CASS
Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/10/2025, n. 32852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32852 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano nel procedimento a carico di ME UR, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 09/05/2025 del Tribunale di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
letta la memoria difensiva dell'Avvocato Cristian Di Giusto, nell'interesse del ricorrente, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 32852 Anno 2025 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 11/09/2025 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Milano ha confermato il provvedimento applicativo della custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano il 14 aprile 2025, nei confronti di UR ME in ordine ai capi 69), 78) e 121), delitti in materia di stupefacenti, mentre lo ha annullato limitatamente ai capi 1) - art. 74, commi 1, 2, 3 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 -, 114) e 220) - delitti in materia di stupefacenti - ritenendo che fosse preclusa al Pubblico ministero una nuova richiesta cautelare. Infatti, secondo il Tribunale si era formato il giudicato cautelare sul diniego, opposto dal Giudice per le indagini preliminari con ordinanza del 10 ottobre 2023 non impugnata dal P.M., a seguito della scadenza del termine massimo per effetto della retrodatazione, non superato dal ritenuto elemento di novità costituito dalla sopravvenuta condanna di UR ME per i medesimi fatti, in assenza di elementi concreti ed individualizzati dimostrativi del pericolo di fuga, unico a poterne giustificare l'emissione. 2.Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso il Pubblico ministero, per violazione di legge e vizio di motivazione in quanto, a fronte della pronuncia di una sentenza di condanna, il pubblico ministero ha il rinnovato potere di avanzare richiesta cautelare personale al Giudice, pur a fronte di precedente rigetto avvenuto nella fase delle indagini preliminari, senza che rilevi la regola della retrodatazione della durata dei termini di custodia cautelare. 3.In data 30 luglio 2025 è pervenuta memoria difensiva dell'Avvocato Cristian Di Giusto che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso valorizzando il contenuto dell'ordinanza impugnata (pagg. 40 e 41) nella parte in cui ha dato atto di come i fatti di cui ai capi 69), 78) e 121), in rapporto di connessione qualificata con quello avvenuto nel dicembre 2020, non fossero «desumibili dagli atti prima del rinvio giudizio per il fatto del dicembre 2021», in quanto delineatisi solo con l'informativa finale del 7 marzo 2023 successiva al rinvio a giudizio per il fatto per il quale è intervenuto l'arresto di ME 1'11 dicembre 2021 e conclusosi con sentenza di patteggiamento in base agli argomenti contenuti nella sentenza Sez. 3, n. 47601 del 16/11/2024, relativa ad un caso analogo. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorse è fondato. 2. Il Tribunale del riesame, nel rigettare la domanda cautelare del pubblico ministero, parte dalla errata premessa giuridica secondo la quale la sopravvenuta condanna emessa nei confronti dell'imputato non sia qualificabile come elemento di novità tale da consentire all'organo dell'accusa di rinnovare la richiesta precedentemente non accolta dal Giudice per le indagini preliminari (pag. 38). 2.1. Come correttamente argomentato anche dal Procuratore generale, costituisce principio consolidato della Corte di legittimità che la pronuncia di una sentenza di condanna costituisca, di per sé, un fatto nuovo idoneo a legittimare l'emissione di una misura coercitiva personale, non ostando in via generale un precedente giudicato cautelare (Sez. 1, n. 13407 dell'08/01/2021, Rv.281055; Sez.6, n. 30144 del 06/05/2015, Sansone, Rv.264997), fermo restando che l'effetto preclusivo del giudicato cautelare è determinato soltanto da un provvedimento decisorio in relazione al quale siano stati esauriti i mezzi di impugnazione previsti, e non anche nell'ipotesi della mancata attivazione degli strumenti processuali di controllo (Sez. U., n. 7931 del 16/12/2010, dep. 01/03/2011, Testini, Rv. 249001-01). 2.2. Nel caso in esame, invece, la richiesta cautelare era stata respinta dal Giudice per le indagini preliminari, con ordinanza del 10 ottobre 2023 non impugnata dal Pubblico ministero, in ragione della scadenza del termine massimo derivante dalla retrodatazione, non qualificabile come provvedimento decisorio mancando i presupposti indicati dalle Sezioni Unite Testini. Il Pubblico ministero, dunque, poteva legittimamente avanzare una nuova richiesta di custodia cautelare, anche a seguito di precedente rigetto del Giudice per le indagini preliminari, in quanto non impugnato e per questo privo di effetto preclusivo. 2.3. In ordine al tema della scadenza dei termini di custodia cautelare, in mancanza di un effettivo giudicato cautelare il Tribunale non avrebbe potuto limitarsi a richiamare un provvedimento di diniego, ma avrebbe dovuto rivalutare l'intero quadro cautelare onde dar conto della sussistenza o meno dei presupposti per la retrodatazione e se del caso dell'effettiva decorrenza di un termine di fase. A tal fine il Tribunale avrebbe dovuto tener contro del principio per cui con riferimento alla retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, prevista dall'art. 297, comma 3, cod.proc.pen., il computo va effettuato con riguardo all'intera durata della custodia cautelare sofferta, anche se relativa a fasi non omogenee (Sez. Un., n. 23166 del 28/05/2020, Mazzitelli, Rv. 279347-01). 3 Jtì Una volta superato il primo stadio della valutazione avrebbe dovuto inoltre focalizzare l'attenzione sul quadro cautelare relativo a questo procedimento, attenendosi al principio per cui «La regola della retrodatazione dei termini di custodia cautelare opera anche nel caso in cui, nell'ambito di uno stesso procedimento, ad un'ordinanza pronunciata nel corso delle indagini preliminari segua, nei confronti dello stesso imputato, una seconda ordinanza per fatti connessi emessa in fase dibattimentale;
in tal caso, ai fini del calcolo dei termini di fase di cui all'art. 303 cod. proc. pen., deve farsi riferimento al "dies a quo" della prima misura e verificare se, per il reato della seconda ordinanza cautelare, i termini di durata di ciascuna fase siano o meno scaduti, mentre devono sommarsi i periodi di custodia subita anche in fasi eterogenee ai soli fini del calcolo dei termini di durata complessiva di cui all'art. 303, comma 4, cod. proc. pen., o del termine di durata massimo di cui all'art. 304, comma 6, cod. proc. pen.» (Sez. 6, n. 43599 del 17/11/2021, Ciconte, Rv. 282186). 2.4. Alla resa dei conti il Tribunale del riesame non ha esplicato gli argomenti in forza dei quali potesse ritenersi che nel caso concreto per i capi 1), 114) e 220) operasse il regime della retrodatazione, essendosi limitato° ad un generico richiamo all'avvenuta scadenza dei termini massimi di durata della misura cautelare senza dar conto del relativo computo;
inoltre ha erroneamente escluso che la nuova condanna potesse costituire un elemento sopravvenuto di cui tenere conto e da ultimo ha omesso di verificare se dalle motivazioni della sentenza di condanna o da altri atti emergessero elementi concreti e individualizzati per ritenere sussistenti, in assenza dei presupposti per ritenere decorso il termine di durata della custodia cautelare, i requisiti per l'emissione della misura cautelare richiesta dal Pubblico ministero anche con riferimento al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1) per il quale vale la presunzione di pericolosità che impone la misura della custodia in carcere (Sez.6, n. 30144 del 06/05/2015, Sansone, cit.). Né può assumere rilievo il riferimento difensivo alla sentenza della Sez. 3, n. 47601 del 16/11/2024, in cui il provvedimento del Tribunale del riesame, diversamente da quello impugnato, proveniva da un precedente annullamento con rinvio di questa Corte con indicazione di tutti gli elementi cronologici e di fatto per operare il vaglio sulla sussistenza o meno dei presupposti per la retrodatazione. 3. Dagli argomenti che precedono consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano competente ai sensi dell'art. 310 comma 2 cod. proc. pen. 4
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo .giudizio al Tribunale•di Milano competente ai sensi dell'art. 310 comma 2 cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso I'll settembre 2025 La Consigliera estensora Il Psidente
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
letta la memoria difensiva dell'Avvocato Cristian Di Giusto, nell'interesse del ricorrente, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 32852 Anno 2025 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 11/09/2025 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Milano ha confermato il provvedimento applicativo della custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano il 14 aprile 2025, nei confronti di UR ME in ordine ai capi 69), 78) e 121), delitti in materia di stupefacenti, mentre lo ha annullato limitatamente ai capi 1) - art. 74, commi 1, 2, 3 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 -, 114) e 220) - delitti in materia di stupefacenti - ritenendo che fosse preclusa al Pubblico ministero una nuova richiesta cautelare. Infatti, secondo il Tribunale si era formato il giudicato cautelare sul diniego, opposto dal Giudice per le indagini preliminari con ordinanza del 10 ottobre 2023 non impugnata dal P.M., a seguito della scadenza del termine massimo per effetto della retrodatazione, non superato dal ritenuto elemento di novità costituito dalla sopravvenuta condanna di UR ME per i medesimi fatti, in assenza di elementi concreti ed individualizzati dimostrativi del pericolo di fuga, unico a poterne giustificare l'emissione. 2.Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso il Pubblico ministero, per violazione di legge e vizio di motivazione in quanto, a fronte della pronuncia di una sentenza di condanna, il pubblico ministero ha il rinnovato potere di avanzare richiesta cautelare personale al Giudice, pur a fronte di precedente rigetto avvenuto nella fase delle indagini preliminari, senza che rilevi la regola della retrodatazione della durata dei termini di custodia cautelare. 3.In data 30 luglio 2025 è pervenuta memoria difensiva dell'Avvocato Cristian Di Giusto che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso valorizzando il contenuto dell'ordinanza impugnata (pagg. 40 e 41) nella parte in cui ha dato atto di come i fatti di cui ai capi 69), 78) e 121), in rapporto di connessione qualificata con quello avvenuto nel dicembre 2020, non fossero «desumibili dagli atti prima del rinvio giudizio per il fatto del dicembre 2021», in quanto delineatisi solo con l'informativa finale del 7 marzo 2023 successiva al rinvio a giudizio per il fatto per il quale è intervenuto l'arresto di ME 1'11 dicembre 2021 e conclusosi con sentenza di patteggiamento in base agli argomenti contenuti nella sentenza Sez. 3, n. 47601 del 16/11/2024, relativa ad un caso analogo. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorse è fondato. 2. Il Tribunale del riesame, nel rigettare la domanda cautelare del pubblico ministero, parte dalla errata premessa giuridica secondo la quale la sopravvenuta condanna emessa nei confronti dell'imputato non sia qualificabile come elemento di novità tale da consentire all'organo dell'accusa di rinnovare la richiesta precedentemente non accolta dal Giudice per le indagini preliminari (pag. 38). 2.1. Come correttamente argomentato anche dal Procuratore generale, costituisce principio consolidato della Corte di legittimità che la pronuncia di una sentenza di condanna costituisca, di per sé, un fatto nuovo idoneo a legittimare l'emissione di una misura coercitiva personale, non ostando in via generale un precedente giudicato cautelare (Sez. 1, n. 13407 dell'08/01/2021, Rv.281055; Sez.6, n. 30144 del 06/05/2015, Sansone, Rv.264997), fermo restando che l'effetto preclusivo del giudicato cautelare è determinato soltanto da un provvedimento decisorio in relazione al quale siano stati esauriti i mezzi di impugnazione previsti, e non anche nell'ipotesi della mancata attivazione degli strumenti processuali di controllo (Sez. U., n. 7931 del 16/12/2010, dep. 01/03/2011, Testini, Rv. 249001-01). 2.2. Nel caso in esame, invece, la richiesta cautelare era stata respinta dal Giudice per le indagini preliminari, con ordinanza del 10 ottobre 2023 non impugnata dal Pubblico ministero, in ragione della scadenza del termine massimo derivante dalla retrodatazione, non qualificabile come provvedimento decisorio mancando i presupposti indicati dalle Sezioni Unite Testini. Il Pubblico ministero, dunque, poteva legittimamente avanzare una nuova richiesta di custodia cautelare, anche a seguito di precedente rigetto del Giudice per le indagini preliminari, in quanto non impugnato e per questo privo di effetto preclusivo. 2.3. In ordine al tema della scadenza dei termini di custodia cautelare, in mancanza di un effettivo giudicato cautelare il Tribunale non avrebbe potuto limitarsi a richiamare un provvedimento di diniego, ma avrebbe dovuto rivalutare l'intero quadro cautelare onde dar conto della sussistenza o meno dei presupposti per la retrodatazione e se del caso dell'effettiva decorrenza di un termine di fase. A tal fine il Tribunale avrebbe dovuto tener contro del principio per cui con riferimento alla retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, prevista dall'art. 297, comma 3, cod.proc.pen., il computo va effettuato con riguardo all'intera durata della custodia cautelare sofferta, anche se relativa a fasi non omogenee (Sez. Un., n. 23166 del 28/05/2020, Mazzitelli, Rv. 279347-01). 3 Jtì Una volta superato il primo stadio della valutazione avrebbe dovuto inoltre focalizzare l'attenzione sul quadro cautelare relativo a questo procedimento, attenendosi al principio per cui «La regola della retrodatazione dei termini di custodia cautelare opera anche nel caso in cui, nell'ambito di uno stesso procedimento, ad un'ordinanza pronunciata nel corso delle indagini preliminari segua, nei confronti dello stesso imputato, una seconda ordinanza per fatti connessi emessa in fase dibattimentale;
in tal caso, ai fini del calcolo dei termini di fase di cui all'art. 303 cod. proc. pen., deve farsi riferimento al "dies a quo" della prima misura e verificare se, per il reato della seconda ordinanza cautelare, i termini di durata di ciascuna fase siano o meno scaduti, mentre devono sommarsi i periodi di custodia subita anche in fasi eterogenee ai soli fini del calcolo dei termini di durata complessiva di cui all'art. 303, comma 4, cod. proc. pen., o del termine di durata massimo di cui all'art. 304, comma 6, cod. proc. pen.» (Sez. 6, n. 43599 del 17/11/2021, Ciconte, Rv. 282186). 2.4. Alla resa dei conti il Tribunale del riesame non ha esplicato gli argomenti in forza dei quali potesse ritenersi che nel caso concreto per i capi 1), 114) e 220) operasse il regime della retrodatazione, essendosi limitato° ad un generico richiamo all'avvenuta scadenza dei termini massimi di durata della misura cautelare senza dar conto del relativo computo;
inoltre ha erroneamente escluso che la nuova condanna potesse costituire un elemento sopravvenuto di cui tenere conto e da ultimo ha omesso di verificare se dalle motivazioni della sentenza di condanna o da altri atti emergessero elementi concreti e individualizzati per ritenere sussistenti, in assenza dei presupposti per ritenere decorso il termine di durata della custodia cautelare, i requisiti per l'emissione della misura cautelare richiesta dal Pubblico ministero anche con riferimento al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1) per il quale vale la presunzione di pericolosità che impone la misura della custodia in carcere (Sez.6, n. 30144 del 06/05/2015, Sansone, cit.). Né può assumere rilievo il riferimento difensivo alla sentenza della Sez. 3, n. 47601 del 16/11/2024, in cui il provvedimento del Tribunale del riesame, diversamente da quello impugnato, proveniva da un precedente annullamento con rinvio di questa Corte con indicazione di tutti gli elementi cronologici e di fatto per operare il vaglio sulla sussistenza o meno dei presupposti per la retrodatazione. 3. Dagli argomenti che precedono consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano competente ai sensi dell'art. 310 comma 2 cod. proc. pen. 4
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo .giudizio al Tribunale•di Milano competente ai sensi dell'art. 310 comma 2 cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso I'll settembre 2025 La Consigliera estensora Il Psidente