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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 13/04/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Ilaria Pepe, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 21 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. )
[...] C.F._2
rappresentati e difesi, in forza di comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Rosa
Di Pietro (C.F. ) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in C.F._3
Avezzano, Corso della Libertà n. 70
OPPONENTI nei confronti di
P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, in forza di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo in atti, dagli
Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F. ) ed Andrea Ornati (C.F. C.F._4
ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in La Spezia, C.F._5
alla Via Paolo Emilio Taviani, n. 170
OPPOSTA
Conclusioni delle parti: per gli opponenti, come da atto introduttivo e da note di trattazione scritta depositate in data 12.3.2025; per l'opposta, come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data 30.12.2024 e da note di trattazione scritta depositate in data
1.3.2025.
1 FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 2.1.2019
e hanno proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 Parte_2
ingiuntivo n. 539/2018, emesso dal Tribunale di Avezzano in data 30.10.2018 e notificato in data 23.11.2018, con cui è stato loro ingiunto in solido il pagamento di € 15.660,52, oltre interessi e spese in favore di in qualità di cessionaria del credito Controparte_1
originariamente vantato nei loro confronti dalla Citicorp Finanziaria S.p.A. - Citifin in forza di un contratto di prestito personale.
Gli opponenti hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, previo accertamento dell'insussistenza del credito azionato in via monitoria nei loro confronti, deducendo in primo luogo l'indeterminatezza e l'indeterminabilità degli elementi costitutivi del credito azionato, non essendo stati puntualmente allegati e dimostrati il tasso di interesse applicato, la diversa natura degli importi richiesti (capitale residuo, rate scadute e non pagate con indicazione della relativa quota capitale ed interessi, corrispettivi o moratori), le data di decorrenza dei mancati pagamenti, il numero di rate non pagate, la data di decadenza dal beneficio del termine e la data di risoluzione del rapporto contrattuale.
Gli opponenti hanno inoltre eccepito l'intervenuta prescrizione del credito azionato in ragione della mancanza di atti interruttivi tra il 12.12.2005 ed il 9.3.2017.
Infine gli opponenti hanno dedotto l'usurarietà originaria dei tassi di interesse convenuti, nonché la violazione degli artt. 117 e 125- bis T.U.B., per errata indicazione del
T.A.E.G./I.S.C.
2. Si è tempestivamente costituita l'opposta chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione, il rigetto dell'opposizione proposta e la conferma dell'opposto decreto ingiuntivo o comunque la condanna degli opponenti al pagamento della diversa somma, maggiore o minore, risultante dovuta all'esito dell'attività istruttoria.
L'opposta ha in particolare dedotto di aver idoneamente documentato il credito azionato in via monitoria e che mediante lo stesso ricorso monitorio è stato azionato il diritto al pagamento immediato del dovuto a fronte della decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c., i cui presupposti sono stati dunque già verificati al momento dell'emissione del decreto opposto.
L'opposta ha altresì dedotto che tanto la società originaria creditrice tanto la società resasi precedentemente cessionaria del credito hanno ritualmente interrotto il corso della prescrizione, mediante apposite missive A/R prodotte in atti.
2 Nel merito l'opposta ha dedotto: che nella specie non ricorrono superamenti del tasso soglia, non potendo allo scopo sommarsi interessi corrispettivi e moratori;
che non trova applicazione l'art. 119 T.U.B. in considerazione del tipo di contratto concluso;
che il
T.A.E.G. e/o è stato esplicitamente pattuito in contratto nella misura del 22,95% e Pt_3 non ne è stata documentata l'applicazione concreta in misura diversa (dovendosi peraltro escludere che eventuali divergenze sul punto possano determinare l'invalidità totale o parziale del contratto stante la funzione meramente informativa di tale indicatore).
3. Rigettata con ordinanza del 26.11.2019 l'istanza ex art. 648 c.p.c., disposto e svolto con esito negativo il procedimento di mediazione ed espletata una C.T.U. contabile, la causa, con ordinanza del 14.3.2025, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe indicato.
4. L'opposizione è fondata e può dunque trovare accoglimento.
E' pacifico tra le parti – ed emerge in ogni caso dalla documentazione in atti e, in particolare, dal contratto di prestito personale – che nella specie è stato azionato in via monitoria il contratto di prestito personale concluso in data 22.12.1999 tra l'originaria creditrice Citicorp Finanziaria S.p.A. - Citifin e (con indicazione del Parte_1
coniuge quale debitrice solidale), contratto in forza del quale la Parte_2
predetta società ha concesso il prestito di complessive £ 21.608.121 (di cui £ 20.000.000 a titolo di capitale, £ 300.000 per spese di istruttoria e £ 1.308.121 per la polizza assicurativa, importi, questi ultimi, finanziati unitamente al capitale), da restituire mediante 60 rate mensili costanti al tasso corrispettivo nominale convenuto del 20,20% e con un T.A.E.G. indicato del 22,99%.
E' inoltre pacifico che il tasso soglia per tale categoria di operazioni (anticipi, sconti commerciali, crediti personali ed altri finanziamenti effettuati da intermediari non bancari per importi oltre £ 10.000.000) fosse, all'epoca della stipula, pari al 23,505% (si veda il
D.M. prodotto in atti, in uno all'art. 2 quarto comma della L. n. 108/96 nella formulazione ratione temporis applicabile).
Tanto premesso dalla consulenza espletata emerge che il T.E.G. è stato di contro pari al
26,505%, come risultante dalla necessaria inclusione nel tasso di tutte le spese connesse all'erogazione del finanziamento contrattualmente previste (ossia le suindicate spese di istruttoria e di polizza).
Tale modalità di determinazione del T.E.G. può certamente essere condivisa, dovendosi considerare da un lato che il C.T.U. ha analiticamente indicato la formula di calcolo seguita in linea con le istruzioni della Banca d'Italia e, dall'altro lato, che nella specie non può
3 dubitarsi del collegamento diretto e funzionale di tali spese al credito concesso, essendo dette spese direttamente confluite, come sopra esposto, nel capitale finanziato (sicché non possono considerarsi spese meramente potenziali come rappresentato nelle note critiche di parte opposta).
Né può dubitarsi della necessità di considerare allo scopo anche le spese di polizza, in accordo con la giurisprudenza di legittimità secondo cui tale costo sostenuto dal debitore deve essere considerato se, come nella specie, è collegato alla concessione del credito (cfr.,
Cass., ord. n. 29501/23, Cass., ord. n. 3025/22).
Da tanto consegue che gli interessi corrispettivi convenuti all'epoca di conclusione del contratto superano i c.d. tassi soglia, con conseguente non debenza di alcun interesse ex art. 1815 comma secondo c.c. stante la nullità della clausola determinativa degli interessi corrispettivi.
Così delineato il criterio da applicare per la determinazione dell'importo eventualmente dovuto deve evidenziarsi che però l'opposta, quale attrice in senso sostanziale, non ha assolto all'onere di allegare e dimostrare con la necessaria univocità l'esatto importo ancora dovuto a titolo di capitale, ossia il capitale residuo al netto delle rate pagate (rate da considerarsi integralmente in restituzione della quota capitale alla luce di quanto sopra evidenziato circa la gratuità del mutuo).
Né peraltro può dubitarsi dell'esistenza di alcune rate pagate, quale circostanza evincibile anche dal mero raffronto tra l'importo ingiunto e l'importo totale da rimborsare in base al contratto in atti.
In particolare si rileva che, pure a fronte del pagamento di alcune rate, non consta la produzione di documentazione che dia conto, con la necessaria analiticità, dell'andamento del finanziamento a far data dalla sua erogazione e che quindi indichi quali rate siano state corrisposte ed in quale epoca, come anche quali rate siano rimaste inadempiute e quali importi siano stati richiesti a titolo di capitale residuo, rate scadute (con distinta indicazione di quota capitale ed interessi) ed interessi moratori.
In tale contesto il C.T.U. ha escluso la possibilità di ricostruire gli esatti rapporti di dare ed avere tra le parti, previa applicazione dell'art. 1815 comma secondo c.c.
Da tanto consegue l'impossibilità di ritenere che la società opposta abbia assolto all'onere di allegare e dimostrare con la necessaria univocità l'effettiva entità del credito ancora in ipotesi spettante, stante la certa necessità di rideterminare il dovuto sulla base delle argomentazioni che precedono e, evidentemente, l'impossibilità di ricorrere a criteri equitativi di determinazione del credito.
4 Deve peraltro sottolinearsi, come evidenziato anche dal C.T.U., che non è neanche leggibile la pagina del contratto di finanziamento regolante clausole evidentemente rilevanti in un caso come quello di specie, quali, ad esempio, le clausole relative alla determinazione degli interessi moratori.
Ebbene in un contesto quale quello di specie, in cui simili interessi sono stati applicati a fronte del mancato tempestivo pagamento delle rate (come emerge anche dalla missiva del
12.12.2005 di comunicazione della cessione del credito alla Locam S.p.A. in atti), la mancata produzione della documentazione sopra richiamata preclude anche ogni verifica in punto di usurarietà degli interessi moratori convenuti, oltre a costituire ulteriore ostacolo alla corretta quantificazione dell'importo eventualmente ancora dovuto in applicazione dei suesposti criteri.
Né possono risultare allo scopo dirimenti le diverse missive di sollecito del pagamento in atti, atteso che tali missive non recano tutti gli elementi necessari per la ricostruzione dell'andamento del finanziamento (facendo per lo più riferimento ad importi indifferenziati), oltre ad essere contenuti in tali missive diversi riferimenti temporali in ordine all'epoca di risoluzione del contratto che pure potrebbe incidere sulla esatta quantificazione del capitale residuo.
Né, infine, può ritenersi che sulla base della consulenza di parte depositata dagli opponenti possa evincersi una non contestazione degli opponenti in ordine ad un minor importo ritenuto comunque dovuto, posto che, oltre a non ravvisarsi tale univoca non contestazione negli atti difensivi (in cui più volte viene anzi sottolineato come il credito sia indeterminato ed indeterminabile), dalla stessa consulenza di parte emerge che trattasi sostanzialmente di ipotesi ricostruttive effettuate sulla base degli importi evincibili dai solleciti di pagamento, ipotesi ricostruttive peraltro non ritenute attendibili dal C.T.U.
Da tanto conseguono l'accoglimento dell'opposizione proposta e la revoca del decreto opposto, non avendo l'opposta assolto all'onere di puntuale allegazione e dimostrazione dell'entità dell'importo effettivamente dovuto in base al titolo azionato in via monitoria nel rispetto dell'art. 1815 comma secondo c.c. e risultando quindi superfluo l'esame delle ulteriori doglianze articolate dagli opponenti.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono dunque poste a carico della società opposta;
tali spese sono liquidate d'ufficio come in dispositivo con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, avuto riguardo ai parametri minimi di cui al D.M. n.
55/2014 per il relativo scaglione di riferimento (€ 5.201,00/€ 26.000,00), tenuto conto della ridotta complessità della controversia.
5 Analogamente a carico della società opposta soccombente deve essere definitivamente posto a carico il compenso già liquidato al C.T.U. con separato decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 21 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019 così provvede:
1. ACCOGLIE l'opposizione proposta da e nei Parte_1 Parte_4 confronti di e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 539/18 del Controparte_1
Tribunale di Avezzano;
2. CONDANNA al pagamento in favore di e Controparte_1 Parte_1 Parte_4
delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi ed € 125,00
[...]
per spese, oltre spese generali, I.V.A. e cassa come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
3. PONE definitivamente a carico di il compenso liquidato al C.T.U. con separato Controparte_1
decreto.
Così deciso in data 13.4.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Ilaria Pepe
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