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Art. 3. Norme transitorie 1. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e sono abilitate sia alle attivita' di meccanica e motoristica sia a quella di elettrauto, ai sensi dell' articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122 , nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono abilitate di diritto allo svolgimento della nuova attivita' di meccatronica, di cui al citato comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 122 del 1992 , come sostituito dall'articolo 1 della presente legge.
2. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e sono abilitate alle attivita' di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto, ai sensi dell' articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122 , nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono proseguire le rispettive attivita' per i ((tredici anni e sei mesi)) successivi alla medesima data. Entro tale termine, le persone preposte alla gestione tecnica delle predette imprese, qualora non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 7 della citata legge n. 122 del 1992 , devono frequentare con esito positivo il corso professionale di cui alla lettera b) del medesimo comma 2, limitatamente alle discipline relative all'abilitazione professionale non posseduta. Una volta frequentato con esito positivo il corso di cui al secondo periodo, le imprese inviano una comunicazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. In mancanza di cio', decorso il medesimo termine, il soggetto non puo' essere preposto alla gestione tecnica dell'impresa ai sensi dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 .
2-bis. I termini di cui al comma 2 si applicano altresi' ai fini della regolarizzazione delle imprese gia' iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o piu' attivita' di cui all' articolo 1, comma 3, lettere a) , b) e c), della legge 5 febbraio 1992, n. 122 , come sostituito ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, che intendano conseguire l'abilitazione anche per una o entrambe le altre attivita' di cui al medesimo articolo 1, comma 3.
3. Qualora, nell'ipotesi di cui al comma 2, la persona preposta alla gestione tecnica, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 , anche se titolare dell'impresa, abbia gia' compiuto cinquantacinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge, essa puo' proseguire l'attivita' fino al compimento dell'eta' prevista, ai sensi della disciplina vigente in materia, per il conseguimento della pensione di vecchiaia.
4. Fino all'adozione delle disposizioni regionali di attuazione dell'articolo 2 della presente legge, continuano ad applicarsi i programmi e le modalita' di svolgimento dei corsi regionali, di cui all' articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122 , previsti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e sono abilitate alle attivita' di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto, ai sensi dell' articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122 , nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono proseguire le rispettive attivita' per i ((tredici anni e sei mesi)) successivi alla medesima data. Entro tale termine, le persone preposte alla gestione tecnica delle predette imprese, qualora non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 7 della citata legge n. 122 del 1992 , devono frequentare con esito positivo il corso professionale di cui alla lettera b) del medesimo comma 2, limitatamente alle discipline relative all'abilitazione professionale non posseduta. Una volta frequentato con esito positivo il corso di cui al secondo periodo, le imprese inviano una comunicazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. In mancanza di cio', decorso il medesimo termine, il soggetto non puo' essere preposto alla gestione tecnica dell'impresa ai sensi dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 .
2-bis. I termini di cui al comma 2 si applicano altresi' ai fini della regolarizzazione delle imprese gia' iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o piu' attivita' di cui all' articolo 1, comma 3, lettere a) , b) e c), della legge 5 febbraio 1992, n. 122 , come sostituito ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, che intendano conseguire l'abilitazione anche per una o entrambe le altre attivita' di cui al medesimo articolo 1, comma 3.
3. Qualora, nell'ipotesi di cui al comma 2, la persona preposta alla gestione tecnica, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 , anche se titolare dell'impresa, abbia gia' compiuto cinquantacinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge, essa puo' proseguire l'attivita' fino al compimento dell'eta' prevista, ai sensi della disciplina vigente in materia, per il conseguimento della pensione di vecchiaia.
4. Fino all'adozione delle disposizioni regionali di attuazione dell'articolo 2 della presente legge, continuano ad applicarsi i programmi e le modalita' di svolgimento dei corsi regionali, di cui all' articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122 , previsti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Giurisprudenza • 14
- 1. TAR Brescia, sez. II, sentenza 03/12/2024, n. 960Provvedimento: […] Con l'art. 1, comma 1132, della Legge 205/2017, entrata in vigore in data 01.01.2018, ad integrazione dell'art. 3 della Legge 224/2012 (Norme Transitorie), è stato aggiunto il comma 2-bis che così recita: “ 2-bis. […] Per ciò che invece concerne l'abilitazione Meccatronica, l'estensione a condizioni semplificate è resa possibile attraverso il meccanismo di cui all'art. 3 comma 1 della legge 224/2012, che ha sancito l'abilitazione di diritto allo svolgimento dell'attività di Meccatronica per le aziende che, sempre alla data di entrata in vigore della Legge di riforma, fossero state in possesso dell'abilitazione sia alle attività di “meccanica e motoristica” sia a quella di “elettrauto”.Leggi di più...
- iscrizione R.E.A.·
- requisiti tecnico-professionali·
- violazione norme procedimento·
- art. 10 bis L. 241/1990·
- art. 21 octies L. 241/1990·
- libertà di iniziativa economica·
- principio di ragionevolezza·
- giurisdizione amministrativa·
- autoriparazione·
- disciplina transitoria