Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/01/2026, n. 63
CASS
Sentenza 2 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge in relazione agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, nonché vizi di motivazione, quanto alla configurabilità del concorso nella condotta di detenzione finalizzata alla cessione di sostanze stupefacenti

    La Corte ha ritenuto il motivo in fatto e reiterativo di doglianze già respinte, valorizzando la contestuale presenza delle parti nell'appartamento, il sopraggiungere del ricorrente durante l'attività perquisitiva, la presenza di un nuovo impianto di videosorveglianza e la rivendicazione di denaro e foglio con annotazioni rinvenuti nell'appartamento. La Corte ha altresì sottolineato la natura di 'doppia conforme' della sentenza e l'inammissibilità della rilettura degli elementi di fatto in sede di legittimità.

  • Rigettato
    Violazione di legge in relazione all’art. 133 cod. pen. in ordine alla dosimetria della pena e vizi di motivazione

    La Corte ha ritenuto la motivazione sulla dosimetria della pena laconica ma non illogica, riferita alla gravità della condotta e alle modalità organizzate della detenzione, inclusa la videosorveglianza, che denotano attività di spaccio consolidata.

  • Rigettato
    Violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva ai sensi dell’art. 99 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto la motivazione sulla recidiva esile ma non assente, evidenziando come le condotte in addebito siano significative di un aggravamento della pericolosità sociale in ragione delle pregresse condotte criminose della medesima tipologia, seppur risalenti nel tempo.

  • Rigettato
    Violazione di legge in relazione all’art. 62-bis cod. pen., quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche

    La Corte ha ritenuto il motivo generico e confutativo, affermando che i giudici di merito hanno richiamato la gravità del fatto e la mancanza di resipiscenza quali criteri prevalenti, escludendo automatismi premiali e valutando recessivi gli ulteriori elementi allegati. È sufficiente il riferimento a elementi ritenuti decisivi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/01/2026, n. 63
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 63
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

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