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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/12/2025, n. 2875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2875 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Domenico Condello, rilevato che l'udienza del 23/12 /2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1415/2024 R.G. e vertente
TRA
nata a [...] il [...] C.F.: Parte_1
, elettivamente domiciliata, in Messina, Via Trieste, 1, C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Salvatore Irrera (C.F.: – P.E.C.: C.F._2
– FAX: 090.9432369), che la rappresenta e Email_1 difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
n persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, CP_1
per procura generale alle liti per atto del Notaio in Fiumicino dott. Persona_1 del 22 marzo 2024, n. Repertorio 37875, raccolta 7313, dall'avv. Maria
Cammaroto, C.F.: fax 090 5724777, pec C.F._3
t, ed elettivamente domiciliato, ai fini Email_2 del presente giudizio, con il suo procuratore, in Messina via Armeria, 1, presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.03.2024 la ricorrente esponeva che in data
05.07.2022 veniva sottoposta a visita medica dalla Commissione Medica di
Messina, per la permanenza degli stati di invalidità;
che con verbale definitivo di accertamento la suddetta Commissione riconosceva la stessa stesso invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88), con una percentuale del 46%, con decorrenza dal 17.05.2022, confermando la diagnosi effettuata dalla Commissione medica in data 05.07.2022 in relazione all'istanza del 17.05.2022, senza riconoscerle quindi il diritto all'assegno mensile di invalidità ex art. 13 L. 118/71
Che aveva presentato, in data 22.12.2022, ricorso ex art. 445 bis c.p.c., regolarmente depositato ed iscritto al numero 7200/2022 R.G., con il quale richiedeva di procedere alla nomina di un consulente tecnico d'ufficio medico- legale, per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'istante; anche con condanna alle spese, competenze ed onorari del procedimento da distrarsi ex art.93 c.p.c..
Costituitosi in giudizio l' eccepiva l'inammissibilità della domanda e CP_1 comunque l'infondatezza della stessa per carenza dei presupposti di legge.
Disposta la CTU medico legale, veniva nominato il Dott. il Persona_2 quale, sulla base degli esami prodotti e della perizia medico-legale espletata, riconosceva una invalidità in misura del 58%, non riconoscendo l'assegno mensile di invalidità; che in data 28.02.2024 era stata depositata dichiarazione di dissenso.
La ricorrente evidenziava che il Consulente Tecnico d'Ufficio ha certamente errato, nell'esame della documentazione medica versata in atti e che ha condotto alle errate risultanze della stessa, oltre che dalla lettura della consulenza depositata, si evince chiaramente che il Dott. ha omesso anche solo di valutare in Per_2 modo idoneo la certificazione medica consegnatagli nonché di tenere adeguatamente in considerazione i rilievi inviati.
2 Chiedeva, pertanto, previo rinnovo della consulenza tecnica, di accertare e dichiarare che la Signora è invalida almeno nella misura del 74% Parte_1 con conseguente diritto all'assegno di assistenza mensile per gli invalidi civili ex art. 13 L. 118/71 sin dalla data della domanda amministrativa, o in subordine da altra data eventualmente successiva, con diritto quindi a tutte le provvidenze di legge ed all'assegno di invalidità;
Condannare l' convenuto al pagamento delle spese e dei compensi del CP_2 presente giudizio, distraendo gli stessi a favore del procuratore costituito. CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 16.05.2024 chiedendo di dichiarare inammissibile e infondato il ricorso avversario, con il rigetto.
Con spese e compensi come per legge .
Veniva disposta la rinnovazione della consulenza tecnica.
Depositata la relazione di c.t.u., in data odierna , ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., in esito al deposito telematico di note a trattazione scritta, la causa viene decisa.
La domanda non può trovare accoglimento.
Il c.t.u. nominato nella presente fase di merito Dott. ha Persona_3 accertato con consulenza medica depositata in data 13.03.2025 che la ricorrente è affetta da : “ipertensione arteriosa , spondiloartrosi con note di limitazione funzionale sindrome ansiosa”.
Affermando che : “Il complesso morboso in diagnosi determina invalidità civile permanente in misura del 65% (SESSANTACINQUE PER CENTO). Considerate le caratteristiche evolutive in peggio delle patologie in diagnosi la decorrenza deve risalire ad un anno prima dell'attuale visita medico-legale e dunque a far data dal mese di luglio 2022”.
Con decreto del 26.03.2025 , con decreto di sollecito del 25.07.2025 e con decreto di diffida del 10.10.2005, Questo Giudice disponeva il richiamo del Ctu per il deposito dei chiarimenti.
In data 11.12.2025 il Ctu Dott. depositava elaborato peritale Persona_3 fornendo chiarimenti ed affermando:” Sostanzialmente la documentazione sanitaria allegata nulla sposta circa la diagnosi clinica e la valutazione medico legale riportata in relazione di ctu.- Per quanto attiene alla decorrenza del grado
3 di invalidità è già stata espressa in relazione di ctu e deve essere confermata in atto”.
E' condivisibile il parere formulato dal consulente, in quanto la diagnosi espressa è fondata su un attento e completo esame anamnestico e clinico, integrato dallo studio della documentazione medica in atti, ed è basato su considerazioni medico-legali immuni che appaiono da vizi logici e giuridici.
Concludendo rileva il decidente che la correttezza dell'operato del c.t.u., come risultante dall'esame complessivo della perizia e della documentazione medica prodotta da parte ricorrente, imponga dunque il rigetto della domanda al riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità civile.
La natura della controversia impone l'esonero di parte ricorrente dal pagamento delle spese del giudizio, avendo quest'ultima depositato in giudizio la dichiarazione ex art 152 disp. att. c.p.c. CP_ Gli esborsi relativi alla c.t.u. si pongono in via definitiva a carico dell' con separato decreto,
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1 ricorso depositato in data 11.03.2024 e con ricorso ex art.445bis c.p.c. del CP_ 22.12.2022 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, lette le note scritte depositate dalle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande;
- esonera la ricorrente dal pagamento delle spese giudiziali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.; CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, sia della fase di merito sia della fase di Atp, con separati decreti.
Messina, 24 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Domenico Condello
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