Ordinanza cautelare 26 luglio 2023
Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 07/04/2026, n. 2271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2271 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02271/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03030/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3030 del 2023, proposto da
Capri Energy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati IO TT, Andrea TT, e Valentina TT, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, via Fedro, n. 7;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Beatrice Dell'Isola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso la sede dell’Avvocatura Regionale in Napoli, via Santa Lucia, n. 81;
nei confronti
Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ex lege in Napoli, via Diaz, n. 11;
Comune di Marano di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del Decreto Dirigenziale n. 30/2023 del 4 aprile 2023, notificato via pec il 7 aprile 2023, della " Direzione Generale per il Governo del Territorio 50 09 00 - U. O. D. 50 09 01 Pianificazione Territoriale - Pianificazione Paesaggistica – Funzioni in materia di Paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo – Giunta Regionale Campania " recante Diniego dell'Autorizzazione Paesaggistica in via sostitutiva ai sensi dell''art. 146 del d.lgs. 42/2004 e ss. mm. e ii per l’intervento avente ad oggetto la … " realizzazione di impianto di distribuzione carburanti liquidi e gassosi per autotrazione ad uso pubblico e di servizi complementari per stazioni di servizio presso lotto sito in Marano di Napoli alla Via Camillo Guerra, individuato al n.c.t. al fg. 35 p.lla 1400 ";
- di ogni atto premesso, connesso e conseguenziale, compreso l’eventuale conseguente diniego del permesso di costruire del S.U.A.P. del Comune di Marano.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2026 la dott.ssa SI UI e uditi per le parti il difensore IO TT per la società ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. - La società ricorrente impugna il decreto dirigenziale regionale n. 30/2023 del 4 aprile 2023, notificato il successivo 7 aprile, recante diniego di autorizzazione paesaggistica alla realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti liquidi e gassosi per autotrazione ad uso pubblico e di servizi complementari per stazioni di servizio.
Espone a riguardo che
- il provvedimento è stato adottato successivamente all’accoglimento del ricorso avverso un primo diniego, annullato con la sentenza n. 913 dell’8.02.2023 di questa Sezione del T.A.R., recante la previsione della “ necessità di una nuova pronuncia regionale ”;
- a fondamento del secondo diniego, adottato ai sensi del comma 10, art. 146 del D. Lgs. 42/2004, sono stati posti “ nuovi elementi e profili non immediatamente evincibili dalla documentazione tecnico grafica di progetto presentata dall’istante ”, in particolare, l’esistenza del ˂˂ D.M. di vincolo monumentale del 23/04/1985 che dichiara di notevole interesse pubblico l’immobile denominato “La Decina” con annesso parco e comunque della particolare rilevanza dal punto di vista paesaggistico dell’area in questione˃˃ come evidenziato anche nel parere contrario (tardivo) della Soprintendenza.
2. - Avverso l’avversato provvedimento la società istante deduce la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto plurimi profili.
3. - Il Ministero della Cultura e la Regione Campania si sono costituiti in giudizio, rispettivamente in data 4 e 16 luglio 2023 per resistere al ricorso.
Con ordinanza n. 1213 del 25 luglio 2023 è stata respinta l’istanza cautelare.
4. - Alla pubblica udienza del 22 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
5. - La società ricorrente si duole del diniego di autorizzazione paesaggistica opposto dalla Regione Campania alla realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti liquidi e gassosi per autotrazione ad uso pubblico e di servizi complementari per stazioni di servizio, nel Comune di Marano Di Napoli, in via Camillo Guerra.
Dell’impianto progettato è prevista la collocazione in un'area recintata con un muro di tufo, in parte coltivata con vigne e in parte caratterizzata da verde incolto.
L'area di intervento è ubicata in zona urbanistico-territoriale, tipizzata, in parte, come "agricola semplice" E/3, in parte come zone "sportive private ad uso collettivo" G/1, e in altra parte come zone per "attrezzature di livello urbano" F/2 del PRG vigente, dove sono ammessi nuovi interventi su lotti liberi.
Tale area è, altresì, soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.M. del 16 febbraio 1967.
La vicenda è già stata caratterizzata da un primo diniego annullato con sentenza di questo T.A.R. n. 913 dell’8.02.2023, a seguito del quale la Regione Campania si è rideterminata con il provvedimento impugnato con l’atto introduttivo del presente giudizio.
Quest’ultimo si fonda sul vincolo monumentale posto su un immobile esistente nei pressi con D.M. del 23 aprile 1985, ai sensi della L. 1089/1939, indicato dalla Regione come elemento prima non noto e non rappresentato dalla società istante, che si sarebbe limitata a citare unicamente il fabbricato storico “La Decina”, senza alcun riferimento al vincolo monumentale esistente anche sull’area circostante.
La Regione ha negato l’autorizzazione paesaggistica in ragione dell’esistenza del doppio vincolo (monumentale e paesaggistico).
5.1. - Avverso il suddetto provvedimento la società ricorrente, con il primo motivo di ricorso, ha dedotto la violazione dell’art. 10 bis Legge 241/1990, anche in quanto richiamato dall’art. 146 D. Lgs. 42/2004, per non averle la Regione consentito di conoscere, prima dell’adozione del provvedimento impugnato, i motivi ostativi all’accoglimento della domanda e, per l’effetto, per non aver consentito alla medesima società di presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
La censura non è meritevole di favorevole apprezzamento.
Non può, infatti, essere ravvisata la violazione del diritto alla partecipazione da parte della ricorrente, in quanto, il D.D. impugnato dà conto delle comunicazioni effettuate nell’ambito della più ampia e complessiva istruttoria procedimentale, ivi compreso il segmento svolto dinanzi alla Soprintendenza, caratterizzato dalla comunicazione del preavviso di diniego, riscontrata con osservazioni.
La ricorrente, nel caso in esame, è stata posta nelle condizioni di poter intervenire nel procedimento. Inoltre, le contestazioni della società deducente erano state rappresentate anche in sede giurisdizionale, nell’ambito del giudizio definito con la sentenza n. 913 dell’8.02.2023, sicché deve essere esclusa la fondatezza della censura articolata.
5.2. - Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 146 D.lgs. 42/2004, in ragione della ritenuta non invocabilità del D.M. di vincolo monumentale del 23 aprile 1985 relativo all’immobile “La Decina” con annesso parco, l’errore sui presupposti e connessa violazione e falsa applicazione degli artt. 1-2-3-11-12 e 21 della L. 1089/1939; il difetto di istruttoria; il travisamento dei fatti; l’illogicità manifesta; la violazione dell’ordine, in capo alla Regione, contenuto nella sentenza T.A.R. Campania-Napoli, Sezione III, n. 913/2023, di adottare il parere di competenza con motivazione autonoma rispetto al parere della Soprintendenza.
Secondo la prospettazione di parte ricorrente nel D.M. di vincolo del 1985 non sarebbero comprese le aree circostanti a Villa La Decina, riguardando unicamente l’edificio e l’adiacente piccolo parco, senza estendere i suoi effetti ad ulteriori porzioni di territorio. Richiama le relazioni tecniche del 7 gennaio e del primo giugno 2023 per escludere alterazioni dell’andamento naturale della zona.
La censura è fondata per quanto di seguito argomentato.
In via generale, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, le valutazioni rese da parte delle amministrazioni coinvolte nell’ambito del procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica costituiscono espressione “… non d'una scelta discrezionale pura, ma di una valutazione tecnico-discrezionale, destinata a produrre effetti vincolanti rispetto sul successivo provvedimento (p.es., sul PDC) per interventi in aree vincolate… Ebbene il parere, appunto per tal sua natura e per evitare che il giudizio di compatibilità paesaggistica si traduca nell'esercizio di una valutazione insindacabile o arbitraria (cfr. sul punto, Cons. St., VI, 24 marzo 2014 n. 1418; id., 15 dicembre 2014 n. 6149; id., 5 dicembre 2016 n. 5108; id., n. 5909/2018, cit.), occorre che sia sempre sorretto da un'ampia e circostanziata motivazione, dalla quale sia possibile ricostruire sia le premesse che l'iter logico seguito nel percorso valutativo che si conclude con il giudizio finale. E, nel caso in cui esso sia negativo, deve esplicitare le effettive ragioni di contrasto tra l'intervento progettato ed i valori paesaggistici dei luoghi compendiati nel decreto di vincolo, tener conto delle ragioni indicate dal privato e, perciò, indicare qual tipo d'accorgimento tecnico o, se del caso, di modifica progettuale possa far conseguire all'interessato l'autorizzazione paesaggistica ” (Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 2515 del 20 aprile 2020).
Ciò posto, nel caso di specie, il provvedimento di diniego di autorizzazione paesaggistica in via sostitutiva, ai sensi dell’art. 146 D. Lgs. n. 42/2004, è fondato sul “ D.M. di vincolo monumentale del 23/04/1985 che dichiara di notevole interesse pubblico l’immobile denominato “La Decina” con annesso parco e comunque della particolare rilevanza dal punto di vista paesaggistico dell’area in questione”.
Tali rilievi non possono, tuttavia, ritenersi idonei a manifestare, dal punto di vista motivazionale, un corretto esercizio della discrezionalità tecnica spettante all’amministrazione in subiecta materia , trattandosi di considerazioni di carattere generico e apodittico, dalle quali non emerge un’effettiva valutazione in concreto dell’opera proposta rispetto alle specifiche norme ed esigenze di tutela del bene in conformità al D.M. del 23 aprile 1985.
Dirimente risulta il fatto che il vincolo monumentale riguarda la Villa “La Decina” e l’annesso parco, senza comprendere l’area limitrofa. Sull’estensione del vincolo l’amministrazione resistente non fornisce alcun dettaglio, come nessun riferimento è rinvenibile circa l’esistenza di un eventuale vincolo indiretto che, pertanto, deve essere esclusa. Se ne desume che il vincolo è circoscritto alle sole parti indicate ( i.e . la villa e l’annesso parco), all’interno delle quali, però, non ricade l’intervento progettato.
Come affermato da parte ricorrente, infatti, la distanza esistente tra il centro del distributore progettato e l’ingresso del fabbricato denominato “La Decina” è pari a 600 metri. Inoltre, ad ulteriore supporto dell’estraneità dell’area in questione dalla parte soggetta a vincolo, è stato riferito da parte deducente della presenza di un altro impianto, posto a soli 250 metri dalla Villa, affermazione cui la difesa della Regione nulla ha replicato.
Tali dati trovano supporto nella relazione del tecnico di parte datata primo giugno 2023, che contiene anche rilievi fotografici dell’area.
Nulla l’amministrazione, di contro, ha dimostrato per superare quanto argomentato da parte ricorrente a supporto della legittimità del proprio operato. Trattasi di un profilo motivazionale che avrebbe dovuto essere necessariamente esplicitato da parte della Regione Campania, in quanto direttamente correlato alla tipologia di vincolo in considerazione.
Secondo principi ampiamente consolidati la presenza di un interesse culturale circoscritto non giustifica la compressione totale degli interessi contrapposti: di conseguenza un corretto bilanciamento avrebbe dovuto indurre l’Amministrazione a procedere ad una valutazione idonea a garantire le esigenze di tutela del vincolo in modo proporzionato e, soprattutto, con un provvedimento adeguatamente motivato.
La censura merita, pertanto, accoglimento.
5.3. – Infine, con il terzo motivo, è stata dedotta la contraddittorietà manifesta, il difetto di motivazione, la violazione dei principi di cui all’art. 21 nonies Legge 241/1990 in ragione della contraddittorietà rispetto alla proposta di parere favorevole del 12 aprile 2022.
Il motivo non merita favorevole apprezzamento in quanto i ravvisati vizi inficiano l’ iter argomentativo fondanti l’avversato diniego, ma non determinano ex se , in via automatica, il diverso esito del procedimento, non potendosi prescindere dalla riedizione del segmento procedimentale.
6. – Per tutto quanto esposto, pertanto, stante la fondatezza del secondo motivo di censura sotto il profilo del difetto di motivazione degli atti impugnati, il ricorso deve essere accolto.
7. – Le spese di giudizio secondo le regole della soccombenza sono poste a carico della Regione Campania, nella misura liquidata in dispositivo, mentre sono compensate con la Soprintendenza in ragione del diverso ruolo delle due amministrazioni nella vicenda oggetto di contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi di cui in motivazione e per l’effetto, annulla il Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 30 del 4 aprile 2023.
Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente, liquidate in euro 2.000,00 (euro duemila/00), oltre accessori di legge.
Spese compensate con il Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL IA UO, Presidente
Carlo Dell'Olio, Consigliere
SI UI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI UI | EL IA UO |
IL SEGRETARIO