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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 77/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MATARAZZO ON ANGELO MARI, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3722/2024 depositato il 25/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Porto Ulisse 51 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Equitalia Giustizia S.p.a. - 09982061005
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230002885002000 REGISTRO 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4497/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede di annullare la cartella di pagamento impugnata.
Con la condanna delle parti resistenti al pagamento dei compensi professionali.
Resistente/Appellato: Chiede di rigettare il ricorso, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 25/04/2024 Ricorrente_1 ha proposto ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e di Equitalia Giustizia S.p.a. avverso la cartella di pagamento n.
29320230002885002000, notificata in data 01.02.2024, per un complessivo importo di 200,00, inerente il ruolo emesso da Equitalia Giustizia spa avente n. 2023/0001043 reso esecutivo il 08.12.2022 e consegnato il 25.02.2023, inerente l'omesso versamento dell'imposta di registro atti giudiziari per l'anno 2009 - Procura della Repubblica di Catania sentenza n. 2794 del 16.11.2009 partita di credito 5053/2022.
Sostiene:
- la decadenza dell'Ente impositore, ai sensi dell'art. 76, comma 1, del D.P.R. n.131/86, in quanto nel caso di specie non è pervenuto al sig. Ricorrente_1 alcun avviso di accertamento e/o alcun atto prodromico atteso che la cartella è il primo atto con cui è venuto a conoscenza della pretesa;
- la omessa notifica dell'atto prodromico. La nullità della notifica di un atto presupposto inficia gli atti successivi determinando la nullità degli stessi. Il contribuente potrà dunque impugnare un atto consequenziale qualsiasi, impugnando con esso anche gli atti presupposti;
- la nullità della cartella in materia di imposta di registro per intervenuta prescrizione: in mancanza dell'avviso di liquidazione, non esistendo il presupposto della definitività del credito, la successiva iscrizione a ruolo dell'imposta di registro è da ritenere prescritta se notificata oltre il termine di cinque anni. In assenza di tale definitività non esiste alcuna imposta definitiva e quindi nessun credito definitivo, per cui non può tornare applicabile la norma sulla prescrizione decennale di cui all'art. 78. Nella fattispecie giacché non è stato notificato alcun atto impositivo nel termine quinquennale né in quello decennale, atteso che l'imposta di registro è datata 2009 mentre la cartella risulta notificata il 01.02.2024, può ritenersi maturata la prescrizione.
Chiede di annullare la cartella di pagamento impugnata.
Con la condanna di Agenzia delle Entrate Riscossione ed Equitalia Giustizia spa al pagamento dei compensi professionali.
Dichiara che il sig. Ricorrente_1 si riserva di presentare istanza di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato.
Con memorie di costituzione depositate in data 08/05/2024 si costituisce in giudizio Equitalia Giustizia
S.p.a., rappresentata e difesa come in atti.
Richiama i fatti ed evidenzia che la cartella trova fondamento nella sentenza n. 2794/2009 e che tale sentenza veniva confermata in secondo grado dalla Corte d'Appello di Catania, con sentenza n. 2124/2013 e diventava irrevocabile in data 03/01/2014.
Pertanto la cancelleria provvedeva all'iscrizione a debito dell'imposta di registro in misura fissa, stante la condanna al risarcimento del danno nei confronti della parte civile.
Eccepisce che, secondo quanto stabilito dall'art. 227-ter del d.P.R. n. 115 del 2002, la notifica della cartella di pagamento non deve essere preceduta dalla notificazione dell'invito al pagamento, già previsto dall'art. 212 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Richiama giurisprudenza di legittimità.
Contesta le eccezioni di decadenza e di prescrizione.
Chiede di rigettare il ricorso, con vittoria di spese e compensi del giudizio;
in subordine, di compensare le spese nei confronti di Equitalia Giustizia.
All'udienza del giorno 19 giugno 2024 viene trattata l'istanza di sospensione dell'atto impugnato e all'esito la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, con Ordinanza n. 2322/2024 depositata il
24/06/2024, rigetta la detta istanza di sospensione. Spese al merito.
L'Agenzia delle Entrate–Riscossione si costituisce in giudizio con deposito delle proprie controdeduzioni in data 02/08/2024.
Preliminarmente, eccepisce la mancanza di legittimazione passiva di Agenzia delle Entrate Riscossione relativamente ai motivi di opposizione che si riferiscono alla legittimità dell'iscrizione a ruolo ed in particolare alle attività dell'Ente Impositore.
Eccepisce, altresì, la inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 14 , comma 6-bis del D. Lgs. n. 546/1992.
Nel caso che ci occupa parte ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento formulando eccezioni afferenti al merito della pretesa impositiva, chiamando in causa unicamente questo Agente della riscossione. E' di palese evidenza che le motivazioni poste a supporto dell'odierna opposizione rientrano – unicamente – nell'ambito della competenza dell'Ente impositore, che comunque è rimasto estraneo al giudizio per non essere stato chiamato in causa dal ricorrente.
Posto che nel ricorrere di detta circostanza (vizi eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato) unico soggetto chiamato ad argomentare non può che essere l'ente impositore, l'odierno ricorrente avrebbe dovuto, già in seno al ricorso, curarne la chiamata in giudizio.
A tal riguardo, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 39 del D.Lgs. n. 112/99 e 269, comma 2°, C.P.C , questo Agente della Riscossione dichiara di voler chiamare in causa il tribunale di Catania Ufficio recupero crediti ( Ente impositore) e per gli effetti chiede lo spostamento della prima udienza, allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'art. 163-bis c.p.c.
Con riferimento alle eccezioni di decadenza e di prescrizione che avrebbero determinato l'estinzione del diritto di credito in epoca antecedentemente alla notifica dell'atto opposto ribadisce il difetto di legittimazione passiva dell'ente della Riscossione il quale, come semplice incaricato della esazione dei tributi iscritti in ruoli esecutivi, non ha titolo, né ragioni, per sindacare la bontà dell'iscrizione a ruolo ed entrare nel merito del gravame.
Sostiene la legittimità della procedura di riscossione precisando che l'Agente della Riscossione ha legittimamente notificato l'atto di cui è causa.
Chiede di dichiarare la mancanza di legittimazione passiva;
di dichiarare legittima la procedura di riscossione.
Parte ricorrente in data 13/12/2025 deposita memorie illustrative con le quali evidenzia la decadenza oltre che la prescrizione del credito imputabili sia all'ente impositore che al concessionario della riscossione.
Si evidenzia infatti che in data antecedente alla cartella non risulta notificato ad opera dell'ente impositore alcun avviso di accertamento o di pagamento al sig. Ricorrente_1, il quale viene a conoscenza della pretesa tramite la ricezione della cartella di pagamento, notificata ben oltre il decorso del termine prescrizionale vigente.
Solo infatti in data 01.02.2024 l'Agenzia delle Entrate Riscossione notificava a mezzo raccomandata a/r al sig. Ricorrente_1 apposita cartella di pagamento n. 29320230002885002000 per un complessivo importo di 200,00, inerente il ruolo emesso da Equitalia Giustizia spa avente n. 2023/0001043 reso esecutivo il
08.12.2022 e consegnato il 25.02.2023, inerente l'omesso versamento dell'imposta di registro atti giudiziari per l'anno 2009 - Procura della Repubblica di Catania sentenza n. 2794 del 16.11.2009 partita di credito
5053/2022.
Atteso che come rilevato da Equitalia in atti è trascorso circa un anno dalla consegna del ruolo avvenuta il
25.02.2023 alla notifica della cartella datata 01.02.2024, anche il concessionario della riscossione è incorso in decadenza.
Dalla data di consegna come previsto dalla disposizione contenuta nell'articolo 19 comma 2 lettera a) del d lgs 112/99, non possono trascorrere oltre nove mesi di tempo all'Agente della Riscossione per la notifica della cartella, decorrenti dalla consegna del ruolo.
Infatti, ai sensi del comma 2 dell'articolo 19, tra i motivi che legittimano il diniego al discarico rientra la mancata notificazione imputabile al concessionario, della cartella di pagamento, prima del decorso del nono mese successivo alla consegna del ruolo.
Insiste sulle richieste di annullamento della cartella di pagamento impugnata e sulla condanna alle spese delle parti resistenti.
Chiede la liquidazione dei compensi a carico dell'Erario, in ragione dell'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera in atti.
All'udienza del giorno 17 dicembre 2025 il Giudice monocratico procede all'esame degli atti del fascicolo.
Successivamente il Giudice monocratico pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado, in composizione monocratica, che l'odierno giudizio è stato originato dal ricorso con cui il contribuente ha impugnato la sopra indicata cartella di pagamento, avanzando le richiamate censure.
Sulla eccepita decadenza questa Corte, nella detta composizione, rileva che, come sopra evidenziato, la cartella scaturisce dalla sentenza n. 2794/2009 emessa dal Tribunale Penale di Catania, nel procedimento penale nei confronti di Ricorrente_1 Andrea, il quale veniva dichiarato colpevole del reato ascrittogli e veniva condannato al pagamento delle spese processuali nonché al risarcimento del danno nei confronti della parte civile.
Detta sentenza veniva confermata in secondo grado dalla Corte d'Appello di Catania, con sentenza n.
2124/2013 e diventava irrevocabile in data 03/01/2014.
Come da documentazione in atti, la cancelleria provvedeva all'iscrizione a debito dell'imposta di registro in misura fissa. Questo Giudice monocratico osserva che nel caso in esame non ricorre alcuna ipotesi di decadenza dell'Ente impositore ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 131/1986, come eccepita dal ricorrente, in quanto il citato art. 76 non si applica al procedimento di riscossione dell'imposta di registro prenotata a debito su atti giudiziari, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui:
«In tema di registrazione a debito di una sentenza, il procedimento di riscossione dell'imposta, in quanto condizionato all'acquisizione del carattere di definitività del provvedimento giudiziario ed affidato all'iniziativa del cancelliere dell'ufficio giudiziario e non dell'Amministrazione finanziaria, è incompatibile con il vincolo temporale di decadenza di cui all'art. 76, comma 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, sicché risulta applicabile il solo termine decennale di prescrizione previsto dall'art. 78 del medesimo d.P.R. n. 131 del 1986.» (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 5966/2015).
Tale posizione interpretativa è stata confermata con le successive decisioni della Suprema Corte Sentenza
n. 23061/2015 e Ordinanza n. 26798/2024.
Pertanto risulta totalmente infondato il primo motivo di ricorso.
Sulla eccezione di mancata notifica dell'atto prodromico alla cartella di pagamento, questo Giudice monocratico osserva che nel caso a mano non occorre la notifica di alcun atto presupposto né, più propriamente, dell'invito al pagamento ex art. 212 D.P.R. n. 115/2002 (In tema d'imposta di registro, l'invito al pagamento di cui all'art. 212 del d.P.R. n. 115 del 2002 è l'unico atto liquidatorio, previsto dalla legge, dell'imposta prenotata a debito, con cui viene comunicata al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, sicché, a prescindere dalla denominazione, va qualificato come avviso di accertamento o di liquidazione, la cui impugnazione non è facoltativa, ma necessaria ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, pena la cristallizzazione dell'obbligazione, che non può più essere contestata nel successivo giudizio avente ad oggetto la cartella di pagamento. - Cass. – Sez. 5 – Sentenza n. 23061/2015), in quanto, ai sensi di quanto ora disposto dall'art. 67 della legge n. 69/2009 (che ha modificato, tra l'altro, l'art. 227-ter del D.P.R. n.
115/2002), la iscrizione a ruolo avviene a cura di Equitalia Giustizia S.p.a. secondo nuove regole, essendo ora stabilito che entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo o, per le spese di mantenimento, cessata l'espiazione in istituto, l'ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall'articolo
1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la società Equitalia Giustizia S.p.a. procede all'iscrizione a ruolo.
Quindi non si applica il citato art. 212, che prevedeva l'invito al pagamento, e si procede con la iscrizione a ruolo, come accaduto in fattispecie.
A conferma di quanto sopra si richiama recente decisione della Corte di Cassazione, secondo la quale: «In materia di riscossione mediante ruolo delle spese processuali relative a sentenza penale di condanna, l'iscrizione a ruolo del credito effettuata dopo il 4 luglio 2009 - data di entrata in vigore della l. n. 69 del 2009, che ha modificato l'art. 227 ter del d.P.R. n. 115 del 2002 - non deve essere preceduta dalla notificazione dell'invito al pagamento, già previsto dall'art. 212 del d.P.R. n. 115 del 2002, dovendo ritenersi abrogata quest'ultima previsione a seguito della modifica del citato art. 227 ter.» (Cass. – Sez. 6-3 – Ordinanza n. 21178/2017).
Alla luce di quanto sopra, risulta del tutto infondato anche il secondo motivo di ricorso.
Con riferimento alla eccezione di prescrizione questa Corte monocratica osserva che, in fattispecie, la sentenza n. 2794 del 16.11.2009 emessa dal Tribunale di Catania è stata oggetto di appello, sicché non si è determinata alcuna definitività della stessa.
Successivamente al giudizio di secondo grado è stata emessa, dalla Corte di Appello di Catania – Sezione Prima Penale, la sentenza n. 2124/13 del 14/10/2013, depositata in data 22 ottobre 2013.
Non risulta che la decisione di appello sia stata ulteriormente impugnata e quindi, trascorsi i termini di legge, la decisione è divenuta definitiva.
A questo punto deve essere richiamato quanto già sopra precisato a proposito della eccezione di decadenza, evidenziando che, come chiarito dalla citata Cassazione n. 5966/2015 e successive analoghe statuizioni, il procedimento di riscossione dell'imposta è condizionato all'acquisizione del carattere di definitività del provvedimento giudiziario ed affidato all'iniziativa del cancelliere dell'ufficio giudiziario.
La decorrenza del termine decennale di prescrizione, di cui all'art. 78 del D.P.R. n. 131/1986 deve essere ricondotta al momento della definitività del provvedimento giudiziario, quindi, stante la impugnazione della sentenza n. 2794/2009 del Tribunale di Catania, allo scadere dei termini di impugnazione della decisione di appello.
Pertanto nessuna prescrizione e/o decadenza può dirsi maturata, anche in considerazione dei provvedimenti di sospensione adottati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica COVID 19, in particolare art. 68, comma 1 e comma 4-bis del D.L. 17-3-2020 n. 18 e art. 12, comma 2, del D.Lgs. 159/2015.
Per le esposte ragioni, anche il terzo motivo di ricorso risulta infondato.
Del tutto inconducente è la eccezione relativa ad intervenuta decadenza del concessionario della riscossione in relazione alle previsioni di cui all'art. 19, comma 2, lettera a) del d lgs 112/99, in quanto tale norma indica le cause che determinano la perdita del diritto del concessionario al discarico per inesigibilità, ma tale previsione non ha alcuna incidenza in materia di decadenza dei termini ai fini della notifica della cartella di pagamento.
Deve essere appena evidenziato che, contrariamente a quanto dedotto dal difensore di parte ricorrente, non risulta in atti alcuna delibera di ammissione del ricorrente al Patrocinio a spese dello Stato.
In conclusione, risultando infondate tutte le censure avanzate dal ricorrente avverso la cartella di pagamento in oggetto, il ricorso deve essere rigettato.
Con la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio in favore delle controparti resistenti, come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – Sez. III -, in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida, in favore di Equitalia
Giustizia S.p.a. nella misura di € 150,00, oltre spese generali ed oneri accessori, se dovuti;
ed in favore dell'Agenzia delle Entrate–Riscossione, nella misura di € 150,00, oltre spese generali. Così deciso in
Catania, nella Camera di Consiglio del 17 dicembre 2025. Il Giudice Monocratico rel./estensore dott. A.
TA
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MATARAZZO ON ANGELO MARI, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3722/2024 depositato il 25/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Porto Ulisse 51 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Equitalia Giustizia S.p.a. - 09982061005
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230002885002000 REGISTRO 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4497/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede di annullare la cartella di pagamento impugnata.
Con la condanna delle parti resistenti al pagamento dei compensi professionali.
Resistente/Appellato: Chiede di rigettare il ricorso, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 25/04/2024 Ricorrente_1 ha proposto ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e di Equitalia Giustizia S.p.a. avverso la cartella di pagamento n.
29320230002885002000, notificata in data 01.02.2024, per un complessivo importo di 200,00, inerente il ruolo emesso da Equitalia Giustizia spa avente n. 2023/0001043 reso esecutivo il 08.12.2022 e consegnato il 25.02.2023, inerente l'omesso versamento dell'imposta di registro atti giudiziari per l'anno 2009 - Procura della Repubblica di Catania sentenza n. 2794 del 16.11.2009 partita di credito 5053/2022.
Sostiene:
- la decadenza dell'Ente impositore, ai sensi dell'art. 76, comma 1, del D.P.R. n.131/86, in quanto nel caso di specie non è pervenuto al sig. Ricorrente_1 alcun avviso di accertamento e/o alcun atto prodromico atteso che la cartella è il primo atto con cui è venuto a conoscenza della pretesa;
- la omessa notifica dell'atto prodromico. La nullità della notifica di un atto presupposto inficia gli atti successivi determinando la nullità degli stessi. Il contribuente potrà dunque impugnare un atto consequenziale qualsiasi, impugnando con esso anche gli atti presupposti;
- la nullità della cartella in materia di imposta di registro per intervenuta prescrizione: in mancanza dell'avviso di liquidazione, non esistendo il presupposto della definitività del credito, la successiva iscrizione a ruolo dell'imposta di registro è da ritenere prescritta se notificata oltre il termine di cinque anni. In assenza di tale definitività non esiste alcuna imposta definitiva e quindi nessun credito definitivo, per cui non può tornare applicabile la norma sulla prescrizione decennale di cui all'art. 78. Nella fattispecie giacché non è stato notificato alcun atto impositivo nel termine quinquennale né in quello decennale, atteso che l'imposta di registro è datata 2009 mentre la cartella risulta notificata il 01.02.2024, può ritenersi maturata la prescrizione.
Chiede di annullare la cartella di pagamento impugnata.
Con la condanna di Agenzia delle Entrate Riscossione ed Equitalia Giustizia spa al pagamento dei compensi professionali.
Dichiara che il sig. Ricorrente_1 si riserva di presentare istanza di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato.
Con memorie di costituzione depositate in data 08/05/2024 si costituisce in giudizio Equitalia Giustizia
S.p.a., rappresentata e difesa come in atti.
Richiama i fatti ed evidenzia che la cartella trova fondamento nella sentenza n. 2794/2009 e che tale sentenza veniva confermata in secondo grado dalla Corte d'Appello di Catania, con sentenza n. 2124/2013 e diventava irrevocabile in data 03/01/2014.
Pertanto la cancelleria provvedeva all'iscrizione a debito dell'imposta di registro in misura fissa, stante la condanna al risarcimento del danno nei confronti della parte civile.
Eccepisce che, secondo quanto stabilito dall'art. 227-ter del d.P.R. n. 115 del 2002, la notifica della cartella di pagamento non deve essere preceduta dalla notificazione dell'invito al pagamento, già previsto dall'art. 212 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Richiama giurisprudenza di legittimità.
Contesta le eccezioni di decadenza e di prescrizione.
Chiede di rigettare il ricorso, con vittoria di spese e compensi del giudizio;
in subordine, di compensare le spese nei confronti di Equitalia Giustizia.
All'udienza del giorno 19 giugno 2024 viene trattata l'istanza di sospensione dell'atto impugnato e all'esito la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, con Ordinanza n. 2322/2024 depositata il
24/06/2024, rigetta la detta istanza di sospensione. Spese al merito.
L'Agenzia delle Entrate–Riscossione si costituisce in giudizio con deposito delle proprie controdeduzioni in data 02/08/2024.
Preliminarmente, eccepisce la mancanza di legittimazione passiva di Agenzia delle Entrate Riscossione relativamente ai motivi di opposizione che si riferiscono alla legittimità dell'iscrizione a ruolo ed in particolare alle attività dell'Ente Impositore.
Eccepisce, altresì, la inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 14 , comma 6-bis del D. Lgs. n. 546/1992.
Nel caso che ci occupa parte ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento formulando eccezioni afferenti al merito della pretesa impositiva, chiamando in causa unicamente questo Agente della riscossione. E' di palese evidenza che le motivazioni poste a supporto dell'odierna opposizione rientrano – unicamente – nell'ambito della competenza dell'Ente impositore, che comunque è rimasto estraneo al giudizio per non essere stato chiamato in causa dal ricorrente.
Posto che nel ricorrere di detta circostanza (vizi eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato) unico soggetto chiamato ad argomentare non può che essere l'ente impositore, l'odierno ricorrente avrebbe dovuto, già in seno al ricorso, curarne la chiamata in giudizio.
A tal riguardo, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 39 del D.Lgs. n. 112/99 e 269, comma 2°, C.P.C , questo Agente della Riscossione dichiara di voler chiamare in causa il tribunale di Catania Ufficio recupero crediti ( Ente impositore) e per gli effetti chiede lo spostamento della prima udienza, allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'art. 163-bis c.p.c.
Con riferimento alle eccezioni di decadenza e di prescrizione che avrebbero determinato l'estinzione del diritto di credito in epoca antecedentemente alla notifica dell'atto opposto ribadisce il difetto di legittimazione passiva dell'ente della Riscossione il quale, come semplice incaricato della esazione dei tributi iscritti in ruoli esecutivi, non ha titolo, né ragioni, per sindacare la bontà dell'iscrizione a ruolo ed entrare nel merito del gravame.
Sostiene la legittimità della procedura di riscossione precisando che l'Agente della Riscossione ha legittimamente notificato l'atto di cui è causa.
Chiede di dichiarare la mancanza di legittimazione passiva;
di dichiarare legittima la procedura di riscossione.
Parte ricorrente in data 13/12/2025 deposita memorie illustrative con le quali evidenzia la decadenza oltre che la prescrizione del credito imputabili sia all'ente impositore che al concessionario della riscossione.
Si evidenzia infatti che in data antecedente alla cartella non risulta notificato ad opera dell'ente impositore alcun avviso di accertamento o di pagamento al sig. Ricorrente_1, il quale viene a conoscenza della pretesa tramite la ricezione della cartella di pagamento, notificata ben oltre il decorso del termine prescrizionale vigente.
Solo infatti in data 01.02.2024 l'Agenzia delle Entrate Riscossione notificava a mezzo raccomandata a/r al sig. Ricorrente_1 apposita cartella di pagamento n. 29320230002885002000 per un complessivo importo di 200,00, inerente il ruolo emesso da Equitalia Giustizia spa avente n. 2023/0001043 reso esecutivo il
08.12.2022 e consegnato il 25.02.2023, inerente l'omesso versamento dell'imposta di registro atti giudiziari per l'anno 2009 - Procura della Repubblica di Catania sentenza n. 2794 del 16.11.2009 partita di credito
5053/2022.
Atteso che come rilevato da Equitalia in atti è trascorso circa un anno dalla consegna del ruolo avvenuta il
25.02.2023 alla notifica della cartella datata 01.02.2024, anche il concessionario della riscossione è incorso in decadenza.
Dalla data di consegna come previsto dalla disposizione contenuta nell'articolo 19 comma 2 lettera a) del d lgs 112/99, non possono trascorrere oltre nove mesi di tempo all'Agente della Riscossione per la notifica della cartella, decorrenti dalla consegna del ruolo.
Infatti, ai sensi del comma 2 dell'articolo 19, tra i motivi che legittimano il diniego al discarico rientra la mancata notificazione imputabile al concessionario, della cartella di pagamento, prima del decorso del nono mese successivo alla consegna del ruolo.
Insiste sulle richieste di annullamento della cartella di pagamento impugnata e sulla condanna alle spese delle parti resistenti.
Chiede la liquidazione dei compensi a carico dell'Erario, in ragione dell'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera in atti.
All'udienza del giorno 17 dicembre 2025 il Giudice monocratico procede all'esame degli atti del fascicolo.
Successivamente il Giudice monocratico pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado, in composizione monocratica, che l'odierno giudizio è stato originato dal ricorso con cui il contribuente ha impugnato la sopra indicata cartella di pagamento, avanzando le richiamate censure.
Sulla eccepita decadenza questa Corte, nella detta composizione, rileva che, come sopra evidenziato, la cartella scaturisce dalla sentenza n. 2794/2009 emessa dal Tribunale Penale di Catania, nel procedimento penale nei confronti di Ricorrente_1 Andrea, il quale veniva dichiarato colpevole del reato ascrittogli e veniva condannato al pagamento delle spese processuali nonché al risarcimento del danno nei confronti della parte civile.
Detta sentenza veniva confermata in secondo grado dalla Corte d'Appello di Catania, con sentenza n.
2124/2013 e diventava irrevocabile in data 03/01/2014.
Come da documentazione in atti, la cancelleria provvedeva all'iscrizione a debito dell'imposta di registro in misura fissa. Questo Giudice monocratico osserva che nel caso in esame non ricorre alcuna ipotesi di decadenza dell'Ente impositore ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 131/1986, come eccepita dal ricorrente, in quanto il citato art. 76 non si applica al procedimento di riscossione dell'imposta di registro prenotata a debito su atti giudiziari, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui:
«In tema di registrazione a debito di una sentenza, il procedimento di riscossione dell'imposta, in quanto condizionato all'acquisizione del carattere di definitività del provvedimento giudiziario ed affidato all'iniziativa del cancelliere dell'ufficio giudiziario e non dell'Amministrazione finanziaria, è incompatibile con il vincolo temporale di decadenza di cui all'art. 76, comma 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, sicché risulta applicabile il solo termine decennale di prescrizione previsto dall'art. 78 del medesimo d.P.R. n. 131 del 1986.» (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 5966/2015).
Tale posizione interpretativa è stata confermata con le successive decisioni della Suprema Corte Sentenza
n. 23061/2015 e Ordinanza n. 26798/2024.
Pertanto risulta totalmente infondato il primo motivo di ricorso.
Sulla eccezione di mancata notifica dell'atto prodromico alla cartella di pagamento, questo Giudice monocratico osserva che nel caso a mano non occorre la notifica di alcun atto presupposto né, più propriamente, dell'invito al pagamento ex art. 212 D.P.R. n. 115/2002 (In tema d'imposta di registro, l'invito al pagamento di cui all'art. 212 del d.P.R. n. 115 del 2002 è l'unico atto liquidatorio, previsto dalla legge, dell'imposta prenotata a debito, con cui viene comunicata al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, sicché, a prescindere dalla denominazione, va qualificato come avviso di accertamento o di liquidazione, la cui impugnazione non è facoltativa, ma necessaria ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, pena la cristallizzazione dell'obbligazione, che non può più essere contestata nel successivo giudizio avente ad oggetto la cartella di pagamento. - Cass. – Sez. 5 – Sentenza n. 23061/2015), in quanto, ai sensi di quanto ora disposto dall'art. 67 della legge n. 69/2009 (che ha modificato, tra l'altro, l'art. 227-ter del D.P.R. n.
115/2002), la iscrizione a ruolo avviene a cura di Equitalia Giustizia S.p.a. secondo nuove regole, essendo ora stabilito che entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo o, per le spese di mantenimento, cessata l'espiazione in istituto, l'ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall'articolo
1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la società Equitalia Giustizia S.p.a. procede all'iscrizione a ruolo.
Quindi non si applica il citato art. 212, che prevedeva l'invito al pagamento, e si procede con la iscrizione a ruolo, come accaduto in fattispecie.
A conferma di quanto sopra si richiama recente decisione della Corte di Cassazione, secondo la quale: «In materia di riscossione mediante ruolo delle spese processuali relative a sentenza penale di condanna, l'iscrizione a ruolo del credito effettuata dopo il 4 luglio 2009 - data di entrata in vigore della l. n. 69 del 2009, che ha modificato l'art. 227 ter del d.P.R. n. 115 del 2002 - non deve essere preceduta dalla notificazione dell'invito al pagamento, già previsto dall'art. 212 del d.P.R. n. 115 del 2002, dovendo ritenersi abrogata quest'ultima previsione a seguito della modifica del citato art. 227 ter.» (Cass. – Sez. 6-3 – Ordinanza n. 21178/2017).
Alla luce di quanto sopra, risulta del tutto infondato anche il secondo motivo di ricorso.
Con riferimento alla eccezione di prescrizione questa Corte monocratica osserva che, in fattispecie, la sentenza n. 2794 del 16.11.2009 emessa dal Tribunale di Catania è stata oggetto di appello, sicché non si è determinata alcuna definitività della stessa.
Successivamente al giudizio di secondo grado è stata emessa, dalla Corte di Appello di Catania – Sezione Prima Penale, la sentenza n. 2124/13 del 14/10/2013, depositata in data 22 ottobre 2013.
Non risulta che la decisione di appello sia stata ulteriormente impugnata e quindi, trascorsi i termini di legge, la decisione è divenuta definitiva.
A questo punto deve essere richiamato quanto già sopra precisato a proposito della eccezione di decadenza, evidenziando che, come chiarito dalla citata Cassazione n. 5966/2015 e successive analoghe statuizioni, il procedimento di riscossione dell'imposta è condizionato all'acquisizione del carattere di definitività del provvedimento giudiziario ed affidato all'iniziativa del cancelliere dell'ufficio giudiziario.
La decorrenza del termine decennale di prescrizione, di cui all'art. 78 del D.P.R. n. 131/1986 deve essere ricondotta al momento della definitività del provvedimento giudiziario, quindi, stante la impugnazione della sentenza n. 2794/2009 del Tribunale di Catania, allo scadere dei termini di impugnazione della decisione di appello.
Pertanto nessuna prescrizione e/o decadenza può dirsi maturata, anche in considerazione dei provvedimenti di sospensione adottati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica COVID 19, in particolare art. 68, comma 1 e comma 4-bis del D.L. 17-3-2020 n. 18 e art. 12, comma 2, del D.Lgs. 159/2015.
Per le esposte ragioni, anche il terzo motivo di ricorso risulta infondato.
Del tutto inconducente è la eccezione relativa ad intervenuta decadenza del concessionario della riscossione in relazione alle previsioni di cui all'art. 19, comma 2, lettera a) del d lgs 112/99, in quanto tale norma indica le cause che determinano la perdita del diritto del concessionario al discarico per inesigibilità, ma tale previsione non ha alcuna incidenza in materia di decadenza dei termini ai fini della notifica della cartella di pagamento.
Deve essere appena evidenziato che, contrariamente a quanto dedotto dal difensore di parte ricorrente, non risulta in atti alcuna delibera di ammissione del ricorrente al Patrocinio a spese dello Stato.
In conclusione, risultando infondate tutte le censure avanzate dal ricorrente avverso la cartella di pagamento in oggetto, il ricorso deve essere rigettato.
Con la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio in favore delle controparti resistenti, come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – Sez. III -, in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida, in favore di Equitalia
Giustizia S.p.a. nella misura di € 150,00, oltre spese generali ed oneri accessori, se dovuti;
ed in favore dell'Agenzia delle Entrate–Riscossione, nella misura di € 150,00, oltre spese generali. Così deciso in
Catania, nella Camera di Consiglio del 17 dicembre 2025. Il Giudice Monocratico rel./estensore dott. A.
TA