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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 17/02/2026, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1035/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente TAVIANO PAOLO ANDREA, Relatore LAUDATI ANTONIO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3188/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8017/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 8 e pubblicata il 11/06/2025
Atti impositivi: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780201500140314000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120178559531000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130202288056000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140199680908000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140199680908000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150058439157000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 592/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato il fermo amministrativo del 2/2/2017 rep. A109553W eccependo l'omessa notifica delle cartelle presupposte relative a bollo auto, la prescrizione dei crediti e la decadenza dal diritto all'esazione.
Si è costituita in primo grado AdER chiedendo il rigetto del ricorso, eccependo la tardività della contestazione del credito in quanto le cartelle sono state regolarmente notificate e non impugnate nei termini, e che successivamente sono stati notificati un avviso di intimazione ed un preavviso di fermo, non impugnati, che hanno interrotto i termini di prescrizione.
Con sentenza n. 801/2025 la CGT di primo grado di Roma ha respinto il ricorso condannando il ricorrente alle spese.
Avverso la sentenza ha proposto appello il Ricorrente_1 chiedendone la riforma con vittoria delle spese. Si è costituito in appello l'AdeR chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato, con condanna alle spese.
All'udienza del 3/2/2026 dopo la discussione delle parti la Corte ha deciso il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante con il primo motivo censura la sentenza di primo grado ritenendo che il Giudice erroneamente ha ritenuto correttamente notificate le cartelle e i successivi atti interruttivi della prescrizione posti a base dell'impugnato fermo amministrativo. Il motivo è fondato. Osserva la Corte che gli atti di cui si tratta risultano tutti notificati a persone diverse dal destinatario.
In tal caso ai sensi dell'art. 60 del DPR n. 600/73 dopo la consegna al terzo del plico il notificatore deve inviare una raccomandata informativa al destinatario ed, ai fini del perfezionamento della notifica, non è sufficiente la sola spedizione della raccomandata informativa che può anche essere una raccomandata semplice senza ricevuta di ritorno (Cass. ord. n. 34824/2023) ma è necessaria la prova dell'effettiva ricezione da parte di quest'ultimo della raccomandata informativa (Cass. n. 14089/2025).
Nel caso in esame risulta dagli atti che:
-quanto all'intimazione di pagamento n. 09720219019541383 non risulta prodotta la relata di notifica;
-la cartella 09720120178559531000 è stata notificata in data 26/4/2013 a mani di Ricorrente_1,
Ricorrente_1sorella del destinatario e che in data 13/5/2013 è stata inviata al raccomandata informativa n. 61165002312-0, ma non vi è alcuna prova della effettiva ricezione da parte del
Ricorrente_1 della predetta raccomandata;
-la cartella 09720130202288056000 è stata notificata in data 10/8/2013 a mani della moglie del destinatario non essendo stata prodotta alcuna prova di invio di raccomandata informativa al destinatario;
Ricorrente_1-la cartella 09720140199680908000 è stata notificata in data 4/12/2014 a mani di , Ricorrente_1sorella del destinatario ma non vi è alcuna prova che sia stata inviata al una raccomandata informativa atteso che dall'elenco delle raccomandate prodotto in atti, recante la data del 10/12/2014 non si evince il nominativo del Ricorrente_1 né il numero della raccomandata spedita allo stesso;
-la cartella 09720150058439157000 è stata notificata in data 12/5/2015 a mani di Nominativo_2 indicata quale familiare convivente, non essendo stata prodotta alcuna prova di invio di raccomandata
Ricorrente_1informativa al destinatario;
-il preavviso di fermo è stato notificato in data 20/1/2016 a mani di Nominativo_2, questa volta indicata come amica, e che in data 27/1/2016 è stata inviata al Ricorrente_1 raccomandata informativa
Ricorrente_1n. 689254004861, ma non vi è alcuna prova della effettiva ricezione da parte del della predetta raccomandata. Alla luce di quanto emerge dalla documentazione in atti ritiene la Corte che le notifiche degli atti di cui sopra non possano ritenersi perfezionate validamente, con il conseguente decorso del termine triennale di prescrizione della tassa automobilistica, così accogliendo l'appello del contribuente in totale riforma della sentenza impugnata.
Le spese di lite di entrambi i gradi seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di II grado del Lazio , accoglie l'appello e compensa le spese del grado.
Roma 3/2/2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott. Luigi Birritteri
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente TAVIANO PAOLO ANDREA, Relatore LAUDATI ANTONIO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3188/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8017/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 8 e pubblicata il 11/06/2025
Atti impositivi: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780201500140314000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120178559531000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130202288056000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140199680908000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140199680908000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150058439157000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 592/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato il fermo amministrativo del 2/2/2017 rep. A109553W eccependo l'omessa notifica delle cartelle presupposte relative a bollo auto, la prescrizione dei crediti e la decadenza dal diritto all'esazione.
Si è costituita in primo grado AdER chiedendo il rigetto del ricorso, eccependo la tardività della contestazione del credito in quanto le cartelle sono state regolarmente notificate e non impugnate nei termini, e che successivamente sono stati notificati un avviso di intimazione ed un preavviso di fermo, non impugnati, che hanno interrotto i termini di prescrizione.
Con sentenza n. 801/2025 la CGT di primo grado di Roma ha respinto il ricorso condannando il ricorrente alle spese.
Avverso la sentenza ha proposto appello il Ricorrente_1 chiedendone la riforma con vittoria delle spese. Si è costituito in appello l'AdeR chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato, con condanna alle spese.
All'udienza del 3/2/2026 dopo la discussione delle parti la Corte ha deciso il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante con il primo motivo censura la sentenza di primo grado ritenendo che il Giudice erroneamente ha ritenuto correttamente notificate le cartelle e i successivi atti interruttivi della prescrizione posti a base dell'impugnato fermo amministrativo. Il motivo è fondato. Osserva la Corte che gli atti di cui si tratta risultano tutti notificati a persone diverse dal destinatario.
In tal caso ai sensi dell'art. 60 del DPR n. 600/73 dopo la consegna al terzo del plico il notificatore deve inviare una raccomandata informativa al destinatario ed, ai fini del perfezionamento della notifica, non è sufficiente la sola spedizione della raccomandata informativa che può anche essere una raccomandata semplice senza ricevuta di ritorno (Cass. ord. n. 34824/2023) ma è necessaria la prova dell'effettiva ricezione da parte di quest'ultimo della raccomandata informativa (Cass. n. 14089/2025).
Nel caso in esame risulta dagli atti che:
-quanto all'intimazione di pagamento n. 09720219019541383 non risulta prodotta la relata di notifica;
-la cartella 09720120178559531000 è stata notificata in data 26/4/2013 a mani di Ricorrente_1,
Ricorrente_1sorella del destinatario e che in data 13/5/2013 è stata inviata al raccomandata informativa n. 61165002312-0, ma non vi è alcuna prova della effettiva ricezione da parte del
Ricorrente_1 della predetta raccomandata;
-la cartella 09720130202288056000 è stata notificata in data 10/8/2013 a mani della moglie del destinatario non essendo stata prodotta alcuna prova di invio di raccomandata informativa al destinatario;
Ricorrente_1-la cartella 09720140199680908000 è stata notificata in data 4/12/2014 a mani di , Ricorrente_1sorella del destinatario ma non vi è alcuna prova che sia stata inviata al una raccomandata informativa atteso che dall'elenco delle raccomandate prodotto in atti, recante la data del 10/12/2014 non si evince il nominativo del Ricorrente_1 né il numero della raccomandata spedita allo stesso;
-la cartella 09720150058439157000 è stata notificata in data 12/5/2015 a mani di Nominativo_2 indicata quale familiare convivente, non essendo stata prodotta alcuna prova di invio di raccomandata
Ricorrente_1informativa al destinatario;
-il preavviso di fermo è stato notificato in data 20/1/2016 a mani di Nominativo_2, questa volta indicata come amica, e che in data 27/1/2016 è stata inviata al Ricorrente_1 raccomandata informativa
Ricorrente_1n. 689254004861, ma non vi è alcuna prova della effettiva ricezione da parte del della predetta raccomandata. Alla luce di quanto emerge dalla documentazione in atti ritiene la Corte che le notifiche degli atti di cui sopra non possano ritenersi perfezionate validamente, con il conseguente decorso del termine triennale di prescrizione della tassa automobilistica, così accogliendo l'appello del contribuente in totale riforma della sentenza impugnata.
Le spese di lite di entrambi i gradi seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di II grado del Lazio , accoglie l'appello e compensa le spese del grado.
Roma 3/2/2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott. Luigi Birritteri