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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIII, sentenza 17/02/2026, n. 982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 982 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 982/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 13, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GREGORIO MARIA RITA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6874/2024 depositato il 20/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 0037435705 000 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 628/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 25.10.2024 Ricorrente_1 impugnava, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate SI e dell'ATO ME1 S.p.A., in liquidazione, la cartella n....705, notificata in data 01.09.2024, di pagamento della somma di €. 2034,88 per tassa rifiuti anni 2009, 2010, 2011 e 2012, eccependo l'illegittimità della cartella per annullamento giudiziale dell'atto sotteso (intimazione n. 001342 TIA anni
2010/2012) con sentenza n. 5748/2019 della C.T.P. di Messina sez. 2; la nullità della cartella non preceduta dalla notifica degli atti presupposti;
la prescrizione quinquennale del credito;
la nullità del ruolo sottoscritto da soggetto non legitimato.
Concludeva per l'illegittimità/nullità dell'atto impugnato;
in via subordinata per la limitazione delle pretesa, con vittoria delle spese.
I convenuti non si costituivano in giudizio.
All'udienza del 05.02.2026 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pur dandosi atto che la sentenza prodotta n. 5748/2018 fa riferimento all'intimazione n. 11342, mentre la cartella oggetto del ricorso in esame all'intimazione n. 295121/2019, è fondata l'eccezione di prescrizione.
In difetto di prova di atti interruttivi, gravante sui convenuti, che non si sono costituiti in giudizio, è evidente che il termine quinquennale di prescrizione è ampiamente decorso alla data di notifica della cartella impugnata (1.09.2024), avuto riguardo agli anni cui rifierisce la pretesa richiesta (dal 2009 al
2012).
Gli altri motivi del ricorso restanto assorbiti.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato.
Sulle parti convenute grava in solido, in quanto soccombenti, il pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano, come in dispositivo, in favore della ricorrente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna le parti convenute, in solido, al pagamento delle spese del giudizio, liquidate, in favore del ricorrente, in complessivi €. 349,00, oltre accessori e rimborso contributo unificato, se assolto. Messina 05.02.2026 Il Giudice monocratico dott.ssa Nominativo_1
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 13, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GREGORIO MARIA RITA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6874/2024 depositato il 20/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 0037435705 000 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 628/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 25.10.2024 Ricorrente_1 impugnava, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate SI e dell'ATO ME1 S.p.A., in liquidazione, la cartella n....705, notificata in data 01.09.2024, di pagamento della somma di €. 2034,88 per tassa rifiuti anni 2009, 2010, 2011 e 2012, eccependo l'illegittimità della cartella per annullamento giudiziale dell'atto sotteso (intimazione n. 001342 TIA anni
2010/2012) con sentenza n. 5748/2019 della C.T.P. di Messina sez. 2; la nullità della cartella non preceduta dalla notifica degli atti presupposti;
la prescrizione quinquennale del credito;
la nullità del ruolo sottoscritto da soggetto non legitimato.
Concludeva per l'illegittimità/nullità dell'atto impugnato;
in via subordinata per la limitazione delle pretesa, con vittoria delle spese.
I convenuti non si costituivano in giudizio.
All'udienza del 05.02.2026 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pur dandosi atto che la sentenza prodotta n. 5748/2018 fa riferimento all'intimazione n. 11342, mentre la cartella oggetto del ricorso in esame all'intimazione n. 295121/2019, è fondata l'eccezione di prescrizione.
In difetto di prova di atti interruttivi, gravante sui convenuti, che non si sono costituiti in giudizio, è evidente che il termine quinquennale di prescrizione è ampiamente decorso alla data di notifica della cartella impugnata (1.09.2024), avuto riguardo agli anni cui rifierisce la pretesa richiesta (dal 2009 al
2012).
Gli altri motivi del ricorso restanto assorbiti.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato.
Sulle parti convenute grava in solido, in quanto soccombenti, il pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano, come in dispositivo, in favore della ricorrente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna le parti convenute, in solido, al pagamento delle spese del giudizio, liquidate, in favore del ricorrente, in complessivi €. 349,00, oltre accessori e rimborso contributo unificato, se assolto. Messina 05.02.2026 Il Giudice monocratico dott.ssa Nominativo_1