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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 26/02/2026, n. 3404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3404 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3404/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
D'UR IU, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18509/2025 depositato il 03/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 20250002184031123554030 BOLLO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2501/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, impugna il pignoramento, notificato l'08.10.25 da Municipia s.p.a., relativo a tassa automobilistica, anno 2016 di € 943,80.
Eccepisce l'omessa notifica degli atti presupposti, la prescrizione triennale del credito. Conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso, con vittoria delle spese del giudizio, con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario.
Municipia s.p.a. deduce la carenza di legittimazione in riferimento alle doglianze relative alla pretesa impositiva e alla formazione del credito, di competenza della Regione Campania, già evocata in giudizio e la legittimità del proprio operato, rappresentando che antecedentemente all'atto opposto è stata notificata intimazione di pagamento l'11.04.25, nonché preavviso di fermo il 28.05.24; chiede il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese del giudizio.
La Regione Campania non è costituita in giudizio.
La Corte, in composizione monocratica, all'esito della udienza odierna decide come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Va premesso che l'intimazione di pagamento è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art.19 del D.Lgs.
n.546/92, in quanto equiparabile all'avviso di mora, per cui la sua impugnazione non è meramente facoltativa ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione (cass. n. 6436/2025).
L'atto opposto è stato preceduto dalla notificazione di intimazione di pagamento, a mezzo posta con plico raccomandato con avviso di ricevimento, che per assenza del destinatario è stato notificato per compiuta giacenza, l'11.06.25, dopo aver lasciato il prescritto avviso (mod. 26). L'omessa impugnativa di detto atto ha determinato il cristallizzarsi della pretesa per tutti i fatti verificatisi anteriormente ad essa.
Qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Oltretutto il concessionario ha documentato che era stato notificato anche preavviso di fermo amministrativo il 13.05.24, con raccomandata con avviso di ricevimento.
Il ricorso va pertanto rigettato;
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente costituita liquidate in euro 250,00 oltre oneri di legge
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
D'UR IU, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18509/2025 depositato il 03/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 20250002184031123554030 BOLLO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2501/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, impugna il pignoramento, notificato l'08.10.25 da Municipia s.p.a., relativo a tassa automobilistica, anno 2016 di € 943,80.
Eccepisce l'omessa notifica degli atti presupposti, la prescrizione triennale del credito. Conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso, con vittoria delle spese del giudizio, con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario.
Municipia s.p.a. deduce la carenza di legittimazione in riferimento alle doglianze relative alla pretesa impositiva e alla formazione del credito, di competenza della Regione Campania, già evocata in giudizio e la legittimità del proprio operato, rappresentando che antecedentemente all'atto opposto è stata notificata intimazione di pagamento l'11.04.25, nonché preavviso di fermo il 28.05.24; chiede il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese del giudizio.
La Regione Campania non è costituita in giudizio.
La Corte, in composizione monocratica, all'esito della udienza odierna decide come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Va premesso che l'intimazione di pagamento è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art.19 del D.Lgs.
n.546/92, in quanto equiparabile all'avviso di mora, per cui la sua impugnazione non è meramente facoltativa ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione (cass. n. 6436/2025).
L'atto opposto è stato preceduto dalla notificazione di intimazione di pagamento, a mezzo posta con plico raccomandato con avviso di ricevimento, che per assenza del destinatario è stato notificato per compiuta giacenza, l'11.06.25, dopo aver lasciato il prescritto avviso (mod. 26). L'omessa impugnativa di detto atto ha determinato il cristallizzarsi della pretesa per tutti i fatti verificatisi anteriormente ad essa.
Qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Oltretutto il concessionario ha documentato che era stato notificato anche preavviso di fermo amministrativo il 13.05.24, con raccomandata con avviso di ricevimento.
Il ricorso va pertanto rigettato;
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente costituita liquidate in euro 250,00 oltre oneri di legge