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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIX, sentenza 05/01/2026, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 39/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
D'ANTONIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7808/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezzar N. 9 00160 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia N. 81 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240139750089000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 18722/2025 depositato il 03/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti.
Resistente/Appellato: si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente sig. Ricorrente_1, con ricorso notificato il 26/03/2025 e depositato in data 24/04/2025, impugnava la cartella di pagamento n.07120240139750089000 notificata in data 30/01/2025, per l'importo dovuto di euro 433,43, limitatamente ai prodromici avvisi di accertamento n.734330126674 asseritamente notificato in data 18/04/2023 e n.734328304084 asseritamente notificato il 29/04/2023, ente impositore
Regione Campania emessa per il presunto mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2017 su veicoli targati Targa_1 e Targa_2, avverso l'Agenzia delle Entrate Riscossione e la Regione Campania, eccependo la prescrizione triennale e la mancata notifica degli atti presupposti. Concludeva con la richiesta di accoglimento del ricorso, annullamento dell'atto impugnato limitatamente agli avvisi impugnati con condanna alle spese di giudizio in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Napoli che controdeduceva la carenza di legittimazione passiva per gli atti prodromici, la sufficiente motivazione anche con riguardo al metodo di calcolo degli interessi. Concludeva con la richiesta di rigetto e di condanna alle spese di giudizio.
Si costituiva la Regione Campania che documentava la regolare notifica dell'avviso di accertamento prodromico e la non intervenuta prescrizione. Concludeva con la richiesta di rigetto e di condanna alle spese di giudizio.
Veniva emessa in data 9/07/2025 l'ordinanza n.4729/2025 con la quale veniva rigettata l'istanza di sospensione non sussistendo i presupposti di cui all'art.47 del d.lgs. n.546/92.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Viene documentata la regolare notifica dell'avviso di accertamento riemesso n.734328304084 effettuata in data 18/04/2023, scaturente a sua volta dal propedeutico avviso n.734024218077 effettuata in data 03/11/2020 in ordine alla tassa auto relativa al 2017 per il veicolo targato Targa_2, e così anche la regolare notifica dell'avviso di accertamento riemesso n.734330126674 effettuata in data 18/04/2023, scaturente a sua volta dal propedeutico avviso n.734252924475 effettuata in data 03/11/2020 per la tassa auto relativa al 2017 per il veicolo targato Targa_1 Si evidenzia che per il perfezionamento delle notificazioni effettuate con semplice raccomandata A.R non si applicano le disposizioni della legge 890/82 e, quindi, nell'ipotesi in cui si proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, con conseguente validità della notifica dell'avviso di accertamento presupposto della cartella di pagamento impugnata. Vengono allegate le ricevute di spedizione con indicato il numero della raccomandata, la data di ricevimento e l'esito.
L'art.5, comma 51, del D.L. 30/12/1982 n.953 convertito con legge 28/02/1983 n. 53 espressamente prevede:
“L'azione della amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto della iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”. Gli avvisi di accertamento si riferiscono entrambi alle annualità 2017 e, pertanto, sulla base di quanto stabilito dalla citata normativa l'attività di accertamento andava esercitata entro il corso del triennio successivo all'anno d'imposta e quindi entro il 31/12/2020. E'stato, poi, interrotto il termine prescrizionale con la notifica degli avvisi di accertamento riemessi avvenuta entro il 31/12/2023 e della successiva cartella impugnata con questo ricorso avvenuta il
30/01/2025.
Infondata, pertanto, l'eccezione di intervenuta prescrizione in quanto la pretesa fiscale non è stata impugnata nei termini di legge e si è ormai consolidata, residuando la possibilità di impugnare l'atto della riscossione solo per vizi propri ex art.19, comma 3, del d.lgs. n. 546/92.
Pertanto, il Giudice monocratico, alla luce di tutto quanto motivato, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di lite per Euro 100,00 oltre oneri acc.ri se dovuti, in favore di ciascuno dei resisteti costituiti
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
D'ANTONIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7808/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezzar N. 9 00160 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia N. 81 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240139750089000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 18722/2025 depositato il 03/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti.
Resistente/Appellato: si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente sig. Ricorrente_1, con ricorso notificato il 26/03/2025 e depositato in data 24/04/2025, impugnava la cartella di pagamento n.07120240139750089000 notificata in data 30/01/2025, per l'importo dovuto di euro 433,43, limitatamente ai prodromici avvisi di accertamento n.734330126674 asseritamente notificato in data 18/04/2023 e n.734328304084 asseritamente notificato il 29/04/2023, ente impositore
Regione Campania emessa per il presunto mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2017 su veicoli targati Targa_1 e Targa_2, avverso l'Agenzia delle Entrate Riscossione e la Regione Campania, eccependo la prescrizione triennale e la mancata notifica degli atti presupposti. Concludeva con la richiesta di accoglimento del ricorso, annullamento dell'atto impugnato limitatamente agli avvisi impugnati con condanna alle spese di giudizio in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Napoli che controdeduceva la carenza di legittimazione passiva per gli atti prodromici, la sufficiente motivazione anche con riguardo al metodo di calcolo degli interessi. Concludeva con la richiesta di rigetto e di condanna alle spese di giudizio.
Si costituiva la Regione Campania che documentava la regolare notifica dell'avviso di accertamento prodromico e la non intervenuta prescrizione. Concludeva con la richiesta di rigetto e di condanna alle spese di giudizio.
Veniva emessa in data 9/07/2025 l'ordinanza n.4729/2025 con la quale veniva rigettata l'istanza di sospensione non sussistendo i presupposti di cui all'art.47 del d.lgs. n.546/92.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Viene documentata la regolare notifica dell'avviso di accertamento riemesso n.734328304084 effettuata in data 18/04/2023, scaturente a sua volta dal propedeutico avviso n.734024218077 effettuata in data 03/11/2020 in ordine alla tassa auto relativa al 2017 per il veicolo targato Targa_2, e così anche la regolare notifica dell'avviso di accertamento riemesso n.734330126674 effettuata in data 18/04/2023, scaturente a sua volta dal propedeutico avviso n.734252924475 effettuata in data 03/11/2020 per la tassa auto relativa al 2017 per il veicolo targato Targa_1 Si evidenzia che per il perfezionamento delle notificazioni effettuate con semplice raccomandata A.R non si applicano le disposizioni della legge 890/82 e, quindi, nell'ipotesi in cui si proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, con conseguente validità della notifica dell'avviso di accertamento presupposto della cartella di pagamento impugnata. Vengono allegate le ricevute di spedizione con indicato il numero della raccomandata, la data di ricevimento e l'esito.
L'art.5, comma 51, del D.L. 30/12/1982 n.953 convertito con legge 28/02/1983 n. 53 espressamente prevede:
“L'azione della amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto della iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”. Gli avvisi di accertamento si riferiscono entrambi alle annualità 2017 e, pertanto, sulla base di quanto stabilito dalla citata normativa l'attività di accertamento andava esercitata entro il corso del triennio successivo all'anno d'imposta e quindi entro il 31/12/2020. E'stato, poi, interrotto il termine prescrizionale con la notifica degli avvisi di accertamento riemessi avvenuta entro il 31/12/2023 e della successiva cartella impugnata con questo ricorso avvenuta il
30/01/2025.
Infondata, pertanto, l'eccezione di intervenuta prescrizione in quanto la pretesa fiscale non è stata impugnata nei termini di legge e si è ormai consolidata, residuando la possibilità di impugnare l'atto della riscossione solo per vizi propri ex art.19, comma 3, del d.lgs. n. 546/92.
Pertanto, il Giudice monocratico, alla luce di tutto quanto motivato, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di lite per Euro 100,00 oltre oneri acc.ri se dovuti, in favore di ciascuno dei resisteti costituiti