Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/02/2025, n. 1954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1954 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 7182/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
VIII SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei Sig.ri Magistrati
Dott. Pietro Lupi Presidente
Dott. Barbara Di Tonto Giudice
Dott. Fiammetta Lo Bianco Giudice relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 7182/2020 da
, c.f.: , nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
26.1.1938, residente a [...] ed elett.te dom.to ad Ischia, alla via V. Gemito, n. 52, nello studio dell'Avv.
Francesco Cuomo che lo rappresenta e difende giusto mandato in atti;
ATTORE
CONTRO
c.f. , nata a [...] il [...], e CP_1 CodiceFiscale_2 residente in [...], rappresentata e difesa, dall'avv. Carlo
Lo Vetro del foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Arenula, 21. in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
OGGETTO: Impugnazione testamento olografo
CONCLUSIONI:
All'udienza del 7.11.2024 le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate telematicamente e che qui devono intendersi
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio e, sul presupposto Parte_1 CP_1 di essere unico erede, in quanto figlio della sorella , di Parte_2
, c.f.: nato ad [...] il [...] ed Persona_1 C.F._3 ivi deceduto il 7.10.1989 senza lasciare discendenti o ascendenti ed essendo vedovo, ha dedotto che:
1) la qualità di erede, oltre che dimostrata dalla documentazione anagrafica, gli era stata riconosciuta anche con sentenza della Corte
d'Appello di Napoli n. 2509/2014, emessa nel giudizio n. 1975/2012 r.g., passata in giudicato in quanto confermata dall'ordinanza n. 19390/2017 della Corte di Cassazione, con cui era rigettata l'impugnazione contro di essa proposta;
2) la Corte d'Appello di Napoli, con la suddetta sentenza, in accoglimento della domanda proposta dall'istante, aveva dichiarato, tra l'altro,
l'inefficacia dell'atto pubblico di compravendita per notar Persona_2
del 24.11.1985, Rep. n. 97065, Racc. n. 3945, registrato in Napoli il
[...]
16.12.1985 e in pari data trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di
Napoli ai nn. 28167-22663, 28168-22664, 28169-22665, 28170-22666, con cui il aveva, tra l'altro, venduto a , c.f.: Persona_1 CP_1
, nata ad [...] il [...] e residente a [...], l'appartamento sito in Ischia, alla via San Giovan Giuseppe della Croce, n. 73 (già n. 69);
3) che in data 1° aprile 2015, ad oltre venticinque anni dall'apertura della successione del e, significativamente, solo dopo la pronuncia della Pt_2 suddetta sentenza della Corte d'Appello di Napoli, ad istanza della medesima con verbale per dr.ssa notaio in Roma, CP_1 Persona_3
Rep. n. 6685, Racc. n. 4535, trascritto in data 30.4.2015 presso la
Conservatoria dei RR.II. di Napoli 2, ai nn. 14703-11682, era stato pubblicato un testamento olografo del citato , datato Persona_1
20.7.1982, con cui il medesimo aveva legato alla suddetta lo CP_1 stesso appartamento indicato al precedente capo 2), a lei venduto con il
2 suddetto atto pubblico per notar del 24.11.1985; Per_2
4) che tale testamento è apocrifo in quanto la scrittura non proviene dalla mano del;
Persona_1
5) che, in ogni caso, il legato di cui al preteso testamento sarebbe da ritenersi inefficace ai sensi dell'art. 654, 1° comma c.c., in quanto al tempo della morte del medesimo l'immobile che ne costituiva l'oggetto non si Pt_2 trovava nel suo patrimonio essendo stato infatti trasferito alla CP_1
con il citato atto di compravendita;
[...]
6) che il legato stesso, comunque, sarebbe da ritenersi altresì inefficace anche ex art. 657, 1° comma c.c. (con le conseguenze di cui all'art. 686,
1° comma c.c.), poiché la , dopo la confezione del testamento CP_1 del 20.7.1982, acquistò, sempre con il menzionato atto di compravendita e dal presunto testatore , l'immobile a lei legato. Persona_1
Tanto premesso, ha citato in giudizio rassegnando le CP_1 seguenti conclusioni:
1°. accertarsi e dichiararsi, anche a mezzo di C.T.U. grafologica che sin da ora si chiede venga disposta e sulla scorta delle scritture di comparazione offerte nonché di quelle di cui si è chiesto ordinarsi l'esibizione ex art. 210
c.p.c., che l'asserito testamento olografo di , indicato in Persona_1 premessa, non è stato vergato dalla mano del medesimo e che, pertanto,
è da ritenersi apocrifo e, per l'effetto, dichiararsi l'inesistenza e/o la nullità
e/o l'inefficacia dello stesso;
2°. in via subordinata, dichiararsi l'inefficacia del legato di cui al testamento suddetto ai sensi del 1° comma dell'art. 654 c.c. e/o del 1° comma dell'art. 657 c.c. e, in caso di inefficacia dichiarata ai sensi del medesimo art. 657, dichiararsi la revoca del legato stesso ai sensi del 1° comma dell'art. 686 c.c.;
3°. conseguentemente e, in ogni caso, dichiararsi che la convenuta detiene l'immobile descritto in narrativa senza alcun titolo idoneo e legittimante la detenzione e, per l'effetto, condannarsi la medesima all'immediato rilascio dello stesso in favore dell'attore nella spiegata sua
3 qualità di erede di;
Persona_1
4°. condannarsi la convenuta medesima al pagamento delle spese e compensi del giudizio con attribuzione al sottoscritto quale antistatario.
Si è costituita in giudizio la quale in via preliminare, ha CP_1 eccepito la nullità della citazione per mancato rispetto dei termini a comparire.
Indi, è stata dichiarato la nullità della citazione e fissata nuova udienza ex art. 183 c.p.c. per il giorno 23.11.2020.
Costituitasi in giudizio con comparsa depositata in data 2.11.2020, CP_1 ha, in rito, eccepito l'improcedibilità della domanda attorea per il
[...] mancato espletamento della procedura di mediazione obbligatoria;
nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda e ha spiegato domanda riconvenzionale con cui ha chiesto accertarsi e dichiararsi l'acquisto per usucapione della piena proprietà dell'immobile sito nel Comune di Ischia
(Napoli), alla via San Giovan Giuseppe della Croce, n. 73 in virtù del possesso pieno, ininterrotto, manifesto ed esclusivo per oltre un ventennio;
ha chiesto, altresì, la condanna dell'attore al rimborso delle spese sostenute per le riparazioni straordinarie ed i miglioramenti apportati al bene, quantificate in € 80.000,00.
Disposta la mediazione obbligatoria, la causa, istruita mediante perizia grafologica, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte con la concessione degli ordinari termini di cui all'art. 190 c.p.c per il deposito degli scritti difensivi finali.
* * *
Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità per tardività della domanda articolata dall'attore solo con le note di trattazione della prima udienza ex art. 183 c.p.c. con cui è stato chiesto: riconoscersi e dichiararsi che la convenuta è debitrice nei confronti dell'attore di una somma a titolo di indennità e/o di risarcimento danni da indebita occupazione dell'immobile oggetto di causa, da calcolarsi sulla base della media dei canoni di locazione applicati per immobili similari nella zona in cui è sito a far data dall'8.10.1989 (giorno successivo a quello del decesso di ) Persona_1
4 o, in subordine, dalla data che si riterrà di giustizia, nella misura di complessivi euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) o in quella che risulterà in corso di causa;
b) riconoscersi e dichiararsi che la convenuta è debitrice nei confronti dell'attore di una somma a titolo di risarcimento danni derivanti dal deterioramento per illecito uso dell'immobile nella misura di complessivi euro 30.000,00 (trentamila/00) od in quella che sarà determinata in corso di causa;
c) riconoscersi e dichiararsi che la convenuta è debitrice nei confronti dell'attore dell'ulteriore somma di euro
400.000,00 (quattrocentomila/00) o di quella che risulterà in corso di giudizio per i danni derivanti dalla perdita, da parte dell'attore, della possibilità e delle occasioni di vendita dell'immobile; d) dichiararsi, nella denegata ipotesi di accoglimento della suddetta seconda domanda riconvenzionale della convenuta, la compensazione, per le quantità corrispondenti, dell'eventuale credito della convenuta medesima con quelli suddetti dell'attore e di maggiore importo complessivo;
e) condannarsi la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della differenza al medesimo spettante a seguito della compensazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
f) condannarsi la convenuta altresì al pagamento, in favore dell'attore, degli ulteriori importi maturati a titolo di indennità
e/o risarcimento danni da indebita occupazione dell'immobile dalla sentenza all'effettivo rilascio dello stesso in sua piena e libera disponibilità, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
g) dichiararsi, comunque, che la convenuta non ha diritto di ritenzione dell'immobile per cui è causa.
Orbene, l'attore ha qualificato la predetta domanda in termini di reconventio reconventionis, ove la domanda riconvenzionale della convenuta è di usucapione del bene oggetto del testamento impugnato e delle domande svolte in citazione.
Come noto, la reconventio reconventionis non è un'azione autonoma, ma può essere introdotta esclusivamente per assicurare all'attore un'adeguata difesa di fronte alla domanda riconvenzionale o alle eccezioni del convenuto e deve essere consequenziale rispetto ad esse (Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 26782 del 22/12/2016). Nel caso di specie, la causa petendi
5 non è costituita dalla necessità di difendersi e reagire alla riconvenzionale, ma dalla occupazione sine titulo dell'immobile, circostanza fattuale dedotta dallo stesso attore nella citazione.
Sicché, non apprezzandosi alcun collegamento consequenziale con la domanda riconvenzionale di usucapione, la domanda articolata dall'attore nelle note di trattazione depositate per la prima udienza ex art. 183 c.p.c.
è inammissibile in quanto tardiva e non qualificabile in termini di reconventio reconventionis.
Passando al merito, quanto alla domanda principale attore con cui è stata contestata autenticità del testamento olografo, è stata svolta consulenza grafologica, i cui esiti sono nel senso della autenticità.
Nell specifico, il consulente ha così concluso: “le risultanze tecniche emerse dalle analisi grafiche autonome effettuate sull'intero testamento oggetto di accertamento, ad apparente firma “ ” datato 20 Persona_1 luglio 1982, non hanno fatto registrare indizi predittivi di simulazione;
- le risultanze tecniche emerse dalle analisi grafiche dirette e confrontuali della sottoscrizione in indagine ad apparente nome “ ” apposta in Persona_1 calce al testamento oggetto di accertamento e i reperti conosciuti, supportano in modo estremante forte l'ipotesi che il richiamato reperto sottoscrittivo sia riconducibile alla grafia di mano conosciuta del soggetto
(punto + 4 della scala verbale delle conclusioni); - Persona_1 nonostante i limitati termini di comparazione, il raffronto tra il testo di compilazione del testamento oggetto di accertamento e i reperti conosciuti di , supportano in modo forte l'ipotesi che la richiamata Persona_1 scrittura di compilazione sia riconducibile alla grafia di mano conosciuta del soggetto (punto + 3 della scala verbale delle Persona_1 conclusioni) ”(cfr. pag. 55 della CTU).
Ciò posto, può ritenersi ampiamente acclarato, alla stregua della relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio come il testamento olografo oggetto di impugnazione sia da considerarsi senz'altro autografo, in quanto scritto dalla mano di;
in particolare, il metodo seguito dal CTU Persona_1 consistito nello studio del ritmo, dei motivi-guida dei tratti, della struttura
6 delle forme, della costruzione delle lettere e dei contrassegni particolari, consente al Tribunale di ritenere ampiamente condivisibili gli esiti della perizia espletata;
il C.T.U. ha chiarito di aver usato il metodo grafologico che si articola nelle fasi di ispezione, descrizione confronto della scrittura intesa come processo grafico, pertanto dopo aver eseguito la classificazione dei documenti in verifica e dei documenti autografi comparativi è poi passato all'osservazione del documento con l'esame di eventuali anomalie;
come scritture di comparazione sono stati utilizzati i seguenti documenti:
- n. 02 reperti sottoscrittivi del de cuius apposti Persona_1 rispettivamente in calce al verbale di pubblicazione di testamento olografo per Notar del 15.03.1964 (rep. 56581 – racc. 3655); Per_4
- reperto sottoscrittivo apposto in calce all'atto di donazione per Notar
del 01.02.1980 (rep. 1848 – racc. 727); Persona_5
- reperto sottoscrittivo apposto in calce alla procura speciale per Notar
[...]
del 23.11.1985, allegato “A” all'Atto di Compravendita per Persona_6
Notar del 24.11.1985 (Rep. 97065 – racc. 3945). Persona_2
Sul punto irrilevanti appaiono le osservazioni avanzate dalla difesa di parte attrice a mezzo del proprio consulente di parte CTP Dr. in quanto Per_7 fondate sulla scarsa consistenza dei reperti di comparazione, posto che l'onere della prova della dedotta falsità incombe proprio su parte attrice.
Ciò posto, il CTU ha confermato che il testamento de quo deve essere ricondotto alla mano del de cuius. Dalle conclusioni cui è giunto l'esperto non v'è motivo di discostarsi, atteso che le operazioni peritali sono state condotte attenendosi scrupolosamente al mandato e utilizzando quali scritture di comparazione documenti prodotti dalle parti e sottoscritti dalla de cuius, come da indicazioni del Giudice istruttore;
ne consegue che la domanda attorea relativamente alla nullità del testamento per apocrifia va rigettata.
A questo punto può passarsi all'esame delle ulteriori domande proposte dall'attore. Parte attrice ha chiesto in via subordinata dichiararsi
l'inefficacia del legato di cui al testamento suddetto ai sensi del 1° comma
7 dell'art. 654 c.c. e/o del 1° comma dell'art. 657 e, in caso di inefficacia dichiarata ai sensi del medesimo art. 657, dichiararsi la revoca del legato stesso ai sensi del 1° comma dell'art. 86 c.c.; conseguentemente, e in ogni caso, dichiararsi che la convenuta detiene l'immobile descritto in narrativa senza alcun titolo idoneo e legittimante la detenzione e, per
l'effetto, condannarsi la medesima all'immediato rilascio dello stesso in favore dell'attore nella spiegata sua qualità di erede di . Persona_1
La domanda avente ad oggetto l'inefficacia del legato è fondata.
È, infatti, pacifico tra le parti, oltre che documentato, che il de cuius, con atto di compravendita del 24.11.1985 (data successiva al testamento), aveva alienato alla stessa il bene oggetto del legato;
pertanto, tra CP_1 testatore e “legataria”, successivamente alla confezione del testamento, è intercorso un contratto di trasferimento a titolo oneroso del bene in questione.
La conseguenza di tale alienazione è quella di cui all' art. 657 c.c. ovvero l'inefficacia dell'atto mortis causa, in conformità dell'art. 686 c.c., che, nel caso da esso previsto, fa conseguire la revoca implicita della disposizione testamentaria. La fattispecie che ci occupa è più specificamente regolata dall'art. 657, comma 3, c.c., che prevede che, se il legatario, dopo la confezione del testamento, ha acquistato dal testatore, a titolo oneroso o gratuito, la cosa che gli è stata legata, il legato è da ritenersi inefficace.
In particolare, nel caso in cui il testatore alieni la cosa legata, l'alienazione revoca il legato riguardo a ciò che è stato alienato e tale conseguenza è prevista anche quando l'alienazione è annullabile per cause diverse dai vizi del consenso, ovvero la cosa ritorna in proprietà del testatore. Nel caso di specie, la compravendita non è stata né annullata né dichiarata nulla, ma dichiarata inefficace - in quanto conclusa da falsus procurator, per effetto della dichiarata nullità della procura a vendere - con sentenza passata in autorità di cosa giudicata, con l'effetto di far rientrare nel patrimonio del rappresentato – fino alla eventuale ratifica - il bene oggetto della vendita.
E la revoca del legato ricorre, ai sensi dell'art. 686 c.c., anche quando la cosa ritorna in proprietà all'alienante, esattamente ciò che è avvenuto nel
8 caso di specie, per effetto dell'inefficacia della vendita.
Peraltro, è appena il caso di rammentare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale: “La revoca del testamento, quando non è espressa (art. 680 cod. civ.), cioè manifestata con apposita dichiarazione del testatore, deve concretarsi in uno degli atti incompatibili con una precedente disposizione testamentaria, che la legge indica nel testamento posteriore (art. 682 cod. civ.), nella distruzione del testamento olografo (art. 684 cod. civ.), nel ritiro del testamento segreto
(art. 685 cod. civ.), e nell'alienazione o trasformazione della cosa legata
(art. 686 cod. civ.). Quest'ultima forma di revoca tacita del testamento si riferisce, però, alle sole disposizioni a titolo particolare e non a quelle a titolo universale, che non sono assoggettabili a revoca con tale mezzo”
(Cfr. Cass. Civ., sez. 2, sentenza n. 8780 del 1987).
Posta quindi la revoca del legato, posto il rientro nel patrimonio del de cuius dell'immobile oggetto dello stesso e considerata la qualità di erede in capo all'odierno attore, deve trovare accoglimento la domanda volta ad ottenere il rilascio dell'immobile.
Va a questo punto esaminata la domanda riconvenzionale di usucapione proposta in comparsa di costituzione da In fatto, la CP_1 convenuta ha dedotto di essere nel pieno, manifesto, ininterrotto ed esclusivo possesso dell'immobile a partire dall'anno della compravendita fino ad oggi, ovvero da quando ha acquistato l'immobile nel 1985. Ancora più specificamente, il dies a quo del possesso è indicato dalla convenuta nella data dell'atto di compravendita (24.11.1985): ciò si ricava dall'articolata richiesta di interrogatorio formale dell'attore e, in particolare, dal capo 1 teso a far confessare al che dal 24/11/1985 Pt_1 la ha di fatto iniziato a utilizzare - in modo esclusivo, pieno e CP_1 manifesto - l'immobile sito in Ischia, via San Giovan Giuseppe della Croce,
n. 73, secondo piano, adibendolo a propria abitazione privata” (cfr. II memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. della convenuta).
Orbene, anche a voler ritenere soddisfatto l'onere della prova in ordine al possesso continuato ed ininterrotto a far data dal 24.11.1985, parte
9 attrice ha dimostrato di aver efficacemente interrotto il termine per la prescrizione acquisitiva mediante la notifica, avvenuta in data 24.09.2005, dell'atto di citazione introduttivo del giudizio instaurato dall'odierno attore innanzi al Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Ischia, nei confronti di con cui l'attore aveva chiesto, qualificandosi erede del CP_1 Pt_2
e previa richiesta di declaratoria di nullità della procura a vendere e conseguente nullità dell'acquisto da parte della l'immediato rilascio CP_1 in suo favore dell'immobile oggetto del presente giudizio (cfr. documento allegato alla produzione attorea nelle memorie 183 c.p.c. secondo termine); in particolare nel detto atto di citazione (conclusioni sub 5) si legge “per effetto delle declaratorie suddette, condannarsi i convenuti
[...]
, , , e CP_2 CP_3 CP_1 Controparte_4 CP_5
, ciascuno per quanto di rispettiva competenza all'immediato
[...] rilascio in favore degli attori di tutti gli immobili in premessa descritti”
(nella lettera A- della premessa dell'atto di citazione del 2005 è specificamente indicato l'immobile sito in Ischia, alla via San Giovan
Giuseppe della Croce, n. 73).
In diritto, deve osservarsi che tra i mezzi che la legge concede al titolare del diritto per interrompere l'usucapione vi è proprio la notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, la proposizione di una domanda nel corso del giudizio e la costituzione in mora, come tassativamente indicato nell'art. 2943 c.c., richiamato dall'art 1165 dello stesso codice. È infatti giurisprudenza costante della Suprema Corte che, “Agli effetti dell'interruzione del termine utile per la usucapione sono inefficaci le semplici diffide e contestazioni rivolte contro gli Atti di possesso, richiedendosi che il titolare del diritto notifichi al possessore
l'atto giudiziale diretto alla riaffermazione del suo diritto sul bene” (cfr. cass. Sez. 2, Sentenza n. 2929 del 28/04/1986) ed è pacifica l'efficacia interruttiva della domanda giudiziale di rilascio dell'immobile (cfr. per tutte
Cass Sez. 2 -, Ordinanza n. 27989 del 04/10/2023). Né la circostanza che alla notifica della citazione non sia seguita l'iscrizione a ruolo della causa determina il venir meno dell'effetto interruttivo. Infatti, l'art. 2945 c.c. -
10 anch'esso richiamato dal 1165 c.c. nella parte in cui prescrive l'applicabilità delle norme in materia di sospensione e interruzione della prescrizione – al terzo comma prevedeva, nella formulazione applicabile ratione OR – per il caso di estinzione del giudizio, la permanenza dell'effetto interruttivo istantaneo
Ebbene, a norma dell'art. 171 c.p.c., sempre nella formulazione applicabile ratione OR , “Se nessuna delle parti si costituisce nei termini stabiliti, si applicano le disposizioni dell'art. 307, primo e secondo comma”, con la conseguenza che “Se dopo la notificazione della citazione nessuna delle parti siasi costituita entro il termine stabilito dall'art. 166, ovvero, se, dopo la costituzione delle stesse, il giudice, nei casi previsti dalla legge, abbia ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, il processo, salvo il disposto del secondo comma dell'art. 181 e dell'art. 290, deve essere riassunto davanti allo stesso giudice nel termine perentorio di un anno, che decorre rispettivamente dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto a norma dell'art. 166, o dalla data del provvedimento di cancellazione;
altrimenti il processo si estingue” (art. 307 c.p.c.)
Ora, è vero che se nessuna delle parti si è mai costituita, all'evidenza mancherà qualsiasi iscrizione a ruolo della causa e la prima udienza non verrà mai tenuta, non essendo stato assegnato alcun giudice istruttore.
e se è vero che il processo resta solo formalmente pendente, è anche vero che l'effetto estintivo si è prodotto (in ragione della mancata riassunzione nel termine di un anno) con conseguente applicabilità della norma di cui all'art. 2945, III comma, c.p.c.
E', del resto, irrilevante che sia, nella specie, mancata la dichiarazione di estinzione giudiziale, come ampiamente chiarito dalla Suprema Corte, nella sentenza n. 21201/2017 secondo cui “L'estinzione del processo (sia stata o meno dichiarata dal giudice) elimina l'effetto permanente dell'interruzione della prescrizione prodotto dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., ma non incide sull'effetto interruttivo istantaneo della medesima, comunque prodottosi, con la conseguenza che
11 la prescrizione ricomincia a decorrere dalla data di detta domanda”).
Né può trovare applicazione la pure invocata usucapione abbreviata (cfr. I memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. di parte convenuta) atteso che, come statuito dalla Suprema Corte, “la relazione di fatto esistente tra la
"res" e colui che ne abbia conseguito la disponibilità a seguito di contratto di vendita concluso con il "falsus procurator" è configurabile in termini di possesso e non di detenzione qualificata come per la promessa di vendita produttiva solo di effetti obbligatori, giacché in tal caso il negozio, benché inefficace, è comunque volto a trasferire la proprietà del bene ed è, pertanto, idoneo a far ritenere sussistente, in capo all'"accipiens",
l'"animus rem sibi habendi" ai fini dell'usucapione ordinaria, ma non anche per l'usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c., che è possibile solo se l'inidoneità del titolo derivi dall'avere alienante disposto di un immobile altrui e non anche dalla sua invalidità od inefficacia (cfr.
Sez. 2, Sentenza n. 4945 del 14/03/2016).
Ne consegue che, senza che occorra compiere alcuna attività istruttoria, ma sulla scorta delle stesse prospettazioni della convenuta e della documentazione offerta in produzione da parte attrice, la domanda riconvenzionale con cui la convenuta ha chiesto dichiararsi l'acquisto per usucapione va rigettata.
Da ciò deriva che va accolta anche l'ulteriore domanda proposta dall'attore nell'atto introduttivo ed avente ad oggetto, la condanna della convenuta all'immediato rilascio dell'appartamento de quo in favore dell'attore nella sua qualità di erede di , non avendo alcun Persona_1 CP_1 titolo per rimanere nell'immobile, come sopra ampiamente argomentato.
Va anche rigettata la domanda riconvenzionale con cui la convenuta ha chiesto condannarsi parte attrice al rimborso delle spese sostenute per le riparazioni straordinarie e miglioramenti apportati al bene, quantificate in
€ 80.000,00.
Trattasi, invero, di domanda generica rispetto alla quale, né in citazione, né nella I memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c., risultano precisati la natura, tipologia e quantità degli interventi.
12 Solo con i capi di prova testimoniali articolati nella II memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. e la produzione documentale ivi effettuata, parte convenuta ha introdotto elementi da ritenersi costitutivi della domanda.
Trattasi, tuttavia, di allegazioni tardive in quanto successive al maturare delle preclusioni assertive e, per ciò solo, inammissibili.
Lo stesso dicasi per i documenti depositati con la II memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c., i quali oltre ad essere inutilizzabili in quanto afferenti a fatti non allegati nei termini preclusivi, non risultano illustrati
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, che vede parzialmente soccombenti entrambe le parti (rigetto domanda principale attorea, rigetto delle domande riconvenzionali, accoglimento della domanda di inefficacia del legato, accoglimento della domanda di rilascio dell'immobile), le spese vanno compensate nella misura del 50%, ponendo a carico della convenuta il rimanente 50% che si liquida in dispositivo secondo il valore della causa (indeterminabile, complessità media) e le questioni giuridiche trattate, escludendo il rimborso del CU in quanto non documentato, e con attribuzione all'avv. Francesco Cuomo che ha dichiarato di averne fatto anticipo.
Le spese di CTU, in quanto afferenti alla domanda attorea rigettata, vanno poste solo a carico dell'attore.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI - SEZIONE OTTAVA CIVILE -, in composizione collegiale, nella controversia civile promossa come in epigrafe e narrativa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• rigetta la domanda di nullità per difetto di autografia, del
TESTAMENTO OLOGRAFO, di (nato ad [...] il [...] Persona_1 ed ivi deceduto il 7.10.1989) datato 20.7.1982 pubblicato con atto per
Notar Rep. n.6685, Racc. n. 4535, trascritto in data Persona_3
30.4.2015 presso la Conservatoria dei RR.II. di Napoli 2, ai nn. 14703-
11682;
• in accoglimento della domanda subordinata attorea, dichiara
13 l'inefficacia del legato di cui al testamento di Per_8 Persona_1
(nato ad [...] il [...] ed ivi deceduto il 7.10.1989) datato
20.7.1982 pubblicato con atto per Notar Rep. n.6685, Racc. Persona_3
n. 4535, trascritto in data 30.4.2015 presso la Conservatoria dei RR.II. di
Napoli 2, ai nn. 14703-11682
• DICHIARA aperta la successione legittima di (nato Persona_1 ad Ischia il 10.9.1894 ed ivi deceduto il 7.10.1989) come regolata dalla legge ;
• In ACCOGLIMENTO della DOMANDA proposta da , Parte_1 dichiara l'illegittima detenzione dell'immobile sito nel Comune di Ischia
(Napoli), alla via San Giovan Giuseppe della Croce, n. 73 da parte di e, per l'effetto, condanna la medesima all'immediato rilascio CP_1 dello stesso in favore dell'attore nella spiegata sua qualità di erede di
; Persona_1
• Compensa al 50% le spese di lite e condanna al CP_1 pagamento, in favore di del rimanente 50% che liquida in Parte_1 euro 5438,00 di cui euro 8,00 per esborsi e il resto per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso spese generali, cpa e iva come per legge, con attribuzione all'avv. Francesco Cuomo che ha dichiarato di averne fatto anticipo;
• Pone definitivamente a carico dell'attore le spese di CTU, come già liquidate.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 21.2.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Fiammetta Lo Bianco Pietro Lupi
14