Articolo 174 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 102 septies deciesArticolo 175
Versione
18 dicembre 1942
Art. 174.

Nei giudizi penali regolati da questa sezione la persona offesa, costituitasi parte civile, puo' sempre chiedere al giudice penale l'applicazione dei provvedimenti e delle sanzioni previsti dagli articoli 159 e 160.
Entrata in vigore il 18 dicembre 1942
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