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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/12/2025, n. 1123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1123 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione civile
N. 614/2020 R.G.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, composta dai magistrati:
Dott. IN ON - Presidente
Dott. ssa Federica Rende - Consigliera
Dott. SA IN - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero in epigrafe, vertente
TRA
, C.F.: nato a [...] il Parte_1 C.F._1
01/11/1949 ed ivi residente a[...];
, C.F.: , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
Porto Salvo (RC) il 03/08/1962, e residente a [...]alla via c.da Maldariti
Ravagnese n. 28/C P. 1;
, C.F.: , nato a [...] il Controparte_2 C.F._3
26/05/1969 ed ivi residente a[...] I. 3; tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Pelle, C.F.: , pec: C.F._4
fax 0964/985521, presso il cui studio sito in San Luca (RC), Via Email_1
G.B. Vico n. 24 sono elettivamente domiciliati.
Appellanti
CONTRO già , C.F.: , in Controparte_3 Controparte_4 P.IVA_1 persona del rappresentante legale pro tempore, con sede in Bologna, via Stalingrado n. 45, rappresenta e difesa dall'avv. Francesco Cuzzocrea, C.F.: , pec: C.F._5 fax n. 0965/22621 presso il cui studio sito in Email_2
Reggio Calabria, via G. Mazzini n. 28/c è elettivamente domiciliata.
Appellata
NONCHE' CONTRO
, C.F.: nato a [...] e residente CP_5 C.F._6 in Roghudi (RC), Via Della Libertà n. 49.
Appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, seconda Sezione civile, n. 1057/2020 del 12/11/2020.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati atti di citazione, ritualmente notificati, e Parte_1 Controparte_2 nonché convenivano in giudizio la Controparte_1 Controparte_6
e quale proprietario e conducente dell'autovettura Opel Astra SW,
[...] CP_5 targata BA604AY, assicurata per la r.c.a. con la predetta compagnia, al fine di ottenere ristoro per le lesioni riportate e per i danni patrimoniali subiti nell'incidente avvenuto in data
20 marzo 2011.
Gli attori esponevano che, mentre percorrevano in bicicletta la Strada Statale 106, in località
Bocale del comune di Reggio Calabria (RC), i primi due ciclisti del gruppo -
[...]
e - venivano investiti dalla citata autovettura, che Controparte_1 Parte_1 effettuava un'improvvisa e pericolosa manovra di retromarcia in controsenso lungo la banchina ai margini della carreggiata.
Un terzo ciclista, dopo aver urtato i mezzi dei due ciclisti che lo Controparte_2 precedevano, cadeva a sua volta sull'asfalto insieme alla propria bicicletta. Gli altri componenti del gruppo di ciclisti, i quali procedevano incolonnati in fila indiana dietro i primi tre, riuscivano a frenare in tempo evitando così di essere coinvolti nel sinistro.
La si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, Controparte_4
l'improponibilità della domanda attorea ai sensi dell'art. 148 del D. Lgs. n. 209/2005. Nel merito, contestava i fatti, la responsabilità dell'assicurato e il quantum risarcitorio richiesto.
Chiedeva, inoltre, la dichiarazione di connessione tra i due giudizi instaurati, pendenti davanti allo stesso Ufficio per i medesimi fatti.
regolarmente citato, non si costituiva in giudizio. CP_5 pag. 2/9 A seguito dell'instaurazione del contraddittorio, il procedimento civile R.G. n. 4321/2012, promosso da e relativo al medesimo incidente, veniva riunito al Controparte_1 giudizio R.G. n. 4320/2012.
La causa veniva istruita attraverso la produzione documentale delle parti, gli interrogatori degli attori e l'escussione dei testi indicati. Successivamente, con ordinanza emessa fuori udienza, il giudice scioglieva la riserva sulle ulteriori richieste istruttorie, ammettendo la consulenza tecnica d'ufficio cinematica avanzata dalla compagnia assicurativa.
Con sentenza n. 1057/2020 del 12/11/2020, il Tribunale di Reggio Calabria, seconda
Sezione civile, in composizione monocratica, rigettava le domande degli attori e li condannava al pagamento in solido degli onorari del giudizio nei confronti della CP_4
e poneva definitivamente le spese di C.T.U. a carico della parte soccombente.
[...]
, e hanno proposto appello Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 contro la predetta sentenza chiedendone la riforma articolando un motivo composito così rubricato: “Difetto di motivazione della sentenza - Nullità della sentenza non motivata o pseudo motivata, manifesta erroneità ed ingiustizia -illogicità - contraddittorietà - omesso esame ed omessa/errata valutazione delle prove offerte dalle parti attrici odierni appellanti”.
Gli appellanti hanno chiesto anche la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata e, in via istruttoria, l'ammissione delle istanze non ammesse e/o rigettate in primo grado per le ragioni esposte nella parte motiva dell'atto di appello.
In via principale, hanno domandato la condanna in solido dei convenuti e CP_5
al risarcimento danni non patrimoniali e patrimoniali subiti e Controparte_3 così quantificati: 40.359,30 € in favore di , 5.085,77 € in favore di Parte_1 Pt_2
e 13.604,00 € in favore di . In via subordinata, hanno
[...] Controparte_1 chiesto la condanna al pagamento di una somma ritenuta di giustizia e, in ogni caso, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali da calcolarsi sul capitale da liquidare a partire dalla data dell'evento dannoso fino alla data della sentenza.
L'appellata si è costituita in appello, eccependo in via Controparte_3 preliminare l'inammissibilità dell'impugnazione ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato. Si è opposta alle richieste istruttorie ex adverso avanzate, genericamente formulate,
e ha chiesto le spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
pag. 3/9 Con ordinanza depositata il 27 maggio 2024, questa Corte ha dichiarato la contumacia dell'appellato già contumace nel giudizio di primo grado, ha rigettato CP_5
l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado proposta dagli appellanti e riservato al merito eventuali determinazioni sulle richieste istruttorie avanzate dalle parti.
Con successive note e comparse conclusionali parte appellante ed appellati, insistevano nelle proprie eccezioni e richieste.
Con ordinanza depositata il 10 luglio 2025, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorsi i quali viene decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è ammissibile, ma infondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito spiegati.
1. Sulle eccezioni preliminari. Parte appellata, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità del gravame, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e dell'art. 342 c.p.c. Tale eccezione deve essere disattesa, posto che l'atto d'appello risulta aver adeguatamente devoluto il quantum appellatum, indicando in modo sufficientemente chiaro e specifico i capi impugnati e i motivi di cesura, che non presentano, peraltro, i connotati della manifesta inammissibilità o infondatezza, pur dovendo essere respinti per quanto si dirà appresso.
2. Con riferimento alle richieste istruttorie – sulle quali questa Corte ha riservato di provvedere unitamente al merito – giova ricordare che l'art. 345 c.p.c. disciplina l'ammissione dei mezzi di prova in appello in quanto funzionali alla decisione nel relativo grado, introducendo un sistema articolato di preclusioni e decadenze. In tale prospettiva, la giurisprudenza di legittimità – cui questo Collegio intende conformarsi (tra le più recenti,
Cass. civ., Sez. II, ord. 13 maggio 2025, n. 12791, Rv. 674567-01) – ha chiarito che la parte le cui richieste istruttorie non siano state accolte ha l'onere di reiterarle in modo specifico al momento della precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado, senza potersi limitare a un generico richiamo ai precedenti atti difensivi. In difetto, tali istanze devono ritenersi abbandonate e, quindi, non possono essere riproposte in sede di impugnazione, salvo che dalla complessiva condotta processuale emerga aliunde una inequivoca volontà di insistervi.
pag. 4/9 Nel caso di specie, parte attrice – oggi appellante – nel precisare le conclusioni in primo grado si è limitata a un generico rinvio ai precedenti atti e ai verbali di causa. Anche in sede di impugnazione, l'appellante si è uniformata a tale impostazione, chiedendo in modo parimenti generico l'ammissione delle istanze istruttorie non accolte o rigettate dal primo giudice “per tutte le ragioni esposte” nell'atto di appello. Non emergono, pertanto, elementi idonei a superare la presunzione di abbandono delle richieste istruttorie né a giustificare integrazioni istruttorie nel presente grado.
3. Le prospettazioni delle parti. Passando al merito, gli appellanti censurano la sentenza di primo grado lamentando che il Giudice si sia basato esclusivamente sulla CTU cinematica e sul verbale di polizia, trascurando le prove testimoniali che avrebbero dimostrato la retromarcia dell'auto. Contestano l'inattendibilità attribuita ai testimoni e Tes_1 Tes_2 per non aver superato i ciclisti su strada a due corsie. Criticano la CTU definendola lacunosa perché non avrebbe escluso con certezza la retromarcia, non avrebbe effettuato sopralluoghi sui veicoli e avrebbe formulato ipotesi prive di riscontri oggettivi. Rilevano che CP_3 non ha prodotto prove difensive mentre testimonianze e interrogatori confermerebbero la responsabilità esclusiva di che, effettuando retromarcia con visibilità ridotta CP_5 per scatoloni nell'abitacolo, avrebbe causato l'impatto. Concludono che è illogico ritenere che i ciclisti abbiano urtato un veicolo fermo.
ha controdedotto che nella ricostruzione degli appellanti non è ravvisabile nesso CP_3 causale tra la versione allegata e le lesioni. Il Tribunale ha operato un'attenta ricostruzione confermando la correttezza della CTU, incensurabile sotto ogni profilo, che ha individuato la causa del sinistro nella condotta dei ciclisti, escludendo colpa del conducente.
4. Sulla ricostruzione della dinamica del sinistro. Dalle risultanze istruttorie acquisite nel giudizio di primo grado emerge un quadro fattuale definito e coerente, che il Collegio ritiene debba essere integralmente confermato. Il verbale redatto dalla Polizia Stradale nell'immediatezza del sinistro attesta che l'autovettura Opel Astra condotta da CP_5 si trovava completamente all'interno della banchina destra della carreggiata, in posizione di quiete, e che le condizioni della strada erano ottimali, essendo il tratto perfettamente rettilineo e pianeggiante, con buona visibilità e fondo asciutto. La presenza dei frammenti del fanale posteriore sinistro in corrispondenza della posizione del veicolo, senza tracce di spostamenti successivi all'urto, è elemento particolarmente significativo e dotato di elevata pag. 5/9 attendibilità probatoria, attestando con certezza che l'impatto è avvenuto mentre il veicolo era fermo.
La consulenza tecnica d'ufficio ha confermato tali rilievi, ricostruendo la dinamica sulla base di dati geometrici e oggettivi, coerenti con le misurazioni eseguite dalla Polizia. Il consulente ha evidenziato che, se i ciclisti avessero percorso la corsia di marcia a loro riservata, l'impatto non si sarebbe potuto verificare, stante la distanza tra il margine della carreggiata e il punto d'urto. Il Collegio condivide la metodologia seguita e le conclusioni raggiunte dal c.t.u., che appaiono logiche, fondate su elementi obiettivi e non infirmate dalle osservazioni del consulente di parte. Né assume rilievo la circostanza che il consulente non abbia potuto ricostruire con assoluta certezza le fasi precedenti all'arresto del veicolo, poiché ciò che rileva ai fini del nesso causale è la situazione esistente al momento dell'impatto, che risulta univocamente definita.
Non meno decisive sono le dichiarazioni rese dagli stessi appellanti nell'immediatezza dei fatti. Sia sia hanno affermato che stavano procedendo sulla “corsia di CP_2 Parte_1 emergenza”, circostanza che conferma la presenza dei ciclisti in uno spazio non destinato alla circolazione ordinaria dei veicoli. Analoga indicazione proviene dal teste , che Tes_3 riferiva di aver visto il gruppo transitare a ridosso della linea di margine. Tali dichiarazioni, rese in un contesto di particolare affidabilità temporale, non risultano superate da elementi di segno contrario.
Diversamente, le deposizioni dei testi e , su cui gli appellanti fondano in via Tes_1 Tes_2 prevalente la loro ricostruzione, presentano significative incongruenze. Le versioni fornite in sede giudiziaria divergono da quelle precedentemente rilasciate, e talune circostanze riferite appaiono in contrasto con i dati oggettivi acquisiti. In particolare, è doveroso evidenziare che – nelle rispettive dichiarazioni scritte rese stragiudizialmente e veicolate attraverso il difensore degli attori, testualmente richiamate nella c.t.u. – ambedue e predetti testimoni descrivevano identicamente la dinamica del sinistro: “Stavamo percorrendo la SS 106 direz
TA-RC, arrivati in località Bocale a circa 100-150 metri dal distributore AGIP, posto sulla dx …, io e il mio amico abbiamo notato che un'auto Opel Astra SW di Parte_3 colore scuro, posta sulla banchina sul lato dx della strada , faceva manovra di retromarcia proprio nel momento in cui sopraggiungeva un gruppo di ciclisti (circa 6 7) che percorreva il medesimo tratto di strada sulla corsia di emergenza con direzione IT Reggio”.
pag. 6/9 Anch'essi, dunque, in quelle dichiarazioni temporalmente più vicine ai fatti, avevano confermato che i ciclisti procedevano “sulla corsia di emergenza”.
Le discrasie rilevate nelle dichiarazioni dei predetti testimoni, unitamente alla non corrispondenza con i rilievi tecnici e con le condizioni stradali, inducono a un prudente apprezzamento della loro attendibilità, che il Collegio ritiene correttamente valutata in senso negativo dal primo giudice.
Alla luce del complessivo materiale probatorio, la dinamica del sinistro risulta pertanto definita: l'autovettura si trovava ferma all'interno della banchina;
i ciclisti percorrevano la banchina stessa anziché la carreggiata;
l'urto è avvenuto con veicolo fermo e perfettamente percepibile in ragione delle condizioni di visibilità e dello sviluppo rettilineo della strada.
5. Sulla dedotta manovra di retromarcia. La censura relativa alla retromarcia dell'autovettura non risulta fondata. Come osservato, il dato certo è che il veicolo si trovava fermo al momento dell'impatto. L'eventuale movimento precedente, non provato e comunque non ricostruibile con precisione, non assume rilievo causale, poiché l'urto è avvenuto quando la vettura era già in posizione statica. Anche a voler ipotizzare un breve spostamento retrogrado nei momenti antecedenti all'impatto, esso non avrebbe inciso sulla concreta verificazione del sinistro, determinata esclusivamente dall'ingresso dei ciclisti nella banchina e dalla mancanza di una distanza di sicurezza tale da evitare la collisione con chi li precedeva.
6. Sulla responsabilità delle parti. La bicicletta è veicolo a tutti gli effetti ai sensi dell'art. 182 del Codice della strada, e il relativo conducente è tenuto al rispetto delle regole di circolazione e di prudenza. È parimenti tenuto a prevenire gli ostacoli ragionevolmente prevedibili e a mantenere una distanza di sicurezza adeguata, anche in relazione al mezzo che lo precede. Nel caso di specie, la condotta dei ciclisti, che hanno impegnato la banchina in violazione della disciplina di riferimento, risulta determinante nella verificazione dell'evento. L'autoveicolo si trovava fermo in una posizione non vietata, in quanto la sosta in banchina per motivi contingenti non integra di per sé una condotta colposa, né risulta provata alcuna violazione specifica a carico del conducente, avendo quest'ultimo dichiarato nell'immediatezza alla Polizia di essersi fermato a causa di un lieve malore e non essendovi prova del contrario.
pag. 7/9 Peraltro, anche a voler ipotizzare che l'autovettura occupasse illegittimamente la banchina, è dirimente osservare che se i ciclisti avessero osservato le prescrizioni codicistiche di procedere sulla loro corsia di marcia e non su quella di emergenza e di adottare una condotta di guida idonea ad evitare eventuali ostacoli, l'incidente di cui trattasi non si sarebbe verificato.
La dinamica emersa dagli atti di causa consente di superare la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054, secondo comma, c.c., trovando applicazione il principio secondo cui, ove sia possibile ricostruire puntualmente la causa del sinistro, il giudice deve individuare la responsabilità sulla base dei fatti accertati, senza far ricorso alla presunzione legale. La prova della responsabilità del conducente dell'autovettura, che incombeva sugli attori ex art. 2697 c.c., non è stata fornita. Risulta invece ampiamente dimostrata la responsabilità dei ciclisti, la cui condotta irregolare e imprudente ha costituito causa esclusiva del sinistro.
5. Conclusioni. Regolamentazione delle spese. In conclusione, l'appello deve essere rigettato, non ravvisandosi ragioni per discostarsi dall'impianto motivazionale della sentenza impugnata, che risulta conforme ai fatti accertati e correttamente applicativa dei principi di diritto richiamati.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno poste a carico degli appellanti, in proporzione al valore delle rispettive domande.
Alla liquidazione si procede tenuto conto del valore della causa, determinato ai sensi degli artt. 10 e ss. c.p.c. e sulla base dei parametri stabiliti dal D.M. 55/2014, come aggiornato al
D.M. 147/2022, scaglione da € 26.001 a € 52.000, facendo riferimento alla misura minima prevista dagli stessi parametri, stante il correlato modesto grado di complessità della causa e non essendosi proceduto ad istruzione in appello. Le competenze, pertanto, sono liquidate come segue: fase di studio € 1.029,00, fase introduttiva del giudizio € 709,00, fase istruttoria e/o di trattazione € 1.523,00, fase decisionale € 1.735,00) e quindi in complessivi € 4.996,00 oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute, come per legge, in favore dell'appellata costituita Controparte_7
L'integrale rigetto dell'appello impone di dare atto della ricorrenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, perché gli appellanti pag. 8/9 versino un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , e avverso la sentenza n. Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
1057/2020 del Tribunale di Reggio Calabria, così decide:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese del presente grado in favore di che liquida in € 4.996,00 oltre spese generali, c.p.a. e Controparte_3
i.v.a., se dovute, come per legge.
Attesta la ricorrenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, perché gli appellanti versino un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 3.12.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
SA IN IN ON
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione civile
N. 614/2020 R.G.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, composta dai magistrati:
Dott. IN ON - Presidente
Dott. ssa Federica Rende - Consigliera
Dott. SA IN - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero in epigrafe, vertente
TRA
, C.F.: nato a [...] il Parte_1 C.F._1
01/11/1949 ed ivi residente a[...];
, C.F.: , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
Porto Salvo (RC) il 03/08/1962, e residente a [...]alla via c.da Maldariti
Ravagnese n. 28/C P. 1;
, C.F.: , nato a [...] il Controparte_2 C.F._3
26/05/1969 ed ivi residente a[...] I. 3; tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Pelle, C.F.: , pec: C.F._4
fax 0964/985521, presso il cui studio sito in San Luca (RC), Via Email_1
G.B. Vico n. 24 sono elettivamente domiciliati.
Appellanti
CONTRO già , C.F.: , in Controparte_3 Controparte_4 P.IVA_1 persona del rappresentante legale pro tempore, con sede in Bologna, via Stalingrado n. 45, rappresenta e difesa dall'avv. Francesco Cuzzocrea, C.F.: , pec: C.F._5 fax n. 0965/22621 presso il cui studio sito in Email_2
Reggio Calabria, via G. Mazzini n. 28/c è elettivamente domiciliata.
Appellata
NONCHE' CONTRO
, C.F.: nato a [...] e residente CP_5 C.F._6 in Roghudi (RC), Via Della Libertà n. 49.
Appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, seconda Sezione civile, n. 1057/2020 del 12/11/2020.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati atti di citazione, ritualmente notificati, e Parte_1 Controparte_2 nonché convenivano in giudizio la Controparte_1 Controparte_6
e quale proprietario e conducente dell'autovettura Opel Astra SW,
[...] CP_5 targata BA604AY, assicurata per la r.c.a. con la predetta compagnia, al fine di ottenere ristoro per le lesioni riportate e per i danni patrimoniali subiti nell'incidente avvenuto in data
20 marzo 2011.
Gli attori esponevano che, mentre percorrevano in bicicletta la Strada Statale 106, in località
Bocale del comune di Reggio Calabria (RC), i primi due ciclisti del gruppo -
[...]
e - venivano investiti dalla citata autovettura, che Controparte_1 Parte_1 effettuava un'improvvisa e pericolosa manovra di retromarcia in controsenso lungo la banchina ai margini della carreggiata.
Un terzo ciclista, dopo aver urtato i mezzi dei due ciclisti che lo Controparte_2 precedevano, cadeva a sua volta sull'asfalto insieme alla propria bicicletta. Gli altri componenti del gruppo di ciclisti, i quali procedevano incolonnati in fila indiana dietro i primi tre, riuscivano a frenare in tempo evitando così di essere coinvolti nel sinistro.
La si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, Controparte_4
l'improponibilità della domanda attorea ai sensi dell'art. 148 del D. Lgs. n. 209/2005. Nel merito, contestava i fatti, la responsabilità dell'assicurato e il quantum risarcitorio richiesto.
Chiedeva, inoltre, la dichiarazione di connessione tra i due giudizi instaurati, pendenti davanti allo stesso Ufficio per i medesimi fatti.
regolarmente citato, non si costituiva in giudizio. CP_5 pag. 2/9 A seguito dell'instaurazione del contraddittorio, il procedimento civile R.G. n. 4321/2012, promosso da e relativo al medesimo incidente, veniva riunito al Controparte_1 giudizio R.G. n. 4320/2012.
La causa veniva istruita attraverso la produzione documentale delle parti, gli interrogatori degli attori e l'escussione dei testi indicati. Successivamente, con ordinanza emessa fuori udienza, il giudice scioglieva la riserva sulle ulteriori richieste istruttorie, ammettendo la consulenza tecnica d'ufficio cinematica avanzata dalla compagnia assicurativa.
Con sentenza n. 1057/2020 del 12/11/2020, il Tribunale di Reggio Calabria, seconda
Sezione civile, in composizione monocratica, rigettava le domande degli attori e li condannava al pagamento in solido degli onorari del giudizio nei confronti della CP_4
e poneva definitivamente le spese di C.T.U. a carico della parte soccombente.
[...]
, e hanno proposto appello Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 contro la predetta sentenza chiedendone la riforma articolando un motivo composito così rubricato: “Difetto di motivazione della sentenza - Nullità della sentenza non motivata o pseudo motivata, manifesta erroneità ed ingiustizia -illogicità - contraddittorietà - omesso esame ed omessa/errata valutazione delle prove offerte dalle parti attrici odierni appellanti”.
Gli appellanti hanno chiesto anche la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata e, in via istruttoria, l'ammissione delle istanze non ammesse e/o rigettate in primo grado per le ragioni esposte nella parte motiva dell'atto di appello.
In via principale, hanno domandato la condanna in solido dei convenuti e CP_5
al risarcimento danni non patrimoniali e patrimoniali subiti e Controparte_3 così quantificati: 40.359,30 € in favore di , 5.085,77 € in favore di Parte_1 Pt_2
e 13.604,00 € in favore di . In via subordinata, hanno
[...] Controparte_1 chiesto la condanna al pagamento di una somma ritenuta di giustizia e, in ogni caso, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali da calcolarsi sul capitale da liquidare a partire dalla data dell'evento dannoso fino alla data della sentenza.
L'appellata si è costituita in appello, eccependo in via Controparte_3 preliminare l'inammissibilità dell'impugnazione ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato. Si è opposta alle richieste istruttorie ex adverso avanzate, genericamente formulate,
e ha chiesto le spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
pag. 3/9 Con ordinanza depositata il 27 maggio 2024, questa Corte ha dichiarato la contumacia dell'appellato già contumace nel giudizio di primo grado, ha rigettato CP_5
l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado proposta dagli appellanti e riservato al merito eventuali determinazioni sulle richieste istruttorie avanzate dalle parti.
Con successive note e comparse conclusionali parte appellante ed appellati, insistevano nelle proprie eccezioni e richieste.
Con ordinanza depositata il 10 luglio 2025, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorsi i quali viene decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è ammissibile, ma infondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito spiegati.
1. Sulle eccezioni preliminari. Parte appellata, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità del gravame, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e dell'art. 342 c.p.c. Tale eccezione deve essere disattesa, posto che l'atto d'appello risulta aver adeguatamente devoluto il quantum appellatum, indicando in modo sufficientemente chiaro e specifico i capi impugnati e i motivi di cesura, che non presentano, peraltro, i connotati della manifesta inammissibilità o infondatezza, pur dovendo essere respinti per quanto si dirà appresso.
2. Con riferimento alle richieste istruttorie – sulle quali questa Corte ha riservato di provvedere unitamente al merito – giova ricordare che l'art. 345 c.p.c. disciplina l'ammissione dei mezzi di prova in appello in quanto funzionali alla decisione nel relativo grado, introducendo un sistema articolato di preclusioni e decadenze. In tale prospettiva, la giurisprudenza di legittimità – cui questo Collegio intende conformarsi (tra le più recenti,
Cass. civ., Sez. II, ord. 13 maggio 2025, n. 12791, Rv. 674567-01) – ha chiarito che la parte le cui richieste istruttorie non siano state accolte ha l'onere di reiterarle in modo specifico al momento della precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado, senza potersi limitare a un generico richiamo ai precedenti atti difensivi. In difetto, tali istanze devono ritenersi abbandonate e, quindi, non possono essere riproposte in sede di impugnazione, salvo che dalla complessiva condotta processuale emerga aliunde una inequivoca volontà di insistervi.
pag. 4/9 Nel caso di specie, parte attrice – oggi appellante – nel precisare le conclusioni in primo grado si è limitata a un generico rinvio ai precedenti atti e ai verbali di causa. Anche in sede di impugnazione, l'appellante si è uniformata a tale impostazione, chiedendo in modo parimenti generico l'ammissione delle istanze istruttorie non accolte o rigettate dal primo giudice “per tutte le ragioni esposte” nell'atto di appello. Non emergono, pertanto, elementi idonei a superare la presunzione di abbandono delle richieste istruttorie né a giustificare integrazioni istruttorie nel presente grado.
3. Le prospettazioni delle parti. Passando al merito, gli appellanti censurano la sentenza di primo grado lamentando che il Giudice si sia basato esclusivamente sulla CTU cinematica e sul verbale di polizia, trascurando le prove testimoniali che avrebbero dimostrato la retromarcia dell'auto. Contestano l'inattendibilità attribuita ai testimoni e Tes_1 Tes_2 per non aver superato i ciclisti su strada a due corsie. Criticano la CTU definendola lacunosa perché non avrebbe escluso con certezza la retromarcia, non avrebbe effettuato sopralluoghi sui veicoli e avrebbe formulato ipotesi prive di riscontri oggettivi. Rilevano che CP_3 non ha prodotto prove difensive mentre testimonianze e interrogatori confermerebbero la responsabilità esclusiva di che, effettuando retromarcia con visibilità ridotta CP_5 per scatoloni nell'abitacolo, avrebbe causato l'impatto. Concludono che è illogico ritenere che i ciclisti abbiano urtato un veicolo fermo.
ha controdedotto che nella ricostruzione degli appellanti non è ravvisabile nesso CP_3 causale tra la versione allegata e le lesioni. Il Tribunale ha operato un'attenta ricostruzione confermando la correttezza della CTU, incensurabile sotto ogni profilo, che ha individuato la causa del sinistro nella condotta dei ciclisti, escludendo colpa del conducente.
4. Sulla ricostruzione della dinamica del sinistro. Dalle risultanze istruttorie acquisite nel giudizio di primo grado emerge un quadro fattuale definito e coerente, che il Collegio ritiene debba essere integralmente confermato. Il verbale redatto dalla Polizia Stradale nell'immediatezza del sinistro attesta che l'autovettura Opel Astra condotta da CP_5 si trovava completamente all'interno della banchina destra della carreggiata, in posizione di quiete, e che le condizioni della strada erano ottimali, essendo il tratto perfettamente rettilineo e pianeggiante, con buona visibilità e fondo asciutto. La presenza dei frammenti del fanale posteriore sinistro in corrispondenza della posizione del veicolo, senza tracce di spostamenti successivi all'urto, è elemento particolarmente significativo e dotato di elevata pag. 5/9 attendibilità probatoria, attestando con certezza che l'impatto è avvenuto mentre il veicolo era fermo.
La consulenza tecnica d'ufficio ha confermato tali rilievi, ricostruendo la dinamica sulla base di dati geometrici e oggettivi, coerenti con le misurazioni eseguite dalla Polizia. Il consulente ha evidenziato che, se i ciclisti avessero percorso la corsia di marcia a loro riservata, l'impatto non si sarebbe potuto verificare, stante la distanza tra il margine della carreggiata e il punto d'urto. Il Collegio condivide la metodologia seguita e le conclusioni raggiunte dal c.t.u., che appaiono logiche, fondate su elementi obiettivi e non infirmate dalle osservazioni del consulente di parte. Né assume rilievo la circostanza che il consulente non abbia potuto ricostruire con assoluta certezza le fasi precedenti all'arresto del veicolo, poiché ciò che rileva ai fini del nesso causale è la situazione esistente al momento dell'impatto, che risulta univocamente definita.
Non meno decisive sono le dichiarazioni rese dagli stessi appellanti nell'immediatezza dei fatti. Sia sia hanno affermato che stavano procedendo sulla “corsia di CP_2 Parte_1 emergenza”, circostanza che conferma la presenza dei ciclisti in uno spazio non destinato alla circolazione ordinaria dei veicoli. Analoga indicazione proviene dal teste , che Tes_3 riferiva di aver visto il gruppo transitare a ridosso della linea di margine. Tali dichiarazioni, rese in un contesto di particolare affidabilità temporale, non risultano superate da elementi di segno contrario.
Diversamente, le deposizioni dei testi e , su cui gli appellanti fondano in via Tes_1 Tes_2 prevalente la loro ricostruzione, presentano significative incongruenze. Le versioni fornite in sede giudiziaria divergono da quelle precedentemente rilasciate, e talune circostanze riferite appaiono in contrasto con i dati oggettivi acquisiti. In particolare, è doveroso evidenziare che – nelle rispettive dichiarazioni scritte rese stragiudizialmente e veicolate attraverso il difensore degli attori, testualmente richiamate nella c.t.u. – ambedue e predetti testimoni descrivevano identicamente la dinamica del sinistro: “Stavamo percorrendo la SS 106 direz
TA-RC, arrivati in località Bocale a circa 100-150 metri dal distributore AGIP, posto sulla dx …, io e il mio amico abbiamo notato che un'auto Opel Astra SW di Parte_3 colore scuro, posta sulla banchina sul lato dx della strada , faceva manovra di retromarcia proprio nel momento in cui sopraggiungeva un gruppo di ciclisti (circa 6 7) che percorreva il medesimo tratto di strada sulla corsia di emergenza con direzione IT Reggio”.
pag. 6/9 Anch'essi, dunque, in quelle dichiarazioni temporalmente più vicine ai fatti, avevano confermato che i ciclisti procedevano “sulla corsia di emergenza”.
Le discrasie rilevate nelle dichiarazioni dei predetti testimoni, unitamente alla non corrispondenza con i rilievi tecnici e con le condizioni stradali, inducono a un prudente apprezzamento della loro attendibilità, che il Collegio ritiene correttamente valutata in senso negativo dal primo giudice.
Alla luce del complessivo materiale probatorio, la dinamica del sinistro risulta pertanto definita: l'autovettura si trovava ferma all'interno della banchina;
i ciclisti percorrevano la banchina stessa anziché la carreggiata;
l'urto è avvenuto con veicolo fermo e perfettamente percepibile in ragione delle condizioni di visibilità e dello sviluppo rettilineo della strada.
5. Sulla dedotta manovra di retromarcia. La censura relativa alla retromarcia dell'autovettura non risulta fondata. Come osservato, il dato certo è che il veicolo si trovava fermo al momento dell'impatto. L'eventuale movimento precedente, non provato e comunque non ricostruibile con precisione, non assume rilievo causale, poiché l'urto è avvenuto quando la vettura era già in posizione statica. Anche a voler ipotizzare un breve spostamento retrogrado nei momenti antecedenti all'impatto, esso non avrebbe inciso sulla concreta verificazione del sinistro, determinata esclusivamente dall'ingresso dei ciclisti nella banchina e dalla mancanza di una distanza di sicurezza tale da evitare la collisione con chi li precedeva.
6. Sulla responsabilità delle parti. La bicicletta è veicolo a tutti gli effetti ai sensi dell'art. 182 del Codice della strada, e il relativo conducente è tenuto al rispetto delle regole di circolazione e di prudenza. È parimenti tenuto a prevenire gli ostacoli ragionevolmente prevedibili e a mantenere una distanza di sicurezza adeguata, anche in relazione al mezzo che lo precede. Nel caso di specie, la condotta dei ciclisti, che hanno impegnato la banchina in violazione della disciplina di riferimento, risulta determinante nella verificazione dell'evento. L'autoveicolo si trovava fermo in una posizione non vietata, in quanto la sosta in banchina per motivi contingenti non integra di per sé una condotta colposa, né risulta provata alcuna violazione specifica a carico del conducente, avendo quest'ultimo dichiarato nell'immediatezza alla Polizia di essersi fermato a causa di un lieve malore e non essendovi prova del contrario.
pag. 7/9 Peraltro, anche a voler ipotizzare che l'autovettura occupasse illegittimamente la banchina, è dirimente osservare che se i ciclisti avessero osservato le prescrizioni codicistiche di procedere sulla loro corsia di marcia e non su quella di emergenza e di adottare una condotta di guida idonea ad evitare eventuali ostacoli, l'incidente di cui trattasi non si sarebbe verificato.
La dinamica emersa dagli atti di causa consente di superare la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054, secondo comma, c.c., trovando applicazione il principio secondo cui, ove sia possibile ricostruire puntualmente la causa del sinistro, il giudice deve individuare la responsabilità sulla base dei fatti accertati, senza far ricorso alla presunzione legale. La prova della responsabilità del conducente dell'autovettura, che incombeva sugli attori ex art. 2697 c.c., non è stata fornita. Risulta invece ampiamente dimostrata la responsabilità dei ciclisti, la cui condotta irregolare e imprudente ha costituito causa esclusiva del sinistro.
5. Conclusioni. Regolamentazione delle spese. In conclusione, l'appello deve essere rigettato, non ravvisandosi ragioni per discostarsi dall'impianto motivazionale della sentenza impugnata, che risulta conforme ai fatti accertati e correttamente applicativa dei principi di diritto richiamati.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno poste a carico degli appellanti, in proporzione al valore delle rispettive domande.
Alla liquidazione si procede tenuto conto del valore della causa, determinato ai sensi degli artt. 10 e ss. c.p.c. e sulla base dei parametri stabiliti dal D.M. 55/2014, come aggiornato al
D.M. 147/2022, scaglione da € 26.001 a € 52.000, facendo riferimento alla misura minima prevista dagli stessi parametri, stante il correlato modesto grado di complessità della causa e non essendosi proceduto ad istruzione in appello. Le competenze, pertanto, sono liquidate come segue: fase di studio € 1.029,00, fase introduttiva del giudizio € 709,00, fase istruttoria e/o di trattazione € 1.523,00, fase decisionale € 1.735,00) e quindi in complessivi € 4.996,00 oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute, come per legge, in favore dell'appellata costituita Controparte_7
L'integrale rigetto dell'appello impone di dare atto della ricorrenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, perché gli appellanti pag. 8/9 versino un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , e avverso la sentenza n. Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
1057/2020 del Tribunale di Reggio Calabria, così decide:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese del presente grado in favore di che liquida in € 4.996,00 oltre spese generali, c.p.a. e Controparte_3
i.v.a., se dovute, come per legge.
Attesta la ricorrenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, perché gli appellanti versino un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 3.12.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
SA IN IN ON
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