Art. 8. 1. L'ISPESL procede, direttamente o su richiesta delle amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici di cui all'articolo 1, a sospensioni o cancellazioni degli iscritti negli elenchi di cui all'articolo 3 nei casi in cui sussistano motivi di incompatibilita' o di comportamento non deontologico o di ripetute inosservanze dei termini o delle modalita' fissati dall'amministrazione o dall'ente pubblico fatta salva la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per i profili deontologici e all'autorita' giudiziaria nei casi di fatti di possibile rilievo penale.
Articolo 7Articolo 9
- Legge 30 dicembre 1991, n. 428
Articolo 8 della Legge 30 dicembre 1991, n. 428
Versione
24 gennaio 1992
24 gennaio 1992
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