Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XXV, sentenza 26/02/2026, n. 435
CGT2
Sentenza 26 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Errore di fatto ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c.

    La Corte dichiara inammissibile il ricorso per revocazione, ritenendo che i requisiti per l'errore di fatto ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. non sussistano. L'errore prospettato dalla ricorrente non è un mero errore materiale o una svista oggettivamente e immediatamente rilevabile, ma attiene alla valutazione del materiale istruttorio e all'interpretazione dei fatti, che sono stati oggetto di un giudizio espresso dalla Corte. Tale valutazione, se ritenuta errata, dovrebbe essere impugnata con ricorso per cassazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XXV, sentenza 26/02/2026, n. 435
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 435
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

    Testo completo