Articolo 8 della Legge 30 dicembre 1991, n. 428
Articolo 7Articolo 9
Versione
24 gennaio 1992
Art. 8. 1. L'ISPESL procede, direttamente o su richiesta delle amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici di cui all'articolo 1, a sospensioni o cancellazioni degli iscritti negli elenchi di cui all'articolo 3 nei casi in cui sussistano motivi di incompatibilita' o di comportamento non deontologico o di ripetute inosservanze dei termini o delle modalita' fissati dall'amministrazione o dall'ente pubblico fatta salva la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per i profili deontologici e all'autorita' giudiziaria nei casi di fatti di possibile rilievo penale.
Entrata in vigore il 24 gennaio 1992