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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XI, sentenza 08/01/2026, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 265/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RU PAOLO ANTONIO, Presidente
MAGRO MARIA BEATRICE, Relatore
NICOLETTI ALBERTO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5139/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3016500158-2014 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3016500198-2014 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3016500199-2014 IRPEF-ALTRO contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097 2024 91196696 77/00 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12305/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'Intimazione di pagamento n. 097 2024 9119669677 000, relativa a:
avviso di accertamento n. TK3016500158/2014, notificato in data 21.2.2014 concernente il 2008 per un importo di € 64.137,15 per la sola parte relativa a sanzioni ed interessi per un importo di € 29.546,48;
avviso di accertamento n. TK3016500198/2014, notificato in data 21.2.2014, concernente l'anno di imposta
2009 per un importo di € 41.240,75 per la sola parte relativa a sanzioni ed interessi per un importo di
€ 19.247,03;
avviso di accertamento n. TK3016500199/2014, notificato in data 21.2.2014 relativo a tributi dell'anno di imposta 2010, per un importo di € 53.799,44 per la sola parte relativa a sanzioni ed interessi per un importo di € 24.176,14.
Il ricorrente deduce prescrizione delle sole sanzioni e degli interessi applicati, essendo decorso il termine quinquennale tra la data di notifica degli avvisi di accertamento (21.2.2014) e la notifica dell'intimazione di pagamento (29.1.2025). Chiede conseguentemente rideterminarsi la pretesa tributaria per un importo di
€ 72.969,65.
Si costituisce in giudizio Agenzia delle entrate-Riscossione la quale chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso con condanna alle spese.
La Direzione Provinciale I di Roma interviene volontariamente in giudizio ai sensi dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
All'udienza del 02/12/2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, esaminato il ricorso e gli atti e i documenti prodotti, ha deciso come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Si premette che, in tema di obbligazioni tributarie, la disciplina della prescrizione - che attiene alla fase in cui gli interessi, in quanto sorti già separati dal capitale, vengono a maturazione - deve necessariamente essere risolta in base al principio dell'autonomia, con la conseguenza che il termine prescrizionale è quello quinquennale stabilito dall'art. 2948, n. 4, c.c., il quale prescinde sia dalla tipologia degli interessi, sia dalla natura dell'obbligazione principale;
pertanto, anche per gli interessi che sorgono in materia tributaria si deve ritenere applicabile il termine di prescrizione quinquennale, al pari delle sanzioni, nonostante l'assenza di norme speciali (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 23052 del 11/08/2025 (Rv. 675508 - 01).
Conseguentemente, deve ritenersi che sia per le sanzioni amministrative che per gli interessi, il termine di prescrizione è di cinque anni, decorrenti dalla notifica del primo atto con il quale il contribuente viene a conoscenza della pretesa tributaria.
Nel caso in disamina emerge dagli atti – né il ricorrente lo contesta – che gli atti prodromici all'intimazione oggetto dell'odierna impugnazione, recanti la determinazione delle somme dovute a titolo di sanzioni e di interessi, sono stati notificati ritualmente nel dicembre del 2014, che è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 097 2019 90253209 67/000 in data 22/11/2019, l'intimazione di pagamento n. 097 2022
90030483 25/000 in data 19/07/2022, l' atto di pignoramento dei crediti verso terzi n.
097842023000032141/001, notificato in data 11/05/2023, con conseguente interruzione del termine di prescrizione, e che i predetti atti non sono stati impugnati dal ricorrente.
Ragion per cui, il ricorso è da dichiararsi inammissibile per violazione del combinato disposto dagli artt. 19
e 21 d.lgs. n. 546/1992 e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese di giudizio nei confronti delle parti costituite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia della Riscossione, liquidate in € 3.000,00, oltre accessori di legge, ed in € 2.000,00 in favore dell'Agenzia finanziaria.
Così deciso a Roma, il 2 dicembre 2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
RI RI GR OL NI BR
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RU PAOLO ANTONIO, Presidente
MAGRO MARIA BEATRICE, Relatore
NICOLETTI ALBERTO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5139/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3016500158-2014 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3016500198-2014 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3016500199-2014 IRPEF-ALTRO contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097 2024 91196696 77/00 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12305/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'Intimazione di pagamento n. 097 2024 9119669677 000, relativa a:
avviso di accertamento n. TK3016500158/2014, notificato in data 21.2.2014 concernente il 2008 per un importo di € 64.137,15 per la sola parte relativa a sanzioni ed interessi per un importo di € 29.546,48;
avviso di accertamento n. TK3016500198/2014, notificato in data 21.2.2014, concernente l'anno di imposta
2009 per un importo di € 41.240,75 per la sola parte relativa a sanzioni ed interessi per un importo di
€ 19.247,03;
avviso di accertamento n. TK3016500199/2014, notificato in data 21.2.2014 relativo a tributi dell'anno di imposta 2010, per un importo di € 53.799,44 per la sola parte relativa a sanzioni ed interessi per un importo di € 24.176,14.
Il ricorrente deduce prescrizione delle sole sanzioni e degli interessi applicati, essendo decorso il termine quinquennale tra la data di notifica degli avvisi di accertamento (21.2.2014) e la notifica dell'intimazione di pagamento (29.1.2025). Chiede conseguentemente rideterminarsi la pretesa tributaria per un importo di
€ 72.969,65.
Si costituisce in giudizio Agenzia delle entrate-Riscossione la quale chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso con condanna alle spese.
La Direzione Provinciale I di Roma interviene volontariamente in giudizio ai sensi dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
All'udienza del 02/12/2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, esaminato il ricorso e gli atti e i documenti prodotti, ha deciso come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Si premette che, in tema di obbligazioni tributarie, la disciplina della prescrizione - che attiene alla fase in cui gli interessi, in quanto sorti già separati dal capitale, vengono a maturazione - deve necessariamente essere risolta in base al principio dell'autonomia, con la conseguenza che il termine prescrizionale è quello quinquennale stabilito dall'art. 2948, n. 4, c.c., il quale prescinde sia dalla tipologia degli interessi, sia dalla natura dell'obbligazione principale;
pertanto, anche per gli interessi che sorgono in materia tributaria si deve ritenere applicabile il termine di prescrizione quinquennale, al pari delle sanzioni, nonostante l'assenza di norme speciali (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 23052 del 11/08/2025 (Rv. 675508 - 01).
Conseguentemente, deve ritenersi che sia per le sanzioni amministrative che per gli interessi, il termine di prescrizione è di cinque anni, decorrenti dalla notifica del primo atto con il quale il contribuente viene a conoscenza della pretesa tributaria.
Nel caso in disamina emerge dagli atti – né il ricorrente lo contesta – che gli atti prodromici all'intimazione oggetto dell'odierna impugnazione, recanti la determinazione delle somme dovute a titolo di sanzioni e di interessi, sono stati notificati ritualmente nel dicembre del 2014, che è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 097 2019 90253209 67/000 in data 22/11/2019, l'intimazione di pagamento n. 097 2022
90030483 25/000 in data 19/07/2022, l' atto di pignoramento dei crediti verso terzi n.
097842023000032141/001, notificato in data 11/05/2023, con conseguente interruzione del termine di prescrizione, e che i predetti atti non sono stati impugnati dal ricorrente.
Ragion per cui, il ricorso è da dichiararsi inammissibile per violazione del combinato disposto dagli artt. 19
e 21 d.lgs. n. 546/1992 e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese di giudizio nei confronti delle parti costituite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia della Riscossione, liquidate in € 3.000,00, oltre accessori di legge, ed in € 2.000,00 in favore dell'Agenzia finanziaria.
Così deciso a Roma, il 2 dicembre 2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
RI RI GR OL NI BR