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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 25/02/2026, n. 1057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 1057 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1057/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SALEMI ANNIBALE RENATO, Presidente e Relatore
NATALE GABRIELLA, Giudice
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1737/2023 depositato il 29/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210121200040 BOLLO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29.03.2023 RGR n. 1737/2023, Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, impugnava la cartella di pagamento n° 293 2021 0121200040 000 di euro 188,52 compresi interessi e sanzioni, notificata in data 03.10.2022, con la quale l'Agenzia delle
Entrate – Riscossione comunica il mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2016;
Assume parte ricorrente preliminarmente la nullità della stessa per omessa notifica dell'atto presupposto
(avviso di accertamento) e, nel merito, l'intervenuta prescrizione del credito tributario relativo al bollo auto per l'anno 2016.
Si costituiva la Regione Siciliana, resistendo al ricorso. L'Ente impositore deduceva l'avvenuta interruzione della prescrizione a mezzo notifica di avviso di accertamento in data 07.11.2019 e sosteneva la tempestività della cartella (notificata il 03.10.2022) in virtù della sospensione e proroga dei termini di cui agli artt. 67 e 68 del D.L. 18/2020 (c.d. normativa emergenziale COVID-19), che avrebbe spostato il termine finale di prescrizione al 2024.
All'odierna udienza, del 19.02.2026 dopo la discussione delle parti, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
La questione centrale verte sull'applicabilità della proroga di 24 mesi prevista dall'art. 68, comma 4-bis, del D.L. 18/2020 alla tassa automobilistica.
Questa Corte ritiene che tale normativa eccezionale non possa trovare applicazione al caso di specie.
La tassa automobilistica è soggetta al termine di prescrizione breve di cui all'art. 5 del D.L. 953/1982, secondo cui l'azione per il recupero si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Per l'annualità 2016, il termine spirava il 31.12.2019.
Sebbene la Regione abbia fornito prova di un atto interruttivo nel novembre 2019, la successiva cartella è stata notificata solo nell'ottobre 2022. L'Ente sostiene che i termini siano stati prorogati dalla legislazione
COVID. Tuttavia, si osserva che la normativa emergenziale invocata dalla Regione (art. 68 D.L. 18/2020) si riferisce specificamente ai termini di "decadenza" per l'affidamento dei carichi e non può tradursi in una generalizzata estensione dei termini di prescrizione ordinaria per tributi locali già maturati o prossimi alla scadenza prima del periodo pandemico, se non con una compressione eccessiva del diritto di difesa del contribuente.
In particolare, la giurisprudenza di merito più attenta ha chiarito che le proroghe dei termini di prescrizione e decadenza previste per l'Agenzia delle Entrate non possono estendersi automaticamente e indiscriminatamente a tutte le entrate degli enti locali (o regionali) senza che vi sia un rinvio espresso e compatibile con la natura del tributo "bollo auto", che gode di una disciplina speciale e ultra-settoriale.
Oltre al profilo della prescrizione, l'Ente impositore non ha depositato in atti l'integrale relata di notifica dell'avviso di accertamento n. 651004771190/2016, limitandosi a produrre estratti di tracciabilità postale. Tali risultanze, in assenza dell'avviso di ricevimento (cartolina verde) recante la firma del ricevente o le indicazioni sulle modalità di consegna in caso di assenza, non costituiscono prova idonea del perfezionamento della notifica ex art. 140 c.p.c. o legge 890/82.
Ne consegue che, non essendo stata provata la regolare notifica dell'atto presupposto, la cartella di pagamento deve essere dichiarata nulla per violazione della sequenza procedimentale.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento impugnata;
Dichiara l'inesigibilità del credito per intervenuta prescrizione;
Condanna la Regione Siciliana e l'Agenzia delle Entrate –
Riscossione, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 200,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Palermo in data 19.02.2026
Il Presidente-Relatore
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SALEMI ANNIBALE RENATO, Presidente e Relatore
NATALE GABRIELLA, Giudice
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1737/2023 depositato il 29/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210121200040 BOLLO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29.03.2023 RGR n. 1737/2023, Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, impugnava la cartella di pagamento n° 293 2021 0121200040 000 di euro 188,52 compresi interessi e sanzioni, notificata in data 03.10.2022, con la quale l'Agenzia delle
Entrate – Riscossione comunica il mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2016;
Assume parte ricorrente preliminarmente la nullità della stessa per omessa notifica dell'atto presupposto
(avviso di accertamento) e, nel merito, l'intervenuta prescrizione del credito tributario relativo al bollo auto per l'anno 2016.
Si costituiva la Regione Siciliana, resistendo al ricorso. L'Ente impositore deduceva l'avvenuta interruzione della prescrizione a mezzo notifica di avviso di accertamento in data 07.11.2019 e sosteneva la tempestività della cartella (notificata il 03.10.2022) in virtù della sospensione e proroga dei termini di cui agli artt. 67 e 68 del D.L. 18/2020 (c.d. normativa emergenziale COVID-19), che avrebbe spostato il termine finale di prescrizione al 2024.
All'odierna udienza, del 19.02.2026 dopo la discussione delle parti, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
La questione centrale verte sull'applicabilità della proroga di 24 mesi prevista dall'art. 68, comma 4-bis, del D.L. 18/2020 alla tassa automobilistica.
Questa Corte ritiene che tale normativa eccezionale non possa trovare applicazione al caso di specie.
La tassa automobilistica è soggetta al termine di prescrizione breve di cui all'art. 5 del D.L. 953/1982, secondo cui l'azione per il recupero si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Per l'annualità 2016, il termine spirava il 31.12.2019.
Sebbene la Regione abbia fornito prova di un atto interruttivo nel novembre 2019, la successiva cartella è stata notificata solo nell'ottobre 2022. L'Ente sostiene che i termini siano stati prorogati dalla legislazione
COVID. Tuttavia, si osserva che la normativa emergenziale invocata dalla Regione (art. 68 D.L. 18/2020) si riferisce specificamente ai termini di "decadenza" per l'affidamento dei carichi e non può tradursi in una generalizzata estensione dei termini di prescrizione ordinaria per tributi locali già maturati o prossimi alla scadenza prima del periodo pandemico, se non con una compressione eccessiva del diritto di difesa del contribuente.
In particolare, la giurisprudenza di merito più attenta ha chiarito che le proroghe dei termini di prescrizione e decadenza previste per l'Agenzia delle Entrate non possono estendersi automaticamente e indiscriminatamente a tutte le entrate degli enti locali (o regionali) senza che vi sia un rinvio espresso e compatibile con la natura del tributo "bollo auto", che gode di una disciplina speciale e ultra-settoriale.
Oltre al profilo della prescrizione, l'Ente impositore non ha depositato in atti l'integrale relata di notifica dell'avviso di accertamento n. 651004771190/2016, limitandosi a produrre estratti di tracciabilità postale. Tali risultanze, in assenza dell'avviso di ricevimento (cartolina verde) recante la firma del ricevente o le indicazioni sulle modalità di consegna in caso di assenza, non costituiscono prova idonea del perfezionamento della notifica ex art. 140 c.p.c. o legge 890/82.
Ne consegue che, non essendo stata provata la regolare notifica dell'atto presupposto, la cartella di pagamento deve essere dichiarata nulla per violazione della sequenza procedimentale.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento impugnata;
Dichiara l'inesigibilità del credito per intervenuta prescrizione;
Condanna la Regione Siciliana e l'Agenzia delle Entrate –
Riscossione, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 200,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Palermo in data 19.02.2026
Il Presidente-Relatore