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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/03/2025, n. 3625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3625 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6404/2022
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Tommaso MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 6404/2022 del Ruolo Generale degli Affari Civili, posto in deliberazione l'11/12/2024 e promosso da:
nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
(C.F. ) C.F._1
nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_2
(C.F. ) C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Pierpaolo Lucchese, (C.F. , elettivamente C.F._3 domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Roma, Via Nizza 45, giusta procura depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione
ATTORI contro
C.F. e numero di Iscrizione al Registro Controparte_1
delle Imprese di O- , Gruppo IVA MPS – P. IVA , P.IVA_1 P.IVA_2
aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei depositi, Banca iscritta all'Albo delle Banche e capogruppo del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena, codice 1030.6, codice CP_1
Gruppo 1030.6 - in persona del dott. in qualità di deliberante con funzione CP_2
“Credito Problematico” della con livello di procura E5 a Controparte_1
quanto in appresso legittimata giusta procura del 15/6/2021 a rogiti del notaio in Persona_1
rep. n. 40.124 – racc. n. 20.466, elettivamente domiciliata in via del Cavallerizzo n. CP_1 CP_1
4, presso lo studio dell'Avv. Marco Bianchini
1 CONVENUTA
OGGETTO: mutuo
CONCLUSIONI: per la parte attrice: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta,
1) In via principale: accertare e dichiarare, per i motivi di cui al presente atto, la sussistenza del diritto degli odierni attori alla restituzione, a titolo di indebito, dell'importo pari ad una somma non inferiore di euro 120.006.97 oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo, e per l'effetto condannare l'Istituto di credito convenuto alla restituzione, in loro favore, della da parte della convenuta di una somma non inferiore di euro 120.006.97 oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo;
2) Sempre in via principale: accertare e dichiarare l'inadempimento della convenuta CP_1 rispetto alla violazione degli obblighi di buona fede e correttezza, anche sotto i o della c.d. rottura brutale del credito e, per l'effetto, condannare la convenuta, per le motivazioni di CP_1 cui al presente atto, al risarcimento dei danni in favore de rni attori e dunque al pagamento di una somma non inferiore ad euro 80.000,00, o la diversa somma liquidata in via equitativa;
3) In via istruttoria, ammettersi CTU contabile sui documenti allora prodotti dalle parti e sulla Consulenza medesima già introitata nel presente procedimento, che:
- Ricalcolando il saldo dei rapporti intercorsi tra le parti,
- Ricalcolando gli interessi al tasso legale con capitalizzazione annuale, dica:
1) Se, alla luce dei calcoli effettuati, durante il periodo prodotto dall'istituto di credito, il saldo era positivo per i clienti odierni attori;
2) Se vi era o meno ragione affinché l'istituto di credito, senza preavviso alcuno, ovvero diffida ed intimazione anche solo stragiudiziale, aveva illegittimamente rotto il rapporto negoziale intercorso con i clienti odierni attori. 4) In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”
per la convenuta: “CONCLUDE Affinché l'Ecc.mo Tribunale adito, per le motivazioni tutte sopra esposte, “accolte le eccezioni preliminari tutte espletate, voglia rigettare le domande formulate ex parte adversa, comprese quelle richieste in via istruttoria, perché infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze di causa”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 18/1/2022 e Parte_1 Parte_2 Parte_3 convenivano in giudizio avanti all'intestato Tribunale la
[...] Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendone la condanna al
[...] pagamento in proprio favore della somma di € 120.006.97, oltre ad interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, nonché al risarcimento dei danni, da liquidarsi in una somma non inferiore ad €
80.000,00, previo accertamento dell'inadempimento della controparte degli obblighi di buona fede per il recesso ad nutum comunicato arbitrariamente dal rapporto inter partes.
Gli attori esponevano:
- che la cui era succeduta la Controparte_3 Controparte_1
aveva notificato loro, quali fideiussori di il decreto
[...] Controparte_4
ingiuntivo n. 2324/04, N.R.G. 94356/03, per la somma di € 89.534,55, oltre agli interessi
2 dall'1/10/2003 al tasso del prime rate ABI annuo, quale saldo passivo del conto corrente n.
11565/F acceso dalla presso la Controparte_4 Controparte_3
[...]
- che durante il procedimento di opposizione al citato decreto ingiuntivo intrapreso dagli odierni attori era stata espletata c.t.u., al cui esito era emerso che il saldo del conto corrente n. 11565/F era pari a - € 73.208,80;
- che, con sentenza n. 3307/2012 emessa all'esito del suddetto giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale Ordinario di Roma aveva revocato il decreto ingiuntivo n. 2324 emesso il 4/2/2004, previo accertamento del credito vantato dagli odierni attori nei confronti dell'istituto di credito convenuto pari ad € 120.000, oltre agli accessori di legge, al netto della detrazione degli interessi e della capitalizzazione indebitamente corrisposti;
- che la era in corso di scioglimento senza liquidazione finalizzato alla Controparte_4 cancellazione ai sensi dell'art. 40 c. 2 d.l. n. 76/20, con conseguente successione dei soci (odierni attori) nei diritti di credito della società;
- che l'accertamento del suddetto credito aveva l'efficacia di giudicato;
- che la convenuta aveva esercitato il recesso dalle linee di credito accordate alla Controparte_4
senza preavviso in modo arbitrario, con conseguente danno per la società.
[...]
2. Con comparsa del 20/5/2022 si costituiva in giudizio la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, eccependo preliminarmente la
[...] prescrizione di ogni avversa pretesa, stante l'inutile decorso di oltre dieci anni dalla chiusura del conto corrente controverso, risalente al 17/9/2003, dando atto che il Tribunale Ordinario di
Roma, con la citata sentenza n. 3307/2012, si era limitato a revocare il decreto ingiuntivo n. 2324 emesso il 4/2/2004, non avendo pronunziato alcuna statuizione idonea al giudicato in ordine all'asserito credito vantato dalla controparte.
La eccepiva, inoltre, la carenza di legittimazione degli Controparte_1
attori, deducendo che le pretese sottese alle loro domande potevano essere azionate soltanto dall' debitrice principale, e non dai suoi garanti ed evidenziava che Controparte_4
non si era validamente costituita nel giudizio N.R.G. 94356/03, come Parte_3
dichiarato dal Tribunale con la citata sentenza n. 3307/2012.
La banca contestava, infine, la fondatezza delle domande attoree, evidenziando la mancanza di prova delle relative pretese.
3 3. Esperiti gli incombenti preliminari, intervenuto lo scambio delle memorie ex art. 183, co. VI,
c.p.c., il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 11/12/2024, sostituita dal deposito di note scritte, al cui esito, sulle conclusioni rassegnate, tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini per le memorie conclusive.
Con nota del 7/2/2025 la parte attrice dava atto del decesso di quindi il Parte_3 giudice, previa separazione della relativa posizione, dichiarava l'interruzione del processo nella causa separata, disponendo procedersi oltre con riferimento alle altre posizioni.
***
4. e chiedono in primis la condanna della Parte_1 Parte_2 [...] al pagamento in proprio favore della somma di € 120.006.97, oltre ad Controparte_1
interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, quale saldo del conto corrente conto corrente n. 11565/F acceso dalla presso la Controparte_4 Controparte_3
[...]
La convenuta eccepisce la prescrizione dell'avversa pretesa creditoria.
L'eccezione è fondata.
E' d'uopo premettere che, per consolidata giurisprudenza, l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens (cfr. Cass. civ. sez. un. n.
24418 del 02/12/2010).
La citata pronuncia muove dal rilievo per cui non può ipotizzarsi il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico, definibile come pagamento, che l'attore pretende essere indebito, perché prima di quel momento non è configurabile alcun diritto di ripetizione. In conseguenza, se il correntista, nel corso del
4 rapporto, abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. E questo accadrà ove si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento: non così in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere. Ben si comprende, quindi, come, in base ai principi richiamati, sia necessario distinguere i versamenti solutori da quelli ripristinatori della provvista: giacché solo i primi possono considerarsi pagamenti nel quadro della fattispecie di cui all'art. 2033 c.c.; con la conseguenza che la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito decorre, per tali versamenti, dal momento in cui le singole rimesse abbiano avuto luogo. I versamenti ripristinatori, invece — come precisato dalle Sezioni Unite — non soddisfano il creditore ma ampliano (o ripristinano) la facoltà d'indebitamento del correntista: sicché, con riferimento ad essi, di pagamento potrà parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia percepito dal correntista il saldo finale, in cui siano compresi interessi non dovuti (cfr. Cass. civ. n. 4372 del 22/2/2018).
In materia di contratto di conto corrente bancario, poiché la decorrenza della prescrizione è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente, essa matura sempre dalla data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un'apertura di credito, oppure i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento; ne discende che, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata (cfr. Cass. civ. n.
2660 del 30/01/2019).
Nel contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, ove il cliente agisca nei confronti della banca per la ripetizione d'importi relativi ad interessi non dovuti, è necessario distinguere i versamenti ripristinatori della provvista, operati nel limite dell'affidamento concesso al cliente, da quelli solutori, ovvero effettuati oltre tale limite ai fini della decorrenza della prescrizione decennale dell'azione rispettivamente dalla estinzione del conto o dai singoli
5 versamenti. Ai fini della valida proposizione dell'eccezione non è necessario che la banca indichi specificamente le rimesse prescritte, né il relativo "dies a quo", emergendo la natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti dagli estratti-conto, della cui produzione in giudizio è onerato il cliente, sicché la prova degli elementi utili ai fini dell'applicazione della prescrizione è nella disponibilità del giudice che deve decidere la questione (cfr. Cass. civ. n.
18144 del 10/07/2018).
Nella specie, a prescindere da ogni ulteriore accertamento in ordine alle rimesse aventi carattere ripristinatorio o solutorio da parte della correntista, risulta dagli atti che il conto corrente n.
11565/F ab origine acceso dalla presso la Controparte_4 Controparte_3
cui è succeduta l'odierna convenuta, si è estinto nel 2003, mentre la domanda
[...]
attorea è stata proposta nel presente giudizio con atto di citazione notificato in data 18/1/2022, oltre il termine della prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 c.c..
E' del pari decorso il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria attorea per la revoca delle linee di credito da parte della convenuta in danno della stante la Controparte_4
decorrenza del relativo termine dalla data di chiusura del conto corrente n. 11565/F.
Non vale in contrario richiamare la sentenza n. 3307/2012 con cui il Tribunale Ordinario di
Roma, all'esito dell'opposizione proposta dalle società ed Controparte_4 [...]
nonché da , iscritta al Parte_4 CP_5 CP_6 Parte_2
N.R.G. 27549/2004, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 2324 emesso il 4/2/2004, non potendo gli odierni attori invocare l'art. 2945, co. II c.c., non avendo essi proposto nel procedimento iscritto al N.R.G. 27549/2004 domanda riconvenzionale di accertamento del credito derivante dal suddetto conto corrente, né azione di condanna della controparte al pagamento della somma corrispondente al saldo del conto corrente medesimo.
Ne consegue che l'accertamento compiuto dal giudice, con la citata sentenza, delle poste attive e passive per la correntista annotate sul conto corrente n. 11565/F intestato alla Controparte_4
risultanti dagli estratti conto relativo al periodo dal 30/6/2001 fino alla chiusura è stato
[...]
compiuto al mero fine di escludere la fondatezza della pretesa azionata dalla
[...]
con il ricorso per decreto ingiuntivo, tanto che il Tribunale ha rilevato la Controparte_1 mancanza di prova del credito azionato in quella sede dall'odierna convenuta, senza tuttavia compiere alcun accertamento con efficacia di giudicato del saldo del conto corrente.
La domanda attorea va pertanto respinta.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
6
P.Q.M.
Visto l'art. 281-quinquies c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sulle domande proposte con atto di citazione notificato in data 18/1/2022 da e avverso la Parte_1 Parte_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, contrariis Controparte_1
reiectis:
RIGETTA le domande proposte da e avverso la Parte_1 Parte_2 [...]
Controparte_1
CONDANNA e in solido tra loro, al pagamento in favore della Parte_1 Parte_2 controparte delle spese processuali, che liquida in € 8.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, li 10/3/2025.
Il Giudice
Tommaso Martucci
7
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Tommaso MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 6404/2022 del Ruolo Generale degli Affari Civili, posto in deliberazione l'11/12/2024 e promosso da:
nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
(C.F. ) C.F._1
nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_2
(C.F. ) C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Pierpaolo Lucchese, (C.F. , elettivamente C.F._3 domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Roma, Via Nizza 45, giusta procura depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione
ATTORI contro
C.F. e numero di Iscrizione al Registro Controparte_1
delle Imprese di O- , Gruppo IVA MPS – P. IVA , P.IVA_1 P.IVA_2
aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei depositi, Banca iscritta all'Albo delle Banche e capogruppo del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena, codice 1030.6, codice CP_1
Gruppo 1030.6 - in persona del dott. in qualità di deliberante con funzione CP_2
“Credito Problematico” della con livello di procura E5 a Controparte_1
quanto in appresso legittimata giusta procura del 15/6/2021 a rogiti del notaio in Persona_1
rep. n. 40.124 – racc. n. 20.466, elettivamente domiciliata in via del Cavallerizzo n. CP_1 CP_1
4, presso lo studio dell'Avv. Marco Bianchini
1 CONVENUTA
OGGETTO: mutuo
CONCLUSIONI: per la parte attrice: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta,
1) In via principale: accertare e dichiarare, per i motivi di cui al presente atto, la sussistenza del diritto degli odierni attori alla restituzione, a titolo di indebito, dell'importo pari ad una somma non inferiore di euro 120.006.97 oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo, e per l'effetto condannare l'Istituto di credito convenuto alla restituzione, in loro favore, della da parte della convenuta di una somma non inferiore di euro 120.006.97 oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo;
2) Sempre in via principale: accertare e dichiarare l'inadempimento della convenuta CP_1 rispetto alla violazione degli obblighi di buona fede e correttezza, anche sotto i o della c.d. rottura brutale del credito e, per l'effetto, condannare la convenuta, per le motivazioni di CP_1 cui al presente atto, al risarcimento dei danni in favore de rni attori e dunque al pagamento di una somma non inferiore ad euro 80.000,00, o la diversa somma liquidata in via equitativa;
3) In via istruttoria, ammettersi CTU contabile sui documenti allora prodotti dalle parti e sulla Consulenza medesima già introitata nel presente procedimento, che:
- Ricalcolando il saldo dei rapporti intercorsi tra le parti,
- Ricalcolando gli interessi al tasso legale con capitalizzazione annuale, dica:
1) Se, alla luce dei calcoli effettuati, durante il periodo prodotto dall'istituto di credito, il saldo era positivo per i clienti odierni attori;
2) Se vi era o meno ragione affinché l'istituto di credito, senza preavviso alcuno, ovvero diffida ed intimazione anche solo stragiudiziale, aveva illegittimamente rotto il rapporto negoziale intercorso con i clienti odierni attori. 4) In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”
per la convenuta: “CONCLUDE Affinché l'Ecc.mo Tribunale adito, per le motivazioni tutte sopra esposte, “accolte le eccezioni preliminari tutte espletate, voglia rigettare le domande formulate ex parte adversa, comprese quelle richieste in via istruttoria, perché infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze di causa”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 18/1/2022 e Parte_1 Parte_2 Parte_3 convenivano in giudizio avanti all'intestato Tribunale la
[...] Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendone la condanna al
[...] pagamento in proprio favore della somma di € 120.006.97, oltre ad interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, nonché al risarcimento dei danni, da liquidarsi in una somma non inferiore ad €
80.000,00, previo accertamento dell'inadempimento della controparte degli obblighi di buona fede per il recesso ad nutum comunicato arbitrariamente dal rapporto inter partes.
Gli attori esponevano:
- che la cui era succeduta la Controparte_3 Controparte_1
aveva notificato loro, quali fideiussori di il decreto
[...] Controparte_4
ingiuntivo n. 2324/04, N.R.G. 94356/03, per la somma di € 89.534,55, oltre agli interessi
2 dall'1/10/2003 al tasso del prime rate ABI annuo, quale saldo passivo del conto corrente n.
11565/F acceso dalla presso la Controparte_4 Controparte_3
[...]
- che durante il procedimento di opposizione al citato decreto ingiuntivo intrapreso dagli odierni attori era stata espletata c.t.u., al cui esito era emerso che il saldo del conto corrente n. 11565/F era pari a - € 73.208,80;
- che, con sentenza n. 3307/2012 emessa all'esito del suddetto giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale Ordinario di Roma aveva revocato il decreto ingiuntivo n. 2324 emesso il 4/2/2004, previo accertamento del credito vantato dagli odierni attori nei confronti dell'istituto di credito convenuto pari ad € 120.000, oltre agli accessori di legge, al netto della detrazione degli interessi e della capitalizzazione indebitamente corrisposti;
- che la era in corso di scioglimento senza liquidazione finalizzato alla Controparte_4 cancellazione ai sensi dell'art. 40 c. 2 d.l. n. 76/20, con conseguente successione dei soci (odierni attori) nei diritti di credito della società;
- che l'accertamento del suddetto credito aveva l'efficacia di giudicato;
- che la convenuta aveva esercitato il recesso dalle linee di credito accordate alla Controparte_4
senza preavviso in modo arbitrario, con conseguente danno per la società.
[...]
2. Con comparsa del 20/5/2022 si costituiva in giudizio la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, eccependo preliminarmente la
[...] prescrizione di ogni avversa pretesa, stante l'inutile decorso di oltre dieci anni dalla chiusura del conto corrente controverso, risalente al 17/9/2003, dando atto che il Tribunale Ordinario di
Roma, con la citata sentenza n. 3307/2012, si era limitato a revocare il decreto ingiuntivo n. 2324 emesso il 4/2/2004, non avendo pronunziato alcuna statuizione idonea al giudicato in ordine all'asserito credito vantato dalla controparte.
La eccepiva, inoltre, la carenza di legittimazione degli Controparte_1
attori, deducendo che le pretese sottese alle loro domande potevano essere azionate soltanto dall' debitrice principale, e non dai suoi garanti ed evidenziava che Controparte_4
non si era validamente costituita nel giudizio N.R.G. 94356/03, come Parte_3
dichiarato dal Tribunale con la citata sentenza n. 3307/2012.
La banca contestava, infine, la fondatezza delle domande attoree, evidenziando la mancanza di prova delle relative pretese.
3 3. Esperiti gli incombenti preliminari, intervenuto lo scambio delle memorie ex art. 183, co. VI,
c.p.c., il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 11/12/2024, sostituita dal deposito di note scritte, al cui esito, sulle conclusioni rassegnate, tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini per le memorie conclusive.
Con nota del 7/2/2025 la parte attrice dava atto del decesso di quindi il Parte_3 giudice, previa separazione della relativa posizione, dichiarava l'interruzione del processo nella causa separata, disponendo procedersi oltre con riferimento alle altre posizioni.
***
4. e chiedono in primis la condanna della Parte_1 Parte_2 [...] al pagamento in proprio favore della somma di € 120.006.97, oltre ad Controparte_1
interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, quale saldo del conto corrente conto corrente n. 11565/F acceso dalla presso la Controparte_4 Controparte_3
[...]
La convenuta eccepisce la prescrizione dell'avversa pretesa creditoria.
L'eccezione è fondata.
E' d'uopo premettere che, per consolidata giurisprudenza, l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens (cfr. Cass. civ. sez. un. n.
24418 del 02/12/2010).
La citata pronuncia muove dal rilievo per cui non può ipotizzarsi il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico, definibile come pagamento, che l'attore pretende essere indebito, perché prima di quel momento non è configurabile alcun diritto di ripetizione. In conseguenza, se il correntista, nel corso del
4 rapporto, abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. E questo accadrà ove si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento: non così in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere. Ben si comprende, quindi, come, in base ai principi richiamati, sia necessario distinguere i versamenti solutori da quelli ripristinatori della provvista: giacché solo i primi possono considerarsi pagamenti nel quadro della fattispecie di cui all'art. 2033 c.c.; con la conseguenza che la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito decorre, per tali versamenti, dal momento in cui le singole rimesse abbiano avuto luogo. I versamenti ripristinatori, invece — come precisato dalle Sezioni Unite — non soddisfano il creditore ma ampliano (o ripristinano) la facoltà d'indebitamento del correntista: sicché, con riferimento ad essi, di pagamento potrà parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia percepito dal correntista il saldo finale, in cui siano compresi interessi non dovuti (cfr. Cass. civ. n. 4372 del 22/2/2018).
In materia di contratto di conto corrente bancario, poiché la decorrenza della prescrizione è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente, essa matura sempre dalla data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un'apertura di credito, oppure i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento; ne discende che, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata (cfr. Cass. civ. n.
2660 del 30/01/2019).
Nel contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, ove il cliente agisca nei confronti della banca per la ripetizione d'importi relativi ad interessi non dovuti, è necessario distinguere i versamenti ripristinatori della provvista, operati nel limite dell'affidamento concesso al cliente, da quelli solutori, ovvero effettuati oltre tale limite ai fini della decorrenza della prescrizione decennale dell'azione rispettivamente dalla estinzione del conto o dai singoli
5 versamenti. Ai fini della valida proposizione dell'eccezione non è necessario che la banca indichi specificamente le rimesse prescritte, né il relativo "dies a quo", emergendo la natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti dagli estratti-conto, della cui produzione in giudizio è onerato il cliente, sicché la prova degli elementi utili ai fini dell'applicazione della prescrizione è nella disponibilità del giudice che deve decidere la questione (cfr. Cass. civ. n.
18144 del 10/07/2018).
Nella specie, a prescindere da ogni ulteriore accertamento in ordine alle rimesse aventi carattere ripristinatorio o solutorio da parte della correntista, risulta dagli atti che il conto corrente n.
11565/F ab origine acceso dalla presso la Controparte_4 Controparte_3
cui è succeduta l'odierna convenuta, si è estinto nel 2003, mentre la domanda
[...]
attorea è stata proposta nel presente giudizio con atto di citazione notificato in data 18/1/2022, oltre il termine della prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 c.c..
E' del pari decorso il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria attorea per la revoca delle linee di credito da parte della convenuta in danno della stante la Controparte_4
decorrenza del relativo termine dalla data di chiusura del conto corrente n. 11565/F.
Non vale in contrario richiamare la sentenza n. 3307/2012 con cui il Tribunale Ordinario di
Roma, all'esito dell'opposizione proposta dalle società ed Controparte_4 [...]
nonché da , iscritta al Parte_4 CP_5 CP_6 Parte_2
N.R.G. 27549/2004, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 2324 emesso il 4/2/2004, non potendo gli odierni attori invocare l'art. 2945, co. II c.c., non avendo essi proposto nel procedimento iscritto al N.R.G. 27549/2004 domanda riconvenzionale di accertamento del credito derivante dal suddetto conto corrente, né azione di condanna della controparte al pagamento della somma corrispondente al saldo del conto corrente medesimo.
Ne consegue che l'accertamento compiuto dal giudice, con la citata sentenza, delle poste attive e passive per la correntista annotate sul conto corrente n. 11565/F intestato alla Controparte_4
risultanti dagli estratti conto relativo al periodo dal 30/6/2001 fino alla chiusura è stato
[...]
compiuto al mero fine di escludere la fondatezza della pretesa azionata dalla
[...]
con il ricorso per decreto ingiuntivo, tanto che il Tribunale ha rilevato la Controparte_1 mancanza di prova del credito azionato in quella sede dall'odierna convenuta, senza tuttavia compiere alcun accertamento con efficacia di giudicato del saldo del conto corrente.
La domanda attorea va pertanto respinta.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
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P.Q.M.
Visto l'art. 281-quinquies c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sulle domande proposte con atto di citazione notificato in data 18/1/2022 da e avverso la Parte_1 Parte_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, contrariis Controparte_1
reiectis:
RIGETTA le domande proposte da e avverso la Parte_1 Parte_2 [...]
Controparte_1
CONDANNA e in solido tra loro, al pagamento in favore della Parte_1 Parte_2 controparte delle spese processuali, che liquida in € 8.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, li 10/3/2025.
Il Giudice
Tommaso Martucci
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