Ordinanza collegiale 3 novembre 2025
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 22/01/2026, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00338/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01875/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1875 del 2025, proposto da
OM OL, RI AR Di EO IC, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l’ottemperanza
alla sentenza del Tribunale di Milano n. 3568/2024 depositata in data 11/07/2024
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 il dott. IO RN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza n. 3568/2024, depositata in data 11/07/2024, il Tribunale di Milano - sezione Lavoro ha condannato il Ministero resistente a mettere a disposizione la carta docente o altro equipollente per l'importo di euro 500,00 annui in favore di OL OM per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23, e di Di EO IC RI AR per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24.
Quanto alle spese ha condannato il Ministero a rifonderle, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Le ricorrenti agiscono per l’ottemperanza alla sentenza suindicata, al fine di conseguire il rilascio della carta docente.
Va precisato che l’ottemperanza non si estende alle spese di lite liquidate dalla sentenza del Tribunale di Milano, in quanto in relazione ad esse, distratte in favore del difensore, non è stata esperita l’azione di ottemperanza nel presente giudizio.
Il ricorso è fondato.
Il Tribunale osserva come, rispetto al titolo della cui ottemperanza si tratta – passato in giudicato e notificato ritualmente - sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
La documentazione versata in atti e le dichiarazioni rese dalla parte ricorrente palesano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti neppure parziali.
L’amministrazione resistente, costituita in giudizio, non ha formulato alcuna deduzione sul punto, né fornito indicazioni in ordine all’andamento della procedura.
Il credito, quindi, non è contestato nell’an e nel quantum dalla parte resistente.
Il ricorso è dunque fondato, sicché deve essere dichiarata l’inottemperanza del Ministero intimato, che non ha effettuato i pagamenti cui si riferisce il titolo indicato in epigrafe.
Ne deriva che al Ministero resistente deve essere assegnato il termine di 120 giorni, dalla pubblicazione della presente sentenza, per effettuare integralmente i pagamenti dovuti.
In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad un dirigente o ad un funzionario appartenente al medesimo Ufficio, il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, con la precisazione che l’incarico integra un adempimento connesso ai doveri d’istituto.
Deve essere respinta la richiesta di applicazione degli interessi sulla somma riconosciuta dal Giudice ordinario, in quanto l’importo di cui si discute non può essere maggiorato di interessi, atteso che – ex art. 2 D.P.C.M. 28 novembre 2016 – lo stesso è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni, nemmeno ove venga utilizzato nell’anno successivo a quello di erogazione (cfr. Tar Lombardia n. 1768/2025).
In definitiva, il ricorso è fondato nei limiti dianzi esposti e deve essere accolto.
La circostanza per cui le ricorrenti hanno depositato in giudizio la copia integrale del titolo da portare ad esecuzione con la relativa asseverazione solo all’esito dell’ordine impartito Tribunale, che ha disposto la regolarizzazione della documentazione, con conseguente dilatazione dei tempi di definizione del giudizio, evidenzia un comportamento processuale che giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando:
1) accoglie il ricorso, nei limiti di quanto esposto in motivazione, accerta l’inottemperanza alla sentenza di condanna indicata in epigrafe e ordina al Ministero resistente di provvedere al pagamento nel rispetto del termine e delle modalità indicate in motivazione;
2) per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad un dirigente o ad un funzionario appartenente al medesimo Ufficio, il quale provvederà nei modi e nei tempi indicati in motivazione;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CH GO, Presidente
IO RN, Consigliere, Estensore
Mauro Gatti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO RN | CH GO |
IL SEGRETARIO