Sentenza 16 dicembre 2024
Rigetto
Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 07/05/2026, n. 3573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3573 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03573/2026REG.PROV.COLL.
N. 01838/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1838 del 2025, proposto dall’PS - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati PIa Messina e Gino Madonia, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
contro
LV AM, GI ER, UR BE, AU AT, NT De IC, RI De TO, LE EL AS, RU D’OR, CH GI, MO CI, NO RI, NT PA, NT RI, IO AN, PI SC IN, LB OR, LB TA, AB TI, RE CH e TI SI, e, rappresentati e difesi dall’avvocato Roberto Mandolesi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Paolo Emilio n. 34;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quinta, n. 22730 del 16 dicembre 2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio di LV AM, GI ER, UR BE, AU AT, NT De IC, RI De TO, LE EL AS, RU D’OR, CH GI, MO CI, NO RI, NT PA, NT RI, IO AN, PI SC IN, LB OR, LB TA, AB TI, RE CH e TI SI;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nell’udienza pubblica del giorno 17 marzo 2026, il consigliere SC DA e udito l’avvocato Gino Madonia per parte appellante e viste le conclusioni scritte depositate dall’avvocato Roberto Mandolesi per gli appellati;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IT
1. L’oggetto del presente giudizio è la corretta individuazione della base di calcolo del trattamento di fine servizio (“TFS”, altrimenti nota come indennità di buonuscita), per talune categorie di dipendenti pubblici e, nel caso di specie, svariati appartenenti alla Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, al Corpo della Guardia di finanza e della Polizia penitenziaria, i quali rivendicano la maggiorazione di sei scatti stipendiali prevista dall’art. 6- bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 convertito, con modificazioni, in legge 20 novembre 1987, n. 472.
2. Con ricorso n. 16893 del 2023 proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio gli interessati in epigrafe indicati (oltre ad altri numerosi soggetti), tutti congedati a domanda dai rispettivi corpi di appartenenza successivamente al compimento di 55 anni di età e con oltre 35 anni di servizio, hanno agito contro l’Istituto nazionale della previdenza sociale (PS) per l’accertamento, ai sensi dell’art. 6- bis del decreto-legge n. 367/1987 convertito, con modificazioni, in legge n. 472/1987, del loro diritto al riconoscimento di sei scatti contributivi tra le voci computabili al fine della liquidazione dell’indennità di fine servizio e per la conseguente condanna dell’amministrazione alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali con il conseguente pagamento delle differenze maturate, oltre a rivalutazione e interessi.
3. L’PS si è costituito nel giudizio primo grado, eccependo la prescrizione dei diritti azionati, la loro decadenza e comunque chiedendo, previa eventuale rimessione di questione di legittimità costituzionale, il rigetto del ricorso.
4. Con la sentenza in epigrafe, l’adito T.a.r. ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha accolto la domanda di accertamento del diritto dei ricorrenti di percepire il trattamento di fine servizio comprensivo anche dell’incremento derivante dai 6 scatti di cui all’art. 6- bis del decreto legge n. 387/1987 e conseguentemente ha condannato l’Inps a corrispondere in favore di ciascuno dei ricorrenti il maggior importo così rideterminato, oltre agli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria. Inoltre, ha compensato tra le parti le spese processuali.
5. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 11 febbraio 2025 e in data 5 marzo 2025 – l’Inps ha proposto appello avverso la su menzionata sentenza, soltanto nei confronti di alcuni dei ricorrenti in primo grado e articolando quattro motivi.
6. Tutti gli appellati si sono costituiti in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame.
7. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 17 marzo 2026.
8. L’appello è infondato e deve essere respinto alla stregua delle seguenti considerazioni.
9. Va premesso che le questioni controverse sono già state oggetto di scrutinio da parte di questa sezione con espressione di principi, itinera motivazionali ed esiti decisionali da cui il Collegio non intende discostarsi e a cui presta piena adesione e fa integrale riferimento ai sensi dell’art. 88, comma 2, lettera d), c.p.a. (cfr., ex aliis , Cons. Stato, sez. II, 11 ottobre 2024, n. 8160, 26 aprile 2024, n. 3807, 11 aprile 2024, n. 3311, 23 marzo 2023, n. 2979, 21 marzo 2023, n. 2883 e 20 marzo 2023, n. 2827).
10. Tramite il primo motivo d’impugnazione, qualificato come pregiudiziale, l’appellante ha lamentato « la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 bis del d.l. 387 del 1987 nella parte in cui non è stato riconosciuto l’onere decadenziale di presentazione della domanda di pensionamento, entro e non oltre la data del 30 giugno dell’anno di compimento dei 55 anni di età e 35 di servizio ».
11. Tale censura è infondata, sia poiché il termine previsto non è espressamente indicato come decadenziale, sia per ragioni sistematiche. I commi 1 e 2 dell’art. 6- bis , disponenti la maggiorazione del trattamento di fine servizio, invero, vanno letti in reciproca coordinazione con il disposto del successivo comma 3, che recita: « I provvedimenti di collocamento a riposo del predetto personale hanno decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione della domanda ». Ne deriva che il rispetto del termine del 30 giugno è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo a partire dal primo gennaio dell’anno successivo, costituendo piuttosto un onere per l’interessato, che incide sulla tempistica di soddisfazione dell’aspettativa di collocamento a riposo del medesimo. Il rispetto del termine del 30 giugno non può essere considerato altresì una condizione la cui inottemperanza impedisce il collocamento a riposo a domanda (nel senso, quindi, di ritenere che il collocamento a riposo a domanda sia ammissibile solo se richiesto nel periodo immediatamente seguente al verificarsi delle due condizioni predette). Il già richiamato comma 3 lascia intendere, infatti, che il collocamento a riposo a domanda possa avvenire anche in anni successivi, dipendendo esclusivamente dalla data di presentazione dell’istanza. Neppure può considerarsi, infine, che la presentazione della domanda di collocamento a riposo entro il 30 giugno incida esclusivamente sull’attribuzione dei sei scatti ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita, dal momento che non si rinviene una ragionevole giustificazione della diversità di trattamento che sarebbe riservata a coloro che presentano la domanda di collocamento a riposo entro il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le condizioni di anzianità, che si gioverebbero dell’attribuzione dei sei scatti, rispetto a coloro che la presentano nelle annualità successive (essendo quindi collocati a riposo entro il successivo primo gennaio), che non si gioverebbero di detta attribuzione. Sicché solo una norma chiara nel senso della natura decadenziale del termine potrebbe fondare una diversità di trattamento non passibile di interpretazione costituzionalmente orientata, atteso che “ le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali ” (Corte Cost., sentenza 22 ottobre 1996 n.356 e ordinanza 19 giugno 2019 n. 151, cui fanno riferimento i numerosi precedenti in merito; cfr. sul punto Cons. Stato, sez. II, 23 marzo 2023, numeri 2979, 2980, 2981, 2982 e 2984; sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231). Pertanto, anche a ritenere (soltanto) ambigua la disposizione sul termine del 30 giugno, detta ambiguità « non consente di far discendere, dal mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza di cui al citato art. 6-bis comma 2 del d.l. n. 387 del 1987, alcuna conseguenza decadenziale, la quale presuppone evidentemente la chiarezza e perspicuità dei relativi presupposti determinanti » (Cons. Stato, sez. III, n. 1231/2019 cit.).
12. Mediante la seconda doglianza l’Inps, in via preliminare di merito, ha lamentato « la violazione dell’art. 20, secondo comma, del d.P.R. n. 1032 del 1973 », precisando, in sintesi, che « Ai sensi del secondo comma dell’art. 20 del d.P.R. n. 1032 del 1973, il diritto del dipendente e dei suoi aventi causa all'indennità di buonuscita si prescrive nel termine di cinque anni decorrente dalla data in cui è sorto il diritto e cioè, ad avviso di questa difesa, dalla data di cessazione dal servizio, per come risultante dai prospetti di liquidazione del TFS depositati dalle controparti come doc. n. 3, unitamente al ricorso. Nel caso di specie, si evince che per il Sig. OS il diritto al TFS è sorto il 01.06.2018 (data cessazione 31.05.2018), mentre per il Sig. IL è sorto il 01.07.18 (data cessazione 30.06.2018). Alla data di notifica dell’odierno ricorso avvenuta il 09.07.2024 il termine prescrizionale quinquennale era già inesorabilmente decorso per i suddetti odierni appellati. L’PS eccepisce quindi l’intercorsa prescrizione del diritto azionato dagli appellati OS e IL, in mancanza di atti di costituzione in mora aventi valenza idonea ad interrompere il termine prescrizionale quinquennale relativo alla differenza per TFS oggi pretesa in giudizio. la violazione dell’art. 20, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1073, n. 1032 », nonché evidenziano che la sentenza gravata sarebbe erronea « per pronuncia apparente e per violazione dell’art. 2935 c.c. ».
13. Siffatto motivo è infondato.
13.1. Tra le due tesi circa la decorrenza del dies a quo del termine di prescrizione quinquennale per far valere il diritto (se decorrente dal giorno della cessazione del servizio o dalla data dell’ultimo ordinativo di pagamento), il Collegio aderisce a quella ormai consolidata secondo cui tale data coincide con quella di emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, come già affermato da questa sezione con numerose pronunce (cfr. ex aliis , Cons. Stato, sez. II, 26 aprile 2024, n. 3807, 6 dicembre 2023, n. 10559, 18 aprile 2023, n. 3914, 20 marzo 2023 n. 2827, nonché n. 2980/2023 e 2981/2023 cit.), anche in ragione della natura interruttiva del riconoscimento del debito da riconnettersi al pagamento rateale del dovuto.
Alla luce delle suddette considerazioni, va respinta la richiesta, dell’appellante, di deferimento all’adunanza plenaria della questione del dies a quo della decorrenza della prescrizione, in quanto la sua fissazione alla data dell’ultimo ordinativo di pagamento costituisce principio consolidato, in relazione al quale non si ravvisano contrasti tali da giustificare la prospetta remissione.
13.2. Ciò posto, nel caso di specie, dalla documentazione versata in primo grado, emerge che per tutti gli appellati gli ultimi ordinativi di pagamento del trattamento di fine servizio sono stati ricevuti prima dello spirare del termine di cinque anni a ritroso dalla notifica del ricorso di primo grado (il 27 dicembre 2023); in ogni caso, il predetto termine era già stato interrotto in precedenza mediante l’inoltro di formali istanze di diffida alcuni mesi prima.
Con specifico riferimento alle posizioni NT De IC, RU D’OR, MO CI e NT PA, l’Inps ha dedotto che l’intervenuta prescrizione quinquennale anche facendo riferimento agli ordinativi di pagamento (depositando peraltro per la prima volta in appello la relativa documentazione, la cui valutazione di ammissibilità è assorbita dalle successive considerazioni di merito). In realtà l’appellante fa espresso riferimento ai primi ordinativi (emanati tra il 2017 e il 2018) e non agli ultimi ricevuti dagli interessati, i quali sono gli unici rilevanti per la decorrenza del termine prescrizionale, sicché anche per i suddetti appellati non si è integrata alcuna prescrizione.
14. Con la terza censura l’appellante ha lamentato, nel merito, « la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1 e 6-bis del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387 nonché dell’art 4 del decreto legislativo n. 165 del 1997 ».
15. La suddetta censura è infondata.
15.1. Per un più agevole inquadramento della vicenda, è opportuna una sintetica ricostruzione della sottesa cornice normativa, fermo restando il rinvio per relationem alla più articolata ricostruzione contenuta nei sopra citati precedenti giurisprudenziali.
15.2. Con l’art. 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 (poi abrogato dall’art. 2268, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell’ordinamento militare) sono stati attribuiti ai generali ed ai colonnelli della Guardia di finanza nella posizione di “a disposizione”, all’atto della cessazione dal servizio, « sei aumenti periodici di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante », in luogo della promozione.
15.3. Tale meccanismo è stato successivamente esteso a tutti gli ufficiali con l’art. 32, comma 9- bis della legge 19 maggio 1986, n. 224 (a sua volta abrogato dall’art. 67, comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69), quale facoltà che gli stessi possono esercitare a determinate condizioni. In particolare, essi possono chiedere, in luogo della promozione attribuita il giorno precedente la cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, l’attribuzione dei sei scatti aggiuntivi di stipendio ai soli fini pensionistici e della liquidazione della indennità di buonuscita (« A tutti gli ufficiali è data la facoltà di chiedere in luogo della promozione di cui al comma 6 l’attribuzione, dal giorno antecedente la cessazione dal servizio, di sei scatti aggiuntivi di stipendio ai soli fini pensionistici e della liquidazione della indennità di buonuscita »).
15.4. Ai sensi dell’art. 1, comma 15- bis , del decreto-legge 16 settembre 1987 n. 379, introdotto dalla legge di conversione 14 novembre 1987, n. 468, come sostituito dall’art. 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231, l’attribuzione di sei scatti ai fini pensionistici e della liquidazione dell’indennità di buonuscita è stata estesa « ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati », ma nel solo caso di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso, con esclusione pertanto dell’ipotesi di cessazione dal servizio a domanda.
15.5. Cionondimeno, va rammentato che mentre l’art. 1, comma 15- bis , da ultimo richiamato, non è stato espressamente abrogato dal decreto legislativo n. 66/2010, ma lo è stato l’art. 11 della legge n. 231/1990 che, come visto, lo ha integralmente novellato.
15.6. Il Collegio esclude che l’abrogazione di una disposizione che ne novella una precedente, faccia rivivere quest’ultima nella sua versione originaria. Pertanto si deve ritenere che il codice dell’ordinamento militare, nell’abrogare l’art. 11 della legge n. 231/1990, abbia inteso abrogare anche l’art. 1, comma 15- bis, del decreto-legge n. 379/1987, cosicché non è più in vigore la norma contenuta nel predetto comma 15- bis , che limita l’applicazione dell’istituto de quo ai casi di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso, con esclusione della cessazione dal servizio a domanda. La reviviscenza, infatti, richiamata dalla difesa dell’Inps a proposito della norma contenuta nel comma 15- bis , in base alla quale una norma cronologicamente abrogata riprende a esplicare effetti al venir meno del fatto o dell’atto che ne ha determinato l’abrogazione, è istituto di carattere eccezionale (cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 3311/2024, cit.).
Secondo l’orientamento maggioritario la vigenza di una regolamentazione espressa da un atto normativo è fattore sufficiente ad escludere, quantomeno per incompatibilità, che possa esserci spazio per il ripristino della normativa precedente sulla stessa materia, poiché in base al criterio cronologico l’interprete dovrà preferire sempre la norma più recente e, di conseguenza, considerare abrogata quella più antica. Anche la Corte costituzionale, con sentenza 24 gennaio 2012, n. 13 del 2012 ha aderito a tale risalente orientamento maggioritario, ammettendo eccezionalmente la reviviscenza quando essa sia desumibile da una volontà certa e indiscutibile del legislatore, come nel caso di doppia mera abrogazione, non ravvisabile nella fattispecie in controversia.
17.7. Nell’art. 6- bis del decreto-legge n. 387/1987 la nozione di forze di polizia richiamata è ampia e si delinea anche in ragione della funzione del provvedimento nel quale si colloca, che all’art. 1 è esplicitata nel senso di disporre l’estensione dei benefici economici previsti del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell’accordo intervenuto in data 13 febbraio 1987 tra il Governo e i sindacati del personale della Polizia di Stato, all’Arma dei carabinieri, al Corpo della Guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e all’allora esistente Corpo forestale dello Stato, che, del resto, compongono le forze di polizia ai sensi dell’art. 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121. Non a caso, ridetta norma, inserita nella legge n. 121/1981, recante « Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza », è espressamente richiamata, al fine di definire la categoria delle forze di polizia, dal precedente art. 6 del decreto-legge n. 387/1987, così da poter essere utilizzata per delineare il portato della relativa nozione – di forze di polizia – anche ai fini dell’applicazione dell’art. 6- bis .
15.8. Del resto, il decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1987 (di cui appunto è disposta l’estensione con l’art. 6- bis del decreto-legge n. 387/1987) si applica « al personale dei ruoli della Polizia di Stato » (art. 1), senza distinguere fra appartenenti all’ordinamento civile e appartenenti all’ordinamento militare, sicché anche l’ambito di applicazione soggettivo delle norme non può che comprendere gli appartenenti a tutte le forze di polizia.
15.9. Quanto all’ambito oggettivo di applicazione, esso è delineato da una duplice previsione.
Ai sensi del comma 1 sono attribuiti, « ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita », e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno (« del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 l. n.668/1986, art.2 commi 5-6-10 e art.3 commi 3 e 6 del presente decreto ») al personale che « che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto ».
Il comma 2 estende l’attribuzione dei sei scatti « al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile», con la precisazione che «la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990 ».
15.10. L’art. 4 del decreto legislativo n. 165/1997 dispone l’attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che riguarda l’importo della pensione: al comma 1 con riferimento ai casi di cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, e al comma 2 con riferimento al personale che cessa dal servizio a domanda, ma previo pagamento della restante contribuzione previdenziale, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito. Detta disposizione di applica ai soli fini del calcolo della base pensionabile, come si evince dalla lettera della disposizione (« sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile ») e al riferimento all’articolo 13 del decreto legislativo n. 503/1992, che riguarda l’importo della pensione. L’art. 4 del decreto legislativo n. 165/1997 non modifica pertanto il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita in relazione, per quanto rileva nella presente controversia, all’attribuzione dei sei scatti contributi di cui all’art. 6- bis del decreto-legge n. 387/1987.
15.11. Delineato il suesposto quadro ordinamentale e giurisprudenziale, che vede l’applicazione dell’istituto de quo all’indennità di buonuscita del personale delle forze di polizia ai sensi dell’art. 6- bis del decreto-legge n. 387/1987, trova la propria ragion d’essere l’art. 1911, comma 3, del codice dell’ordinamento militare. Detta disposizione, che si applica a tutte le forze di polizia ad ordinamento militare in ragione della collocazione della stessa all’interno del codice dell’ordinamento militare, dispone, con riferimento all’attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio, che « continua ad applicarsi l’articolo 6- bis , del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 » ai soli fini del trattamento di fine servizio (in coerenza con la rubrica dell’articolo).
Il codice dell’ordinamento militare si è quindi limitato a non innovare (anzi sottolineando la perdurante vigenza), con riferimento alle forze di polizia ad ordinamento militare (essendo questo il suo ambito di applicazione), il regime in vigore per il calcolo dell’indennità di fine rapporto degli appartenenti alle forze di polizia, così come delineato dell’art. 6- bis del decreto-legge n. 387/1987, che comprende, come visto, sia gli appartenenti all’ordinamento militare, sia gli appartenenti all’ordinamento civile delle forze di polizia. Né depone in senso contrario la circostanza che l’art. 1911 del codice dell’ordinamento militare si riferisca al trattamento di fine rapporto, mentre l’art. 6- bis del decreto-legge n. 387/1987 disciplina l’indennità di buonuscita, atteso che, indipendentemente dall’esatta, o meno, coincidenza fra i due istituti, il richiamo contenuto nel citato art. 1911 determina quanto meno l’assunzione che il trattamento di fine rapporto comprenda, con riferimento alle forze di polizia ad ordinamento militare la disciplina (dell’indennità di buonuscita) recata dall’art. 6- bis del decreto-legge n. 387/1987.
16. Attraverso il quarto motivo l’appellante ha dedotto la « Questione di legittimità costituzionale dell’art. 6-bis del decreto legge n. 387 del 1987, con riferimento agli articoli 3 ed 81 Cost. », per manifesta irragionevolezza, in caso di conferma della posizione interpretativa collegio di primo grado.
17. Il motivo è infondato.
17.1. Al riguardo si osserva che, a fronte di un’espressa e chiara previsione di legge quale quella sopra richiamata, per come (ri)collocata nel contesto, anche evolutivo, della materia, non può essere utilizzata l’attività interpretativa, anche se asseritamente costituzionalmente orientata, al fine di attribuire alla medesima un contenuto opposto a quello fatto palese dalle parole. Il che non è possibile neanche invocando i principi con i quali la Corte costituzionale ha ribadito la legittimità degli interventi normativi finalizzati a modificare in senso peggiorativo i trattamenti pensionistici, in nome del principio del bilanciamento complessivo degli interessi costituzionali nel quadro delle compatibilità economiche e finanziarie, o modificato l’orientamento precedente volto ad adeguare, a livello interpretativo, le disposizioni meno favorevoli a quelle più favorevoli.
17.2. Posto, invero, per quanto sopra ricostruito in dettaglio, è lo stesso contenuto dell’art. 6- bis del decreto-legge n. 387/1987 ad essere applicabile al caso di specie, non può affermarsi che si sia di fronte ad una sua interpretazione estensiva in contrasto con l’art. 81 della Costituzione, anche considerando il principio di discrezionalità del legislatore nella determinazione dell’ammontare delle prestazioni sociali, che consente di “aggredirne” la scelta sulla base del solo canone dell’irragionevolezza, rispetto al quale non sono stati dedotti argomenti a suffragio.
18. In conclusione l’appello deve essere respinto.
19. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull’appello n. 1838 del 2025, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026, con l’intervento dei magistrati:
GI SI AN, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere
SC DA, Consigliere, Estensore
SC Guarracino, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| SC DA | GI SI AN |
IL SEGRETARIO