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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XL, sentenza 18/02/2026, n. 2565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2565 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2565/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FERRANTI DONATELLA, Presidente
PERINELLI TO, Relatore
FILIPPI PAOLA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10621/2023 depositato il 15/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230133019551000 UNICO/REDDITI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
I Procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.R.L. ha impugnato la cartella di pagamento n. 097 2023 01330195 51 000 emessa a seguito del controllo sul modello Unico 2017, anno di imposta 2016, con la quale l'Agenzia Entrate -
Riscossione Agente della Riscossione, Provincia di Roma fornisce il dettaglio delle somme che l'Ente creditore (Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma – Ufficio Territoriale di Roma 1 - Trastevere) ha incaricato di riscuotere per le somme iscritte a ruolo a seguito del controllo modello Unico 2017 anno di imposta 2016, per un totale di € 90.840,65 di cui:
- € 59.389,00 per controllo modello Unico anno di imposta 2016;
- € 31.445,77 per sanzioni ed interessi;
- € 5,88 per diritti di notifica.
La ricorrente proponeva i seguenti motivi:
- Difetto di motivazione;
- Illegittimità della cartella impugnata.
Tanto premesso ha chiesto l'annullamento della cartella impugnata con refusione delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio, con proprie controdeduzioni e depositando documentazione, l'Agenzia delle
Entrate – DP1 di Roma deducendo l'infondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto con refusione delle spese di lite.
Non si è invece costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate – Riscossione.
Il difensore della ricorrente ha depositato memorie illustrative con cui ha insistito nei motivi di ricorso e dedotto di aver presentato ulteriori dichiarazioni integrative.
All'udienza pubblica di discussione del 05.02.2026, la Corte, uditi il relatore ed i difensori delle parti presenti, che si sono riportati alle rispettive difese in atti, ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Ricorrente_1 S.R.L. ha impugnato la cartella di pagamento n. 097 2023 01330195 51 000 emessa a seguito del controllo sul modello Unico 2017, anno di imposta 2016, con la quale l'Agenzia Entrate -
Riscossione Agente della Riscossione, Provincia di Roma fornisce il dettaglio delle somme che l'Ente creditore (Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma – Ufficio Territoriale di Roma 1 - Trastevere) ha incaricato di riscuotere per le somme iscritte a ruolo a seguito del controllo modello Unico 2017 anno di imposta 2016, per un totale di € 90.840,65.
In particolare, in sede di controllo automatizzato, l'ufficio disconosceva il credito d'imposta derivante dall'agevolazione "Tremonti ambiente" per l'anno d'imposta 2016 a causa della tardività della dichiarazione integrativa presentata dalla contribuente in data 30/12/2015 per l'anno d'imposta 2010.
2.Il ricorso si articola in due motivi.
2.1.Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la carenza di motivazione della cartella impugnata.
Il motivo è infondato.
Invero, sebbene in via generale la cartella esattoriale, che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, debba essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, tale obbligo di motivazione deve essere differenziato a seconda del contenuto prescritto per ciascuno tipo di atto, sicché, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata emessa in seguito a liquidazione effettuata in base alle dichiarazioni rese dal contribuente ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972,
l'obbligo di motivazione può essere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni perché, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime, non è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa (Cass. Sez. 5, 20/09/2017, n. 21804, Rv. 645620 - 01).
Nel caso di specie è evidente che il credito d'imposta veniva disconosciuto a seguito della tardività della dichiarazione in cui esso era contenuto.
Tale circostanza era ben nota alla ricorrente.
2.2.Nel merito la ricorrente contesta l'illegittimità della cartella sostenendo che “La dichiarazione dei redditi non è un atto negoziale o dispositivo, bensì una mera dichiarazione di scienza, come tale sempre emendabile e ritrattabile qualora il contribuente si avveda di aver commesso errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria”.
Il motivo è infondato.
Invero l'art. 2, c. 8, d.P.R. 322/98 prevede che la dichiarazione può essere integrata entro il termine ex art. 43 d.P.R. 600/73 per quanto concerne le integrazioni che comportino maggiori oneri per il contribuente.
Qualora invece il contribuente con la dichiarazione integrativa voglia far valere un credito a suo favore la dichiarazione andrà presentata nel termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo (art. 2., c.
8-bis, d.P.R. 322/98).
Ciò naturalmente non comporta la perdita del maggior credito qualora sussistano i presupposti costitutivi ma, in tal caso, il contribuente potrà chiedere - ex art. 3 8 d.P.R. 602/73 - il rimborso del relativo credito.
La tardività della dichiarazione comporta invece che il credito d'imposta non può essere portato in compensazione con i debiti derivanti da dichiarazioni successive.
Deduce ancora la ricorrente che “La mancata indicazione del beneficio "Tremonti ambiente" nella dichiarazione originaria del 2010 non è dipesa da una scelta discrezionale, ma da una condizione di oggettiva incertezza interpretativa sulla cumulabilità di tale agevolazione con le tariffe incentivanti del "conto energia".
Tuttavia, come rilevato dall'Ufficio, tale incertezza è venuta meno a seguito del D.M. 5 luglio 2012, art. 19, il quale ha posto fine ad ogni incertezza circa la possibilità di cumulare i due benefici fiscali, permettendo da quella data ai contribuenti di accedere a tale agevolazione (Cass., Sez. 6-5, 27 luglio 2020, n. 15982).
La dichiarazione avrebbe pertanto potuto essere depositata nel 2013 talché la dichiarazione presentata nel
2015 appare tardiva.
Deduce infine la ricorrente che “Il nuovo ottavo comma dell'art.2, quale risulta dalle modifiche apportate dal
D.L.193/2016, ha consentito l'emendabilità delle dichiarazioni “a favore” per lo stesso periodo cui all'ufficio spetta la possibilità di svolgere l'azione accertatrice”.
Tuttavia tale norma “non ha efficacia retroattiva, non trattandosi di norma di interpretazione autentica, con la conseguenza che, per le fattispecie verificatesi anteriormente, tale termine si applica solo se la dichiarazione integrativa è volta ad evitare un danno per la Pubblica Amministrazione, mentre se è intesa ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, deve essere presentata entro il termine della dichiarazione per il periodo di imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, ferma la facoltà per il contribuente di richiedere il rimborso entro il diverso termine previsto dalla legge”
(Cass. Sez. 5, 28/06/2019, n. 17506, Rv. 654394 - 01).
3.Irrilevanti sono, nel presente giudizio, la presentazione di ulteriori dichiarazioni integrative che non determinano la caducazione dei provvedimenti adottati dall'amministrazione escludendo così che sia cessata la materia del contendere.
4.In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
5.L'incertezza normativa in materia consente l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, pronunziando nella causa tra le parti in epigrafe meglio indicate, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. spese di lite compensate.
Così deciso in Roma il 05.02.2026.
Il Giudice Relatore La Presidente
ON NE LA RA
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FERRANTI DONATELLA, Presidente
PERINELLI TO, Relatore
FILIPPI PAOLA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10621/2023 depositato il 15/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230133019551000 UNICO/REDDITI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
I Procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.R.L. ha impugnato la cartella di pagamento n. 097 2023 01330195 51 000 emessa a seguito del controllo sul modello Unico 2017, anno di imposta 2016, con la quale l'Agenzia Entrate -
Riscossione Agente della Riscossione, Provincia di Roma fornisce il dettaglio delle somme che l'Ente creditore (Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma – Ufficio Territoriale di Roma 1 - Trastevere) ha incaricato di riscuotere per le somme iscritte a ruolo a seguito del controllo modello Unico 2017 anno di imposta 2016, per un totale di € 90.840,65 di cui:
- € 59.389,00 per controllo modello Unico anno di imposta 2016;
- € 31.445,77 per sanzioni ed interessi;
- € 5,88 per diritti di notifica.
La ricorrente proponeva i seguenti motivi:
- Difetto di motivazione;
- Illegittimità della cartella impugnata.
Tanto premesso ha chiesto l'annullamento della cartella impugnata con refusione delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio, con proprie controdeduzioni e depositando documentazione, l'Agenzia delle
Entrate – DP1 di Roma deducendo l'infondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto con refusione delle spese di lite.
Non si è invece costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate – Riscossione.
Il difensore della ricorrente ha depositato memorie illustrative con cui ha insistito nei motivi di ricorso e dedotto di aver presentato ulteriori dichiarazioni integrative.
All'udienza pubblica di discussione del 05.02.2026, la Corte, uditi il relatore ed i difensori delle parti presenti, che si sono riportati alle rispettive difese in atti, ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Ricorrente_1 S.R.L. ha impugnato la cartella di pagamento n. 097 2023 01330195 51 000 emessa a seguito del controllo sul modello Unico 2017, anno di imposta 2016, con la quale l'Agenzia Entrate -
Riscossione Agente della Riscossione, Provincia di Roma fornisce il dettaglio delle somme che l'Ente creditore (Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma – Ufficio Territoriale di Roma 1 - Trastevere) ha incaricato di riscuotere per le somme iscritte a ruolo a seguito del controllo modello Unico 2017 anno di imposta 2016, per un totale di € 90.840,65.
In particolare, in sede di controllo automatizzato, l'ufficio disconosceva il credito d'imposta derivante dall'agevolazione "Tremonti ambiente" per l'anno d'imposta 2016 a causa della tardività della dichiarazione integrativa presentata dalla contribuente in data 30/12/2015 per l'anno d'imposta 2010.
2.Il ricorso si articola in due motivi.
2.1.Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la carenza di motivazione della cartella impugnata.
Il motivo è infondato.
Invero, sebbene in via generale la cartella esattoriale, che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, debba essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, tale obbligo di motivazione deve essere differenziato a seconda del contenuto prescritto per ciascuno tipo di atto, sicché, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata emessa in seguito a liquidazione effettuata in base alle dichiarazioni rese dal contribuente ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972,
l'obbligo di motivazione può essere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni perché, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime, non è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa (Cass. Sez. 5, 20/09/2017, n. 21804, Rv. 645620 - 01).
Nel caso di specie è evidente che il credito d'imposta veniva disconosciuto a seguito della tardività della dichiarazione in cui esso era contenuto.
Tale circostanza era ben nota alla ricorrente.
2.2.Nel merito la ricorrente contesta l'illegittimità della cartella sostenendo che “La dichiarazione dei redditi non è un atto negoziale o dispositivo, bensì una mera dichiarazione di scienza, come tale sempre emendabile e ritrattabile qualora il contribuente si avveda di aver commesso errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria”.
Il motivo è infondato.
Invero l'art. 2, c. 8, d.P.R. 322/98 prevede che la dichiarazione può essere integrata entro il termine ex art. 43 d.P.R. 600/73 per quanto concerne le integrazioni che comportino maggiori oneri per il contribuente.
Qualora invece il contribuente con la dichiarazione integrativa voglia far valere un credito a suo favore la dichiarazione andrà presentata nel termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo (art. 2., c.
8-bis, d.P.R. 322/98).
Ciò naturalmente non comporta la perdita del maggior credito qualora sussistano i presupposti costitutivi ma, in tal caso, il contribuente potrà chiedere - ex art. 3 8 d.P.R. 602/73 - il rimborso del relativo credito.
La tardività della dichiarazione comporta invece che il credito d'imposta non può essere portato in compensazione con i debiti derivanti da dichiarazioni successive.
Deduce ancora la ricorrente che “La mancata indicazione del beneficio "Tremonti ambiente" nella dichiarazione originaria del 2010 non è dipesa da una scelta discrezionale, ma da una condizione di oggettiva incertezza interpretativa sulla cumulabilità di tale agevolazione con le tariffe incentivanti del "conto energia".
Tuttavia, come rilevato dall'Ufficio, tale incertezza è venuta meno a seguito del D.M. 5 luglio 2012, art. 19, il quale ha posto fine ad ogni incertezza circa la possibilità di cumulare i due benefici fiscali, permettendo da quella data ai contribuenti di accedere a tale agevolazione (Cass., Sez. 6-5, 27 luglio 2020, n. 15982).
La dichiarazione avrebbe pertanto potuto essere depositata nel 2013 talché la dichiarazione presentata nel
2015 appare tardiva.
Deduce infine la ricorrente che “Il nuovo ottavo comma dell'art.2, quale risulta dalle modifiche apportate dal
D.L.193/2016, ha consentito l'emendabilità delle dichiarazioni “a favore” per lo stesso periodo cui all'ufficio spetta la possibilità di svolgere l'azione accertatrice”.
Tuttavia tale norma “non ha efficacia retroattiva, non trattandosi di norma di interpretazione autentica, con la conseguenza che, per le fattispecie verificatesi anteriormente, tale termine si applica solo se la dichiarazione integrativa è volta ad evitare un danno per la Pubblica Amministrazione, mentre se è intesa ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, deve essere presentata entro il termine della dichiarazione per il periodo di imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, ferma la facoltà per il contribuente di richiedere il rimborso entro il diverso termine previsto dalla legge”
(Cass. Sez. 5, 28/06/2019, n. 17506, Rv. 654394 - 01).
3.Irrilevanti sono, nel presente giudizio, la presentazione di ulteriori dichiarazioni integrative che non determinano la caducazione dei provvedimenti adottati dall'amministrazione escludendo così che sia cessata la materia del contendere.
4.In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
5.L'incertezza normativa in materia consente l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, pronunziando nella causa tra le parti in epigrafe meglio indicate, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. spese di lite compensate.
Così deciso in Roma il 05.02.2026.
Il Giudice Relatore La Presidente
ON NE LA RA