Art. 4. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 1 sono abrogati il regio decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2072 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 1925, n. 2264 , e la legge 24 giugno 1929, n. 1085 .
A decorrere dalla stessa data cessa altresi' di avere applicazione il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 1986.
Note all' art. 4, comma 1:
- Il regio decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2072 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 1925, n. 2264 , reca: "Norme per l'uso della bandiera nazionale".
- La legge 24 giugno 1929, n. 1085 , reca: "Disciplina della esposizione delle bandiere estere".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 1986, reca: "Disposizioni per l'uso della bandiera della Repubblica da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici".
A decorrere dalla stessa data cessa altresi' di avere applicazione il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 1986.
Note all' art. 4, comma 1:
- Il regio decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2072 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 1925, n. 2264 , reca: "Norme per l'uso della bandiera nazionale".
- La legge 24 giugno 1929, n. 1085 , reca: "Disciplina della esposizione delle bandiere estere".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 1986, reca: "Disposizioni per l'uso della bandiera della Repubblica da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici".