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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. V, sentenza 08/01/2026, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 275/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
ESPOSITO LIANA, TO
CRISCUOLO MARIACONCETTA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3324/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Ristoratori Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 142337-2360 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21981/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: PRESENTE
Resistente/Appellato: ASSENTE h 10,35
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, la “Ricorrente_1 S.R.L.” (codice fiscale: P.IVA_1) con sede legale in Città alla Indirizzo_1, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante signor Rappresentante_1 (codice fiscale: CF_Rappresentante_1) nato a [...] il [...], ricorreva
contro
Resistente_1 S.R.L. nonché MUNICIPIA S.p.A. avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 142337/2360 del 29 ottobre 2024, notificato il 29 novembre 2024, relativo alla TARI per l'anno 2023, per complessivi Euro 23.751,00.
Parte ricorrente premetteva di essere una società che, con codice ATECO 56.10.11, esercita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno di un locale denominato “Cantine La Barbera”, sito in
Napoli alla Indirizzo_2 e condotto in locazione in forza del contratto stipulato il 28 dicembre 2011.
Tale locale, composto di più unità immobiliari di categoria C/1 e autonomamente accatastate, si sviluppa su due livelli: al piano rialzato viene svolta l'attività di ristorazione, mentre in quello seminterrato si esercita quella di birreria.
La superficie calpestabile del predetto locale, che complessivamente misura 427 metri quadrati, ai fini della
(auto)liquidazione del tributo comunale istituito per coprire i costi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, era stata ripartita in ragione della specifica destinazione d'uso impressa a ogni singola porzione, come segue:
Superficie netta Locali Tecnici mq 108,35
Superficie netta Locali Ristorante mq 106,97
Superficie netta Locali Ufficio mq 21,24
Superficie netta Locali Deposito mq 44,98
Superficie netta Locali Birreria mq 108,39
Superficie netta Locali Bagni mq 25,26
Superficie netta Locali Connettivi mq 11,98
Superficie netta complessiva mq 427,17 Con specifico riguardo alla TARI dovuta per l'anno 2023, la società, per via del difficile momento economico- finanziario che si era trovata a dover fronteggiare, non riusciva suo malgrado ad adempiere nei termini ai propri obblighi tributari e pertanto non aveva proceduto al pagamento in autoliquidazione.
Tanto premesso, la ricorrente proponeva i seguenti motivi di ricorso:
– Illegittimità dell'avviso di accertamento per assoluta incertezza in ordine all'ente che lo ha emanato, in quanto tanto Resistente_1 S.r.l. quanto Municipia S.p.A. si dichiarano entrambe e coevamente titolari del medesimo potere impositivo;
– Illegittimità dell'avviso di accertamento per difetto di potere impositivo in capo alle due Società convenute;
– Illegittimità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione.
– Infondatezza della pretesa avanzata nei confronti di Ricorrente_1 S.r.l. per: a) omessa suddivisione della superficie dei locali in ragione della diversa attitudine alla produzione di rifiuti;
b) omessa riduzione della base imponibile per effetto dell'autonomo smaltimento dei rifiuti speciali. Secondo la ricorrente, l'articolo
16, comma 3, terzo periodo del Regolamento TARI adottato dal Comune di Napoli con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 3715 del 19 giugno 2023 dispone che «Il criterio della tariffa unica [previsto dal primo periodo del medesimo comma 3 – n.d.r.] può essere disatteso ove il contribuente dichiari e documenti la diversa destinazione d'uso del locale e dell'area o delle loro porzioni. In tale caso ad ogni diversa porzione di superficie si applica la tariffa corrispondente all'effettiva destinazione d'uso, purché di superficie non inferiore a 30 mq. [sottolineatura e grassetto non originali]». Si riportava al riguardo alle misurazioni effettuate dal tecnico di parte incaricato (cfr. perizia allegata).
Inoltre, occorreva calcolare l'abbattimento previsto dall'articolo 7 del Regolamento TARI del Comune di
Napoli e applicabile alle “utenze non domestiche” che producono «rifiuti speciali». L'abbattimento previsto in detto articolo 7 per le «Attività» di «...e) rosticcerie, friggitorie, pizzerie, ristoranti» è del 10 per cento e il diritto dell'odierna ricorrente a beneficiarne è dimostrato dalla circostanza che i “rifiuti speciali ” da essa prodotti, e consistenti in oli esausti, vengono conferiti a un'impresa privata che si occupa dello smaltimento, come risulta dal contratto versato agli atti (allegato n. 6).
Si costituiva in giudizio Municipia spa, la quale ribadiva la correttezza del proprio operato.
La Corte, all'esito dell'udienza, letti gli atti e documenti di causa, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Preliminarmente, va disatteso il motivo di ricorso relativo alla carenza di legittimazione delle società convenute.
Con riguardo alla Resistente_1 srl, l' art.3, comma 14 septies del D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito in L. 21 febbraio 2025, n. 15, ha disposto quanto segue: 14-septies. "Per l'anno 2025, il termine del 31 marzo, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, è prorogato al 30 settembre 2025. Al fine di adeguare la disciplina relativa all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche alla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si procede alla revisione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tal fine, le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, lettera b), numero 1), e 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, conformemente alla disciplina recata dalla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si interpretano nel senso che le società di scopo, di cui all'articolo 194 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o di progetto, di cui al previgente articolo 184 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, costituite per svolgere attività di accertamento e di riscossione o attività di supporto ad esse propedeutiche, non sono iscritte nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, laddove la società aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali socio della stessa società di scopo risulti già iscritta nel predetto albo. Gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle società di scopo di cui al precedente periodo sono da considerare legittimi in quanto emessi in luogo dell'aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l'adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette società".
Da quanto sopra esposto, deriva il rigetto anche delle doglianze relative alla legittimazione di MUNICIPIA spa: se, in forza di legge, Resistente_1 S.r.l. è titolare del potere impositivo esercitabile in favore del Comune di Napoli, la medesima titolarità di potere è ravvisabile in capo a Municipia S.p.A., aggiudicataria, in forza della determinazione dirigenziale n. K1086/002 del 20 marzo 2023, della concessione (tra l'altro) delle attività di accertamento della TARI in favore del Comune di Napoli.
Infondato è il motivo d'impugnazione relativo al difetto di motivazione, atteso che l'atto impugnato risulta provvisto di tutti gli elementi essenziali a comprendere natura, oggetto e criteri di calcolo del tributo, e d'altra parte, parte ricorrente ha potuto esercitare validamente il diritto di difesa dimostrando di aver ben compreso la motivazione sottesa all'atto impugnato.
Anche le doglianze relative al quantum del tributo sono infondate.
In linea generale, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è un'imposta prevista dal d.lgs 15 novembre 1993 n. 507 e succ modifiche. La sua applicazione è demandata ai comuni sulla base del costo totale del servizio di raccolta e successivo smaltimento dei rifiuti, usandosi come parametro la superficie dei locali di abitazione e di attività dove possono avere origine rifiuti di varia natura.
L'imposta è dovuta al Comune per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, oltre che di spazzamento delle strade pubbliche. Presupposto impositivo è l'occupazione di uno o più spazi, adibiti a qualsiasi uso e giacenti sul territorio del comune dove il servizio di smaltimento rifiuti è reso in maniera continuativa. Il presupposto impositivo non è il servizio prestato dal comune, ma la potenziale attitudine a produrre rifiuti da parte dei soggetti detentori degli spazi secondo la loro attitudine e concreta destinazione.
Infatti, fatta eccezione per i comuni con popolazione inferiore a 35.000 abitanti, l'importo da corrispondere per questa imposta non è commisurato ai rifiuti prodotti, ma alla quantità di spazi occupati.
Nel caso in esame, l'affermata differenziazione delle attività esercitate in concreto nei locali detenuti non risulta ridondare in una diversa categoria merceologica tale da prevedere diversa tassazione.
Né parte ricorrente ha dimostrato di aver ritualmente e tempestivamente comunicato e prodotto al Comune documentazione in grado di provare la diversa tassazione applicabile alle diverse aree.
Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito, con orientamento cui il collegio ritiene di aderire, che in materia di imposta sui rifiuti (TARI), pur operando il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura,
l'esenzione, costituendo questa un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (cfr. Cass. Sez. 5 - , Sentenza n.
22130 del 22/09/2017).
Ed ancora, in tema di TARI, le variazioni delle condizioni di applicabilità dell'imposta hanno effetto dal giorno successivo a quello in cui si è verificato il mutamento della situazione di fatto o di diritto, ove dichiarate entro i 60 giorni successivi, altrimenti decorrono dal giorno della dichiarazione, poiché, pur essendo consentito al contribuente di comunicare in ogni momento all'ente impositore la variazione, si esclude che la stessa possa esplicare efficacia retroattiva (cfr. Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 9051 del 30/03/2023 ).
Dunque, le esclusioni dall'imposizione previste dall'art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993, in difetto di una regolamentazione specifica a livello locale, non sono applicabili in maniera automatica, ma postulano che il contribuente dia indicazione dei relativi presupposti nella denuncia originaria o in quella di variazione in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione, non essendo all'uopo sufficiente la sola dimostrazione successiva della sussistenza di un'ipotesi di esenzione connessa alla tipologia di rifiuto prodotto. ( cfr. Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 8595 del 01/04/2025 (Rv. 674412 - 01)
Analogamente è a dirsi per la richiesta riduzione dell'imposta pari al 10 % (esenzione TARI per superfici produttive di rifiuti speciali), stante l'affermato autonomo smaltimento dei rifiuti speciali (olii esausti) da parte della ricorrente, prevista dall'art. 7 del Regolamento TARI del Comune di Napoli: questa non può essere riconosciuta alla società ricorrente in mancanza di preventiva apposita dichiarazione trasmessa all'Ente comunale.
Deve sul punto ad ogni buon conto rilevarsi l'assoluta insufficienza della documentazione esibita: trattasi di
“contratto di servizio gratuito per la raccolta di oli vegetali esausti”, privo di data certa, a cui non sono allegate le ricevute di prelievo, consegna e successivo smaltimento dei rifiuti;
inoltre, come rilevato da parte resistente, nella premessa riportata nel contratto si evince che la società fornitrice del servizio offre interventi in tutto il territorio pugliese, avendo la propria sede nella provincia di Bari;
in nessun punto vi è il riferimento all'attività svolta presso la città di Napoli, ove sussiste la sede della società ricorrente.
Per quanto sopra esposto, il ricorso è infondato e va rigettato. La liquidazione delle spese segue la soccombenza ed è operata come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro
1700,00 oltre oneri accessori se dovuti.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
ESPOSITO LIANA, TO
CRISCUOLO MARIACONCETTA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3324/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Ristoratori Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 142337-2360 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21981/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: PRESENTE
Resistente/Appellato: ASSENTE h 10,35
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, la “Ricorrente_1 S.R.L.” (codice fiscale: P.IVA_1) con sede legale in Città alla Indirizzo_1, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante signor Rappresentante_1 (codice fiscale: CF_Rappresentante_1) nato a [...] il [...], ricorreva
contro
Resistente_1 S.R.L. nonché MUNICIPIA S.p.A. avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 142337/2360 del 29 ottobre 2024, notificato il 29 novembre 2024, relativo alla TARI per l'anno 2023, per complessivi Euro 23.751,00.
Parte ricorrente premetteva di essere una società che, con codice ATECO 56.10.11, esercita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno di un locale denominato “Cantine La Barbera”, sito in
Napoli alla Indirizzo_2 e condotto in locazione in forza del contratto stipulato il 28 dicembre 2011.
Tale locale, composto di più unità immobiliari di categoria C/1 e autonomamente accatastate, si sviluppa su due livelli: al piano rialzato viene svolta l'attività di ristorazione, mentre in quello seminterrato si esercita quella di birreria.
La superficie calpestabile del predetto locale, che complessivamente misura 427 metri quadrati, ai fini della
(auto)liquidazione del tributo comunale istituito per coprire i costi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, era stata ripartita in ragione della specifica destinazione d'uso impressa a ogni singola porzione, come segue:
Superficie netta Locali Tecnici mq 108,35
Superficie netta Locali Ristorante mq 106,97
Superficie netta Locali Ufficio mq 21,24
Superficie netta Locali Deposito mq 44,98
Superficie netta Locali Birreria mq 108,39
Superficie netta Locali Bagni mq 25,26
Superficie netta Locali Connettivi mq 11,98
Superficie netta complessiva mq 427,17 Con specifico riguardo alla TARI dovuta per l'anno 2023, la società, per via del difficile momento economico- finanziario che si era trovata a dover fronteggiare, non riusciva suo malgrado ad adempiere nei termini ai propri obblighi tributari e pertanto non aveva proceduto al pagamento in autoliquidazione.
Tanto premesso, la ricorrente proponeva i seguenti motivi di ricorso:
– Illegittimità dell'avviso di accertamento per assoluta incertezza in ordine all'ente che lo ha emanato, in quanto tanto Resistente_1 S.r.l. quanto Municipia S.p.A. si dichiarano entrambe e coevamente titolari del medesimo potere impositivo;
– Illegittimità dell'avviso di accertamento per difetto di potere impositivo in capo alle due Società convenute;
– Illegittimità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione.
– Infondatezza della pretesa avanzata nei confronti di Ricorrente_1 S.r.l. per: a) omessa suddivisione della superficie dei locali in ragione della diversa attitudine alla produzione di rifiuti;
b) omessa riduzione della base imponibile per effetto dell'autonomo smaltimento dei rifiuti speciali. Secondo la ricorrente, l'articolo
16, comma 3, terzo periodo del Regolamento TARI adottato dal Comune di Napoli con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 3715 del 19 giugno 2023 dispone che «Il criterio della tariffa unica [previsto dal primo periodo del medesimo comma 3 – n.d.r.] può essere disatteso ove il contribuente dichiari e documenti la diversa destinazione d'uso del locale e dell'area o delle loro porzioni. In tale caso ad ogni diversa porzione di superficie si applica la tariffa corrispondente all'effettiva destinazione d'uso, purché di superficie non inferiore a 30 mq. [sottolineatura e grassetto non originali]». Si riportava al riguardo alle misurazioni effettuate dal tecnico di parte incaricato (cfr. perizia allegata).
Inoltre, occorreva calcolare l'abbattimento previsto dall'articolo 7 del Regolamento TARI del Comune di
Napoli e applicabile alle “utenze non domestiche” che producono «rifiuti speciali». L'abbattimento previsto in detto articolo 7 per le «Attività» di «...e) rosticcerie, friggitorie, pizzerie, ristoranti» è del 10 per cento e il diritto dell'odierna ricorrente a beneficiarne è dimostrato dalla circostanza che i “rifiuti speciali ” da essa prodotti, e consistenti in oli esausti, vengono conferiti a un'impresa privata che si occupa dello smaltimento, come risulta dal contratto versato agli atti (allegato n. 6).
Si costituiva in giudizio Municipia spa, la quale ribadiva la correttezza del proprio operato.
La Corte, all'esito dell'udienza, letti gli atti e documenti di causa, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Preliminarmente, va disatteso il motivo di ricorso relativo alla carenza di legittimazione delle società convenute.
Con riguardo alla Resistente_1 srl, l' art.3, comma 14 septies del D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito in L. 21 febbraio 2025, n. 15, ha disposto quanto segue: 14-septies. "Per l'anno 2025, il termine del 31 marzo, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, è prorogato al 30 settembre 2025. Al fine di adeguare la disciplina relativa all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche alla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si procede alla revisione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tal fine, le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, lettera b), numero 1), e 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, conformemente alla disciplina recata dalla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si interpretano nel senso che le società di scopo, di cui all'articolo 194 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o di progetto, di cui al previgente articolo 184 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, costituite per svolgere attività di accertamento e di riscossione o attività di supporto ad esse propedeutiche, non sono iscritte nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, laddove la società aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali socio della stessa società di scopo risulti già iscritta nel predetto albo. Gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle società di scopo di cui al precedente periodo sono da considerare legittimi in quanto emessi in luogo dell'aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l'adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette società".
Da quanto sopra esposto, deriva il rigetto anche delle doglianze relative alla legittimazione di MUNICIPIA spa: se, in forza di legge, Resistente_1 S.r.l. è titolare del potere impositivo esercitabile in favore del Comune di Napoli, la medesima titolarità di potere è ravvisabile in capo a Municipia S.p.A., aggiudicataria, in forza della determinazione dirigenziale n. K1086/002 del 20 marzo 2023, della concessione (tra l'altro) delle attività di accertamento della TARI in favore del Comune di Napoli.
Infondato è il motivo d'impugnazione relativo al difetto di motivazione, atteso che l'atto impugnato risulta provvisto di tutti gli elementi essenziali a comprendere natura, oggetto e criteri di calcolo del tributo, e d'altra parte, parte ricorrente ha potuto esercitare validamente il diritto di difesa dimostrando di aver ben compreso la motivazione sottesa all'atto impugnato.
Anche le doglianze relative al quantum del tributo sono infondate.
In linea generale, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è un'imposta prevista dal d.lgs 15 novembre 1993 n. 507 e succ modifiche. La sua applicazione è demandata ai comuni sulla base del costo totale del servizio di raccolta e successivo smaltimento dei rifiuti, usandosi come parametro la superficie dei locali di abitazione e di attività dove possono avere origine rifiuti di varia natura.
L'imposta è dovuta al Comune per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, oltre che di spazzamento delle strade pubbliche. Presupposto impositivo è l'occupazione di uno o più spazi, adibiti a qualsiasi uso e giacenti sul territorio del comune dove il servizio di smaltimento rifiuti è reso in maniera continuativa. Il presupposto impositivo non è il servizio prestato dal comune, ma la potenziale attitudine a produrre rifiuti da parte dei soggetti detentori degli spazi secondo la loro attitudine e concreta destinazione.
Infatti, fatta eccezione per i comuni con popolazione inferiore a 35.000 abitanti, l'importo da corrispondere per questa imposta non è commisurato ai rifiuti prodotti, ma alla quantità di spazi occupati.
Nel caso in esame, l'affermata differenziazione delle attività esercitate in concreto nei locali detenuti non risulta ridondare in una diversa categoria merceologica tale da prevedere diversa tassazione.
Né parte ricorrente ha dimostrato di aver ritualmente e tempestivamente comunicato e prodotto al Comune documentazione in grado di provare la diversa tassazione applicabile alle diverse aree.
Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito, con orientamento cui il collegio ritiene di aderire, che in materia di imposta sui rifiuti (TARI), pur operando il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura,
l'esenzione, costituendo questa un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (cfr. Cass. Sez. 5 - , Sentenza n.
22130 del 22/09/2017).
Ed ancora, in tema di TARI, le variazioni delle condizioni di applicabilità dell'imposta hanno effetto dal giorno successivo a quello in cui si è verificato il mutamento della situazione di fatto o di diritto, ove dichiarate entro i 60 giorni successivi, altrimenti decorrono dal giorno della dichiarazione, poiché, pur essendo consentito al contribuente di comunicare in ogni momento all'ente impositore la variazione, si esclude che la stessa possa esplicare efficacia retroattiva (cfr. Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 9051 del 30/03/2023 ).
Dunque, le esclusioni dall'imposizione previste dall'art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993, in difetto di una regolamentazione specifica a livello locale, non sono applicabili in maniera automatica, ma postulano che il contribuente dia indicazione dei relativi presupposti nella denuncia originaria o in quella di variazione in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione, non essendo all'uopo sufficiente la sola dimostrazione successiva della sussistenza di un'ipotesi di esenzione connessa alla tipologia di rifiuto prodotto. ( cfr. Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 8595 del 01/04/2025 (Rv. 674412 - 01)
Analogamente è a dirsi per la richiesta riduzione dell'imposta pari al 10 % (esenzione TARI per superfici produttive di rifiuti speciali), stante l'affermato autonomo smaltimento dei rifiuti speciali (olii esausti) da parte della ricorrente, prevista dall'art. 7 del Regolamento TARI del Comune di Napoli: questa non può essere riconosciuta alla società ricorrente in mancanza di preventiva apposita dichiarazione trasmessa all'Ente comunale.
Deve sul punto ad ogni buon conto rilevarsi l'assoluta insufficienza della documentazione esibita: trattasi di
“contratto di servizio gratuito per la raccolta di oli vegetali esausti”, privo di data certa, a cui non sono allegate le ricevute di prelievo, consegna e successivo smaltimento dei rifiuti;
inoltre, come rilevato da parte resistente, nella premessa riportata nel contratto si evince che la società fornitrice del servizio offre interventi in tutto il territorio pugliese, avendo la propria sede nella provincia di Bari;
in nessun punto vi è il riferimento all'attività svolta presso la città di Napoli, ove sussiste la sede della società ricorrente.
Per quanto sopra esposto, il ricorso è infondato e va rigettato. La liquidazione delle spese segue la soccombenza ed è operata come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro
1700,00 oltre oneri accessori se dovuti.