Sentenza 14 dicembre 2022
Massime • 1
In tema di rescissione del giudicato, la nomina di un difensore di fiducia, avvenuta dopo che, nella fase delle indagini preliminari, l'indagato abbia eletto domicilio presso il difensore d'ufficio, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo, che legittima la sua celebrazione in assenza, salva la possibilità, per il condannato, di allegare circostanze di fatto che inducano a ritenere che, nonostante la nomina di un difensore fiduciario, non vi sia stata conoscenza della celebrazione del processo e che ciò non sia dipeso da colpevole disinteresse per la vicenda processuale.
Commentario • 1
- 1. Elezione di domilcilio, basta una PEC (Cass. 42452/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 novembre 2024
Ritenuto in fatto 1. Il difensore di C.R., avv. FR, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza con la quale la Corte d'appello di Salerno ha rigettato la richiesta di rescissione della sentenza, passata in giudicato, con la quale il Tribunale di Nocera Inferiore ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti di minaccia e lesioni aggravate ai danni delle costituite parti civili. 2. Con un unico motivo, la difesa lamenta che: - la notifica del decreto di citazione a giudizio nei confronti del difensore di fiducia era stata effettuata «solo in proprio» e non anche «come domiciliatario» dell'imputato; - la notifica del decreto di citazione a giudizio nei confronti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/12/2022, n. 14577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14577 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2022 |
Testo completo
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sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Giuseppina CASELLA, il quale ha concluso chiedendo il ri9etto del ricorso. 1 RITENUTO IN FATTO Con ordinanza pronunziata in data 7 giugno 2022 la Corte di appello di Torino ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato prest:mtata in data 1 1 febbraio 2022 dalla difesa di G.S. Nell'argomentare la decisione in tal modo assunta la Corte subalpina ha dapprima riferito che la difesa della istante ha rappresentato quanto segue: in data 26 settembre 2017 la cittadina cinese G.S. appena rientrata dalla madrepatria, veniva identificata alla frontiera in quanto soggetto indagato e nel relativo verbale provvedeva ad eleggere domicilio in relazione al procedimento penale che la vedeva indagata presso il difensore di ufficio, contestualmente per lei nominato;
il giorno immediatamente successivo la medesima provvedeva a nominare un proprio difensore fiduciario ed a comunicare tale nomina alla Procura della Repubblica procedente con lettera raccomandata, ricevuta in data 30 ottobre 2017; il 17 gennaio 2022 era notificato alla predetta un ordine di esecuzione penale emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verbania;
solo in tale occasione la stessa apprendeva di essere stata sottoposta a procedimento penale, in esito al quale ella era stata condannata con sentenza passata in giudicato non essendo stata impugnata dal suo difensore di ufficio la decisione a lei sfavorevole presa dal giudice di prima istanza;
attraverso un esame dell'incarto processuale la�verificava che tutte le comunicazioni e le notificazioni riguardanti il processo celebrato nei suoi confronti erano state eseguite, se a lei indirizzate, presso il difensore di ufficio a suo tempo nominato nel suo interesse e presso il quale la stessa aveva eletto domicilio;
precisava la ricorrente difesa da una parte che la �iY.Q con tale professionista non aveva mai avuto alcun contatto ma che, per converso, era stata pienamente ignorata dagli uffici procedenti la avvenuta nomina del difensore fiduciario. Sulla base di questi dati la ricorrente ha segnalato la erroneità dell'avvenuta dichiarazione della sua assenza fatta nel corso del giudizio svolto a suo carico, chiedendo conseguentemente la rescissione del giudicato in tale modo formatosi, non potendo essere fondata la ritenuta sua 2 conoscenza della pendenza del giudizio sul mero fatto che la stessa aveva proceduto- aHa e�zi-one di domtciHo presso il difenso-re di uffi-ci-o, laddo-ve ta•e operazione non sia stata seguita dall'instaurazione di un rapporto professionale fra questo e la parte difesa. Nel rigettare la richiesta di rescissione del giudicato così introdotta dalla difesa la Corte di appello di Torino ha osservato che la conoscenza del procedimento da parte di costei era dimostrata dal fatto che la stessa aveva proceduto alla nomina del difensore fiduciario, il quale si era, tuttavia, del tutto disinteressato dell'andamento del processo, essendosi limitato a depositare la sua nomina presso l'Ufficio procedente. Per cui la nullità della notificazione del decreto che dispone il giudizio al difensore di ufficio non è fattore che possa consentire l'accoç11imento della istanza di rescissione del giudicato, posto che la dichiarazione di assenza della imputata, la quale era pur consapevole della esistenza della pendenza giudiziaria, è stata determinata dal fatto che la stessa si è colpevolmente disinteressata della progressione del procedimento penale instaurato a suo carico. Avverso il descritto provvedimento ha interposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore fiduciario, articolando un unico motivo di . ricorso, con il quale ha lamentato la violazione dell'art. 629-bis cod. proc. pen. - in quanto la mancata conoscenza della pendenza del procedimento era stata dovuta ad una causa incolpevole - come emerg1e dal confronto fra la presente fattispecie e le più recenti applicazioni giurisprudenziali che la stessa Corte di cassazione ha fatto del citato art. 629-bis cod. proc. pen. Ha, infatti, osservato la ricorrente che lei si è limitata ad eleggere domicilio presso il difensore di ufficio, ma, non avendo mai avuto contatti con questo non ha mai avuto alcuna cognizione dell'andamento del processo, posto che la elezione di domicilio è stata fatta quando questo non era ancora iniziato, e si era solo nella fase delle indagini preliminari. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso, essendo risultato manifestamente infondato il motivo posto alla sua base, è inammissibile e, per tale lo stesso deve essere ora considerato. Si osserva, infatti, quanto al caso di specie, che è indubbio il fatto che la ricorrente fosse venuta a conoscenza sin dal settembre d€'1 2017 della 3 pendenza di un procedimento penale a suo carico;
in ragione di ciò la stessa ebbe ad attivarsi sia provvedendo ad eleggere domicilio presso il difensore di ufficio che le era stato nominato, sia provvedendo, il giorno immeditatamente successivo, a nominare, sia pure senza eleggere domicilio presso di questo, un difensore fiduciario. Ciò posto si rileva che l'art. 629-bis cod. proc. pen., nel regolare l'istituto della rescissione del giudicato prevede, espressamente, che questo mezzo straordinario di impugnazione delle sentenze già passate in giudicato è esperibile allorchè il condannato "nei cui confronti si sia procedUito in assenza per tutta la durata del processo ( ... ) provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo". Tale puntuale lezione normativa in primo luogo evidenzia che, ai fini della esperib-Hità del predetto mezzo processuale è necessario che la incolpevole mancata conoscenza del processo sia riferibile al ''condannato"; quindi, né alle altre parti private del processo, nei cui confronti il rimedio è del tutto inaccessibile, né nei confronti del difensore del "condannato", in ordine aHa cui posizione ed in relazione agli eventuali vizi riconducibili alla notificazione degli atti a questo indirizzati valgono gli ordinari limiti connessi ai termini per la presentazione delle impugnazioni e le eventuali preclusioni dettate dall'essersi determinata la sanatoria del vizio lamentato ovvero fo-rmatà la cosa giudicata in ordine ai possibili vizi connessi alla evocazione in giudizio di tale parte processuale. Quanto, invece, al condannato, giova ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, effettivamente - sulla base de!l più recente orientamento giurisprudenziale col quale è stato superato il precedente indirizzo, in base al quale si sarebbe dovuta escludere l'incolpevole mancata conoscenza del processo nel caso in cui fosse risultato che l'imputato avesse, come nel caso che ora interessa, nel corso dell'identificazione da parte della polizia giudiziaria, prima ancora dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato, eletto domicilio presso il difensore di ufficio, derivando da ciò una presunzione di conoscenza del processo che legittima il giudice 21 procedere in assenza dell'imputato, sul quale grava l'onere di attivarsi per tenere contatti informativi con il proprio difensore sullo sviluppo del procedimento (in tale senso: Corte di cassazione, Sezione IV penale, 16 marzo 2020, n. 10238) - deve affermarsi che dalla sola elezione del domicilio effettuata dall'indagato presso il difensore d'ufficio nella fase delle indagini preliminari non discende una presunzione di conoscenza del processo o di volontaria sottrazione allo 4 stesso, automaticamente preclusiva della rescissione del giudicato (Corte di cassazione, Sezione III penale, 29 marzo 2021, n. 11813). Tuttavia, una tale principio va delimitato nella sua portata, con la precisazione, autorevolmente formulata., che lo stesso recede laddove il giudice abbia potuto verificare con certezza, anche in presenza di altri elementi positivamente deponenti, che l'interessato abbia avuto conoscenza del procedimento e si sia sottratto volontariamente allo stesso (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 17 agosto 2020, n. 23948). Ritiene questo Collegio che la delimitazione alla predetta regola astratta sia tanto più i ragionevolmente sostenibile ove la stessa sia coniugata con il rilievo che la avvenuta nomina di un difensore di fiducia posto a tutela degli interessi processuali della parte in causa costituisce indice di effettiva conoscenza del processo che, pertanto, legittima la celebrazione del giudizio anche in sua assenza, salva la possibilità di allegazione, da parte del condannato, di circostanze di fatto che consentano di ritenere che egli, non astante la avvenuta nomina di un difensore fiduciario (si immag1ini l'awenuta nomina del difensore fiduciario ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. pen., ricorrendone le condizioni, da parte del prossimo congiunto dell'interessato), non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che questa non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 17 aprile 2022, n. 13236). Nel caso di specie non solo la odierna ricorrente ha eletto - e mai revocato tale elezione - un domicilio speciale presso un professionista con il quale, pur consapevole che le notificazion·i a lei dirette sarebbero state eseguite a sue mani, non ha inteso prendere alcun contatto, ma, evidentemente consapevole della esistenza del procedimento e dlella serietà di tale evenienza, ha altresì provveduto direttamente a nominare un proprio difensore fiduciario. La successiva circostanza che la stessa abbia del tutto trascurato non solo, come detto, di assumere informazioni presso il suo domiciliatario in ordine ai possibili sviluppi del processo, di cui quello era stato informato <:Jata la qualiffca rivestita, ma anche di stabilire contatti con il soggetto da lei fiduciariamente designato come il tutore dei suoi interesse, è fattore che evidenzia quel quantum di responsabilità a suo carico necessario ad escludere che la sua assenza dal giudizio sia stata cagionata dalla incolpevole ignoranza deUa celebrazione del processo a suo carico. 5 Alla luce dei rilievi che precedono, evidenzianti la manifesta infondatezza del motivo di impugnazione, il ricorso deve, pertanto, esSE!re dichiarato inammissibile e la ricorrente va condannata, visto l'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al paç1amento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2022 Il Consigliere estensore (Andrea In caso di diffusione del presente provvedimento, si dispone che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone, a norma dell'art. 52 del dlgs n. 196 del 2003, in quanto imposto dalla legge. 1··�. .., - 6 APR 2023 . , ' '·'. \. Dl' ;\RIO, · ... ----- ' - i. 6