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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 15/05/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 182/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nuoro, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Lecis, ha pronunciato ex art
281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 182/2025 promossa da:
, C.F. , nato a [...] il 6 Parte_1 CodiceFiscale_1
aprile 1961, residente a [...]6 – 5630 CH (Svizzera) rappresentato e difeso dall'Avv.
Giovanna Calvisi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
parte ricorrente contro
, C.F. , nato a [...] il [...] ed Controparte_1 CodiceFiscale_2
ivi residente in [...] parte convenuta
Oggetto: verificazione scrittura privata
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, così giudicare:
1) Verificare giudizialmente le sottoscrizioni apposte alla scrittura di compravendita del
23.12.2024;
2) con vittoria delle spese e competenze del giudizio in caso di opposizione.”
pagina 1 di 5
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, l'odierno ricorrente ha convenuto in giudizio , esponendo che: Controparte_1
1. con scrittura privata del 23.12.2024, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Nuoro, il signor , quale proprietario per averne avuto il possesso pacifico, Controparte_1
pubblico, continuo ed ininterrotto da oltre vent'anni, seppure non accertato giudizialmente, vendeva al signor che acquistava, la piena Parte_1 proprietà della casa di civile abitazione sita in Orosei, località “Pane Iffustu”, posta al piano terra, con annesso cortile pertinenziale ad uso esclusivo, il tutto identificato come un'unica unità immobiliare, censita nel Catasto Fabbricati di detto Comune, al foglio 18, particella 347, subalterno 1, categoria A/3, classe 7, consistenza 8,5 vani, superficie catastale totale 134 mq, superficie catastale totale escluse aree scoperte 110 mq, rendita catastale Euro 460,94, confinante con la strada comunale, con la particella 714 e con la particella 715, salvo altri, come da planimetria, depositata in Catasto, allegata alla scrittura privata sub "A";
2. le parti pattuivano il prezzo di € 65.000,00, da corrispondersi secondo le modalità e i termini indicati nella stessa scrittura privata, ripromettendosi di stipulare l'atto in forma pubblica;
3. è interesse del ricorrente procedere alla verificazione giudiziale delle sottoscrizioni della scrittura privata di compravendita al fine di conseguire un titolo pubblico per poter effettuare le conseguenti trascrizioni e volture nei pubblici registri.
Tutto ciò premesso, il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, rassegnando le conclusioni in epigrafe indicate.
*
Il convenuto, pur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.
*
La causa, istruita con sole produzioni documentali, è stata tenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia del convenuto , il quale, Controparte_1
pagina 2 di 5 pur ritualmente citato in giudizio, non si è costituito.
Nel merito, il ricorso è fondato.
L'art. 216, 2° comma, c.p.c. prevede che “l'istanza di verificazione della scrittura privata può proporsi anche in via principale con citazione, quando la parte dimostra di avervi interesse”.
Ai fini della proposizione dell'istanza, il legislatore prevede la sussistenza in capo all'attore di uno specifico interesse ad agire, che viene individuato nell'utilità che questi può trarre, a seguito della verificazione, dalla possibilità di utilizzare la scrittura privata in determinate circostanze.
Tale interesse deve certamente ritenersi sussistente ogni qual volta la parte che agisce ex art. 216
c.p.c. rappresenti la concreta esigenza di servirsi della scrittura come prova in eventuali futuri giudizi o come titolo per trascrizioni o iscrizioni ex artt. 2657 e 2835 cod. civ. Tanto premesso, nella fattispecie esaminata, avuto riguardo allo specifico interesse rappresentato dai ricorrenti, la domanda di accertamento della veridicità delle sottoscrizioni della scrittura privata è certamente fondata e deve trovare accoglimento per le seguenti ragioni.
Con l'atto introduttivo del giudizio, l'istante ha prodotto in causa la scrittura privata datata
23.12.2024, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Nuoro, con la quale il signor
[...]
, quale proprietario per averne avuto il possesso pacifico, pubblico, continuo ed Controparte_1
ininterrotto da oltre vent'anni, seppure non accertato giudizialmente, vendeva al signor
[...]
che acquistava, la piena proprietà della casa di civile abitazione sita in Orosei, Parte_1 località “Pane Iffustu”, posta al piano terra, con annesso cortile pertinenziale ad uso esclusivo, il tutto identificato come un'unica unità immobiliare, censita nel Catasto Fabbricati di detto
Comune, al foglio 18, particella 347, subalterno 1, categoria A/3, classe 7, consistenza 8,5 vani, superficie catastale totale 134 mq, superficie catastale totale escluse aree scoperte 110 mq, rendita catastale Euro 460,94, confinante con la strada comunale, con la particella 714 e con la particella
715.
Dall'esame del documento prodotto, in calce alla suddetta scrittura privata, compaiono effettivamente le sottoscrizioni del ricorrente e del convenuto.
Avendo il ricorrente concluso un contratto avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di un bene immobile, mediante scrittura privata non autenticata, è evidente la sussistenza in capo ai medesimi dell'interesse ad agire in giudizio per ottenere una sentenza dichiarativa idonea alla trascrizione, come previsto dall'art. 216 c.p.c.
Il ricorrente ha peraltro espressamente allegato che «è interesse del ricorrente procedere alla pagina 3 di 5 verificazione giudiziale delle sottoscrizioni della scrittura privata di compravendita al fine di conseguire un titolo pubblico per poter effettuare le conseguenti trascrizioni e volture nei pubblici registri».
Con riguardo invece alla procedura di verificazione, l'art. 214 c.p.c. stabilisce che colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, ove intenda contestarne l'autenticità, ha l'onere di disconoscerla. Qualora questi non neghi formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione, la scrittura viene legalmente considerata come riconosciuta, ed essa, a norma dell'art. 2702 c.c., fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta.
L'art. 215 c.p.c. disciplina, invece, il meccanismo del c.d. riconoscimento tacito della scrittura in base al quale si ha per riconosciuta la scrittura privata o la sottoscrizione prodotta in giudizio: 1) se la parte alla quale la scrittura è attribuita o contro la quale è prodotta sia contumace;
2) se la parte comparsa non la disconosca o non dichiari di non conoscerla nella prima udienza o risposta successiva alla produzione.
Tanto premesso, considerato che il convenuto , pur ritualmente citato, ha Controparte_1
scelto di non costituirsi in giudizio, rimanendo contumace, la scrittura privata del 23.12.2024, ritualmente prodotta in giudizio dalla parte ricorrente, deve ritenersi riconosciuta tacitamente ai sensi dell'art. 215 c.p.c.
La trascrizione è, nel caso in esame, obbligo nascente direttamente dalla legge, la cui attuazione non richiede uno specifico ordine del giudice.
*
Con riguardo alle spese della lite, posto che la parte ricorrente ha chiesto la condanna alle spese della parte convenuta solo in caso di opposizione, alcuna condanna può essere pronunciata dovendo ritenersi le stesse a carico del ricorrente.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1) dichiara vere e autentiche le sottoscrizioni apposte in calce alla scrittura privata redatta in data
23.12.2024, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Nuoro, con la quale il signor
[...]
, quale proprietario per averne avuto il possesso pacifico, pubblico, continuo ed Controparte_1
ininterrotto da oltre vent'anni, seppure non accertato giudizialmente, vendeva al signor Pt_1
pagina 4 di 5 che acquistava, la piena proprietà della casa di civile abitazione sita in Orosei, Parte_1 località “Pane Iffustu”, posta al piano terra, con annesso cortile pertinenziale ad uso esclusivo, il tutto identificato come un'unica unità immobiliare, censita nel Catasto Fabbricati di detto
Comune, al foglio 18, particella 347, subalterno 1, categoria A/3, classe 7, consistenza 8,5 vani, superficie catastale totale 134 mq, superficie catastale totale escluse aree scoperte 110 mq, rendita catastale Euro 460,94, confinante con la strada comunale, con la particella 714 e con la particella
715.
2) spese a carico del ricorrente.
Così deciso in Nuoro, il 15.05.2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Lecis
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nuoro, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Lecis, ha pronunciato ex art
281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 182/2025 promossa da:
, C.F. , nato a [...] il 6 Parte_1 CodiceFiscale_1
aprile 1961, residente a [...]6 – 5630 CH (Svizzera) rappresentato e difeso dall'Avv.
Giovanna Calvisi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
parte ricorrente contro
, C.F. , nato a [...] il [...] ed Controparte_1 CodiceFiscale_2
ivi residente in [...] parte convenuta
Oggetto: verificazione scrittura privata
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, così giudicare:
1) Verificare giudizialmente le sottoscrizioni apposte alla scrittura di compravendita del
23.12.2024;
2) con vittoria delle spese e competenze del giudizio in caso di opposizione.”
pagina 1 di 5
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, l'odierno ricorrente ha convenuto in giudizio , esponendo che: Controparte_1
1. con scrittura privata del 23.12.2024, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Nuoro, il signor , quale proprietario per averne avuto il possesso pacifico, Controparte_1
pubblico, continuo ed ininterrotto da oltre vent'anni, seppure non accertato giudizialmente, vendeva al signor che acquistava, la piena Parte_1 proprietà della casa di civile abitazione sita in Orosei, località “Pane Iffustu”, posta al piano terra, con annesso cortile pertinenziale ad uso esclusivo, il tutto identificato come un'unica unità immobiliare, censita nel Catasto Fabbricati di detto Comune, al foglio 18, particella 347, subalterno 1, categoria A/3, classe 7, consistenza 8,5 vani, superficie catastale totale 134 mq, superficie catastale totale escluse aree scoperte 110 mq, rendita catastale Euro 460,94, confinante con la strada comunale, con la particella 714 e con la particella 715, salvo altri, come da planimetria, depositata in Catasto, allegata alla scrittura privata sub "A";
2. le parti pattuivano il prezzo di € 65.000,00, da corrispondersi secondo le modalità e i termini indicati nella stessa scrittura privata, ripromettendosi di stipulare l'atto in forma pubblica;
3. è interesse del ricorrente procedere alla verificazione giudiziale delle sottoscrizioni della scrittura privata di compravendita al fine di conseguire un titolo pubblico per poter effettuare le conseguenti trascrizioni e volture nei pubblici registri.
Tutto ciò premesso, il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, rassegnando le conclusioni in epigrafe indicate.
*
Il convenuto, pur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.
*
La causa, istruita con sole produzioni documentali, è stata tenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia del convenuto , il quale, Controparte_1
pagina 2 di 5 pur ritualmente citato in giudizio, non si è costituito.
Nel merito, il ricorso è fondato.
L'art. 216, 2° comma, c.p.c. prevede che “l'istanza di verificazione della scrittura privata può proporsi anche in via principale con citazione, quando la parte dimostra di avervi interesse”.
Ai fini della proposizione dell'istanza, il legislatore prevede la sussistenza in capo all'attore di uno specifico interesse ad agire, che viene individuato nell'utilità che questi può trarre, a seguito della verificazione, dalla possibilità di utilizzare la scrittura privata in determinate circostanze.
Tale interesse deve certamente ritenersi sussistente ogni qual volta la parte che agisce ex art. 216
c.p.c. rappresenti la concreta esigenza di servirsi della scrittura come prova in eventuali futuri giudizi o come titolo per trascrizioni o iscrizioni ex artt. 2657 e 2835 cod. civ. Tanto premesso, nella fattispecie esaminata, avuto riguardo allo specifico interesse rappresentato dai ricorrenti, la domanda di accertamento della veridicità delle sottoscrizioni della scrittura privata è certamente fondata e deve trovare accoglimento per le seguenti ragioni.
Con l'atto introduttivo del giudizio, l'istante ha prodotto in causa la scrittura privata datata
23.12.2024, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Nuoro, con la quale il signor
[...]
, quale proprietario per averne avuto il possesso pacifico, pubblico, continuo ed Controparte_1
ininterrotto da oltre vent'anni, seppure non accertato giudizialmente, vendeva al signor
[...]
che acquistava, la piena proprietà della casa di civile abitazione sita in Orosei, Parte_1 località “Pane Iffustu”, posta al piano terra, con annesso cortile pertinenziale ad uso esclusivo, il tutto identificato come un'unica unità immobiliare, censita nel Catasto Fabbricati di detto
Comune, al foglio 18, particella 347, subalterno 1, categoria A/3, classe 7, consistenza 8,5 vani, superficie catastale totale 134 mq, superficie catastale totale escluse aree scoperte 110 mq, rendita catastale Euro 460,94, confinante con la strada comunale, con la particella 714 e con la particella
715.
Dall'esame del documento prodotto, in calce alla suddetta scrittura privata, compaiono effettivamente le sottoscrizioni del ricorrente e del convenuto.
Avendo il ricorrente concluso un contratto avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di un bene immobile, mediante scrittura privata non autenticata, è evidente la sussistenza in capo ai medesimi dell'interesse ad agire in giudizio per ottenere una sentenza dichiarativa idonea alla trascrizione, come previsto dall'art. 216 c.p.c.
Il ricorrente ha peraltro espressamente allegato che «è interesse del ricorrente procedere alla pagina 3 di 5 verificazione giudiziale delle sottoscrizioni della scrittura privata di compravendita al fine di conseguire un titolo pubblico per poter effettuare le conseguenti trascrizioni e volture nei pubblici registri».
Con riguardo invece alla procedura di verificazione, l'art. 214 c.p.c. stabilisce che colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, ove intenda contestarne l'autenticità, ha l'onere di disconoscerla. Qualora questi non neghi formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione, la scrittura viene legalmente considerata come riconosciuta, ed essa, a norma dell'art. 2702 c.c., fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta.
L'art. 215 c.p.c. disciplina, invece, il meccanismo del c.d. riconoscimento tacito della scrittura in base al quale si ha per riconosciuta la scrittura privata o la sottoscrizione prodotta in giudizio: 1) se la parte alla quale la scrittura è attribuita o contro la quale è prodotta sia contumace;
2) se la parte comparsa non la disconosca o non dichiari di non conoscerla nella prima udienza o risposta successiva alla produzione.
Tanto premesso, considerato che il convenuto , pur ritualmente citato, ha Controparte_1
scelto di non costituirsi in giudizio, rimanendo contumace, la scrittura privata del 23.12.2024, ritualmente prodotta in giudizio dalla parte ricorrente, deve ritenersi riconosciuta tacitamente ai sensi dell'art. 215 c.p.c.
La trascrizione è, nel caso in esame, obbligo nascente direttamente dalla legge, la cui attuazione non richiede uno specifico ordine del giudice.
*
Con riguardo alle spese della lite, posto che la parte ricorrente ha chiesto la condanna alle spese della parte convenuta solo in caso di opposizione, alcuna condanna può essere pronunciata dovendo ritenersi le stesse a carico del ricorrente.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1) dichiara vere e autentiche le sottoscrizioni apposte in calce alla scrittura privata redatta in data
23.12.2024, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Nuoro, con la quale il signor
[...]
, quale proprietario per averne avuto il possesso pacifico, pubblico, continuo ed Controparte_1
ininterrotto da oltre vent'anni, seppure non accertato giudizialmente, vendeva al signor Pt_1
pagina 4 di 5 che acquistava, la piena proprietà della casa di civile abitazione sita in Orosei, Parte_1 località “Pane Iffustu”, posta al piano terra, con annesso cortile pertinenziale ad uso esclusivo, il tutto identificato come un'unica unità immobiliare, censita nel Catasto Fabbricati di detto
Comune, al foglio 18, particella 347, subalterno 1, categoria A/3, classe 7, consistenza 8,5 vani, superficie catastale totale 134 mq, superficie catastale totale escluse aree scoperte 110 mq, rendita catastale Euro 460,94, confinante con la strada comunale, con la particella 714 e con la particella
715.
2) spese a carico del ricorrente.
Così deciso in Nuoro, il 15.05.2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Lecis
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