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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 24/07/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 2254/2025 Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento per adozione di persona maggiorenne instaurato da
, con l'Avv. IORI FRANCESCA Parte_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
Il ricorrente conclude come da ricorso. Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023. FATTO E DIRITTO
Nel ricorso introduttivo la il sig. ha esposto quanto segue. Parte_1
-il ricorrente intende adottare il signor , Parte_2 nato a [...] l'[...], Codice Fiscale , C.F._1 residente in [...], Frazione Cares n. 55;
- che è figlio di , nata a [...] Parte_2 Persona_1
(RO), il 31.08.1971 e residente in [...], Frazione Cares n. 55;
- che il ricorrente e la signora si sono sposati in data 14.05.2005 Persona_1 quando il ragazzo era ancora piccolo;
- che il ricorrente ha sostanzialmente fatto da padre a;
Parte_2
- che il ricorrente è pertanto convivente e residente con l'adottando da lungo tempo tanto che fra loro si è instaurato un forte legame affettivo al quale intende dare ora una veste giuridica;
- che il padre biologico di , oltre ad essere deceduto da Parte_2 tempo, non ha mai voluto riconoscere il figlio: non alla nascita e neppure successivamente;
- che porta pertanto il cognome della madre desidera, Parte_2 una volta adottato, portare il solo cognome del ricorrente;
- che l'adottando è ampiamente maggiorenne e fra il ricorrente e l'adottando intercorrono più di diciotto anni;
- che l'adottando è di stato libero;
- che l'adottando non è mai stato adottato da nessuno. Per tale adozione ricorrono tutte le condizioni previste dalla legge e non osta alcun impedimento ed ha quindi chiesto che il Tribunale voglia dichiarare l'adozione del signor , nato a [...] Parte_2
LC (RO) l'11.10.1993, Codice Fiscale , da parte del C.F._1 signor , nato a [...] il [...], Codice Parte_1
Fiscale , entrambi residenti in [...], C.F._2
Frazione Cares n. 55, con ogni effetto di legge, ordinando all'Ufficiale dello
Stato Civile competente di provvedere agli adempimenti conseguenti e che il cognome del medesimo (=Ilina) sia sostituito con quello dell'adottante (=Sportaro). Tutto quanto sopra in fatto premesso,
- acquisito il consenso personale all'adozione da parte dell'adottante, dell'adottando e della madre di quest'ultimo, sig.ra ; Persona_1
-ritenuto che il ricorso appare suscettibile di accoglimento, oltre che in punto motivazioni, anche da un punto di vista formale, sussistendo tutti i requisiti necessari e previsti ex lege: l'adottante ha più di 35 anni di età (art. 291 c.c.), la differenza di età tra adottante ed adottando è superiore a 18 anni, e vi è consenso all'adozione da parte dell'adottante, dell'adottando e dei genitori dell'adottando;
-ritenuto, dunque, che ricorrono tutte le condizioni previste dalla legge e che all'adozione richiesta non osta alcun impedimento, atteso che l'adozione conviene all'adottando stante l'evidente interesse a vedere consolidato, anche sul piano formale, il rapporto affettivo che lega l'adottante all'adottando, considerato che tra loro si è creato negli anni un vincolo affettivo estremamente solido ed importante ed è inoltre conferente l'interesse all'acquisizione dei diritti successori di legge nei confronti dell'adottante;
-ritenuto che l'adottando assumerà il cognome dell'adottante ai sensi dell'art. 299 co. 1 c.c.;
Pag. 2 di 3 -rilevato, infine, che gli elementi raccolti nel corso dell'audizione degli interessati escludono l'opportunità di disporre la formalità della pubblicazione, di cui all'art. 314 co. 3 c.c.;
P.Q.M.
visti gli artt. 291, 296, 297, 311, 312 e 313 c.c., come modd. dall'art. 20 L. n.
149/2001, 737 e 738 c.p.c., come mod. dall'art. 31 L. n. 149/2001; DICHIARA farsi luogo all'adozione, da parte di , nato a [...] il Parte_1
03.06.1974, Codice Fiscale , della persona maggiorenne C.F._2
, nato a [...] Parte_2
l'11.10.1993, Codice Fiscale , fermi restando tutti i diritti e C.F._1 doveri dell'adottando verso la famiglia di origine, salve le eccezioni stabilite dalla legge. A norma dell'art. 299 co. 1 c.c. l'adottando assumerà il cognome dell'adottante, che verrà anteposto al proprio.
MANDA Alla Cancelleria affinché provveda:
1) alla trascrizione sull'apposito registro di cui agli artt. 314 c.c. e 37 disp. att. cpc;
2) alla comunicazione all'Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione di competenza;
3) agli adempimenti di competenza, di cui all'art. 134 cpc. Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 2 luglio 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 2254/2025 Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento per adozione di persona maggiorenne instaurato da
, con l'Avv. IORI FRANCESCA Parte_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
Il ricorrente conclude come da ricorso. Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023. FATTO E DIRITTO
Nel ricorso introduttivo la il sig. ha esposto quanto segue. Parte_1
-il ricorrente intende adottare il signor , Parte_2 nato a [...] l'[...], Codice Fiscale , C.F._1 residente in [...], Frazione Cares n. 55;
- che è figlio di , nata a [...] Parte_2 Persona_1
(RO), il 31.08.1971 e residente in [...], Frazione Cares n. 55;
- che il ricorrente e la signora si sono sposati in data 14.05.2005 Persona_1 quando il ragazzo era ancora piccolo;
- che il ricorrente ha sostanzialmente fatto da padre a;
Parte_2
- che il ricorrente è pertanto convivente e residente con l'adottando da lungo tempo tanto che fra loro si è instaurato un forte legame affettivo al quale intende dare ora una veste giuridica;
- che il padre biologico di , oltre ad essere deceduto da Parte_2 tempo, non ha mai voluto riconoscere il figlio: non alla nascita e neppure successivamente;
- che porta pertanto il cognome della madre desidera, Parte_2 una volta adottato, portare il solo cognome del ricorrente;
- che l'adottando è ampiamente maggiorenne e fra il ricorrente e l'adottando intercorrono più di diciotto anni;
- che l'adottando è di stato libero;
- che l'adottando non è mai stato adottato da nessuno. Per tale adozione ricorrono tutte le condizioni previste dalla legge e non osta alcun impedimento ed ha quindi chiesto che il Tribunale voglia dichiarare l'adozione del signor , nato a [...] Parte_2
LC (RO) l'11.10.1993, Codice Fiscale , da parte del C.F._1 signor , nato a [...] il [...], Codice Parte_1
Fiscale , entrambi residenti in [...], C.F._2
Frazione Cares n. 55, con ogni effetto di legge, ordinando all'Ufficiale dello
Stato Civile competente di provvedere agli adempimenti conseguenti e che il cognome del medesimo (=Ilina) sia sostituito con quello dell'adottante (=Sportaro). Tutto quanto sopra in fatto premesso,
- acquisito il consenso personale all'adozione da parte dell'adottante, dell'adottando e della madre di quest'ultimo, sig.ra ; Persona_1
-ritenuto che il ricorso appare suscettibile di accoglimento, oltre che in punto motivazioni, anche da un punto di vista formale, sussistendo tutti i requisiti necessari e previsti ex lege: l'adottante ha più di 35 anni di età (art. 291 c.c.), la differenza di età tra adottante ed adottando è superiore a 18 anni, e vi è consenso all'adozione da parte dell'adottante, dell'adottando e dei genitori dell'adottando;
-ritenuto, dunque, che ricorrono tutte le condizioni previste dalla legge e che all'adozione richiesta non osta alcun impedimento, atteso che l'adozione conviene all'adottando stante l'evidente interesse a vedere consolidato, anche sul piano formale, il rapporto affettivo che lega l'adottante all'adottando, considerato che tra loro si è creato negli anni un vincolo affettivo estremamente solido ed importante ed è inoltre conferente l'interesse all'acquisizione dei diritti successori di legge nei confronti dell'adottante;
-ritenuto che l'adottando assumerà il cognome dell'adottante ai sensi dell'art. 299 co. 1 c.c.;
Pag. 2 di 3 -rilevato, infine, che gli elementi raccolti nel corso dell'audizione degli interessati escludono l'opportunità di disporre la formalità della pubblicazione, di cui all'art. 314 co. 3 c.c.;
P.Q.M.
visti gli artt. 291, 296, 297, 311, 312 e 313 c.c., come modd. dall'art. 20 L. n.
149/2001, 737 e 738 c.p.c., come mod. dall'art. 31 L. n. 149/2001; DICHIARA farsi luogo all'adozione, da parte di , nato a [...] il Parte_1
03.06.1974, Codice Fiscale , della persona maggiorenne C.F._2
, nato a [...] Parte_2
l'11.10.1993, Codice Fiscale , fermi restando tutti i diritti e C.F._1 doveri dell'adottando verso la famiglia di origine, salve le eccezioni stabilite dalla legge. A norma dell'art. 299 co. 1 c.c. l'adottando assumerà il cognome dell'adottante, che verrà anteposto al proprio.
MANDA Alla Cancelleria affinché provveda:
1) alla trascrizione sull'apposito registro di cui agli artt. 314 c.c. e 37 disp. att. cpc;
2) alla comunicazione all'Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione di competenza;
3) agli adempimenti di competenza, di cui all'art. 134 cpc. Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 2 luglio 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
Pag. 3 di 3