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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 21/10/2025, n. 2058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2058 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1880/2018 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Potenza
Prima Sezione Civile
Il Giudice, Dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1880/2018 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 19/03/2025 previa fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co.
I, c.p.c. e vertente
TRA
(già Parte_1 Parte_2
c.f. , in persona del legale r.p., rappresentato e difeso, sia congiuntamente P.IVA_1 che disgiuntamente, dagli Avv.ti Gaetano Gandolfo e Vito Rizzi, in virtù di procura in calce all'atto d'appello, ed elettivamente domiciliato in Potenza alla Piazza Alcide De
Gasperi n. 7, presso lo studio dell'avv. Donatello Cimadomo;
APPELLANTE
E
, c.f. , rappresentato e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv.ti Leonardo Pace e Donatina Santarsiero, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione del giudizio di primo grado, elettivamente domiciliato in Potenza alla Via N.
SAURO, 102;
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 545/17 (R.G. n. 805/17) del Giudice di
Pace di Potenza;
Conclusioni: all'udienza cartolare del 19/03/2025 i difensori delle parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista di detta udienza.
1880/2018 r.g.a.c. Pag. 1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 5 maggio 2017, conveniva in Parte_3 giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Potenza, l'allora Parte_2
(poi , chiedendo accertarsi la nullità
[...] Parte_1
della fattura n. 761391500413816 del 9/12/2015 dell'importo di € 4.642,79, emessa dalla suddetta società, giacché recante un importo sproporzionato rispetto ai consumi effettivi dell'utente, il tutto oltre alla richiesta di risarcimento dei danni morali nonché per lite temeraria.
La società convenuta, costituitasi in giudizio, contestava l'avversa domanda, eccependo la correttezza della procedura di fatturazione, precisando che la fattura contestata comprendeva il conguaglio dei consumi effettivi (16.620 kWh, per il periodo 30/09/2013 – 23/10/2015), risultanti dal verbale di sostituzione del contatore, sottoscritto dall'utente, dedotti gli acconti già versati (3.184 kWh), più un acconto stimato (1.063 kWh) per il periodo successivo alla sostituzione del misuratore.
Aggiungeva, inoltre, di aver interpellato più volte il distributore (E-Distribuzione
S.p.A.), dal quale riceveva conferma della correttezza delle letture, e che successivamente emetteva, dopo le contestazioni sollevate dall'utente, una nota di credito per € 876,07, dovuta a un ricalcolo tariffario, nonché un'ulteriore nota di credito di € 81,47 (emessa in sede di primo conguaglio su letture effettive) per cui il debito residuo ammontava ad € 3.685,25.
Con sentenza n. 545/17 del 18 dicembre 2017, il Giudice di Pace di Potenza accoglieva la domanda dell'attore, dichiarando non dovuta la somma di € 4.642,79, condannando la società alle spese di lite.
Nella motivazione riteneva che “nel caso de quo, a fronte della specifica contestazione, effettuata anche nella fase stragiudiziale, circa la congruita dei consumi esposti in bolletta, la convenuta non ha dato alcuna prova del quantum dei consumi asseritamente erogati”.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello Parte_1
sostenendo la legittimità della pretesa indicata in fattura e, di conseguenza la condanna dell'utente al pagamento della somma ricalcolata pari ad € 3.685,25, oltre alle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
1880/2018 r.g.a.c. Pag. 2
A fondamento del gravame, la società ha dedotto:
- La sussistenza di vizi nella motivazione, in quanto il giudice avrebbe omesso e valutato in modo contraddittorio le prove, omettendo del tutto di considerare il valore probatorio del verbale di sostituzione del contatore, sottoscritto dall'utente, con il quale lo stesso aveva confermato le letture finali, nonché l'ulteriore documentazione prodotta che dimostrava il corretto funzionamento del contatore;
- La legittimità della fatturazione stimata in conformità di quanto previsto dall'art. 5 della Delibera AEEG 200/1999, convalidata dalle successive operazioni di conguaglio basate sulle letture effettive del contatore, attestanti il consumo reale dell'utente.
In particolare, ricostruendo la vicenda storica, ha evidenziato che:
- In data 09.12.15, (oggi, si è detto, Parte_2 [...]
, emetteva la fattura n. 761391500413816 di € Parte_1
4.642,79 (v. all. 1), contenente: a) il conguaglio dei consumi per un totale di 16.620 kWh dal 30.09.2013 (letture: 1940 - 4274 - 26830) al 23.10.2015, data di sostituzione del contatore (letture finali: 8035 - 8889 - 32740), come risulta dal verbale di sostituzione prodotto in primo grado (v. all. 2); b) la deduzione (ossia, sottrazione) di 3.184 kWh, per acconti già versati dall'utente mediante il pagamento di n. 12 fatture emesse nel medesimo arco di tempo oggetto del suddetto conguaglio;
c) l'addebito, infine, di un acconto di kWh 1.063 per il periodo successivo all'installazione del nuovo contatore, avvenuta, come si è detto il 23.10.2015.
- Dopo le contestazioni dell'utente, interpellava il Parte_2
Distributore (soggetto a cui spetta la rilevazione delle letture, sulla scorta delle quali le società di vendita, ricevutane comunicazione da parte del
Distributore, procedono alla relativa fatturazione), il quale certificava la correttezza delle letture comunicate;
- Di tanto veniva data notizia al sig. il 16.12.15, al quale veniva Pt_4
prospettata anche la possibilità di un pagamento rateale (v. all. 3); in data
23.12.15 l'attore si recava presso il Punto di Potenza per chiarimenti Pt_2 sempre in ordine alla suddetta fattura ed il 28.12.15 Parte_2
emetteva la nota di credito n. 76139150041381A di € 876,07 (v.all. 5), con
1880/2018 r.g.a.c. Pag. 3
la quale: a) venivano stornati i consumi già fatturati dalla lettura del
29.12.09 fino al 30.09.13 (kWh 5.879 - v. pag. 13 del documento contabile), nonché dal 30.09.13 al 23.10.15 (KWh 16.620 - v. pag. 15); b) venivano addebitati kWh 22.499 (KWh 16.620+kWh 5.879) dal 29.12.09 al 23.10.15 secondo uno schema di ripartizione lineare (v. pag. 2) in quanto la lettura del 30.09.13 si era rivelata a posteriori solo stimata;
- In sostanza, veniva attuata una revisione tariffaria, in quanto, ferma restando la quantità dei consumi nel lungo periodo, la loro diversa distribuzione nel tempo aveva comportato l'applicazione delle tariffe di volta in volta vigenti.
- L'importo di cui alla suddetta nota di credito di € 876,07 veniva compensato con l'anzidetta fattura di € 4.642,79, con la conseguente differenza a carico del cliente, pari ad € 3.766,72 (4.642,79-876,07).
- Anche questa operazione contabile veniva puntualmente comunicata al sig. in data 01.01.16 (v. all. 6). Pt_4
- In data 25.01.16, perveniva un fax da parte dell'Associazione dei
Consumatori “ADICONSUM”, per conto del sig. con il quale CP_1
venivano messi in discussione sia i consumi registrati dal vecchio contatore, che l'addebito di kWh 1.063 a titolo di acconto sui futuri consumi.
- Nei giorni successivi, in occasione del nuovo ciclo di fatturazione,
[...]
contabilizzava il conguaglio dei consumi registrati dal Parte_2 nuovo misuratore, a far data dal 23.10.15 (data della sua installazione) sino al 06.02.16, in base alle letture effettive comunicate da e-distribuzione
S.p.A., con conseguente deduzione del suddetto acconto di kWh 1.063 già addebitati con la precedente fattura;
- Tale operazione contabile produceva, a favore del cliente, la nota di credito n. 761391500413817 di € 81,47 del 09.02.16 (v. all. 7), che, compensata sempre con la fattura iniziale e, in particolar modo, con l'importo di €
3.766,72 discendente dalla precedente compensazione, portava ad un importo residuo a carico di pari ad € 3.685,25, prontamente Pt_4 comunicato all'attore con lettera del 21.02.16. Per massima trasparenza, in data 15.02.16, inoltrava all''ADICONSUM la Parte_2
1880/2018 r.g.a.c. Pag. 4
suddetta nota di credito di € 81,47, accompagnata da una serie di informazioni esplicative (v. all. 8), comprensive delle ulteriori risposte fornite dal Distributore (v.all. 9), a cui erano state girate le contestazioni del cliente;
- L'ADICONSUM insisteva nelle sue contestazioni, a cui faceva seguito una nuova replica di in data 11.05.16 (v. all. 10), ancora Parte_2
una volta inviata dopo aver chiesto ed ottenuto nuove conferme dal
Distributore in merito alla correttezza delle letture rilevate sul contatore dell'Abascià (v.all. 11);
- In data 22.07.16 e 04.08.16 l'ADICONSUM chiedeva una rateizzazione dell'importo dovuto (v. all. 12), che l' accordava, inviando una piano Pt_2 di rientro, come risulta dalla lettera del 08.09.16 (v. all. 13), dopo aver ribadito l'esattezza degli importi fatturati rispetto alle letture comunicate dal Distributore, a cui ci si sarebbe potuti anche rivolgere;
- L' non versava alcunché e promuoveva l'azione giudiziaria. Pt_4
L'appellato ha resistito chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza di primo grado, con la condanna della società appellante al pagamento delle spese processuali.
La causa, considerata la mancanza di richieste istruttorie, all'udienza del
19.03.2025 veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
*****
La presente controversia richiede l'esame di due questioni distinte: da un lato la legittimità della somma pretesa in relazione ai consumi registrati mediante contatore;
dall'altro la valutazione circa la legittimità dell'ulteriore somma pretesa sulla base di consumi stimati (poi oggetto di conguaglio a seguito delle contestazioni dell'utente e dei riscontri ottenuti dal Distributore).
Ebbene, alla luce della documentazione prodotta sin dal primo grado dalla società appellante, l'appello è sicuramente fondato.
Dalla documentazione in atti risulta che la fatturazione oggetto di contestazione da parte del cliente sia stata correttamente calcolata sulla base delle letture relative al contatore precedentemente installato, sostituito nel contraddittorio tra le parti, con
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la presenza e la sottoscrizione del relativo verbale da parte del cliente stesso. Le somme pretese in fattura, inoltre, risultano determinate secondo un criterio conforme alla normativa di settore, avendo la società inizialmente stimato il consumo di 1.063 kWh, successivamente oggetto di conguaglio mediante le letture reali acquisite dal Distributore.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di contratti di somministrazione “la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (cfr.
Cass., n. 19154 del 19.7.2018).
In conformità ai principi fissati dalla Corte, deve presumersi il buon funzionamento del sistema di rilevazione dei consumi mediante i contatori centrali delle società che erogano il servizio, le cui risultanze fanno piena prova dei consumi, in difetto di contestazione da parte dell'utente.
Se il buon funzionamento è contestato, costituisce onere della società esercente il servizio offrire la prova dell'affidabilità dei valori registrati da contatori funzionanti.
Nell'ipotesi in cui l'utente lamenti l'addebito di un consumo anomalo ed eccedente le sue ordinarie esigenze, una volta fornita dal somministrante la prova del regolare funzionamento degli impianti, è onere dell'utente provare di avere adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore (cfr. Cass. civ.,
n. 13193 del 16.6.2011).
Coerentemente con tale orientamento, la Suprema Corte ha precisato che: “il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione”,
1880/2018 r.g.a.c. Pag. 6
di guisa che “di fronte alla pretesa creditoria è l'utente che deve dimostrare che
l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c. e che, in particolare, grava sull'utente l'onere di contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte, secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo di contestazione), gravando, successivamente, sul gestore l'onere di dimostrare il corretto funzionamento del contatore” (Cass. n. 13605/2019).
In sintesi, la giurisprudenza di legittimità ritiene che le letture del contatore, riportate nelle fatture di trasporto emesse dal distributore locale, costituiscano di norma una prova idonea dell'energia effettivamente erogata.
Tale presunzione cede qualora l'utente fornisca elementi concreti in grado di inficiarne l'attendibilità, come l'evidente incoerenza interna dei dati, la loro discordanza con la potenza contrattuale della fornitura, o altre circostanze che pongano in dubbio l'affidabilità delle misurazioni del Distributore.
Nel caso in esame, il sig. , pur avendo sollevato dubbi in ordine Parte_3 al corretto funzionamento del vecchio contatore, poi sostituito, ha comunque, sottoscritto il relativo verbale senza sollevare alcuna riserva al momento dell'intervento dei tecnici, e in giudizio non ha dimostrato l'inesigibilità dei consumi fatturati, producendo, a mero titolo esemplificativo, elementi attestanti il difettoso funzionamento del contatore, o in via alternativa, provando l'imputabilità dei consumi a terzi.
Di contro la società elettrica, con la documentazione riversata in atti, ha dimostrato che i consumi riportati nelle fatture erano corrispondenti a quelli effettivi comunicati dal Distributore, in relazione ai prelievi di energia effettuati dal cliente ed ha allegato il prospetto contabile in forza del quale si è proceduto alla compensazione delle poste di dare e avere, conseguenti al conguaglio effettuato a seguito della sostituzione del contatore del cliente.
Pertanto, il convincimento del Giudice di primo grado – secondo cui l'odierno appellante non avrebbe fornito prova del corretto funzionamento del contatore –
1880/2018 r.g.a.c. Pag. 7
appare viziato da un erroneo riparto dell'onere probatorio: l'appellante aveva, infatti, già fornito prova della legittimità della propria pretesa attraverso il deposito del verbale di sostituzione – firmato dall'utente – e della documentazione versata in giudizio, attestante la correttezza del suo operato in conformità alla normativa del settore (riscontro con il Distributore per il controllo delle misurazioni e riduzione degli importi dopo il conguaglio).
In merito, si osserva come in una situazione in cui il calcolo dei consumi è avvenuto, da parte dell'azienda somministrante, mediante un contatore sostituito in contraddittorio con la parte somministrata, odierna appellata, sul cui corretto funzionamento o meno non possa essere svolto più alcun accertamento ed in cui il contenuto della prova liberatoria non concerna la mancata fruizione della prestazione, o la sorveglianza esercitata sull'immobile ove veniva erogata la prestazione, ovvero la prova che la stessa non fosse stata fruita da terzi nel periodo in discussione, bensì la prova del funzionamento dell'impianto di verifica e controlli dei consumi, deve ricadere sul fruitore della prestazione
l'impossibilità di fornire la prova tecnica del corretto funzionamento del contatore sostituito (e quindi dei consumi originariamente rilevati) perché la stessa avrebbe potuto essere fornita qualora l'utente si fosse opposto alla sostituzione del contatore, ovvero a quanto espresso dai tecnici incaricati della verifica al momento della compilazione del verbale datato 23.10.2015.
In tal caso, l'impossibilità di fornire la prova tecnica liberatoria, ovvero la prova che il contatore sostituito non fosse mal funzionante, non è determinata dal comportamento del creditore, che ha sostituito il contatore dando modo al debitore di verificarne il malfunzionamento al momento della sostituzione, e non può andare a discapito del creditore, che a questa situazione non ha dato causa mettendo il debitore nella possibilità di fornire la prova liberatoria, per il caso che ne fosse gravato.
Pertanto, la sostituzione del contatore in contraddittorio con il somministrato che ha confermato di aver sottoscritto il relativo verbale non può che determinare l'accertamento della legittimità dei consumi registrati dal contatore sostituito, così come indicati nel documento prodotto dalla società appellante.
1880/2018 r.g.a.c. Pag. 8
Per quanto riguarda, invece, i consumi stimati risulta parimenti corretto l'operato della società somministrante essendo pienamente legittima la fatturazione sulla base dei consumi stimati, poi oggetto di eventuale conguaglio a debito o a credito dell'utente sulla base delle letture reali comunicate dalla società di distribuzione.
Ed invero, nel caso di specie, la somma inizialmente pretesa nella fattura oggetto di contestazione è stata ridotta dal fornitore di energia elettrica in ragione dei conguagli effettuati sulla base dei dati comunicati dal distributore (dapprima per €
876,07 e, successivamente, per ulteriori € 81,47, risultando, pertanto, la somma ridotta ad € 3.685,25).
Alla luce delle argomentazioni esposte, va accolto l'appello e riformata la sentenza del Giudice di Pace di Potenza n. 545/2017.
Considerato che l'appellante aveva introdotto azione di accertamento negativo della somma indicata nella fattura contestata, va accertata la debenza della minor somma di € 3.685,25, così come risultante dai conguagli effettuati dalla società somministrante, mentre non può essere accolta la domanda di condanna avanzata dall'appellante, in mancanza di domanda riconvenzionale ritualmente spiegata in primo grado, atteso che l'ente si era limitato a chiedere il rigetto della domanda attorea.
Considerato che la riduzione della somma indicata in fattura, a seguito dei suddetti conguagli, era già stata operata dalla società somministrante prima dell'introduzione del presente giudizio, le spese di lite vanno poste a carico dell'appellato soccombente in base al principio di causalità ex art. 91 cod. proc. civ., liquidate come da dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 147 del 13.08.2022 per il grado di appello, tenuto conto del valore e dell'oggetto della domanda, della mancata assunzione di mezzi istruttori e dell'assenza di questioni di particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Rachele
Dumella De Rosa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Potenza n. 545/2017, ogni
[...]
contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1880/2018 r.g.a.c. Pag. 9
- in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, accerta la debenza della somma di € 3.685,25 a carico di in favore di Parte_5
Parte_1
- condanna al rimborso delle spese di lite di entrambi i gradi del Parte_5 giudizio, che si liquidano, per il primo grado, in euro 671,00, oltre rimborso Iva, cpa e spese generali come per legge, e, per il grado di appello, in euro 1.452,00, oltre rimborso Iva, cpa e spese generali come per legge.
Così deciso in Potenza, il 21/10/2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
1880/2018 r.g.a.c. Pag. 10
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Potenza
Prima Sezione Civile
Il Giudice, Dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1880/2018 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 19/03/2025 previa fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co.
I, c.p.c. e vertente
TRA
(già Parte_1 Parte_2
c.f. , in persona del legale r.p., rappresentato e difeso, sia congiuntamente P.IVA_1 che disgiuntamente, dagli Avv.ti Gaetano Gandolfo e Vito Rizzi, in virtù di procura in calce all'atto d'appello, ed elettivamente domiciliato in Potenza alla Piazza Alcide De
Gasperi n. 7, presso lo studio dell'avv. Donatello Cimadomo;
APPELLANTE
E
, c.f. , rappresentato e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv.ti Leonardo Pace e Donatina Santarsiero, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione del giudizio di primo grado, elettivamente domiciliato in Potenza alla Via N.
SAURO, 102;
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 545/17 (R.G. n. 805/17) del Giudice di
Pace di Potenza;
Conclusioni: all'udienza cartolare del 19/03/2025 i difensori delle parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista di detta udienza.
1880/2018 r.g.a.c. Pag. 1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 5 maggio 2017, conveniva in Parte_3 giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Potenza, l'allora Parte_2
(poi , chiedendo accertarsi la nullità
[...] Parte_1
della fattura n. 761391500413816 del 9/12/2015 dell'importo di € 4.642,79, emessa dalla suddetta società, giacché recante un importo sproporzionato rispetto ai consumi effettivi dell'utente, il tutto oltre alla richiesta di risarcimento dei danni morali nonché per lite temeraria.
La società convenuta, costituitasi in giudizio, contestava l'avversa domanda, eccependo la correttezza della procedura di fatturazione, precisando che la fattura contestata comprendeva il conguaglio dei consumi effettivi (16.620 kWh, per il periodo 30/09/2013 – 23/10/2015), risultanti dal verbale di sostituzione del contatore, sottoscritto dall'utente, dedotti gli acconti già versati (3.184 kWh), più un acconto stimato (1.063 kWh) per il periodo successivo alla sostituzione del misuratore.
Aggiungeva, inoltre, di aver interpellato più volte il distributore (E-Distribuzione
S.p.A.), dal quale riceveva conferma della correttezza delle letture, e che successivamente emetteva, dopo le contestazioni sollevate dall'utente, una nota di credito per € 876,07, dovuta a un ricalcolo tariffario, nonché un'ulteriore nota di credito di € 81,47 (emessa in sede di primo conguaglio su letture effettive) per cui il debito residuo ammontava ad € 3.685,25.
Con sentenza n. 545/17 del 18 dicembre 2017, il Giudice di Pace di Potenza accoglieva la domanda dell'attore, dichiarando non dovuta la somma di € 4.642,79, condannando la società alle spese di lite.
Nella motivazione riteneva che “nel caso de quo, a fronte della specifica contestazione, effettuata anche nella fase stragiudiziale, circa la congruita dei consumi esposti in bolletta, la convenuta non ha dato alcuna prova del quantum dei consumi asseritamente erogati”.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello Parte_1
sostenendo la legittimità della pretesa indicata in fattura e, di conseguenza la condanna dell'utente al pagamento della somma ricalcolata pari ad € 3.685,25, oltre alle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
1880/2018 r.g.a.c. Pag. 2
A fondamento del gravame, la società ha dedotto:
- La sussistenza di vizi nella motivazione, in quanto il giudice avrebbe omesso e valutato in modo contraddittorio le prove, omettendo del tutto di considerare il valore probatorio del verbale di sostituzione del contatore, sottoscritto dall'utente, con il quale lo stesso aveva confermato le letture finali, nonché l'ulteriore documentazione prodotta che dimostrava il corretto funzionamento del contatore;
- La legittimità della fatturazione stimata in conformità di quanto previsto dall'art. 5 della Delibera AEEG 200/1999, convalidata dalle successive operazioni di conguaglio basate sulle letture effettive del contatore, attestanti il consumo reale dell'utente.
In particolare, ricostruendo la vicenda storica, ha evidenziato che:
- In data 09.12.15, (oggi, si è detto, Parte_2 [...]
, emetteva la fattura n. 761391500413816 di € Parte_1
4.642,79 (v. all. 1), contenente: a) il conguaglio dei consumi per un totale di 16.620 kWh dal 30.09.2013 (letture: 1940 - 4274 - 26830) al 23.10.2015, data di sostituzione del contatore (letture finali: 8035 - 8889 - 32740), come risulta dal verbale di sostituzione prodotto in primo grado (v. all. 2); b) la deduzione (ossia, sottrazione) di 3.184 kWh, per acconti già versati dall'utente mediante il pagamento di n. 12 fatture emesse nel medesimo arco di tempo oggetto del suddetto conguaglio;
c) l'addebito, infine, di un acconto di kWh 1.063 per il periodo successivo all'installazione del nuovo contatore, avvenuta, come si è detto il 23.10.2015.
- Dopo le contestazioni dell'utente, interpellava il Parte_2
Distributore (soggetto a cui spetta la rilevazione delle letture, sulla scorta delle quali le società di vendita, ricevutane comunicazione da parte del
Distributore, procedono alla relativa fatturazione), il quale certificava la correttezza delle letture comunicate;
- Di tanto veniva data notizia al sig. il 16.12.15, al quale veniva Pt_4
prospettata anche la possibilità di un pagamento rateale (v. all. 3); in data
23.12.15 l'attore si recava presso il Punto di Potenza per chiarimenti Pt_2 sempre in ordine alla suddetta fattura ed il 28.12.15 Parte_2
emetteva la nota di credito n. 76139150041381A di € 876,07 (v.all. 5), con
1880/2018 r.g.a.c. Pag. 3
la quale: a) venivano stornati i consumi già fatturati dalla lettura del
29.12.09 fino al 30.09.13 (kWh 5.879 - v. pag. 13 del documento contabile), nonché dal 30.09.13 al 23.10.15 (KWh 16.620 - v. pag. 15); b) venivano addebitati kWh 22.499 (KWh 16.620+kWh 5.879) dal 29.12.09 al 23.10.15 secondo uno schema di ripartizione lineare (v. pag. 2) in quanto la lettura del 30.09.13 si era rivelata a posteriori solo stimata;
- In sostanza, veniva attuata una revisione tariffaria, in quanto, ferma restando la quantità dei consumi nel lungo periodo, la loro diversa distribuzione nel tempo aveva comportato l'applicazione delle tariffe di volta in volta vigenti.
- L'importo di cui alla suddetta nota di credito di € 876,07 veniva compensato con l'anzidetta fattura di € 4.642,79, con la conseguente differenza a carico del cliente, pari ad € 3.766,72 (4.642,79-876,07).
- Anche questa operazione contabile veniva puntualmente comunicata al sig. in data 01.01.16 (v. all. 6). Pt_4
- In data 25.01.16, perveniva un fax da parte dell'Associazione dei
Consumatori “ADICONSUM”, per conto del sig. con il quale CP_1
venivano messi in discussione sia i consumi registrati dal vecchio contatore, che l'addebito di kWh 1.063 a titolo di acconto sui futuri consumi.
- Nei giorni successivi, in occasione del nuovo ciclo di fatturazione,
[...]
contabilizzava il conguaglio dei consumi registrati dal Parte_2 nuovo misuratore, a far data dal 23.10.15 (data della sua installazione) sino al 06.02.16, in base alle letture effettive comunicate da e-distribuzione
S.p.A., con conseguente deduzione del suddetto acconto di kWh 1.063 già addebitati con la precedente fattura;
- Tale operazione contabile produceva, a favore del cliente, la nota di credito n. 761391500413817 di € 81,47 del 09.02.16 (v. all. 7), che, compensata sempre con la fattura iniziale e, in particolar modo, con l'importo di €
3.766,72 discendente dalla precedente compensazione, portava ad un importo residuo a carico di pari ad € 3.685,25, prontamente Pt_4 comunicato all'attore con lettera del 21.02.16. Per massima trasparenza, in data 15.02.16, inoltrava all''ADICONSUM la Parte_2
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suddetta nota di credito di € 81,47, accompagnata da una serie di informazioni esplicative (v. all. 8), comprensive delle ulteriori risposte fornite dal Distributore (v.all. 9), a cui erano state girate le contestazioni del cliente;
- L'ADICONSUM insisteva nelle sue contestazioni, a cui faceva seguito una nuova replica di in data 11.05.16 (v. all. 10), ancora Parte_2
una volta inviata dopo aver chiesto ed ottenuto nuove conferme dal
Distributore in merito alla correttezza delle letture rilevate sul contatore dell'Abascià (v.all. 11);
- In data 22.07.16 e 04.08.16 l'ADICONSUM chiedeva una rateizzazione dell'importo dovuto (v. all. 12), che l' accordava, inviando una piano Pt_2 di rientro, come risulta dalla lettera del 08.09.16 (v. all. 13), dopo aver ribadito l'esattezza degli importi fatturati rispetto alle letture comunicate dal Distributore, a cui ci si sarebbe potuti anche rivolgere;
- L' non versava alcunché e promuoveva l'azione giudiziaria. Pt_4
L'appellato ha resistito chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza di primo grado, con la condanna della società appellante al pagamento delle spese processuali.
La causa, considerata la mancanza di richieste istruttorie, all'udienza del
19.03.2025 veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
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La presente controversia richiede l'esame di due questioni distinte: da un lato la legittimità della somma pretesa in relazione ai consumi registrati mediante contatore;
dall'altro la valutazione circa la legittimità dell'ulteriore somma pretesa sulla base di consumi stimati (poi oggetto di conguaglio a seguito delle contestazioni dell'utente e dei riscontri ottenuti dal Distributore).
Ebbene, alla luce della documentazione prodotta sin dal primo grado dalla società appellante, l'appello è sicuramente fondato.
Dalla documentazione in atti risulta che la fatturazione oggetto di contestazione da parte del cliente sia stata correttamente calcolata sulla base delle letture relative al contatore precedentemente installato, sostituito nel contraddittorio tra le parti, con
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la presenza e la sottoscrizione del relativo verbale da parte del cliente stesso. Le somme pretese in fattura, inoltre, risultano determinate secondo un criterio conforme alla normativa di settore, avendo la società inizialmente stimato il consumo di 1.063 kWh, successivamente oggetto di conguaglio mediante le letture reali acquisite dal Distributore.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di contratti di somministrazione “la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (cfr.
Cass., n. 19154 del 19.7.2018).
In conformità ai principi fissati dalla Corte, deve presumersi il buon funzionamento del sistema di rilevazione dei consumi mediante i contatori centrali delle società che erogano il servizio, le cui risultanze fanno piena prova dei consumi, in difetto di contestazione da parte dell'utente.
Se il buon funzionamento è contestato, costituisce onere della società esercente il servizio offrire la prova dell'affidabilità dei valori registrati da contatori funzionanti.
Nell'ipotesi in cui l'utente lamenti l'addebito di un consumo anomalo ed eccedente le sue ordinarie esigenze, una volta fornita dal somministrante la prova del regolare funzionamento degli impianti, è onere dell'utente provare di avere adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore (cfr. Cass. civ.,
n. 13193 del 16.6.2011).
Coerentemente con tale orientamento, la Suprema Corte ha precisato che: “il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione”,
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di guisa che “di fronte alla pretesa creditoria è l'utente che deve dimostrare che
l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c. e che, in particolare, grava sull'utente l'onere di contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte, secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo di contestazione), gravando, successivamente, sul gestore l'onere di dimostrare il corretto funzionamento del contatore” (Cass. n. 13605/2019).
In sintesi, la giurisprudenza di legittimità ritiene che le letture del contatore, riportate nelle fatture di trasporto emesse dal distributore locale, costituiscano di norma una prova idonea dell'energia effettivamente erogata.
Tale presunzione cede qualora l'utente fornisca elementi concreti in grado di inficiarne l'attendibilità, come l'evidente incoerenza interna dei dati, la loro discordanza con la potenza contrattuale della fornitura, o altre circostanze che pongano in dubbio l'affidabilità delle misurazioni del Distributore.
Nel caso in esame, il sig. , pur avendo sollevato dubbi in ordine Parte_3 al corretto funzionamento del vecchio contatore, poi sostituito, ha comunque, sottoscritto il relativo verbale senza sollevare alcuna riserva al momento dell'intervento dei tecnici, e in giudizio non ha dimostrato l'inesigibilità dei consumi fatturati, producendo, a mero titolo esemplificativo, elementi attestanti il difettoso funzionamento del contatore, o in via alternativa, provando l'imputabilità dei consumi a terzi.
Di contro la società elettrica, con la documentazione riversata in atti, ha dimostrato che i consumi riportati nelle fatture erano corrispondenti a quelli effettivi comunicati dal Distributore, in relazione ai prelievi di energia effettuati dal cliente ed ha allegato il prospetto contabile in forza del quale si è proceduto alla compensazione delle poste di dare e avere, conseguenti al conguaglio effettuato a seguito della sostituzione del contatore del cliente.
Pertanto, il convincimento del Giudice di primo grado – secondo cui l'odierno appellante non avrebbe fornito prova del corretto funzionamento del contatore –
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appare viziato da un erroneo riparto dell'onere probatorio: l'appellante aveva, infatti, già fornito prova della legittimità della propria pretesa attraverso il deposito del verbale di sostituzione – firmato dall'utente – e della documentazione versata in giudizio, attestante la correttezza del suo operato in conformità alla normativa del settore (riscontro con il Distributore per il controllo delle misurazioni e riduzione degli importi dopo il conguaglio).
In merito, si osserva come in una situazione in cui il calcolo dei consumi è avvenuto, da parte dell'azienda somministrante, mediante un contatore sostituito in contraddittorio con la parte somministrata, odierna appellata, sul cui corretto funzionamento o meno non possa essere svolto più alcun accertamento ed in cui il contenuto della prova liberatoria non concerna la mancata fruizione della prestazione, o la sorveglianza esercitata sull'immobile ove veniva erogata la prestazione, ovvero la prova che la stessa non fosse stata fruita da terzi nel periodo in discussione, bensì la prova del funzionamento dell'impianto di verifica e controlli dei consumi, deve ricadere sul fruitore della prestazione
l'impossibilità di fornire la prova tecnica del corretto funzionamento del contatore sostituito (e quindi dei consumi originariamente rilevati) perché la stessa avrebbe potuto essere fornita qualora l'utente si fosse opposto alla sostituzione del contatore, ovvero a quanto espresso dai tecnici incaricati della verifica al momento della compilazione del verbale datato 23.10.2015.
In tal caso, l'impossibilità di fornire la prova tecnica liberatoria, ovvero la prova che il contatore sostituito non fosse mal funzionante, non è determinata dal comportamento del creditore, che ha sostituito il contatore dando modo al debitore di verificarne il malfunzionamento al momento della sostituzione, e non può andare a discapito del creditore, che a questa situazione non ha dato causa mettendo il debitore nella possibilità di fornire la prova liberatoria, per il caso che ne fosse gravato.
Pertanto, la sostituzione del contatore in contraddittorio con il somministrato che ha confermato di aver sottoscritto il relativo verbale non può che determinare l'accertamento della legittimità dei consumi registrati dal contatore sostituito, così come indicati nel documento prodotto dalla società appellante.
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Per quanto riguarda, invece, i consumi stimati risulta parimenti corretto l'operato della società somministrante essendo pienamente legittima la fatturazione sulla base dei consumi stimati, poi oggetto di eventuale conguaglio a debito o a credito dell'utente sulla base delle letture reali comunicate dalla società di distribuzione.
Ed invero, nel caso di specie, la somma inizialmente pretesa nella fattura oggetto di contestazione è stata ridotta dal fornitore di energia elettrica in ragione dei conguagli effettuati sulla base dei dati comunicati dal distributore (dapprima per €
876,07 e, successivamente, per ulteriori € 81,47, risultando, pertanto, la somma ridotta ad € 3.685,25).
Alla luce delle argomentazioni esposte, va accolto l'appello e riformata la sentenza del Giudice di Pace di Potenza n. 545/2017.
Considerato che l'appellante aveva introdotto azione di accertamento negativo della somma indicata nella fattura contestata, va accertata la debenza della minor somma di € 3.685,25, così come risultante dai conguagli effettuati dalla società somministrante, mentre non può essere accolta la domanda di condanna avanzata dall'appellante, in mancanza di domanda riconvenzionale ritualmente spiegata in primo grado, atteso che l'ente si era limitato a chiedere il rigetto della domanda attorea.
Considerato che la riduzione della somma indicata in fattura, a seguito dei suddetti conguagli, era già stata operata dalla società somministrante prima dell'introduzione del presente giudizio, le spese di lite vanno poste a carico dell'appellato soccombente in base al principio di causalità ex art. 91 cod. proc. civ., liquidate come da dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 147 del 13.08.2022 per il grado di appello, tenuto conto del valore e dell'oggetto della domanda, della mancata assunzione di mezzi istruttori e dell'assenza di questioni di particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Rachele
Dumella De Rosa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Potenza n. 545/2017, ogni
[...]
contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
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- in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, accerta la debenza della somma di € 3.685,25 a carico di in favore di Parte_5
Parte_1
- condanna al rimborso delle spese di lite di entrambi i gradi del Parte_5 giudizio, che si liquidano, per il primo grado, in euro 671,00, oltre rimborso Iva, cpa e spese generali come per legge, e, per il grado di appello, in euro 1.452,00, oltre rimborso Iva, cpa e spese generali come per legge.
Così deciso in Potenza, il 21/10/2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
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