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Articolo 3 della Legge 5 luglio 1995, n. 302
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Legge 5 luglio 1995, n. 302
Articolo 3 della Legge 5 luglio 1995, n. 302
Versione
26 luglio 1995
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
.fo on
Entrata in vigore il 26 luglio 1995
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