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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/06/2025, n. 2896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2896 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott.ssa Rossella Chirieleison, ha emesso la seguente
Sentenza nella controversia di primo grado iscritta al n. RG 4634/2025, pendente tra
elettivamente domiciliato in Milano, Via Visconti di Modrone 32, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Darvin Silvestri e dell'avv. Gianni Barbieri, che lo rappresentano e difendono giusta procura in calce al ricorso introduttivo ricorrente
e
CP_1
convenuta contumace
Oggetto: retribuzione
Conclusioni:
Per la parte ricorrente:
IN VIA PRINCIPALE
1. Accertare e dichiarare la sussistenza della giusta causa delle dimissioni rassegnate dal ricorrente con decorrenza 07 marzo 2025 e, per l'effetto
2. condannare la società convenuta al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso pari ad € 1.550,53 ovvero la diversa misura ritenuta di giustizia.
3. In ogni caso, condannar in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, a corrispondere r i fatti di cui è causa, l'importo di €
4.444,85 a titolo di retribuzioni non corrisposte e TFR, ovvero la diversa misura che apparirà conforme alle risultanze ed equa.
4. Con vittoria di spese di lite
Svolgimento del processo
Il sig. ha convenuto in giudizio la deducendo: - di Parte_1 CP_1 essere stato assunto dalla società (C.F. , corrente in Controparte_1 P.IVA_1
0155 Milano, Via Pacinotti n. 6, c po rminato con decorrenza 01/02/2024; - che la datrice di lavoro, a partire da dicembre 2024, non gli
1 aveva corrisposto più alcunché, né consegnato le buste-paga; - di avere richiesto ed ottenuto il D.I. n. 574/2025, R.G. n. 1658/2025, del Tribunale di Milano in relazione alle mensilità di dicembre 2024 e gennaio 2025; - che stante il mancato pagamento degli importi di cui al suddetto D.I. anche a seguito della notifica dell'atto di precetto e stante l'omesso pagamento dell'ulteriore mensilità di febbraio 2025, si era dimesso per giusta causa con decorrenza 07 marzo 2025; - di non avere ricevuto ad oggi la retribuzione relativa ai mesi di febbraio e marzo 2025, oltre al TFR e all'indennità sostitutiva del preavviso.
Tanto premesso, il ricorrente ha concluso come sopra riportato.
La convenuta è rimasta contumace.
Alla udienza odierna, omessa ogni attività istruttoria ritenuta superflua ai fini della decisione, la causa viene decisa come segue.
Motivi della decisione
1. Il rapporto di lavoro, la tipologia e la durata dello stesso trovano riscontro nelle buste paga in atti (doc. 2, fascicolo ricorrente) e nel modulo di recesso dal rapporto di lavoro (doc. 3, fascicolo ricorrente).
Si evince da detti documenti che il lavoratore è stato assunto dalla convenuta con contratto a tempo pieno e indeterminato con decorrenza 01/02/2024.
Il rapporto di lavoro è cessato per dimissioni per giusta causa con decorrenza dal 7.3.2025.
2. Il ricorrente lamenta il mancato pagamento delle retribuzioni inerenti le mensilità di febbraio e marzo 2025, oltre al TFR e all'indennità sostitutiva del preavviso.
Le somme pretese a titolo di retribuzione ordinaria trovano fondamento nella documentazione contrattuale e nel CCNL in atti, oltre che, in ordine al quantum, nei conteggi di cui al ricorso, formulati secondo i criteri del CCNL applicato al rapporto oggetto di causa ed ai dati retributivi emergenti dalle buste paga disponibili (cfr. pag. 3 del ricorso).
La cessazione del rapporto legittima, ex art. 2120 c.c., il lavoratore a pretendere il TFR. I relativi conteggi appaiono correttamente formulati sulla base del contratto, delle disposizioni del CCNL di riferimento e delle risultanze delle buste paga.
L'indennità sostitutiva del preavviso risulta dovuta, sussistendo la giusta causa delle dimissioni in considerazione del perdurante inadempimento del datore di lavoro, inadempimento che ha costretto il ricorrente ad agire in sede monitoria per il pagamento delle retribuzioni a decorrere dal dicembre 2024.
Il relativo importo risulta correttamente calcolato con riferimento a 20 giorni di calendario, in applicazione degli artt. 208 e 209 del CCNL in atti (doc. 4, fascicolo ricorrente), tenuto conto dell'anzianità e del livello di inquadramento.
3. A fronte dell'allegazione del ricorrente circa il mancato pagamento degli importi di cui sopra, incombeva sul datore di lavoro dimostrare di avere provveduto ad adempiere al proprio debito.
E' noto che spetti al datore di lavoro l'onere di provare rigorosamente i relativi pagamenti eseguiti in riferimento ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui
2 sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione (cfr. ex multis Cass. Sez. L, Sentenza n. 991 del 20/01/2016, Rv. 638615 – 01 ed in generale Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).
La società convenuta è rimasta contumace, di talché non vi è prova dell'avvenuto pagamento delle spettanze della ricorrente, né è stata fornita una ricostruzione alternativa dei fatti di causa, anche sotto il profilo di una diversa quantificazione delle spettanze pretese.
Le domande di parte ricorrente devono, quindi, essere accolte e la convenuta deve essere condannata a pagare al ricorrente la somma di € 1.550,53 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, oltre all'importo di € 4.444,85 a titolo di retribuzioni non corrisposte e TFR.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Rossella Chirieleison, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede: condanna la parte convenuta a pagare al ricorrente la somma di € 1.550,53 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, oltre all'importo di € 4.444,85 a titolo di retribuzioni non corrisposte e TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
condanna la convenuta al pagamento in favore della ricorrente delle spese processuali, che si liquidano nella somma di € 2.100,00 per onorari, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge.
Così deciso in Milano, il 19/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rossella Chirieleison
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