Sentenza 14 luglio 2025
Improcedibile
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 02/03/2026, n. 1614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1614 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01614/2026REG.PROV.COLL.
N. 06291/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6291 del 2025, proposto dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e dal Ministero della Cultura, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
la società CE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. Puglia, sede di Bari, sezione III, 14 luglio 2025 n.966, che ha accolto il ricorso n. 1505/2024 R.G., proposto per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato sulla domanda presentata il 7 dicembre 2022 al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica dalla società CE S.r.l. per il rilascio della valutazione di impatto ambientale - VIA positiva per la realizzazione di un impianto agrivoltaico della potenza di 30.158 MW in Comune di S. Eramo in Colle (Ba);
e per l’accertamento
dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere in merito;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della CE S.r.l.;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 il Cons. AR RP e uditi per le parti gli avvocati come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1.La questione controversa riguarda il silenzio dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) in ordine all’istanza presentata in data 7 dicembre 2022 dall’appellata CE S.r.l., tesa ad ottenere la valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’art. 25 d.lgs. n. 152/2006 per un progetto di impianto agrivoltaico denominato “CE”, avente una potenza nominale pari a 30,158 mw, da realizzarsi in agro di Santeramo in Colle in provincia di Bari, con le relative opere di connessione.
Più nel dettaglio, la predetta istanza si instaurava nel solco del progetto attuativo del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (EC).
A seguito della procedibilità dell’istanza e della conclusione della fase di consultazione del pubblico, terminata il 30 marzo 2023, la CE S.r.l. lamentava l’inerzia dell’Amministrazione e, più in particolare, della Commissione tecnica PNRR-EC, la quale non si determinava nei termini imposti dalla normativa.
Successivamente alla diffida a provvedere del 24 settembre 2024, l’odierna appellata adiva il TAR Puglia onde ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal MASE.
2.Con sentenza n. 966 del 14 luglio 2025, il TAR ha accolto il ricorso della CE, dichiarando l’illegittimità del silenzio serbato dal MASE ed ordinando allo stesso di concludere il procedimento finalizzato all’adozione del Provvedimento unico entro il termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
In particolare, con la sentenza impugnata, il Giudice di prime cure ha statuito che tutti i termini del procedimento di VIA sono perentori ai sensi dell’art. 25, comma 7, d.lgs.152/2006. Ha altresì rilevato che l’esistenza di un cospicuo numero di istanze pendenti o eventuali disfunzioni organizzative interne non può in alcun modo essere addotta come motivo ostativo alla tempestiva conclusione dei procedimenti amministrativi in questione. Ha, infine, precisato che il d.l. n. 153/2024, conv. in l. n. 191/2024, che ha introdotto l’espressione “ criteri di priorità ”, non pregiudica il rispetto dei termini di valutazione ambientale per i progetti compresi nel PNRR o finanziati dal fondo complementare ( ex art. 8, comma 1- ter d.lgs 152/2006).
Sotto altro profilo, il T.a.r. Puglia ha ritenuto applicabili al procedimento di VIA gli istituti di semplificazione, incluso quanto disposto dall’art. 17- bis della l. n. 241/1990, in quanto paradigma generale dell’azione amministrativa nei rapporti tra le pubbliche Amministrazione ai fini dell’adozione di decisioni “pluristrutturata”; detto silenzio dell’Amministrazione interpellata è equiparato ope legis ad un atto di assenso.
Infine, in relazione all’intervento del Ministero della Cultura, il Giudice di primo grado ha rilevato che la lamentata stasi procedurale concerne la mancata determinazione della Commissione PNRR-EC alla quale segue il parere del direttore generale del Ministero della cultura; a tal riguardo richiama l’art. 25, comma 2- bis, d.lgs.152/2006, applicabile al caso di specie, che fa espressamente salvo quanto previsto dall’art. 22, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 199/2021, il quale prevede che
“ nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione ”.
Da questa ricostruzione, secondo il giudice di primo grado, consegue che anche sotto questo profilo non può residuare alcun dubbio circa l’esistenza di una inerzia censurabile per cui i termini procedimentali di cui all’art. 25 d.lgs.152/2006 non sono stati rispettati.
3.Avverso la suddetta statuizione il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Ministero della Cultura propongono appello, chiedendo la riforma e/o l’annullamento della sentenza del T.a.r. Puglia, formulando due motivi di ricorso così articolati:
I. Violazione dell’art. 8, commi 1, 1- bis e 1- ter del d.lgs.152/2006;
II . Violazione e falsa applicazione dell’art. 17- bis della Legge 241/1990 e dell’art. 25, commi 2, 2- bis , 2- quater e 2- quinquies , del d.lgs. 152/2006. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 2, lett. c- bis, della l.n. 400/1988. Inesistenza di un’ipotesi di silenzio-assenso sull’atto di concerto del Ministero della Cultura.
3.1 Con il primo motivo di gravame, gli appellanti contestano la condanna generica e assoluta del MASE a concludere il procedimento in un termine perentorio indifferenziato, in quanto ciò contrasterebbe con la disciplina dei criteri di priorità procedimentale di cui all’art. 8 d.lgs. 152/2006, come già vigente per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 36, comma 01, lett. a), d.l. 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 aprile 2022, n. 34, nonché nella versione, ancora più chiara, voluta dal legislatore attraverso le modifiche apportate al Codice dell’ambiente dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1) e 2), d.l. 17 ottobre 2024, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla l. 13 dicembre 2024, n. 191.
Secondo la prospettazione dell’appellante, il legislatore avrebbe imposto un ordine di priorità per la trattazione delle istanze al fine di garantire il più razionale sfruttamento di un territorio limitato e il raggiungimento degli obiettivi strategici di decarbonizzazione.
Si sostiene che il legislatore avrebbe fissato nell’esercizio legittimo della propria discrezionalità politica una priorità di trattazione, in prima battuta, per i progetti PNRR e quelli a valere sul fondo complementare (art 8 prima parte); in seconda battuta andrebbero esaminati i progetti relativi al EC (Piano nazionale integrato per l’energia e il clima), con ulteriore distinzione, all’interno della categoria, tra i progetti definiti “prioritari” dalla stessa norma (comma 1, fra cui lett. b) “ contributo al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal EC ” e “ i progetti fotovoltaici on-shore e agrivoltaici on-shore di potenza nominale pari almeno a 50 MW e i progetti eolici on-shore di potenza nominale pari almeno a 70 MW (di cui al comma 1-bis lett. c) .
Il progetto della società appellata, recante potenza nominale di 19,42 mw, rientrerebbe nella categoria dei EC non prioritari.
Inoltre le amministrazioni appellanti ritengono implicitamente abrogato l’art. 25, comma 7, d.lgs. 152/2006, sulla perentorietà dei termini sulla base dell’ultimo periodo dell’art 8 comma 1 - ter del medesimo il quale dispone «… La disciplina di cui al presente comma non pregiudica il rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale previsti dalla normativa vigente per i progetti compresi nel PNRR né di quelli finanziati a valere sul fondo complementare. »; si tratterebbe di una doppia velocità di calendarizzazione, riservando una quota non superiore ai tre quinti delle trattazioni ai progetti prioritari.
Pertanto, una condanna indifferenziata a provvedere entro un termine fisso frustrerebbe l’equilibrio legale di bilanciamento degli interessi e permetterebbe al proponente non prioritario di sorpassare i progetti prioritari già calendarizzati.
3.2 Con il secondo motivo di appello, le amministrazioni ricorrenti rilevano ancora l’erronea statuizione del T.a.r. per il fatto che ha ritenuto formatosi un provvedimento tacito di assenso, ai sensi dell’art 17- bis l.241/1990 per l’inerzia del MIC sul richiesto atto di concerto di cui all’art. 25, c. 2- bis TUA.
Gli appellanti sostengono che l’art. 25, comma 2- quater d.lgs. 152/2006 disciplina in modo specifico il ritardo nel rilascio del concerto in questione, prevedendo in tale evenienza non il silenzio assenso orizzontale, bensì l’intervento, entro i successivi 30 giorni, del titolare del potere sostitutivo, applicando quindi l’istituto del silenzio devolutivo.
Tale meccanismo di sostituzione è ritenuto incompatibile con l’altro istituto del silenzio assenso poiché il potere sostitutivo presuppone la non consumazione del potere di provvedere allo spirare del termine perentorio; nella sostanza non si formerebbe alcun silenzio a seguito del mancato concerto del Ministero della cultura.
Gli appellanti sottolineano che il provvedimento di VIA, che include profili paesaggistici e culturali di competenza del Ministero della cultura non può essere adottato in forma tacita, essendo necessario un provvedimento espresso, così come risulta imposto dalla Direttiva n. 2011/92/UE.
4. Si è costituita la società appellata rilevando preliminarmente che è stato rilasciato il parere della Commissione Tecnica PNRR-EC che veniva rilasciato veniva rilasciato con il n. 786 del 7 agosto 2025
A tal riguardo l’appellata rileva che sarebbe intervenuta l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso in appello proposto dal MASE nonché la cessazione della materia del contendere con riferimento al ricorso proposto in primo grado.
5.Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Infatti la Commissione tecnica PNRR - EC ha espresso il proprio parere considerato che il parere della commissione successivamente alla decisione di primo grado.
Secondo giurisprudenza consolidata la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse deriva da un mutamento della situazione di fatto o di diritto esistente al momento della proposizione del ricorso ovvero dalla sopravvenuta inutilità della decisone giurisdizionale a seguito della determinazione dell’amministrazione.
Nel caso specifico l’amministrazione ha proceduto, sebbene in ritardo, successivamente alla decisione di primo grado.
In considerazione di detto adempimento tardivo l’appello è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, stante che comunque il bene della vita nella specie è stato ottenuto a seguito dell’iniziativa giurisdizionale.
Conseguentemente, in considerazione del ritardato adempimento, deve ritenersi che sussistono i presupposti per la condanna alle spese di giudizio nella misura determinata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Condanna gli appellanti al pagamento, in solido tra loro, in favore della CE S.r.l., delle spese di giudizio, che liquida in complessivi €. 4.000,00 (euro quattromila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA TO SP, Presidente FF
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
AR RP, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR RP | RA TO SP |
IL SEGRETARIO