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Sentenza 26 gennaio 2024
Sentenza 26 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/01/2024, n. 3330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3330 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: KA LI, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/04/2023 del TRIBUNALE di MONZA udita la relazione svolta dalla Consigliera TERESA LIUNI;
letta la requisitoria del Procuratore generale, RAFFAELE PICCIRILLO, con la quale si chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 3330 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 09/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 3/4/2023, il Tribunale di Monza, in funzione di giu- dice dell'esecuzione, ha respinto l'incidente di esecuzione proposto da KA LI, diretto alla declaratoria di non esecutività della sentenza di condanna del Tribunale di Monza del 23/11/2015, confermata dalla Corte di appello di Milano con sentenza n. 75/2019, irrevocabile il 24/2/2019, per mancata notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado, nonché alla nullità della notifica delle sentenze di primo e secondo grado in quanto notificate ad un difensore d'ufficio irritualmente nominato, con conseguente nullità dell'ordine di esecuzione in espiazione. Ha osservato il giudice dell'esecuzione che l'imputato KA LI aveva eletto domicilio, del tutto genericamente, presso "un avvocato", senza specifica indicazione dell'avv. Fabio Carminati del foro di Lodi, nominato primo difensore d'ufficio dal giudice del Tribunale di Lodi, che si era poi dichiarato incompetente in favore dell'autorità giudiziaria di Monza. A sua volta, il GIP del Tribunale di Monza aveva nominato come difensore d'ufficio del KA - nel frattempo divenuto irreperibile e quindi dichiarato latitante - l'avv. Emiliano Sergio Lorenzo Caiani del foro di Monza, destinatario di tutte le notifiche ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. Nel caso di specie si tratta di una nullità a regime intermedio, ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen., sicché la relativa eccezione - peraltro nemmeno sollevata tempestivamente nella fase di merito - non era certamente proponibile con l'incidente di esecuzione. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. Fabio Schino, deducendo violazione di legge processuale, con riferimento agli artt. 178, lett. b) e c), e 429, comma 4, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., nonché vizio di motivazione per apparenza e manifesta illogicità rispetto al devoluto. Il ricorrente lamenta che il giudice dell'esecuzione non ha considerato che, nel caso in esame, vi era una valida elezione di domicilio effettuata dal KA nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto dinanzi al giudice del Tribunale di Lodi: in tale contesto, dopo la designazione del difensore d'ufficio individuato nell'avv. Fabio Carminati del foro di Lodi, KA LI aveva indicato detto difensore come suo domiciliatario - come risulta dal verbale dell'udienza del 24/1/2014, allegato al ricorso - sicché la successiva destinazione di tutti gli atti processuali ad altro difensore d'ufficio nominato dal GIP del Tribunale di Monza ha reso nullo l'intero procedimento nei confronti del ricorrente. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni. 1.1. Le questioni di nullità fatte valere dal ricorrente, aventi ad oggetto la citazione in giudizio dell'imputato, e la conseguente illegittima celebrazione del processo, in quanto indirizzata ad un difensore d'ufficio diverso da quello originariamente nominato, presso il quale KA LÍ aveva eletto domicilio, non potevano essere denunciate con incidente di esecuzione, non essendo riconducibili all'ambito di operatività dell'art. 670 cod. proc. pen., ma dovevano essere azionate con il giudizio di rescissione del giudicato, di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen. Infatti, nel processo di cognizione, l'imputato era stato dichiarato assente - in quanto latitante - nell'udienza del 2 marzo 2015, sicché le doglíanze relative all'avvenuta formazione del titolo esecutivo dovevano azionarsi con l'apposito rimedio della rescissione del giudicato. 1.2. In tali termini si è espressa l'esegesi di legittimità di questa Corte, affermando il principio enunciato da Sez. U, n. 15498 del 2021, Lovrich, Rv. 280931-01, secondo il quale «le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di fare valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse». La stessa pronuncia ha chiarito che «La richiesta di incidente di esecuzione non può essere riqualificata, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come richiesta di rescissione del giudicato, attesa la eterogeneità, per natura e funzione, dei due rimedi» (Rv. 280931-02). 1.3. Ne deriva che risulta corretta l'ordinanza impugnata (anche volendo prescindere dal rilievo che la medesima questione fu proposta - tardivamente - già nel giudizio di cognizione dinanzi alla Corte di appello che la dichiarò infondata), la quale ha evidenziato che, trattandosi di procedimento in cui il dibattimento di primo grado era stato aperto all'udienza del 2 marzo 2015 (circostanza incontestata), nella piena vigenza della legge n. 67 del 2014 che ha sostituito il regime della "contumacia" e il sistema della notifica dell'estratto contumaciale con la nuova disciplina dell'assenza che tale notifica non prevede, non sarebbe applicabile al caso di specie il principio secondo il quale «In sede di incidente di esecuzione può essere dedotta la questione della validità del decreto di latitanza all'esclusivo fine di contestare la validità della notifica 3 dell'estratto contumaciale e, conseguentemente, l'avvenuta formazione del titolo esecutivo» (Sez. 1, n. 30384 del 2019, Dushaj, Rv. 276606). 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, da ciò derivando la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 9 novembre 2023 Il Consigliere estensore
letta la requisitoria del Procuratore generale, RAFFAELE PICCIRILLO, con la quale si chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 3330 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 09/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 3/4/2023, il Tribunale di Monza, in funzione di giu- dice dell'esecuzione, ha respinto l'incidente di esecuzione proposto da KA LI, diretto alla declaratoria di non esecutività della sentenza di condanna del Tribunale di Monza del 23/11/2015, confermata dalla Corte di appello di Milano con sentenza n. 75/2019, irrevocabile il 24/2/2019, per mancata notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado, nonché alla nullità della notifica delle sentenze di primo e secondo grado in quanto notificate ad un difensore d'ufficio irritualmente nominato, con conseguente nullità dell'ordine di esecuzione in espiazione. Ha osservato il giudice dell'esecuzione che l'imputato KA LI aveva eletto domicilio, del tutto genericamente, presso "un avvocato", senza specifica indicazione dell'avv. Fabio Carminati del foro di Lodi, nominato primo difensore d'ufficio dal giudice del Tribunale di Lodi, che si era poi dichiarato incompetente in favore dell'autorità giudiziaria di Monza. A sua volta, il GIP del Tribunale di Monza aveva nominato come difensore d'ufficio del KA - nel frattempo divenuto irreperibile e quindi dichiarato latitante - l'avv. Emiliano Sergio Lorenzo Caiani del foro di Monza, destinatario di tutte le notifiche ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. Nel caso di specie si tratta di una nullità a regime intermedio, ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen., sicché la relativa eccezione - peraltro nemmeno sollevata tempestivamente nella fase di merito - non era certamente proponibile con l'incidente di esecuzione. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. Fabio Schino, deducendo violazione di legge processuale, con riferimento agli artt. 178, lett. b) e c), e 429, comma 4, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., nonché vizio di motivazione per apparenza e manifesta illogicità rispetto al devoluto. Il ricorrente lamenta che il giudice dell'esecuzione non ha considerato che, nel caso in esame, vi era una valida elezione di domicilio effettuata dal KA nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto dinanzi al giudice del Tribunale di Lodi: in tale contesto, dopo la designazione del difensore d'ufficio individuato nell'avv. Fabio Carminati del foro di Lodi, KA LI aveva indicato detto difensore come suo domiciliatario - come risulta dal verbale dell'udienza del 24/1/2014, allegato al ricorso - sicché la successiva destinazione di tutti gli atti processuali ad altro difensore d'ufficio nominato dal GIP del Tribunale di Monza ha reso nullo l'intero procedimento nei confronti del ricorrente. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni. 1.1. Le questioni di nullità fatte valere dal ricorrente, aventi ad oggetto la citazione in giudizio dell'imputato, e la conseguente illegittima celebrazione del processo, in quanto indirizzata ad un difensore d'ufficio diverso da quello originariamente nominato, presso il quale KA LÍ aveva eletto domicilio, non potevano essere denunciate con incidente di esecuzione, non essendo riconducibili all'ambito di operatività dell'art. 670 cod. proc. pen., ma dovevano essere azionate con il giudizio di rescissione del giudicato, di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen. Infatti, nel processo di cognizione, l'imputato era stato dichiarato assente - in quanto latitante - nell'udienza del 2 marzo 2015, sicché le doglíanze relative all'avvenuta formazione del titolo esecutivo dovevano azionarsi con l'apposito rimedio della rescissione del giudicato. 1.2. In tali termini si è espressa l'esegesi di legittimità di questa Corte, affermando il principio enunciato da Sez. U, n. 15498 del 2021, Lovrich, Rv. 280931-01, secondo il quale «le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di fare valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse». La stessa pronuncia ha chiarito che «La richiesta di incidente di esecuzione non può essere riqualificata, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come richiesta di rescissione del giudicato, attesa la eterogeneità, per natura e funzione, dei due rimedi» (Rv. 280931-02). 1.3. Ne deriva che risulta corretta l'ordinanza impugnata (anche volendo prescindere dal rilievo che la medesima questione fu proposta - tardivamente - già nel giudizio di cognizione dinanzi alla Corte di appello che la dichiarò infondata), la quale ha evidenziato che, trattandosi di procedimento in cui il dibattimento di primo grado era stato aperto all'udienza del 2 marzo 2015 (circostanza incontestata), nella piena vigenza della legge n. 67 del 2014 che ha sostituito il regime della "contumacia" e il sistema della notifica dell'estratto contumaciale con la nuova disciplina dell'assenza che tale notifica non prevede, non sarebbe applicabile al caso di specie il principio secondo il quale «In sede di incidente di esecuzione può essere dedotta la questione della validità del decreto di latitanza all'esclusivo fine di contestare la validità della notifica 3 dell'estratto contumaciale e, conseguentemente, l'avvenuta formazione del titolo esecutivo» (Sez. 1, n. 30384 del 2019, Dushaj, Rv. 276606). 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, da ciò derivando la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 9 novembre 2023 Il Consigliere estensore