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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 16/09/2025, n. 1752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1752 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1761/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE nella persona del Giudice dott. Marco Valecchi ha pronunciato la seguente ex art 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1761/2024 promossa da:
con l'Avv. TAGLIENTE MARCO (PEC: Parte_1 Email_1 ATTORE contro con l'Avv. CALFA TERESA (PEC: Controparte_1
Email_2 CONVENUTO
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note scritte ex art 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 15.9.2025.
Rilevato che:
- parte ricorrente ha chiesto di: “dichiarare l'illegittimità e conseguente nullità dell'iscrizione ipotecaria di cui in premessa ed ordinarne l'immediata cancellazione. Con vittoria di spese e compenso, oltre spese generali, iva e cpa, da distrarsi in favore dell'Avv. Marco Tagliente che se ne dichiara antistatario”;
- si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda;
CP_2
Ritenuto che: sussiste la giurisdizione ordinaria in ordine alla domanda avanzata da parte attrice tenuto conto di quanto espresso da Cass. 15929/2022 secondo cui “alla luce della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «con riferimento alle controversie aventi per oggetto l'iscrizione ipotecaria di cui del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, anche a seguito delle modifiche apportate del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. e)-bis, del D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 26-quinquies, conv., con modif., dalla L. n. 248 del 2006, n. 248, applicabile ratione temporis, ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di iscrizione suddetta, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria,
o meno, dei crediti, ovvero ad entrambi - ciascuno per il proprio ambito come appena individuato - se quel provvedimento si riferisce in parte R. Russo est. R.
6. n. 10671/2015 3 a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari» (Cass., sez V. civ., n. 17111 del 11/07/2017; nello stesso senso anche Cass., sez V civ., n. 12749 del 21 marzo 2018)”.
pagina 1 di 4 come noto, ai sensi dell'art. 170 c.c. “L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”; secondo il consolidato formante nomofilattico la natura tributaria o non dell'obbligazione non è elemento decisivo per escludere la strumentalità della obbligazione alla soddisfazione dei bisogni della famiglia dovendo invece indagarsi la relazione tra il fatto generatore dell'obbligazione e i bisogni della famiglia (cfr. Cass. 3738/2015 “In tema di fondo patrimoniale, il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l'esecuzione sui beni del fondo va ricercato non già nella natura dell'obbligazione ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia, sicché anche un debito di natura tributaria sorto per l'esercizio dell'attività imprenditoriale può ritenersi contratto per soddisfare tale finalità, fermo restando che essa non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall'attività professionale o d'impresa del coniuge, dovendosi accertare che l'obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari (nel cui ambito vanno incluse le esigenze volte al pieno mantenimento ed all'univoco sviluppo della famiglia) ovvero per il potenziamento della di lui capacità lavorativa, e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi”); è stata quindi riconosciuta come pacifica la facoltà dell'Ente esattore di iscrivere ipoteca ex art 77 DPR 602/1973 (cfr. Cass. 23876/2015 “alla luce del principio già affermato da questa Corte (v. tra le altre Cass.n.5385/2013) secondo cui "l'art.170 c.c. nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell'esecuzione sui beni costituiti in fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all'iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui all'art.77 del d.p.r. 3 marzo 1973 n.602. Ne consegue che l'esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, qualora il debito facente capo a costoro sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero quando - nell'ipotesi contraria - il titolare del credito, per il quale l'esattore procede alla riscossione, non conosceva l'estraneità ai bisogni della famiglia;
viceversa, l'esattore non può iscrivere l'ipoteca - sicché, ove proceda in tal senso, l'iscrizione è da ritenere illegittima - nel caso in cui il creditore conoscesse tale estraneità. Inoltre, questa Corte di recente (Cass.n.3738/15), in fattispecie similare, ha ribadito che il criterio identificativo dei crediti che possono essere realizzati esecutivamente sui beni conferiti nel fondo va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia (in termini, tra le più recenti Cass.n.15886/2014; id.n.15886/2009). Deve, pertanto, accertarsi in fatto se il debito in questione si possa dire contratto per soddisfare i bisogni della famiglia;
con la precisazione che, se è vero (Cass.n.12998/06) che tale finalità non si può dire sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell'esercizio dell'impresa, è vero altresì che tale circostanza non è nemmeno idonea ad escludere, in via di principio, che il debito si possa dire contratto, appunto, per soddisfare tali bisogni (v. Cass. n.3738/15 cit. la quale, in adesione a Cass.n.4011/2013, ha, pertanto, ritenuto che, in quest'ottica, non potranno essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori i beni costituiti per bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione del loro tenore di vita familiare, così da ricomprendere anche i debiti derivanti dall'attività professionale o di impresa di uno dei coniugi qualora il fatto generatore dell'obbligazione sia stato il soddisfacimento di tali bisogni, da intendersi nel senso ampio testé descritto)”); come pure recentemente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. 32146/2024 “In tema di beni costituiti in fondo patrimoniale, il debitore che intenda sottrarli all'espropriazione forzata sugli stessi intrapresa è onerato di dimostrare che il creditore era consapevole dell'estraneità ai bisogni della famiglia - da intendersi non limitati al suo sostentamento ma estesi al suo benessere, all'incremento della sua posizione economica, allo sviluppo e al potenziamento dell'attività lavorativa e delle inclinazioni dei suoi membri, al pieno, o più armonico possibile, sviluppo della loro personalità
- del debito contratto, anche se questo è sorto nell'ambito dell'attività imprenditoriale o professionale svolta personalmente dal coniuge, perché la disciplina della famiglia (artt. 2 e 29 Cost.; artt. 143 e 144 pagina 2 di 4 c.c.) indica una situazione di normalità in cui sono ordinariamente ad essa destinati, in via principale e non solo in via residuale, i proventi dell'attività di ciascuno dei coniugi, i quali, in posizione paritaria e prestandosi reciproca assistenza anche materiale, hanno il dovere di rivolgere la propria capacità di lavoro professionale (o casalingo) alla contribuzione alle esigenze familiari, ferma restando la possibilità, per i medesimi coniugi, di regolare diversamente l'indirizzo della vita familiare con un accordo ex art. 144 c.c., la prova della cui esistenza grava sul debitore che invoca il divieto, a lui favorevole, ex art.170 c.c., integrante eccezione alla generale regola della responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c.”) l'art. 170 c.c. esprime un'eccezione alla regola della generale responsabilità patrimoniale di tutti i beni mobili ed immobili del debitore espressa dall'art. 2740 c.c., e spetta al debitore che intendere avvalersi della limitazione della responsabilità generale di cui all'art. 170 c.c. provare i fatti costitutivi della stessa ai sensi dell'art. 2697 c.c. ovvero l'estraneità del debito rispetto alla soddisfazione dei bisogni della famiglia (in termini Cass. 26496/2024 “In tema di fondo patrimoniale, l'art. 170 c.c., contenente le condizioni di ammissibilità dell'esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, è applicabile anche all'iscrizione di ipoteca ex art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973; conseguentemente, l'agente della riscossione non può iscrivere l'ipoteca sui beni in fondo, se il debitore o il terzo dimostrano che il debito è stato da loro contratto per uno scopo estraneo ai bisogni familiari e che il creditore, per il quale l'agente procede, era a conoscenza di tale estraneità”); nel caso di specie parte attrice ha allegato, oltre all'intervenuto vincolo del bene immobile nel fondo patrimoniale nel 2009, l'estraneità del debito rispetto ai bisogni della famiglia “Trattandosi di un debito per danno erariale, come risulta dalle sentenze della Corte dei Conti che si allegano, è evidente come l'obbligazione debba ritenersi estranea alle necessità della famiglia dell'odierno ricorrente ed il Creditore era ben a conoscenza di tale circostanza, talché l'iscrizione ipotecaria deve indubbiamente ritenersi illegittima in quanto effettuata su immobili conferiti in un fondo patrimoniale sin dal 2009”; tuttavia la circostanza che il debito derivi da una sentenza di condanna per responsabilità erariale non elide di per sé la riconducibilità del fatto generatore del debito alla soddisfazione dei bisogni della famiglia posto che l'obbligazione risarcitoria è sorta nell'ambito dello svolgimento dell'attività professionale svolta dal ricorrente, strumentale al soddisfacimento dei bisogni della famiglia sulla scorta del più recente arresto nomofilattico sopra richiamato (cfr. Cass. 32146/2024); ed infatti, sulla scorta della stessa ricostruzione attorea, la sentenza di condanna è stata emessa in relazione all'accertamento della responsabilità del ricorrente nella causazione di un danno erariale nell'ambito dello svolgimento della propria attività professionale di membro del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Gaia, di per sé legata da vincolo di strumentalità al soddisfacimento dei bisogni della famiglia in applicazione delle più recenti coordinate ermeneutiche nomofilattiche qui condivise (cfr. Cass. 24836/2023 “Dal tenore dell'art. 170 del c.c. si ricava che la possibilità di aggressione dei beni e dei frutti del fondo patrimoniale da parte dei creditori è determinata, non già dalla natura delle obbligazioni, ma dalla relazione esistente tra il fatto generatore di esse ed i bisogni della famiglia e, dunque, dalla oggettiva destinazione dei debiti assunti alle esigenze familiari, per cui anche le obbligazioni risarcitorie da illecito devono ritenersi comprese nella previsione normativa, con conseguente applicabilità della regola della piena responsabilità del fondo, ove la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta ed immediata con le esigenze familiari.(Nella specie, la S.C. ha escluso che il debito da fatto illecito, consistente nell'aver cagionato colposamente la morte accidentale di un terzo nell'esercizio delle mansioni di autista, fosse correlabile ai bisogni della famiglia del lavoratore, trovando mera occasione nel rapporto di lavoro, pur finalizzato a incrementare le disponibilità economiche della famiglia)”). Pertanto, la condanna per danno erariale per cui è sorta l'obbligazione garantita dall'apposizione del vincolo ipotecario sul bene costituito in fondo patrimoniale costituisce l'obbligazione del ricorrente che, in quanto sorta nello svolgimento di attività professionale per la quale vige la presunzione della strumentalità al soddisfacimento dei bisogni della famiglia (non avendo il ricorrente provato l'estraneità dell'attività professionale svolta al soddisfacimento dei bisogni della famiglia) deve pagina 3 di 4 ritenersi strumentale al soddisfacimento dei bisogni della famiglia e non estranea agli stessi ai sensi dell'art. 170 c.c. tenuto anche conto che l'obbligazione è avvinta da un vincolo di stretta connessione e non di mera occasionalità con la propria attività lavorativa strumentale al perseguimento dei bisogni della famiglia (cfr. Cass. 14836/2023 “Dal tenore dell'art. 170 del c.c. si ricava che la possibilità di aggressione dei beni e dei frutti del fondo patrimoniale da parte dei creditori è determinata, non già dalla natura delle obbligazioni, ma dalla relazione esistente tra il fatto generatore di esse ed i bisogni della famiglia e, dunque, dalla oggettiva destinazione dei debiti assunti alle esigenze familiari, per cui anche le obbligazioni risarcitorie da illecito devono ritenersi comprese nella previsione normativa, con conseguente applicabilità della regola della piena responsabilità del fondo, ove la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta ed immediata con le esigenze familiari.(Nella specie, la S.C. ha escluso che il debito da fatto illecito, consistente nell'aver cagionato colposamente la morte accidentale di un terzo nell'esercizio delle mansioni di autista, fosse correlabile ai bisogni della famiglia del lavoratore, trovando mera occasione nel rapporto di lavoro, pur finalizzato a incrementare le disponibilità economiche della famiglia).”. È altresì infondato l'ulteriore motivo fatto valere dal ricorrente relativo all'asserita mancata preliminare notifica di una comunicazione preventiva, tenuto conto dell'invio da parte di in data 15/06/2022 CP_2 della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n 09776202200000186000 di seguito riportato;
:
le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore indeterminabile della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda;
condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 7.616,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Velletri, 15 settembre 2025
Il Giudice
dott. Marco Valecchi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE nella persona del Giudice dott. Marco Valecchi ha pronunciato la seguente ex art 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1761/2024 promossa da:
con l'Avv. TAGLIENTE MARCO (PEC: Parte_1 Email_1 ATTORE contro con l'Avv. CALFA TERESA (PEC: Controparte_1
Email_2 CONVENUTO
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note scritte ex art 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 15.9.2025.
Rilevato che:
- parte ricorrente ha chiesto di: “dichiarare l'illegittimità e conseguente nullità dell'iscrizione ipotecaria di cui in premessa ed ordinarne l'immediata cancellazione. Con vittoria di spese e compenso, oltre spese generali, iva e cpa, da distrarsi in favore dell'Avv. Marco Tagliente che se ne dichiara antistatario”;
- si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda;
CP_2
Ritenuto che: sussiste la giurisdizione ordinaria in ordine alla domanda avanzata da parte attrice tenuto conto di quanto espresso da Cass. 15929/2022 secondo cui “alla luce della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «con riferimento alle controversie aventi per oggetto l'iscrizione ipotecaria di cui del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, anche a seguito delle modifiche apportate del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. e)-bis, del D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 26-quinquies, conv., con modif., dalla L. n. 248 del 2006, n. 248, applicabile ratione temporis, ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di iscrizione suddetta, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria,
o meno, dei crediti, ovvero ad entrambi - ciascuno per il proprio ambito come appena individuato - se quel provvedimento si riferisce in parte R. Russo est. R.
6. n. 10671/2015 3 a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari» (Cass., sez V. civ., n. 17111 del 11/07/2017; nello stesso senso anche Cass., sez V civ., n. 12749 del 21 marzo 2018)”.
pagina 1 di 4 come noto, ai sensi dell'art. 170 c.c. “L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”; secondo il consolidato formante nomofilattico la natura tributaria o non dell'obbligazione non è elemento decisivo per escludere la strumentalità della obbligazione alla soddisfazione dei bisogni della famiglia dovendo invece indagarsi la relazione tra il fatto generatore dell'obbligazione e i bisogni della famiglia (cfr. Cass. 3738/2015 “In tema di fondo patrimoniale, il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l'esecuzione sui beni del fondo va ricercato non già nella natura dell'obbligazione ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia, sicché anche un debito di natura tributaria sorto per l'esercizio dell'attività imprenditoriale può ritenersi contratto per soddisfare tale finalità, fermo restando che essa non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall'attività professionale o d'impresa del coniuge, dovendosi accertare che l'obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari (nel cui ambito vanno incluse le esigenze volte al pieno mantenimento ed all'univoco sviluppo della famiglia) ovvero per il potenziamento della di lui capacità lavorativa, e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi”); è stata quindi riconosciuta come pacifica la facoltà dell'Ente esattore di iscrivere ipoteca ex art 77 DPR 602/1973 (cfr. Cass. 23876/2015 “alla luce del principio già affermato da questa Corte (v. tra le altre Cass.n.5385/2013) secondo cui "l'art.170 c.c. nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell'esecuzione sui beni costituiti in fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all'iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui all'art.77 del d.p.r. 3 marzo 1973 n.602. Ne consegue che l'esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, qualora il debito facente capo a costoro sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero quando - nell'ipotesi contraria - il titolare del credito, per il quale l'esattore procede alla riscossione, non conosceva l'estraneità ai bisogni della famiglia;
viceversa, l'esattore non può iscrivere l'ipoteca - sicché, ove proceda in tal senso, l'iscrizione è da ritenere illegittima - nel caso in cui il creditore conoscesse tale estraneità. Inoltre, questa Corte di recente (Cass.n.3738/15), in fattispecie similare, ha ribadito che il criterio identificativo dei crediti che possono essere realizzati esecutivamente sui beni conferiti nel fondo va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia (in termini, tra le più recenti Cass.n.15886/2014; id.n.15886/2009). Deve, pertanto, accertarsi in fatto se il debito in questione si possa dire contratto per soddisfare i bisogni della famiglia;
con la precisazione che, se è vero (Cass.n.12998/06) che tale finalità non si può dire sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell'esercizio dell'impresa, è vero altresì che tale circostanza non è nemmeno idonea ad escludere, in via di principio, che il debito si possa dire contratto, appunto, per soddisfare tali bisogni (v. Cass. n.3738/15 cit. la quale, in adesione a Cass.n.4011/2013, ha, pertanto, ritenuto che, in quest'ottica, non potranno essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori i beni costituiti per bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione del loro tenore di vita familiare, così da ricomprendere anche i debiti derivanti dall'attività professionale o di impresa di uno dei coniugi qualora il fatto generatore dell'obbligazione sia stato il soddisfacimento di tali bisogni, da intendersi nel senso ampio testé descritto)”); come pure recentemente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. 32146/2024 “In tema di beni costituiti in fondo patrimoniale, il debitore che intenda sottrarli all'espropriazione forzata sugli stessi intrapresa è onerato di dimostrare che il creditore era consapevole dell'estraneità ai bisogni della famiglia - da intendersi non limitati al suo sostentamento ma estesi al suo benessere, all'incremento della sua posizione economica, allo sviluppo e al potenziamento dell'attività lavorativa e delle inclinazioni dei suoi membri, al pieno, o più armonico possibile, sviluppo della loro personalità
- del debito contratto, anche se questo è sorto nell'ambito dell'attività imprenditoriale o professionale svolta personalmente dal coniuge, perché la disciplina della famiglia (artt. 2 e 29 Cost.; artt. 143 e 144 pagina 2 di 4 c.c.) indica una situazione di normalità in cui sono ordinariamente ad essa destinati, in via principale e non solo in via residuale, i proventi dell'attività di ciascuno dei coniugi, i quali, in posizione paritaria e prestandosi reciproca assistenza anche materiale, hanno il dovere di rivolgere la propria capacità di lavoro professionale (o casalingo) alla contribuzione alle esigenze familiari, ferma restando la possibilità, per i medesimi coniugi, di regolare diversamente l'indirizzo della vita familiare con un accordo ex art. 144 c.c., la prova della cui esistenza grava sul debitore che invoca il divieto, a lui favorevole, ex art.170 c.c., integrante eccezione alla generale regola della responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c.”) l'art. 170 c.c. esprime un'eccezione alla regola della generale responsabilità patrimoniale di tutti i beni mobili ed immobili del debitore espressa dall'art. 2740 c.c., e spetta al debitore che intendere avvalersi della limitazione della responsabilità generale di cui all'art. 170 c.c. provare i fatti costitutivi della stessa ai sensi dell'art. 2697 c.c. ovvero l'estraneità del debito rispetto alla soddisfazione dei bisogni della famiglia (in termini Cass. 26496/2024 “In tema di fondo patrimoniale, l'art. 170 c.c., contenente le condizioni di ammissibilità dell'esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, è applicabile anche all'iscrizione di ipoteca ex art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973; conseguentemente, l'agente della riscossione non può iscrivere l'ipoteca sui beni in fondo, se il debitore o il terzo dimostrano che il debito è stato da loro contratto per uno scopo estraneo ai bisogni familiari e che il creditore, per il quale l'agente procede, era a conoscenza di tale estraneità”); nel caso di specie parte attrice ha allegato, oltre all'intervenuto vincolo del bene immobile nel fondo patrimoniale nel 2009, l'estraneità del debito rispetto ai bisogni della famiglia “Trattandosi di un debito per danno erariale, come risulta dalle sentenze della Corte dei Conti che si allegano, è evidente come l'obbligazione debba ritenersi estranea alle necessità della famiglia dell'odierno ricorrente ed il Creditore era ben a conoscenza di tale circostanza, talché l'iscrizione ipotecaria deve indubbiamente ritenersi illegittima in quanto effettuata su immobili conferiti in un fondo patrimoniale sin dal 2009”; tuttavia la circostanza che il debito derivi da una sentenza di condanna per responsabilità erariale non elide di per sé la riconducibilità del fatto generatore del debito alla soddisfazione dei bisogni della famiglia posto che l'obbligazione risarcitoria è sorta nell'ambito dello svolgimento dell'attività professionale svolta dal ricorrente, strumentale al soddisfacimento dei bisogni della famiglia sulla scorta del più recente arresto nomofilattico sopra richiamato (cfr. Cass. 32146/2024); ed infatti, sulla scorta della stessa ricostruzione attorea, la sentenza di condanna è stata emessa in relazione all'accertamento della responsabilità del ricorrente nella causazione di un danno erariale nell'ambito dello svolgimento della propria attività professionale di membro del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Gaia, di per sé legata da vincolo di strumentalità al soddisfacimento dei bisogni della famiglia in applicazione delle più recenti coordinate ermeneutiche nomofilattiche qui condivise (cfr. Cass. 24836/2023 “Dal tenore dell'art. 170 del c.c. si ricava che la possibilità di aggressione dei beni e dei frutti del fondo patrimoniale da parte dei creditori è determinata, non già dalla natura delle obbligazioni, ma dalla relazione esistente tra il fatto generatore di esse ed i bisogni della famiglia e, dunque, dalla oggettiva destinazione dei debiti assunti alle esigenze familiari, per cui anche le obbligazioni risarcitorie da illecito devono ritenersi comprese nella previsione normativa, con conseguente applicabilità della regola della piena responsabilità del fondo, ove la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta ed immediata con le esigenze familiari.(Nella specie, la S.C. ha escluso che il debito da fatto illecito, consistente nell'aver cagionato colposamente la morte accidentale di un terzo nell'esercizio delle mansioni di autista, fosse correlabile ai bisogni della famiglia del lavoratore, trovando mera occasione nel rapporto di lavoro, pur finalizzato a incrementare le disponibilità economiche della famiglia)”). Pertanto, la condanna per danno erariale per cui è sorta l'obbligazione garantita dall'apposizione del vincolo ipotecario sul bene costituito in fondo patrimoniale costituisce l'obbligazione del ricorrente che, in quanto sorta nello svolgimento di attività professionale per la quale vige la presunzione della strumentalità al soddisfacimento dei bisogni della famiglia (non avendo il ricorrente provato l'estraneità dell'attività professionale svolta al soddisfacimento dei bisogni della famiglia) deve pagina 3 di 4 ritenersi strumentale al soddisfacimento dei bisogni della famiglia e non estranea agli stessi ai sensi dell'art. 170 c.c. tenuto anche conto che l'obbligazione è avvinta da un vincolo di stretta connessione e non di mera occasionalità con la propria attività lavorativa strumentale al perseguimento dei bisogni della famiglia (cfr. Cass. 14836/2023 “Dal tenore dell'art. 170 del c.c. si ricava che la possibilità di aggressione dei beni e dei frutti del fondo patrimoniale da parte dei creditori è determinata, non già dalla natura delle obbligazioni, ma dalla relazione esistente tra il fatto generatore di esse ed i bisogni della famiglia e, dunque, dalla oggettiva destinazione dei debiti assunti alle esigenze familiari, per cui anche le obbligazioni risarcitorie da illecito devono ritenersi comprese nella previsione normativa, con conseguente applicabilità della regola della piena responsabilità del fondo, ove la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta ed immediata con le esigenze familiari.(Nella specie, la S.C. ha escluso che il debito da fatto illecito, consistente nell'aver cagionato colposamente la morte accidentale di un terzo nell'esercizio delle mansioni di autista, fosse correlabile ai bisogni della famiglia del lavoratore, trovando mera occasione nel rapporto di lavoro, pur finalizzato a incrementare le disponibilità economiche della famiglia).”. È altresì infondato l'ulteriore motivo fatto valere dal ricorrente relativo all'asserita mancata preliminare notifica di una comunicazione preventiva, tenuto conto dell'invio da parte di in data 15/06/2022 CP_2 della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n 09776202200000186000 di seguito riportato;
:
le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore indeterminabile della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda;
condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 7.616,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Velletri, 15 settembre 2025
Il Giudice
dott. Marco Valecchi
pagina 4 di 4