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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. V, sentenza 04/02/2026, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 216/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BOSCARINO MARIA STELLA, Presidente
CO ANDREA, Relatore
ARGENTO TEODORO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 738/2024 depositato il 08/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820229005790370000 VARI
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 15.11.2023 Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 29820229005790370/000, notificatale il 22.09.2023, relativa a numerosi avvisi di addebito e alle seguenti cartelle di pagamento: n. 29820160013935973000, n. 29820180000837802000, n. 29820180006353106000,
n. 29820180012197142000.
Deduceva la ricorrente, in via preliminare: l'inesistenza giuridica della notificazione, anche per assenza della qualità di messo notificatore del soggetto che ha consegnato l'atto; la nullità dell'atto impugnato per violazione dell'articolo 25 DPR N. 602/73, contestandosi la notifica delle cartelle di pagamento, atti presupposti dell'intimazione; vizio di motivazione dell'atto e violazione della legge 212/2000; nullità dell'intimazione di pagamento in relazione alla richiesta di interessi;
prescrizione del credito, degli interessi e delle sanzioni irrogate. Chiedeva dunque l'annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata.
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione eccepiva il difetto di giurisdizione per i debiti non tributari e contestava la fondatezza di tutti i motivi di ricorso, allegando copia della notifica delle cartelle di pagamento di natura tributaria, come da produzione allegata in comparsa di costituzione.
Con successiva memoria ex art 32, la difesa della ricorrente si associava all'eccezione di difetto di giurisdizione per i debiti Inail di cui alle cartelle n. 29820180006353106000, n. 29820180012197142000, ma contestava l'adeguatezza della prova in ordine alla cartella 29820180000837802000, perché la notifica risulta effettuata tramite Società_1 a familiare non identificato, e chiedeva annullarsi l'intimazione anche per maturata prescrizione quinquennale dei crediti.
All'odierna udienza il ricorso è stato trattato e posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intimazione di pagamento impugnata si riferisce a plurimi debiti, di natura previdenziale e tributaria.
Preliminarmente deve disattendersi l'eccezione di nullità ovvero di inesistenza giuridica della notifica dell'intimazione, trovando in ogni caso applicazione il noto principio della sanatoria delle notificazioni asseritamente invalide: “La natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria;
sicché il rinvio disposto dall'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973
(in tema di notifica della cartella di pagamento) all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di nullità della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui all'art. 156 c.p.c.”- così Cass Civ sent n. 27561 del
30.10.2018.
Ed invero, la stessa Corte di Cassazione ha precisato che l'invalidità della sanatoria, quale ne sia la causa,
“è comunque sanata per raggiungimento dello scopo ove detto vizio non abbia pregiudicato il diritto di difesa del contribuente, situazione che si realizza nell'ipotesi in cui il medesimo, in sede di ricorso giurisdizionale contro l'atto, ne abbia diffusamente contestato il contenuto”- così Cass. Civ. sent. n. 11043 del 09.05.2018.
Nel caso di specie l'avvenuta proposizione del ricorso avverso l'intimazione di pagamento, ampiamente contestata nel suo contenuto, implica dunque un effetto integralmente sanante del prospettato vizio di notifica, che non sarebbe comunque relegabile nella categoria dell'inesistenza giuridica.
Deve poi rilevarsi, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione di questa Corte tributaria con riferimento alle cartelle n. 29820180006353106000, n. 29820180012197142000, aventi ad oggetto l'omesso versamento dei premi Inail, materia questa pacificamente riservata alla giurisdizione ordinaria, dinnanzi alla quale sarà onere della ricorrente riassumere il giudizio.
Con specifico riguardo alle residue cartelle esattoriali di natura tributaria, la n.29820160013935973000 e la n. 29820180000837802000, aventi entrambe ad oggetto l'omesso versamento di Irpef e addizionali, il ricorso
è infondato.
L'intimazione espone infatti la pretesa di pagamento indicando specificamente le cartelle esattoriali che ne costituiscono il presupposto sostanziale, così da rendere edotto il destinatario delle ragioni dell'atto: è dunque adempiuto l'onere di motivazione dell'atto, secondo il costante orientamento giurisprudenziale: “l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché é sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata”- così Cass. Civ. ord n. 10692 del 19.04.2024.
Nel merito, la ricorrente contesta di avere ricevuto la notifica delle cartelle indicate nell'intimazione, ed eccepisce altresì la prescrizione dei crediti tributari da esse portati.
Va preliminarmente ritenuta la competenza del giudice tributario anche in relazione all'eccezione di prescrizione, avendo le Sezioni Unite della Cassazione ribadito che “spetta alla giurisdizione del giudice tributario l'impugnazione dell'intimazione di pagamento con la quale si deduce la prescrizione del credito inerente a tributi (nella specie, riguardante ritenute Irpef non operate dal sostituto d'imposta) quale fatto estintivo verificatosi successivamente alla notifica delle relative cartelle di pagamento, poiché l'intimazione ex art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 non è atto dell'esecuzione tributaria e si limita a preannunciarla.”- così Cass
Sez. Un. Ord n. 26817 del 16.10.2024.
Esaminando allora la documentazione allegata dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione, si evince come la cartella n. 29820160013935973000 è stata notificata in data 14.12.2016 a mani proprie della ricorrente, mentre la cartella n. 29820180000837802000 è stata consegnata in data 07.05.2018 a familiare convivente.
Trova qui applicazione il principio giurisprudenziale secondo cui “In tema di notificazioni, la consegna del piego a persona di famiglia convivente con il destinatario, nel luogo indicato sulla busta contenente l'atto da notificare, fa presumere che in quel luogo si trovino la residenza effettiva, la dimora o il domicilio del destinatario, con la conseguenza che quest'ultimo, qualora intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di ottenere la dichiarazione di nullità della notifica, ha l'onere di fornire idonea prova contraria dimostrando che il familiare era presente per ragioni occasionali e momentanee nel luogo di abitazione del destinatario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto.” - così Cass Civ. ord n. 32575 del 14.12.2024.
Non si ravvisa alcuna prescrizione dei tributi indicati in cartella ed esposti nell'intimazione, poiché si tratta pacificamente di Irpef e addizionali non versate, la cui prescrizione è decennale e non è dunque maturata.
Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art 15 del Dlgs n. 546/92, ed in ragione del valore della causa la ricorrente deve essere condannata al pagamento di euro 1500,00 a titolo di onorario, oltre accessori di legge, in favore della controparte.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado, in composizione collegiale, dichiara il difetto di giurisdizione con riferimento alle cartelle n. 29820180006353106000, n. 29820180012197142000 e onera la ricorrente alla riassunzione del ricorso dinnanzi all'Autorità Giudiziaria ordinaria.
Rigetta nel resto. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controparte, che liquida in euro 1500,00 per onorario, oltre accessori di legge.
Siracusa, 23.01.2026
Il Giudice rel. Il Presidente
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BOSCARINO MARIA STELLA, Presidente
CO ANDREA, Relatore
ARGENTO TEODORO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 738/2024 depositato il 08/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820229005790370000 VARI
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 15.11.2023 Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 29820229005790370/000, notificatale il 22.09.2023, relativa a numerosi avvisi di addebito e alle seguenti cartelle di pagamento: n. 29820160013935973000, n. 29820180000837802000, n. 29820180006353106000,
n. 29820180012197142000.
Deduceva la ricorrente, in via preliminare: l'inesistenza giuridica della notificazione, anche per assenza della qualità di messo notificatore del soggetto che ha consegnato l'atto; la nullità dell'atto impugnato per violazione dell'articolo 25 DPR N. 602/73, contestandosi la notifica delle cartelle di pagamento, atti presupposti dell'intimazione; vizio di motivazione dell'atto e violazione della legge 212/2000; nullità dell'intimazione di pagamento in relazione alla richiesta di interessi;
prescrizione del credito, degli interessi e delle sanzioni irrogate. Chiedeva dunque l'annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata.
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione eccepiva il difetto di giurisdizione per i debiti non tributari e contestava la fondatezza di tutti i motivi di ricorso, allegando copia della notifica delle cartelle di pagamento di natura tributaria, come da produzione allegata in comparsa di costituzione.
Con successiva memoria ex art 32, la difesa della ricorrente si associava all'eccezione di difetto di giurisdizione per i debiti Inail di cui alle cartelle n. 29820180006353106000, n. 29820180012197142000, ma contestava l'adeguatezza della prova in ordine alla cartella 29820180000837802000, perché la notifica risulta effettuata tramite Società_1 a familiare non identificato, e chiedeva annullarsi l'intimazione anche per maturata prescrizione quinquennale dei crediti.
All'odierna udienza il ricorso è stato trattato e posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intimazione di pagamento impugnata si riferisce a plurimi debiti, di natura previdenziale e tributaria.
Preliminarmente deve disattendersi l'eccezione di nullità ovvero di inesistenza giuridica della notifica dell'intimazione, trovando in ogni caso applicazione il noto principio della sanatoria delle notificazioni asseritamente invalide: “La natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria;
sicché il rinvio disposto dall'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973
(in tema di notifica della cartella di pagamento) all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di nullità della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui all'art. 156 c.p.c.”- così Cass Civ sent n. 27561 del
30.10.2018.
Ed invero, la stessa Corte di Cassazione ha precisato che l'invalidità della sanatoria, quale ne sia la causa,
“è comunque sanata per raggiungimento dello scopo ove detto vizio non abbia pregiudicato il diritto di difesa del contribuente, situazione che si realizza nell'ipotesi in cui il medesimo, in sede di ricorso giurisdizionale contro l'atto, ne abbia diffusamente contestato il contenuto”- così Cass. Civ. sent. n. 11043 del 09.05.2018.
Nel caso di specie l'avvenuta proposizione del ricorso avverso l'intimazione di pagamento, ampiamente contestata nel suo contenuto, implica dunque un effetto integralmente sanante del prospettato vizio di notifica, che non sarebbe comunque relegabile nella categoria dell'inesistenza giuridica.
Deve poi rilevarsi, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione di questa Corte tributaria con riferimento alle cartelle n. 29820180006353106000, n. 29820180012197142000, aventi ad oggetto l'omesso versamento dei premi Inail, materia questa pacificamente riservata alla giurisdizione ordinaria, dinnanzi alla quale sarà onere della ricorrente riassumere il giudizio.
Con specifico riguardo alle residue cartelle esattoriali di natura tributaria, la n.29820160013935973000 e la n. 29820180000837802000, aventi entrambe ad oggetto l'omesso versamento di Irpef e addizionali, il ricorso
è infondato.
L'intimazione espone infatti la pretesa di pagamento indicando specificamente le cartelle esattoriali che ne costituiscono il presupposto sostanziale, così da rendere edotto il destinatario delle ragioni dell'atto: è dunque adempiuto l'onere di motivazione dell'atto, secondo il costante orientamento giurisprudenziale: “l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché é sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata”- così Cass. Civ. ord n. 10692 del 19.04.2024.
Nel merito, la ricorrente contesta di avere ricevuto la notifica delle cartelle indicate nell'intimazione, ed eccepisce altresì la prescrizione dei crediti tributari da esse portati.
Va preliminarmente ritenuta la competenza del giudice tributario anche in relazione all'eccezione di prescrizione, avendo le Sezioni Unite della Cassazione ribadito che “spetta alla giurisdizione del giudice tributario l'impugnazione dell'intimazione di pagamento con la quale si deduce la prescrizione del credito inerente a tributi (nella specie, riguardante ritenute Irpef non operate dal sostituto d'imposta) quale fatto estintivo verificatosi successivamente alla notifica delle relative cartelle di pagamento, poiché l'intimazione ex art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 non è atto dell'esecuzione tributaria e si limita a preannunciarla.”- così Cass
Sez. Un. Ord n. 26817 del 16.10.2024.
Esaminando allora la documentazione allegata dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione, si evince come la cartella n. 29820160013935973000 è stata notificata in data 14.12.2016 a mani proprie della ricorrente, mentre la cartella n. 29820180000837802000 è stata consegnata in data 07.05.2018 a familiare convivente.
Trova qui applicazione il principio giurisprudenziale secondo cui “In tema di notificazioni, la consegna del piego a persona di famiglia convivente con il destinatario, nel luogo indicato sulla busta contenente l'atto da notificare, fa presumere che in quel luogo si trovino la residenza effettiva, la dimora o il domicilio del destinatario, con la conseguenza che quest'ultimo, qualora intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di ottenere la dichiarazione di nullità della notifica, ha l'onere di fornire idonea prova contraria dimostrando che il familiare era presente per ragioni occasionali e momentanee nel luogo di abitazione del destinatario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto.” - così Cass Civ. ord n. 32575 del 14.12.2024.
Non si ravvisa alcuna prescrizione dei tributi indicati in cartella ed esposti nell'intimazione, poiché si tratta pacificamente di Irpef e addizionali non versate, la cui prescrizione è decennale e non è dunque maturata.
Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art 15 del Dlgs n. 546/92, ed in ragione del valore della causa la ricorrente deve essere condannata al pagamento di euro 1500,00 a titolo di onorario, oltre accessori di legge, in favore della controparte.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado, in composizione collegiale, dichiara il difetto di giurisdizione con riferimento alle cartelle n. 29820180006353106000, n. 29820180012197142000 e onera la ricorrente alla riassunzione del ricorso dinnanzi all'Autorità Giudiziaria ordinaria.
Rigetta nel resto. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controparte, che liquida in euro 1500,00 per onorario, oltre accessori di legge.
Siracusa, 23.01.2026
Il Giudice rel. Il Presidente