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - OS - Napoli
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250000689301000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2884/2026 depositato il 16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Il sig. , impugnava la cartella di pagamento n. 07120250000689301000, notificata in data 26 marzo 2025, emessa dall'Agenzia delle Entrate – OS per l'importo complessivo di euro 217,17, recante iscrizione a ruolo per tassa automobilistica regionale relativa all'annualità 2019. Il ricorrente deduceva, in primo luogo, la nullità e/o inesistenza giuridica della cartella per omessa notifica dell'atto presupposto, assumendo di non aver mai ricevuto alcun avviso di accertamento o atto interruttivo idoneo a legittimare l'iscrizione a ruolo del credito. In secondo luogo, eccepiva l'intervenuta prescrizione triennale del tributo, ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 953/1982, convertito con modificazioni dalla legge n. 53/1983, evidenziando che, trattandosi di tassa automobilistica dovuta per l'anno 2019, il relativo credito si sarebbe estinto per decorso del termine prescrizionale, atteso che il ruolo risultava reso esecutivo soltanto in data 9 dicembre 2024, oltre il termine di legge, in assenza – secondo la prospettazione attorea – di validi atti interruttivi. Il ricorrente deduceva, altresì, il vizio di difetto assoluto e/o insufficiente motivazione dell'atto impugnato, lamentando la mancata indicazione analitica dei criteri di determinazione degli interessi e delle sanzioni irrogate, in violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), con conseguente lesione del diritto di difesa e del principio di trasparenza dell'azione amministrativa. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – OS, la quale, in via preliminare, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle doglianze afferenti la notifica dell'atto presupposto e la dedotta prescrizione del credito, trattandosi di censure attinenti alla fase genetica e sostanziale della pretesa tributaria, riconducibili all'attività dell'ente impositore, individuato nella Regione Campania, titolare del credito per tassa automobilistica. Nel merito, l'Agente della riscossione concludeva per il rigetto del ricorso, sostenendo la legittimità formale della cartella quale atto meramente esecutivo del ruolo regolarmente formato dall'ente impositore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato. Con il primo motivo, sulla dedotta omessa notifica dell'atto presupposto, la parte ricorrente ha eccepito la nullità della cartella di pagamento per omessa notifica dell'atto presupposto, deducendo di non aver mai ricevuto alcun avviso di accertamento o atto interruttivo idoneo a legittimare l'iscrizione a ruolo del credito per tassa automobilistica regionale anno 2019. In materia di riscossione mediante ruolo, è principio consolidato che, ove il contribuente contesti la rituale notifica dell'atto presupposto, incombe sull'Amministrazione l'onere di dimostrarne l'avvenuta regolare notificazione, trattandosi di fatto costitutivo della pretesa azionata in via esecutiva (ex multis, Cass., Sez. V, n. 16412/2007; n. 11708/2011). Nel caso di specie, l'Agente della riscossione, pur costituendosi in giudizio, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva in ordine alle censure relative alla fase genetica del credito, senza tuttavia fornire prova documentale della rituale notifica dell'avviso di accertamento o di altri atti interruttivi provenienti dall'ente impositore. L'eccezione di difetto di legittimazione passiva non può ritenersi fondata. Secondo costante orientamento della Corte di Cassazione, infatti, il concessionario della riscossione, quando sia impugnata la cartella di pagamento per vizi derivanti dall'omessa o invalida notifica dell'atto presupposto, è legittimato passivo nel relativo giudizio, ferma la facoltà di chiamare in causa l'ente impositore, ove ritenga di dover essere manlevato (Cass., Sez. Unite, n. 16412/2007; Cass. n. 10528/2017). Ne consegue che l'Agente della riscossione non può limitarsi ad opporre il proprio difetto di legittimazione, ma deve attivarsi, anche mediante produzione documentale, per dimostrare la correttezza della sequenza procedimentale. Nel caso di specie, nessuna prova è stata offerta in ordine alla previa notifica di un atto impositivo idoneo a fondare l'iscrizione a ruolo, con conseguente illegittimità della cartella impugnata per violazione del diritto di difesa del contribuente e del principio del contraddittorio procedimentale. Con il secondo motivo, sull'eccezione di prescrizione triennale, il ricorrente ha altresì eccepito l'intervenuta prescrizione del credito, ai sensi dell'art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, che prevede per la tassa automobilistica regionale un termine di prescrizione triennale. La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che il credito relativo alla tassa automobilistica si prescrive nel termine di tre anni, decorrente dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato, salvo validi atti interruttivi (Cass., Sez. V, n. 316/2014; n. 20425/2017). Nel caso in esame, il tributo è riferito all'annualità 2019; pertanto, il termine prescrizionale ha iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2020 ed è spirato, in assenza di atti interruttivi validamente notificati, il 31 dicembre 2022. Dagli atti di causa risulta che il ruolo è stato reso esecutivo soltanto in data 9 dicembre 2024, e la cartella è stata notificata il 26 marzo 2025, in epoca ampiamente successiva alla scadenza del termine triennale. Anche sotto tale profilo, l'Agente della riscossione non ha prodotto alcun atto interruttivo idoneo a interrompere il decorso della prescrizione. Ne consegue che, alla data di notifica della cartella, il credito risultava ormai estinto per intervenuta prescrizione, con conseguente illegittimità dell'atto impugnato. Il ricorrente ha infine dedotto il vizio di difetto di motivazione della cartella, per mancata indicazione analitica dei criteri di calcolo di interessi e sanzioni, in violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000. Si ritiene, non fondata la censura relativa al dedotto difetto di motivazione dell'atto impugnato. La cartella di pagamento costituisce atto della riscossione che trae fondamento da un precedente titolo (ruolo) formato dall'ente impositore. L'atto deve contenere gli elementi essenziali idonei a consentire al contribuente l'individuazione della pretesa tributaria, ma non richiede una motivazione analitica sovrapponibile a quella dell'atto impositivo presupposto. Nel caso di specie, la cartella riporta l'indicazione dell'ente creditore (Regione Campania), dell'annualità di riferimento (2019), della natura del tributo (tassa automobilistica), nonché la distinta indicazione di imposta, sanzioni e interessi, elementi sufficienti a rendere intellegibile la pretesa azionata. La mancata specificazione analitica delle modalità di calcolo degli accessori non integra, di per sé, un vizio invalidante, trattandosi di dati ricavabili mediante applicazione di parametri normativamente predeterminati. Questa doglianza non appare meritevole. In definitiva, il ricorso deve essere accolto in ragione dell'omessa prova della notifica dell'atto presupposto e dell'intervenuta prescrizione del credito, con conseguente annullamento della cartella di pagamento n. 07120250000689301000 notificata il 26 marzo 2025. Sussistono, giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti, in considerazione della parziale infondatezza delle censure proposte e della natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
ACCOGLIE IL RICORSO.SPESE COMPENSATE.
Cosi deciso, Napoli 28/01/2026
Giudice monocratico LI Speranza