Articolo 2437 quinquies del Codice civile
Articolo 2427Articolo 2437 sexies
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1 gennaio 2004
Art. 2437-quinquies.

(( (Disposizioni speciali per le societa' con azioni quotate in mercati regolamentati). )) (( Se le azioni sono quotate sui mercati regolamentati hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso alla deliberazione che comporta l'esclusione dalla quotazione. )) ((141a)) -------------- AGGIORNAMENTO (141a)
L'avviso di rettifica, in G.U. 04/07/2003, n. 153, nel modificare il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 , che ha introdotto il presente articolo, ha disposto che "alla pag. 53, seconda colonna, all'art. 1 nella parte in cui viene riportato l' art. 2437-quinquies del codice civile , [...] nel primo comma, dove e' scritto: «Se le azioni quotate sui mercati regolamentati ...», leggasi: «Se le azioni quotate in mercati regolamentati ...»"
Entrata in vigore il 1 gennaio 2004
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