Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 21/04/2026, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00534/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00332/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 332 del 2023, proposto dal sig. RO TA, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Di Via, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro e legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
- della determinazione n. M_D ADE15FC REG2023 0006840 di protocollo del 30 maggio 2023, con cui il comandante del 187° reggimento paracadutisti "Folgore" ha rigettato la richiesta del ricorrente di concessione della c.d. "licenza straordinaria speciale di trasferimento";
- per quanto possa occorrere, della nota n. M_D E0012000 REG2021 0141718 di protocollo del 9 luglio 2021, del capo del I reparto reclutamento, affari giuridici ed economici del personale dello stato maggiore dell'Esercito; - di tutti gli atti comunque presupposti, connessi e/o conseguenti ai suindicati provvedimenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Designato Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 il Presidente Cons. AR CA de AC di Grisi' e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA
Il graduato sig. RO TA - d’ora innanzi indicato come “graduato” o come “ricorrente” - è un militare in servizio presso l'Esercito Italiano, in carico al 28° Reggimento "Comunicazioni operative" di Pesaro.
Nelle more della procedura di immissione in servizio permanente, egli ha partecipato all' iter selettivo per il trasferimento al 28° reggimento "Comunicazioni operative" di Pesaro; ed all'esito di tale selezione, è stato trasferito a tale nuova sede di servizio.
Dopo la notifica del trasferimento al nuovo reparto, ha presentato istanza di concessione della indennità per la c.d. "licenza straordinaria speciale di trasferimento".
A tale richiesta, oltre alla normativa in vigore relativa ai requisiti per la concessione della suindicata indennità, il ricorrente ha allegato un contratto di locazione di un magazzino, dove aveva riposto i suoi mobili ed oggetti, allorquando prestava servizio a Livorno. L'istanza è stata quindi motivata dall'esigenza di trasportare tali masserizie presso la nuova sede di servizio.
Sennonché, con la determinazione n. di protocollo del 30 maggio 2023 (prot. n. M/D ADE15FC REG2023 0006840), l'Amministrazione ha rigettato la suindicata richiesta, sostenendo che “ al personale destinatario di un provvedimento di 1^ assegnazione non compete la "licenza straordinaria speciale di trasferimento" .
A fondamento di tale decisione, l'Amministrazione ha citato la nota del 9 luglio 2021 (prot. n. M_D E0012000 REG2021 0141718), del “I Reparto Reclutamento, Affari giuridici ed economici del personale dello stato maggiore dell'Esercito”.
Con il ricorso in esame il predetto graduato ha impugnato tale decisione e ne chiede l’annullamento, per gli effetti conformativi che ne conseguono.
Lamenta, al riguardo, la violazione, per falsa applicazione, dell’art.
Ritualmente costituitasi, l’Amministrazione ha eccepoto l’infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
Nel corso del giudizio entrambe le parti hanno insistito nelle proprie domande ed eccezioni.
Infine all’udienza di smaltimento fissata per la discussione conclusiva di merito, la causa è stata posta in decisione.
RI
1. Il ricorso è fondato.
Con unico articolato motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione, per errata applicazione, dell'art. 48, comma 2, del d.P.R. n. 395/1995 e dell'art. 2, lett. f) della Circolare del 4 giugno 2012 della Direzione Generale per il personale militare del Ministero della difesa (prot. n.M/D GMIL1 II 5 1 2012 0248948), deducendo:
- che nel caso di specie egli è stato trasferito a seguito del superamento dell' iter selettivo per il trasferimento al 28° reggimento PSYOPS "Pavia" di Pesaro (oggi denominato “28° Reggimento Comunicazioni Operative" di Pesaro”); e che, ancorché qualificata come "prima assegnazione per transito di categoria", la nuova destinazione ha comportato (e si è risolta in) un vero e proprio “trasferimento”, ragion per cui la relativa invocata indennità gli spettava e gli spetta;
- che egli è stato trasferito a seguito di una procedura selettivo/concorsuale interna (riservata, cioè, esclusivamente a militari), svolta (dunque) nell’ambito di un rapporto d’impiego già esistente e giammai risolto o interrotto ; e finalizzata in via primaria a soddisfare l’interesse pubblico (nella specie: la migliore organizzazione degli uffici);
- e che, pertanto, ancorché qualificata come "prima assegnazione per transito di categoria", la nuova destinazione ha comportato (e si è risolta in) un vero e proprio “trasferimento”.
La doglianza merita condivisione.
L’art. 48, comma 2, del d.P.R. n. 395/1995 dispone che “ i n occasione di trasferimento del personale, per le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare presso la nuova sede di servizio, l'Amministrazione concede una licenza straordinaria speciale” ; e l’art. 2, lett. f) della menzionata Circolare chiarisce che “la licenza in argomento deve essere concessa anche al personale militare ammesso a diverso ruolo/promosso a grado superiore - a seguito di concorso riservato o parzialmente riservato in cui il posto in ruolo conseguito appartenga alla quota di riserva, senza che vi sia stata soluzione di continuità nella prestazione del servizio - e trasferito d'autorità ad una sede di servizio diversa da quella assegnata nel ruolo/grado precedente, ricorrendo condizioni di trasloco e/o di riorganizzazione personale/familiare nella nuova sede. In tali ipotesi, infatti, il movimento verso l'ente di impiego è da qualificare quale trasferimento e non quale prima assegnazione al termine del previsto iter formativo ”.
La giurisprudenza amministrativa (nella specie, in ultimo: l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze n. 23 del 2011 e n.1 del 2016; la I^ Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n.621 del 2024, e la II^ Sezione con le sentenze nn. 3968 del 2025, 875 e 10534 del 2023 e, più recentemente, con la sentenza n.2048 del 12 marzo 2026) ha chiarito che « è qualificabile come d'ufficio il trasferimento diretto a soddisfare in via primaria l'interesse pubblico, da ritenersi prioritario nei casi di assegnazione di funzioni superiori o spiccatamente diverse o di maggiore responsabilità rispetto a quelle precedentemente ricoperte senza che rilevino le eventuali dichiarazioni di assenso o di disponibilità dell'interessato » (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 1/2016).
Sulla scia della richiamata giurisprudenza si può affermare - sintetizzando i criteri dalla stessa enucleati da quest’ultima - che l’indennità in questione spetta al militare allorquando lo “spostamento” da una sede ad un’altra integri un c.d. “trasferimento d’ufficio” e che tale fattispecie si concretizza esclusivamente quando concorrono le seguenti condizioni (o, ciò che esprime il medesimo concetto, siano ravvisabili i seguenti presupposti):
- si proceda alla selezione del prescelto (o dei prescelti destinati a cambiare sede) mediante l’espletamento di una “procedura concorsuale interna” (riservata, cioè, esclusivamente a militari ), svolgentesi nell’ambito di un rapporto d’impiego già esistente e giammai risolto o interrotto ; e che sia finalizzata in via primaria a soddisfare l’interesse pubblico (nella specie: la migliore organizzazione degli uffici e non il mero interesse privato del militare in servizio, pur se tale interesse concorre e ben può concorrere a formare la volontà di quest’ultimo ad aderire all’offerta pubblica dell’Amministrazione);
- la distanza fra la sede di provenienza e la nuova sede di destinazione sia superiore ai dieci chilometri e, secondo un orientamento più rigido, semprecchè le due sedi siano ubicate in Comuni diversi (Cfr. al riguardo, Cons. Stato, sez. II, nn. 5741 del 2023, 2832 del 2020, 7605 del 2023, quest’ultima orientata nel senso di accordare preferenza al criterio della distanza fra case comunali).
Ora, nella fattispecie dedotta in giudizio appare evidente che i presupposti per la concessione dell’indennità sussistono tutti , posto che non appare revocabile in dubbio che si sia in presenza di un vero e proprio trasferimento d’ufficio.
Ed invero l’Amministrazione ha bandito una selezione volta ad allocare il personale per esigenze organizzative e di servizio ; e non già in risposta ad esigenze personali di singoli dipendenti (militari) o per rispondere a singole domande di trasferimento.
Tale selezione è stata riservata ai soli militari già in servizio ; e non ha costituito l’esito di una c.d. “procedura per prima assegnazione” - in cui parlare di “trasferimento” sarebbe, all’evidenza, (onto)logicamente errato - né è stata avviata a seguito di alcuna soluzione di continuità del rapporto di lavoro.
Infine anche la distanza fra le due sedi è maggiore di dieci chilometri, qualunque sia il criterio di misurazione preferito.
2. In considerazione delle superiori osservazioni, il ricorso va accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, e per i conseguenti effetti conformativi a carico dell’Amministrazione, la quale va condannata, in ragione ed a cagione della sua soccombenza, al pagamento delle spese processuale che si liquidano in €.2000,00 oltre accessori (anche per spese generali) dovuti ex lege .
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), accoglie il ricorso ed annulla, anche pere gli ulteriori effetti conformativi a carico dell’Amministrazione, l’impugnato provvedimento.
Condanna l’Amministrazione soccombente al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, nella misura di €.2000,00 oltre accessori (anche per spese generali) dovuti ex lege .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso da remoto (ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, del codice del processo amministrativo, introdotto dall’art. 17, comma 7, lett. a), della legge n. 113 del 2021), nell’udienza camerale del 13 marzo 2026, mediante video/conferenza gestita dagli uffici del competente TAR, in Ancona, con l'intervento dei signori magistrati:
AR CA de AC di Grisi', Presidente, Estensore
Francesco Avino, Primo Referendario
Fabio Belfiori, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AR CA de AC di Grisi' |
IL SEGRETARIO