Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 05/03/2026, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00191/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00214/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 214 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da AN DI, rappresentato e difeso dall'avvocato Toni De Simone, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Toni De Simone, in Latina, alla via L. Farini n. 4;
contro
Comune di San Felice Circeo, non costituito in giudizio;
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Rita Santo, con domicilio eletto presso la Sezione del T.A.R. Lazio – Latina, alla via via A. Doria n. 4;
nei confronti
GI DI, rappresentato e difeso dall'avvocato dall'Avv. Jessica Quatrale, presso il cui studio in Gaeta, alla Salita Casa Tosti, n. 2, elettivamente domicilia;
RA LA, non costituita in giudizio;
Con il ricorso principale:
per l'annullamento della determinazione regionale del Lazio n. G15749 del 14 dicembre 2015 di approvazione dell'atto di conciliazione rep.n.1776/15 sottoscritto tra il Comune di San Felice Circeo e il signor DI GI, occupatore di terreno di presunto demanio civico;
della delibera di G.C. 29 ottobre 2014 n.193 di stipula di un atto conciliativo.
Con il ricorso per motivi aggiunti depositati il 14 aprile 2017:
Per l’annullamento della concessione edilizia in sanatoria n. 2365/C del 5 gennaio 2017 rilasciata al controinteressato.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di GI DI;
Vista la memoria del 12.02.2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse ai ricorsi;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 febbraio 2026 il dott. HE Di MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
CONSIDERATO che la suindicata dichiarazione di cui alla memoria depositata in data 12/2/2026 deve essere valutata (ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.) quale univoco argomento di prova della sopravventa carenza di interesse alla decisione dei ricorsi, ai fini della conseguente declaratoria di improcedibilità (di cui all’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.);
RITENUTO quindi che il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse e che, data la natura della causa, sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso principale, come integrato dal ricorso per motivi aggiunti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
HE Di MA, Primo Referendario, Estensore
Rosaria Natalia Fausta Imbesi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| HE Di MA | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO