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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/12/2025, n. 7819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7819 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome Del Popolo Italiano LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
- Sez. III Civile - così composta: dott.ssa Silvia Di Matteo - Presidente est. dott. Paolo Andrea Taviano - Consigliere dott. Renato Castaldo – Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in secondo grado iscritta al n. 849/2025 posta in deliberazione all'udienza collegiale del 17.12.2025, vertente tra
Avv. in proprio ex art. 86 c.p.c. Parte_1
Ricorrente
e
CP_1 resistente contumace
OGGETTO: rogatorie civili
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. l'Avvocato chiedeva “che l'Ecc.ma Corte Parte_1
d'Appello adita, contrariis reiectis e previe le declaratorie più opportune, previa fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti e del relativo termine di costituzione in giudizio, condanni il Sig. , C.F.: al pagamento CP_1 CodiceFiscale_1 della somma di € 5.000,00, oltre accessori di legge, in favore dell'Avv. o della Parte_1 diversa somma, maggiore e/o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi speciali di cui al D.
Lgs. 231/2002, dalla prima messa in mora al saldo, per l'attività professionale menzionata…”.
In data 26 febbraio 2025, con decreto del Presidente, veniva fissata la prima udienza di comparizione il 17/12/2025 e veniva altresì disposta la notifica del ricorso e del decreto nei confronti del resistente, ai fini dell'instaurazione del contraddittorio. Alla suddetta udienza, il ricorrente non aveva depositato la notifica del ricorso e del decreto.
La Corte, pertanto, tratteneva la causa in decisione ai fini della declaratoria di estinzione del giudizio.
In data 19/12/2025 l'Avv. depositava atto di rinuncia alle domande. Pt_1
Rileva la Corte che avendo il ricorrente rinunciato agli atti è venuta meno la ragione del contendere, con la conseguenza che, ex art. 306 c.p.c, va dichiarato estinto il presente giudizio.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dall'Avvocato Parte_1 dichiara l'estinzione del presente giudizio.
Così deciso in Roma il 22 novembre 2025
Il Presidente estensore Silvia Di Matteo