Articolo 60 della Legge 18 febbraio 1963, n. 173
Articolo 59Articolo 61
Versione
27 marzo 1963
Art. 60.
La reintegrazione nel grado puo' essere concessa:
1) a domanda, al sottufficiale che sia incorso nella perdita del grado per una delle cause indicate al comma primo, nn. 1), 4) e 5) dell'articolo 58, quando le cause stesse siano venute a mancare;
2) a domanda o d'ufficio, al sottufficiale della categoria in congedo incorso nella perdita del grado ai sensi del primo comma n. 3) dell'articolo SS, quando cessi di appartenere alla forza armata diversa da quella di provenienza;
3) a domanda, e previo parere favorevole del Tribunale supremo militare, al sottufficiale rimosso dal grado per motivi disciplinari ai sensi del primo comma, n. 6) dell'articolo 58, quando abbia conservato ottima condotta morale e civile per almeno cinque anni dalla data della, rimozione. Tale periodo e' ridotto alla meta' per il sottufficiale che, per atti di valore compiuti dopo la rimozione dal grado, abbia conseguito una promozione per merito di guerra o altra ricompensa al valor militare. Colui che abbia conseguito piu' di una di dette promozioni o ricompense puo' ottenere la reintegrazione nel grado in qualsiasi tempo. Ove la rimozione dal grado sia stata disposta in via disciplinare in conseguenza di una condanna penale che non comporti di diritto la perdita del grado, la reintegrazione non puo' aver luogo se non sia prima intervenuta sentenza di riabilitazione;
4) a domanda, e previo parere favorevole del Tribunale supremo militare, al sottufficiale che sia incorso nella perdita del grado per condanna ai sensi del primo comma, n. 7) dell'articolo 58, quando sia intervenuta sentenza di riabilitazione a norma delle legge penale comune e, nel caso di perdita del grado ai sensi della lettera a) di detto n. 7), anche a norma della legge penale militare.
La reintegrazione nel grado disposta con decreto del Ministro e decorre dalla data del decreto.
La reintegrazione nel grado del sottufficiale gia' in servizio permanente o continuativo non importa di diritto la reiscrizione del sottufficiale stesso nei ruoli del servizio permanente o continuativo.
Entrata in vigore il 27 marzo 1963