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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVII, sentenza 30/01/2026, n. 1372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1372 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1372/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
PIRONE OLGA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6811/2025 depositato il 24/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240253520139000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240253520139000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240253520139000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1021/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'odierno ricorso depositato in data 17 marzo 2025 è stato chiesto l'annullamento della cartella esattoriale emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione n. 097 2024 02535201 39 000, notificata il 21 gennaio 2025
a seguito del controllo effettuato ai sensi dell'art. 36 bis D.P.R. 600/73 sulla dichiarazione integrativa modello
Unico 2018, per i redditi anno 2017 per maggiore imposta Irpef, addizionale regionale e addizionale comunale oltre interessi e sanzioni per complessivi Euro 6.161,49 RGR n. 6811/2025.
Si costituiva l'agenzia delle entrate-riscossione, chiedendo il rigetto del ricorso.
La parte con un articolato motivo di ricorso chiedeva l'annullamento dell'atto, salvo poi, nelle more, depositare memoria con il riconoscimento del debito e di avere nel frattempo provveduto al pagamento.
All'udienza del 28 gennaio 2026 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in quanto risulta che il ricorrente ha provveduto, tempestivamente, al saldo della cartella (in data 18/9/2025 come da all.1 del ricorso).
Le spese possono essere compensate in ragione del comportamento tempestivo e collaborativo della parte.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica Dichiara cessata la materia del contendere Spese compensate
Roma li 28 gennaio 2026 Il giudice est. (Olga Pirone)
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
PIRONE OLGA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6811/2025 depositato il 24/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240253520139000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240253520139000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240253520139000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1021/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'odierno ricorso depositato in data 17 marzo 2025 è stato chiesto l'annullamento della cartella esattoriale emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione n. 097 2024 02535201 39 000, notificata il 21 gennaio 2025
a seguito del controllo effettuato ai sensi dell'art. 36 bis D.P.R. 600/73 sulla dichiarazione integrativa modello
Unico 2018, per i redditi anno 2017 per maggiore imposta Irpef, addizionale regionale e addizionale comunale oltre interessi e sanzioni per complessivi Euro 6.161,49 RGR n. 6811/2025.
Si costituiva l'agenzia delle entrate-riscossione, chiedendo il rigetto del ricorso.
La parte con un articolato motivo di ricorso chiedeva l'annullamento dell'atto, salvo poi, nelle more, depositare memoria con il riconoscimento del debito e di avere nel frattempo provveduto al pagamento.
All'udienza del 28 gennaio 2026 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in quanto risulta che il ricorrente ha provveduto, tempestivamente, al saldo della cartella (in data 18/9/2025 come da all.1 del ricorso).
Le spese possono essere compensate in ragione del comportamento tempestivo e collaborativo della parte.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica Dichiara cessata la materia del contendere Spese compensate
Roma li 28 gennaio 2026 Il giudice est. (Olga Pirone)