Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 26/02/2026, n. 3404
CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa notifica atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che l'intimazione di pagamento, notificata al ricorrente, fosse impugnabile autonomamente e che la sua mancata impugnazione avesse determinato il consolidamento della pretesa. Pertanto, le eccezioni relative ad atti precedenti sono precluse.

  • Rigettato
    Prescrizione triennale del credito

    La Corte ha ritenuto che l'eccezione di prescrizione relativa al credito fiscale maturato prima della notifica dell'intimazione di pagamento, rimasta incontestata, fosse preclusa. L'omessa impugnazione dell'intimazione rende inammissibile la contestazione della prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 26/02/2026, n. 3404
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 3404
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

    Testo completo