CASS
Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/01/2026, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - ANGELO ST RI MO GI NN OS PACILLI - Relatore - SENTENZA sul ricorso proposto da: Di IN MA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/06/2024 della Corte d'appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IL AD, che ha concluso per la inammissibiità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.MA Di IN impugna la sentenza in epigrafe, con cui la Corte di appello di Bari ha confermato quella emessa nei suoi confronti dal Giudice dell’udienza preliminare di Trani in data 6 febbraio 2022, di condanna alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 5000,00 di multa per il delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. 2. Ne chiede l’annullamento con atto del difensore, avv. Francesco Di Marzio, sulla base dei motivi di seguito sintetizzati.
2.1 Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, nonché vizi di motivazione, quanto alla configurabilità del concorso nella condotta di detenzione finalizzata alla cessione di sostanze stupefacenti ascritta al coimputato Giuseppe Maxim TR. Il ricorrente ha ceduto a quest’ultimo, in comodato d’uso gratuito, la sua abitazione – ove sono state rinvenute e sequestrate le sostanze stupefacenti - trasferendosi con il proprio nucleo familiare presso l’abitazione dei genitori, come risulta confermato dalle dichiarazioni della moglie e della suocera, nonché dalle dichiarazioni rese dallo stesso coimputato TR in sede di interrogatorio di garanzia. Non è prova di un pregresso accordo tra i coimputati, né di un contributo attivo prestato dal ricorrente alla commissione del reato, non potendo ritenersi penalmente rilevante la mera consapevolezza da parte dello stesso – ove pure fosse provata - della altrui condotta detentiva. La Corte di appello non ha peraltro considerato che: 1) da un pregresso reato di detenzione di sostanze stupefacenti, risalente al 23 agosto 2018, commesso con analoghe Penale Sent. Sez. 6 Num. 63 Anno 2026 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: IC FA Data Udienza: 28/10/2025 modalità è stato condannato il solo TR;
2) il nuovo impianto di videosorveglianza rilevato nell’appartamento, che proiettava le immagini della strada sottostante, dopo il sequestro di quello rinvenuto in occasione dell’accertamento del detto pregresso reato, è stato installato dal TR, come dallo stesso riconosciuto.
2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione all’art. 133 cod. pen. in ordine alla dosimetria della pena e vizi di motivazione. La motivazione adottata dalla Corte sul punto è tanto indeterminata da risultare apparente, essendo stata valorizzata la sola gravità dei fatti, che dimostrerebbe per sé stessa una consolidata attività di spaccio. In assenza di motivazione, a fronte di un quantitativo accertato di soli 5 grammi di sostanza stupefacente, è stata irrogata una pena che si discosta significativamente dal minimo edittale.
2.3. Il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva ai sensi dell’art. 99 cod. pen. Si è dato risalto alle precedenti condanne dell’imputato, il quale risulta gravato da due soli precedenti specifici, rispettivamente risalenti al 2006 e al 2008, senza che siano stati enucleati riferimenti alla attualità, né altri elementi realmente sintomatici di una maggiore riprovevolezza e di una più accentuata pericolosità dell’agente.
2.4. Il quarto motivo denuncia violazione di legge in relazione all’art. 62-bis cod. pen., quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La sentenza ha operato un generico richiamo alla gravità della condotta ed alla mancata resipiscenza dell’agente, senza tenere conto della marginalità del ruolo allo stesso riferibile, del ridotto quantitativo di sostanza sequestrata, della episodicità del fatto.
3. Il Procuratore Generale ha concluso nei termini riportati in epigrafe.
4. Il procedimento è stato trattato in camera di consiglio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è inammissibile per le ragioni che di seguito si espongono.
2. Il primo motivo è versato in fatto ed è reiterativo di doglianze già vagliate e respinte dalla Corte di appello.
2.1. Tra gli elementi di significativa pregnanza, che corroborano la responsabilità concorsuale del ricorrente nella detenzione delle sostanze stupefacenti rinvenute nella sua abitazione, la Corte territoriale ha valorizzato: la contestuale presenza del Di IN e del TR nell’appartamento, malamente dissimulata dall’essere gli stessi usciti dal portone dello stabile l’uno dopo l’altro; il sopraggiungere del Di IN presso lo stesso appartamento mentre era in corso l’attività perquirente;
la presenza di un nuovo impianto di videosorveglianza per verificare gli accessi all’immobile, attivo e funzionante, in sostituzione di quello che era stato sequestrato solo poche settimane prima, quando il ricorrente e TR erano stati sottoposti a procedimento penale per fatto analogo (all’esito del quale Di IN era stato prosciolto, per essersi TR assunto la responsabilità esclusiva della detenzione della droga). La sentenza ha dato conto, con argomentazioni logicamente coerenti ed esaustive, della intrinseca inverosimiglianza della tesi accampata dalla difesa, relativa alla concessione in comodato gratuito, in favore di TR, dell’appartamento detto. Al di là della mancanza - in sé non dirimente - di un supporto documentale incorporante un tale negozio giuridico, l’elemento di frizione rispetto a tale assunto sta nel fatto che, solo poche settimane prima, nello stesso appartamento era stata accertata la detenzione di 2 sostanze stupefacenti finalizzate allo spaccio per cui era stato tratto in arresto il solo TR, che se ne era assunto la esclusiva responsabilità. Deve poi considerarsi che la sentenza impugnata costituisce una c.d. doppia conforme della sentenza di primo grado (siccome convergente negli esiti e fondata sui medesimi parametri di valutazione delle prove), ciò che impone di considerare entrambe come un unitario corpo argomentativo. Proprio nella sentenza del primo Giudice si è evidenziato, a fondamento del giudizio di corresponsabilità, l’ulteriore, inequivoco elemento della rivendicazione da parte del Di IN, giunto nell’appartamento mentre era in atto l’attività perquirente, del danaro (euro 435,00, in banconote di piccolo taglio), ivi rinvenuto in un cassetto unitamente ad un foglio manoscritto su cui erano annotate una serie di nomi e, a fianco di ciascuno, una cifra in danaro e la tipologia di sostanza stupefacente. Peraltro, da tale pronuncia emerge che TR, in occasione del pregresso episodio del 23 agosto 2018, aveva dichiarato non di avere preso in comodato l’appartamento, ma solo che Di IN gli consentiva di usarne il bagno e occasionalmente anche di dormire, e che, in sostanza, l’immobile era nella disponibilità effettiva dell’odierno ricorrente. La corrispondenza ai fatti di tale ricostruzione esula dal perimetro cognitivo del giudizio di legittimità. Invero, è principio sedimentato nel sistema che il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, attraverso una diversa lettura, benché anch’essa logica, dei dati processuali od una diversa ricostruzione storica dei fatti o, ancora, un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se quei giudici abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428). Sono, invero, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601). Anche la dedotta disarmonia tra le dichiarazioni assunte in giudizio può rilevare in sede di legittimità esclusivamente ove si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza (Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519; Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso, Rv. 270108). A ben vedere, le deduzioni difensive sollecitano una differente lettura delle esposte risultanze istruttorie e della loro valenza probatoria, a fronte di un apparato motivazionale stringato, ma tutt’altro che illogico. Ai detti fini, l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è soltanto quella manifesta, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, senza possibilità, per la Corte di cassazione, di verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n.47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Ciò è coerente con la natura del giudizio di legittimità, posto che la cognizione della Corte di cassazione è funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, mentre non rientra tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia 3 proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione (tra le moltissime Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504 - 01). Da tanto deriva, in particolare, che ulteriori minime incongruenze argomentative denunciate nel ricorso o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio, entro il quale ogni elemento sia contestualizzato, che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (così, tra moltissime, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Rv. 254988).
2.2. Sotto altro profilo, i Giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dei principi in tema di concorso del reato di detenzione di sostanze stupefacenti. Emerge dalla ricostruzione fattuale come il ricorrente abbia dato un apporto rilevante sul piano causale alla realizzazione collettiva, per avere messo a disposizione l’immobile ove la sostanza stupefacente veniva custodita e lavorata;
immobile peraltro presidiato da un impianto di videosorveglianza attivo e funzionante che - a prescindere dal dato che possa essere stato ivi ricollocato da TR, dopo il precedente sequestro - certamente era di ausilio alla condotta detentiva. È destituita di fondamento, alla stregua di tali elementi, la tesi difensiva per cui al ricorrente potrebbe ascriversi, al più, una mera connivenza non punibile. In tal senso, si è osservato che la differenza tra concorso nel delitto di illecita detenzione di stupefacenti e connivenza non punibile risiede nel fatto che nell'uno si richiede un consapevole apporto positivo, morale o materiale, all'altrui proposito criminoso, suscettibile di manifestarsi anche in forma agevolatrice e valevole a garantire al correo una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione su cui poter contare, mentre nell'altra è mantenuto, da parte dell'agente, un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare un contributo causale alla realizzazione del fatto (Sez. 3, n. 544 del 12/12/2024, dep. 2025, Giaquinto, Rv. 287403 – 01, in un caso in cui la Corte ha ravvisato i gravi indizi di colpevolezza in ordine al concorso della ricorrente, con il proprio convivente, nel delitto di illecita detenzione di stupefacenti, in ragione dell’acclarata conoscenza dei luoghi domestici di occultamento dello stesso e di una somma di non lieve importo, nonché della cointestazione della vettura al cui interno era stato ricavato un vano per occultarvi sostanza di analoga natura;
Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244 – 02).
3. Il secondo motivo, inerente alla dosimetria della pena, è meramente confutativo. Laconica, ma non illogica nella accezione sopra indicata, risulta essere la motivazione sul punto, in quanto riferita alla gravità della condotta, che rientra tra i parametri rilevanti ai sensi dell’art. 133 cod.pen. Il riferimento – pur implicito, ma emergente dal complessivo tenore della motivazione - è alle modalità organizzate della detenzione - effettuata anche con l’avvalimento di un impianto di videosorveglianza per controllare gli accessi all’immobile - che denotano una attività di spaccio consolidata.
4. Parimenti generico e confutativo è il terzo motivo, inerente al diniego delle circostanze attenuanti generiche. I Giudici di merito hanno richiamato la gravità del fatto e la mancanza di resipiscenza da parte dell’agente, quali criteri prevalenti di apprezzamento, evidenziando come debba escludersi, al riguardo, ogni automatismo premiale. 4 Dalla struttura motivazionale della decisione si intende che sono stati valutati recessivi gli ulteriori elementi allegati ai fini del riconoscimento del beneficio. Del resto, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Blanchi, Rv. 282693 – 01). Nello stesso senso si è affermato che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02). Nel concedere tali elementi di attenuazione, il giudice del merito esprime, invero, un giudizio di fatto, la cui motivazione è, in quanto tale, insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 – 01). 5. È confutativo l’ultimo motivo di ricorso. La motivazione sulla recidiva è esile, e tuttavia non assente. Sono richiamati entrambi i parametri di apprezzamento rilevanti, enucleati dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, le quali hanno precisato che, in presenza di contestazione della recidiva, è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838 - 01). In particolare, si è evidenziato – in termini stringati, ma congrui - come le condotte in addebito siano significative di un aggravamento della pericolosità sociale proprio in ragione delle pregresse condotte criminose per cui il ricorrente ha riportato condanna, relative a reati della medesima tipologia;
condotte ripetute, per quanto risalenti nel tempo.
6. Alla inammissibilità del ricorso, che discende da tutto quanto precede,consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma, che si ritiene di determinare in via equitativa nella misura di euro tremila, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 28/10/2025 5 Il Consigliere estensore Il Presidente FA IC ERCOLE APRILE 6
udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IL AD, che ha concluso per la inammissibiità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.MA Di IN impugna la sentenza in epigrafe, con cui la Corte di appello di Bari ha confermato quella emessa nei suoi confronti dal Giudice dell’udienza preliminare di Trani in data 6 febbraio 2022, di condanna alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 5000,00 di multa per il delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. 2. Ne chiede l’annullamento con atto del difensore, avv. Francesco Di Marzio, sulla base dei motivi di seguito sintetizzati.
2.1 Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, nonché vizi di motivazione, quanto alla configurabilità del concorso nella condotta di detenzione finalizzata alla cessione di sostanze stupefacenti ascritta al coimputato Giuseppe Maxim TR. Il ricorrente ha ceduto a quest’ultimo, in comodato d’uso gratuito, la sua abitazione – ove sono state rinvenute e sequestrate le sostanze stupefacenti - trasferendosi con il proprio nucleo familiare presso l’abitazione dei genitori, come risulta confermato dalle dichiarazioni della moglie e della suocera, nonché dalle dichiarazioni rese dallo stesso coimputato TR in sede di interrogatorio di garanzia. Non è prova di un pregresso accordo tra i coimputati, né di un contributo attivo prestato dal ricorrente alla commissione del reato, non potendo ritenersi penalmente rilevante la mera consapevolezza da parte dello stesso – ove pure fosse provata - della altrui condotta detentiva. La Corte di appello non ha peraltro considerato che: 1) da un pregresso reato di detenzione di sostanze stupefacenti, risalente al 23 agosto 2018, commesso con analoghe Penale Sent. Sez. 6 Num. 63 Anno 2026 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: IC FA Data Udienza: 28/10/2025 modalità è stato condannato il solo TR;
2) il nuovo impianto di videosorveglianza rilevato nell’appartamento, che proiettava le immagini della strada sottostante, dopo il sequestro di quello rinvenuto in occasione dell’accertamento del detto pregresso reato, è stato installato dal TR, come dallo stesso riconosciuto.
2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione all’art. 133 cod. pen. in ordine alla dosimetria della pena e vizi di motivazione. La motivazione adottata dalla Corte sul punto è tanto indeterminata da risultare apparente, essendo stata valorizzata la sola gravità dei fatti, che dimostrerebbe per sé stessa una consolidata attività di spaccio. In assenza di motivazione, a fronte di un quantitativo accertato di soli 5 grammi di sostanza stupefacente, è stata irrogata una pena che si discosta significativamente dal minimo edittale.
2.3. Il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva ai sensi dell’art. 99 cod. pen. Si è dato risalto alle precedenti condanne dell’imputato, il quale risulta gravato da due soli precedenti specifici, rispettivamente risalenti al 2006 e al 2008, senza che siano stati enucleati riferimenti alla attualità, né altri elementi realmente sintomatici di una maggiore riprovevolezza e di una più accentuata pericolosità dell’agente.
2.4. Il quarto motivo denuncia violazione di legge in relazione all’art. 62-bis cod. pen., quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La sentenza ha operato un generico richiamo alla gravità della condotta ed alla mancata resipiscenza dell’agente, senza tenere conto della marginalità del ruolo allo stesso riferibile, del ridotto quantitativo di sostanza sequestrata, della episodicità del fatto.
3. Il Procuratore Generale ha concluso nei termini riportati in epigrafe.
4. Il procedimento è stato trattato in camera di consiglio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è inammissibile per le ragioni che di seguito si espongono.
2. Il primo motivo è versato in fatto ed è reiterativo di doglianze già vagliate e respinte dalla Corte di appello.
2.1. Tra gli elementi di significativa pregnanza, che corroborano la responsabilità concorsuale del ricorrente nella detenzione delle sostanze stupefacenti rinvenute nella sua abitazione, la Corte territoriale ha valorizzato: la contestuale presenza del Di IN e del TR nell’appartamento, malamente dissimulata dall’essere gli stessi usciti dal portone dello stabile l’uno dopo l’altro; il sopraggiungere del Di IN presso lo stesso appartamento mentre era in corso l’attività perquirente;
la presenza di un nuovo impianto di videosorveglianza per verificare gli accessi all’immobile, attivo e funzionante, in sostituzione di quello che era stato sequestrato solo poche settimane prima, quando il ricorrente e TR erano stati sottoposti a procedimento penale per fatto analogo (all’esito del quale Di IN era stato prosciolto, per essersi TR assunto la responsabilità esclusiva della detenzione della droga). La sentenza ha dato conto, con argomentazioni logicamente coerenti ed esaustive, della intrinseca inverosimiglianza della tesi accampata dalla difesa, relativa alla concessione in comodato gratuito, in favore di TR, dell’appartamento detto. Al di là della mancanza - in sé non dirimente - di un supporto documentale incorporante un tale negozio giuridico, l’elemento di frizione rispetto a tale assunto sta nel fatto che, solo poche settimane prima, nello stesso appartamento era stata accertata la detenzione di 2 sostanze stupefacenti finalizzate allo spaccio per cui era stato tratto in arresto il solo TR, che se ne era assunto la esclusiva responsabilità. Deve poi considerarsi che la sentenza impugnata costituisce una c.d. doppia conforme della sentenza di primo grado (siccome convergente negli esiti e fondata sui medesimi parametri di valutazione delle prove), ciò che impone di considerare entrambe come un unitario corpo argomentativo. Proprio nella sentenza del primo Giudice si è evidenziato, a fondamento del giudizio di corresponsabilità, l’ulteriore, inequivoco elemento della rivendicazione da parte del Di IN, giunto nell’appartamento mentre era in atto l’attività perquirente, del danaro (euro 435,00, in banconote di piccolo taglio), ivi rinvenuto in un cassetto unitamente ad un foglio manoscritto su cui erano annotate una serie di nomi e, a fianco di ciascuno, una cifra in danaro e la tipologia di sostanza stupefacente. Peraltro, da tale pronuncia emerge che TR, in occasione del pregresso episodio del 23 agosto 2018, aveva dichiarato non di avere preso in comodato l’appartamento, ma solo che Di IN gli consentiva di usarne il bagno e occasionalmente anche di dormire, e che, in sostanza, l’immobile era nella disponibilità effettiva dell’odierno ricorrente. La corrispondenza ai fatti di tale ricostruzione esula dal perimetro cognitivo del giudizio di legittimità. Invero, è principio sedimentato nel sistema che il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, attraverso una diversa lettura, benché anch’essa logica, dei dati processuali od una diversa ricostruzione storica dei fatti o, ancora, un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se quei giudici abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428). Sono, invero, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601). Anche la dedotta disarmonia tra le dichiarazioni assunte in giudizio può rilevare in sede di legittimità esclusivamente ove si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza (Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519; Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso, Rv. 270108). A ben vedere, le deduzioni difensive sollecitano una differente lettura delle esposte risultanze istruttorie e della loro valenza probatoria, a fronte di un apparato motivazionale stringato, ma tutt’altro che illogico. Ai detti fini, l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è soltanto quella manifesta, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, senza possibilità, per la Corte di cassazione, di verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n.47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Ciò è coerente con la natura del giudizio di legittimità, posto che la cognizione della Corte di cassazione è funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, mentre non rientra tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia 3 proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione (tra le moltissime Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504 - 01). Da tanto deriva, in particolare, che ulteriori minime incongruenze argomentative denunciate nel ricorso o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio, entro il quale ogni elemento sia contestualizzato, che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (così, tra moltissime, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Rv. 254988).
2.2. Sotto altro profilo, i Giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dei principi in tema di concorso del reato di detenzione di sostanze stupefacenti. Emerge dalla ricostruzione fattuale come il ricorrente abbia dato un apporto rilevante sul piano causale alla realizzazione collettiva, per avere messo a disposizione l’immobile ove la sostanza stupefacente veniva custodita e lavorata;
immobile peraltro presidiato da un impianto di videosorveglianza attivo e funzionante che - a prescindere dal dato che possa essere stato ivi ricollocato da TR, dopo il precedente sequestro - certamente era di ausilio alla condotta detentiva. È destituita di fondamento, alla stregua di tali elementi, la tesi difensiva per cui al ricorrente potrebbe ascriversi, al più, una mera connivenza non punibile. In tal senso, si è osservato che la differenza tra concorso nel delitto di illecita detenzione di stupefacenti e connivenza non punibile risiede nel fatto che nell'uno si richiede un consapevole apporto positivo, morale o materiale, all'altrui proposito criminoso, suscettibile di manifestarsi anche in forma agevolatrice e valevole a garantire al correo una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione su cui poter contare, mentre nell'altra è mantenuto, da parte dell'agente, un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare un contributo causale alla realizzazione del fatto (Sez. 3, n. 544 del 12/12/2024, dep. 2025, Giaquinto, Rv. 287403 – 01, in un caso in cui la Corte ha ravvisato i gravi indizi di colpevolezza in ordine al concorso della ricorrente, con il proprio convivente, nel delitto di illecita detenzione di stupefacenti, in ragione dell’acclarata conoscenza dei luoghi domestici di occultamento dello stesso e di una somma di non lieve importo, nonché della cointestazione della vettura al cui interno era stato ricavato un vano per occultarvi sostanza di analoga natura;
Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244 – 02).
3. Il secondo motivo, inerente alla dosimetria della pena, è meramente confutativo. Laconica, ma non illogica nella accezione sopra indicata, risulta essere la motivazione sul punto, in quanto riferita alla gravità della condotta, che rientra tra i parametri rilevanti ai sensi dell’art. 133 cod.pen. Il riferimento – pur implicito, ma emergente dal complessivo tenore della motivazione - è alle modalità organizzate della detenzione - effettuata anche con l’avvalimento di un impianto di videosorveglianza per controllare gli accessi all’immobile - che denotano una attività di spaccio consolidata.
4. Parimenti generico e confutativo è il terzo motivo, inerente al diniego delle circostanze attenuanti generiche. I Giudici di merito hanno richiamato la gravità del fatto e la mancanza di resipiscenza da parte dell’agente, quali criteri prevalenti di apprezzamento, evidenziando come debba escludersi, al riguardo, ogni automatismo premiale. 4 Dalla struttura motivazionale della decisione si intende che sono stati valutati recessivi gli ulteriori elementi allegati ai fini del riconoscimento del beneficio. Del resto, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Blanchi, Rv. 282693 – 01). Nello stesso senso si è affermato che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02). Nel concedere tali elementi di attenuazione, il giudice del merito esprime, invero, un giudizio di fatto, la cui motivazione è, in quanto tale, insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 – 01). 5. È confutativo l’ultimo motivo di ricorso. La motivazione sulla recidiva è esile, e tuttavia non assente. Sono richiamati entrambi i parametri di apprezzamento rilevanti, enucleati dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, le quali hanno precisato che, in presenza di contestazione della recidiva, è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838 - 01). In particolare, si è evidenziato – in termini stringati, ma congrui - come le condotte in addebito siano significative di un aggravamento della pericolosità sociale proprio in ragione delle pregresse condotte criminose per cui il ricorrente ha riportato condanna, relative a reati della medesima tipologia;
condotte ripetute, per quanto risalenti nel tempo.
6. Alla inammissibilità del ricorso, che discende da tutto quanto precede,consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma, che si ritiene di determinare in via equitativa nella misura di euro tremila, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 28/10/2025 5 Il Consigliere estensore Il Presidente FA IC ERCOLE APRILE 6