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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVI, sentenza 30/01/2026, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 572/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 16, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTINI ANNA RI, Presidente
D'URSO RI TERESA, Relatore
PIERONI MARCO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2945/2024 depositato il 13/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6061/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 18
e pubblicata il 06/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239030310850000 TRIBUTI 2020
- sull'appello n. 5959/2024 depositato il 18/12/2024 proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Piazza Della Cancelleria 85 00186 Roma RM
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6061/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 18
e pubblicata il 06/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239030310850000 IVA-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239030310850000 IVA-ALTRO 1999
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 36/2026 depositato il
14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 impugna la sentenza n. 6061/18/2024, depositata in segreteria in data 06/05/2024, dalla Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado di Roma, relativamente al giudizio di cui al RGR
12452/2022 per la parziale riforma della sentenza medesima con riferimento alla quantificazione delle spese di lite, in quanto avvenuta in misura largamente inferiore (€ 200,00) rispetto alla nota spese depositata in atti a fronte di una domanda integralmente accolta da parte del Collegio, in presenza di una motivazione totalmente apparente ed in chiara violazione della normativa di legge in subiecta materia. Chiede
l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
AD non risulta costituita nel giudizio RGA 2945/2024 .
All'udienza del 9.10.2025 il Collegio con ordinanza interlocutoria n. 2844/2025 ha disposto la riunione dell'appello RGA 5959/2024 (parte appellante DE/ parte appellata Ricorrente_1) al presente fascicolo (RGA 2945/2024 - parte appellante Ricorrente_1/parte appellata DE), in quanto appelli avverso la medesima sentenza n. 6061/18/2024, onerando parte appellante del presente fascicolo di depositare copia leggibile delle notifiche dell'atto di appello RGA 2945/2024.
Con riferimento al giudizio RGA 5959/2024 parte appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello di parte pubblica, in quanto proposto come autonomo atto di appello principale rispetto al precedente appello principale RGA 2945/2024 proposto dalla parte privata avverso la medesima sentenza e comunque proposto oltre il termine di 60 giorni decorrenti dalla notifica dell'appello RGA 2945/2024. Chiede quindi dichiararsi l'inammissibilità dell'appello di parte pubblica con vittoria di spese da liquidarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Risultano depositate memorie in cui parte appellante privata ha depositato copia leggibile delle notifiche relative all'appello RGA2945/2024 , che risultano essere state effettuate in data 12.06.2024 presso il domicilio eletto ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate.
La causa all'udienza del 12.01.2026 è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio valutati gli atti di causa ritiene che l'appello proposto dal contribuente (RGA 2945/2024) in relazione all'erronea quantificazione delle spese legali sia meritevole di accoglimento.
In relazione alla suddetta tematica si osserva che, superato d.l. n.223/2006 (c.d. decreto Bersani), che aveva abolito i minimi tariffari il legislatore e la giurisprudenza della Suprema Corte, hanno, sia pure gradualmente, ripristinato il principio di un compenso non inferiore alle tabelle parametriche approvate dal
Ministero, a tutela sia della dignità e decoro del professionista ed a garanzia del cliente per una migliore qualità della prestazione professionale.
La più recente giurisprudenza della Suprema corte in tema di liquidazione in sede giudiziale del compenso spettante all'avvocato ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, ritiene che il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alla tabelle parametriche approvate dal Ministero (Cass. 18.9.2023 n. 26688; Cass.
9.5.2023 n. 11766). Il principio della inderogabilità dei minimi parametrici è stato ribadito da ultimo anche da Cass. 11.7.2025 n.19049 affermando che “Ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate”. La previsione di una soglia minima per i compensi al di sotto della quale non è dato scendere assicura una garanzia di tipo economico che si traduce nella tutela dell'indipendenza e dell'autonomia del professionista, e che, oltre ad assicurare la qualità ed il livello della prestazione offerta, si riflette anche nella adeguata assicurazione del diritto di difesa. Impedendo che possano essere superati gli standard minimi di diligenza e cura degli interessi del cliente (in termini, Cass. 19049/2025).
Tanto premesso, il Collegio valuta congrua la liquidazione del compenso tabellare ai valori minimi in relazione alla nota spese prodotta dalla difesa nel fascicolo di primo grado (valore della causa da 52.001 euro a
260.000 euro) predisposta dalla difesa di parte privata per il primo grado di giudizio per un totale di euro
4.671,00. Inoltre con riferimento alla concreta attività defensionale svolta non risulta in atti alcuna documentazione relativa allo svolgimento della preventiva fase di reclamo mediazione, voce per la quale il difensore richiede un aumento del 50% pari a euro 2.335,50, né risulta giustificato l'ulteriore aumento per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT ex art. 4, comma 1- bis richiesto nella misura massima del 30% (euro 2.101,95), che il Collegio ritiene di liquidare nella misura del 20% in relazione alla semplicità della questione giuridica trattata
(prescrizione della pretesa;
litisconsorzio necessario), pari a 934,00 per un totale di euro 5.605,00 per il primo grado . Per il secondo grado gli onorari sono quantificati dalla difesa in euro 1.983,00 (valore della causa: da € 5.201
a € 26.000). Non risulta, a parere del Collegio, giustificato l'ulteriore aumento per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT ex art. 4, comma 1- bis richiesto nella misura massima del 30%, aumento che il Collegio ritiene di liquidare nella misura del 10% in relazione alla semplicità e ripetitività della questione giuridica trattata (quantificazione spese legali), pari a 198,30 per un totale di euro 2.181,30.
Con riferimento, invece, all'appello RGA 5959/2024 proposto dall'Ufficio riguardo alla medesima sentenza di primo grado n. 6061/18/2024, il Collegio osserva che sebbene le modalità di proposizione dell'appello incidentale non siano tassative ed è quindi ammissibile la proposizione di appello incidentale proposto con atto a se stante, come nel caso di specie, tuttavia quest'ultimo deve essere depositato entro 60 gg dalla notifica dell'appello principale.
Nel caso sottoposto all'esame del Collegio, mentre l'appello principale proposto dalla parte privata (RGA
2945/2024) è stato validamente notificato in data 12.06.2024, come risulta dalle relate acquisite in atti a seguito di ordinanza interlocutoria n. 2844/2025, l'appello incidentale proposto dalla parte pubblica risulta notificato il 5.12.2024 e depositato il 18.12.2024 (e quindi tardivamente rispetto al termine dei 60 giorni decorrenti dal 12.06.2024).
Detto orientamento, cui il Collegio aderisce, trova esplicazione nella ordinanza della Cassazione n. 20071 del 2023 secondo cui nel processo tributario la regola, posta dall'art. 54, comma secondo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per cui l'appello incidentale può essere proposto, “a pena d'inammissibilità”, nell'atto di controdeduzioni, da depositare entro sessanta giorni dalla notifica dell'impugnazione principale, ha un'efficacia endoprocessuale… “ .. purché sia rispettato il termine prescritto per l'impugnazione incidentale, l'inammissibilità dell'appello erroneamente proposto in via principale da chi, essendo stata la sentenza già impugnata da un'altra parte, avrebbe potuto proporlo solo incidentalmente (Cass., 19 maggio 2006, n. 11809)”, talchè la verifica della tempestività dell'appello incidentale è limitata al rispetto delle condizioni e dei termini derivanti dal combinato disposto degli artt. 54 e 23 del decreto legislativo n. 546/1992, “..vale a dire con la proposizione del gravame incidentale a mezzo del deposito delle controdeduzioni in appello nei sessanta giorni dalla notifica del ricorso dell'appello principale (Cass., 26 settembre 2018,n. 22836; Cass., 21 settembre 2021, n, 25454)”.
Conseguentemente, l'appello proposto dalla parte pubblica DE deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 5.913,60, calcolando il compenso tabellare ai valori minimi per la semplicità delle questioni trattate (euro 4.888,00), aumentato del 10% per manifesta fondatezza delle ragioni della parte vittoriosa ( e non nella misura massima richiesta del 33%) e di ulteriore 10% per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT ex art. 4, comma 1- bis (richiesto invece nella misura massima del 30%) entrambe le riduzioni apportate in virtù della semplicità delle questioni trattate
Conclusivamente, il Collegio accoglie l'appello RGA 2945/2024, proposto dal contribuente con liquidazione a carico di DE di onorari e competenze del primo grado complessivamente pari ad euro 5.605,00 e per il secondo grado pari ad euro 2.181,30 da liquidarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Dichiara inammissibile l'appello RGA 5959/2024 proposto da DE con liquidazione a carico di DE di onorari e competenze liquidate in euro 5.913,60 in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 16, accoglie l'appello principale (RGA
2945/2024), dichiara inammissibile l'appello proposto da DE (RGA 5959/2024). Condanna parte soccombente al pagamento delle spese liquidate come in motivazione, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 16, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTINI ANNA RI, Presidente
D'URSO RI TERESA, Relatore
PIERONI MARCO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2945/2024 depositato il 13/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6061/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 18
e pubblicata il 06/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239030310850000 TRIBUTI 2020
- sull'appello n. 5959/2024 depositato il 18/12/2024 proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Piazza Della Cancelleria 85 00186 Roma RM
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6061/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 18
e pubblicata il 06/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239030310850000 IVA-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239030310850000 IVA-ALTRO 1999
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 36/2026 depositato il
14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 impugna la sentenza n. 6061/18/2024, depositata in segreteria in data 06/05/2024, dalla Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado di Roma, relativamente al giudizio di cui al RGR
12452/2022 per la parziale riforma della sentenza medesima con riferimento alla quantificazione delle spese di lite, in quanto avvenuta in misura largamente inferiore (€ 200,00) rispetto alla nota spese depositata in atti a fronte di una domanda integralmente accolta da parte del Collegio, in presenza di una motivazione totalmente apparente ed in chiara violazione della normativa di legge in subiecta materia. Chiede
l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
AD non risulta costituita nel giudizio RGA 2945/2024 .
All'udienza del 9.10.2025 il Collegio con ordinanza interlocutoria n. 2844/2025 ha disposto la riunione dell'appello RGA 5959/2024 (parte appellante DE/ parte appellata Ricorrente_1) al presente fascicolo (RGA 2945/2024 - parte appellante Ricorrente_1/parte appellata DE), in quanto appelli avverso la medesima sentenza n. 6061/18/2024, onerando parte appellante del presente fascicolo di depositare copia leggibile delle notifiche dell'atto di appello RGA 2945/2024.
Con riferimento al giudizio RGA 5959/2024 parte appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello di parte pubblica, in quanto proposto come autonomo atto di appello principale rispetto al precedente appello principale RGA 2945/2024 proposto dalla parte privata avverso la medesima sentenza e comunque proposto oltre il termine di 60 giorni decorrenti dalla notifica dell'appello RGA 2945/2024. Chiede quindi dichiararsi l'inammissibilità dell'appello di parte pubblica con vittoria di spese da liquidarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Risultano depositate memorie in cui parte appellante privata ha depositato copia leggibile delle notifiche relative all'appello RGA2945/2024 , che risultano essere state effettuate in data 12.06.2024 presso il domicilio eletto ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate.
La causa all'udienza del 12.01.2026 è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio valutati gli atti di causa ritiene che l'appello proposto dal contribuente (RGA 2945/2024) in relazione all'erronea quantificazione delle spese legali sia meritevole di accoglimento.
In relazione alla suddetta tematica si osserva che, superato d.l. n.223/2006 (c.d. decreto Bersani), che aveva abolito i minimi tariffari il legislatore e la giurisprudenza della Suprema Corte, hanno, sia pure gradualmente, ripristinato il principio di un compenso non inferiore alle tabelle parametriche approvate dal
Ministero, a tutela sia della dignità e decoro del professionista ed a garanzia del cliente per una migliore qualità della prestazione professionale.
La più recente giurisprudenza della Suprema corte in tema di liquidazione in sede giudiziale del compenso spettante all'avvocato ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, ritiene che il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alla tabelle parametriche approvate dal Ministero (Cass. 18.9.2023 n. 26688; Cass.
9.5.2023 n. 11766). Il principio della inderogabilità dei minimi parametrici è stato ribadito da ultimo anche da Cass. 11.7.2025 n.19049 affermando che “Ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate”. La previsione di una soglia minima per i compensi al di sotto della quale non è dato scendere assicura una garanzia di tipo economico che si traduce nella tutela dell'indipendenza e dell'autonomia del professionista, e che, oltre ad assicurare la qualità ed il livello della prestazione offerta, si riflette anche nella adeguata assicurazione del diritto di difesa. Impedendo che possano essere superati gli standard minimi di diligenza e cura degli interessi del cliente (in termini, Cass. 19049/2025).
Tanto premesso, il Collegio valuta congrua la liquidazione del compenso tabellare ai valori minimi in relazione alla nota spese prodotta dalla difesa nel fascicolo di primo grado (valore della causa da 52.001 euro a
260.000 euro) predisposta dalla difesa di parte privata per il primo grado di giudizio per un totale di euro
4.671,00. Inoltre con riferimento alla concreta attività defensionale svolta non risulta in atti alcuna documentazione relativa allo svolgimento della preventiva fase di reclamo mediazione, voce per la quale il difensore richiede un aumento del 50% pari a euro 2.335,50, né risulta giustificato l'ulteriore aumento per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT ex art. 4, comma 1- bis richiesto nella misura massima del 30% (euro 2.101,95), che il Collegio ritiene di liquidare nella misura del 20% in relazione alla semplicità della questione giuridica trattata
(prescrizione della pretesa;
litisconsorzio necessario), pari a 934,00 per un totale di euro 5.605,00 per il primo grado . Per il secondo grado gli onorari sono quantificati dalla difesa in euro 1.983,00 (valore della causa: da € 5.201
a € 26.000). Non risulta, a parere del Collegio, giustificato l'ulteriore aumento per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT ex art. 4, comma 1- bis richiesto nella misura massima del 30%, aumento che il Collegio ritiene di liquidare nella misura del 10% in relazione alla semplicità e ripetitività della questione giuridica trattata (quantificazione spese legali), pari a 198,30 per un totale di euro 2.181,30.
Con riferimento, invece, all'appello RGA 5959/2024 proposto dall'Ufficio riguardo alla medesima sentenza di primo grado n. 6061/18/2024, il Collegio osserva che sebbene le modalità di proposizione dell'appello incidentale non siano tassative ed è quindi ammissibile la proposizione di appello incidentale proposto con atto a se stante, come nel caso di specie, tuttavia quest'ultimo deve essere depositato entro 60 gg dalla notifica dell'appello principale.
Nel caso sottoposto all'esame del Collegio, mentre l'appello principale proposto dalla parte privata (RGA
2945/2024) è stato validamente notificato in data 12.06.2024, come risulta dalle relate acquisite in atti a seguito di ordinanza interlocutoria n. 2844/2025, l'appello incidentale proposto dalla parte pubblica risulta notificato il 5.12.2024 e depositato il 18.12.2024 (e quindi tardivamente rispetto al termine dei 60 giorni decorrenti dal 12.06.2024).
Detto orientamento, cui il Collegio aderisce, trova esplicazione nella ordinanza della Cassazione n. 20071 del 2023 secondo cui nel processo tributario la regola, posta dall'art. 54, comma secondo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per cui l'appello incidentale può essere proposto, “a pena d'inammissibilità”, nell'atto di controdeduzioni, da depositare entro sessanta giorni dalla notifica dell'impugnazione principale, ha un'efficacia endoprocessuale… “ .. purché sia rispettato il termine prescritto per l'impugnazione incidentale, l'inammissibilità dell'appello erroneamente proposto in via principale da chi, essendo stata la sentenza già impugnata da un'altra parte, avrebbe potuto proporlo solo incidentalmente (Cass., 19 maggio 2006, n. 11809)”, talchè la verifica della tempestività dell'appello incidentale è limitata al rispetto delle condizioni e dei termini derivanti dal combinato disposto degli artt. 54 e 23 del decreto legislativo n. 546/1992, “..vale a dire con la proposizione del gravame incidentale a mezzo del deposito delle controdeduzioni in appello nei sessanta giorni dalla notifica del ricorso dell'appello principale (Cass., 26 settembre 2018,n. 22836; Cass., 21 settembre 2021, n, 25454)”.
Conseguentemente, l'appello proposto dalla parte pubblica DE deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 5.913,60, calcolando il compenso tabellare ai valori minimi per la semplicità delle questioni trattate (euro 4.888,00), aumentato del 10% per manifesta fondatezza delle ragioni della parte vittoriosa ( e non nella misura massima richiesta del 33%) e di ulteriore 10% per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT ex art. 4, comma 1- bis (richiesto invece nella misura massima del 30%) entrambe le riduzioni apportate in virtù della semplicità delle questioni trattate
Conclusivamente, il Collegio accoglie l'appello RGA 2945/2024, proposto dal contribuente con liquidazione a carico di DE di onorari e competenze del primo grado complessivamente pari ad euro 5.605,00 e per il secondo grado pari ad euro 2.181,30 da liquidarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Dichiara inammissibile l'appello RGA 5959/2024 proposto da DE con liquidazione a carico di DE di onorari e competenze liquidate in euro 5.913,60 in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 16, accoglie l'appello principale (RGA
2945/2024), dichiara inammissibile l'appello proposto da DE (RGA 5959/2024). Condanna parte soccombente al pagamento delle spese liquidate come in motivazione, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.