Sentenza breve 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza breve 13/03/2026, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00102/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00027/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 27 del 2026, proposto dal sig. SS RI SP, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Latessa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Provincia di Campobasso, non costituita in giudizio;
il Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
il Comune di Campochiaro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Paolino Napolitano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento del 26/01/2026 con il quale lo Sportello Unico Associato incardinato presso la Provincia di Campobasso ha rigettato l’istanza del ricorrente, presentata in data 14/07/2022, volta alla realizzazione di n. 2 capannoni avicoli in agro del Comune di Campochiaro.
-del parere paesaggistico negativo reso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Molise n. 162-P del 05/01/2023.
-della convocazione della conferenza di servizi del 05/11/2022, nella parte in cui ha assegnato il termine perentorio di 60 giorni per il rilascio dei pareri;
-di ogni ulteriore atto preordinato, consequenziale o comunque connesso con espressa riserva di motivi aggiunti per gli atti non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e del Comune di Campochiaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. LU LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Il Sig. SS RI SP è un giovane agricoltore ed è proprietario di un terreno sito nel Comune di Campochiaro individuato catastalmente al F. 2 p.lle 92 – 99 – 94. Terreno questo con destinazione agricola. Il ricorrente aveva in animo di realizzare, su detto terreno, n. 2 capannoni avicoli di ultima generazione.
Al fine di poter realizzare i predetti capannoni, in data 14/07/2022, il ricorrente presentava al propria istanza al SUAP Associato (SAEL) incardinato presso la Provincia di Campobasso.
il SUAP indiceva la conferenza di servizi - con atto del 5/11/2022 - il quale veniva recepito da tutte le amministrazioni in pari data (notificato alla Soprintendenza in data 7.11.2022).
Il SUAP assegnava alle Amministrazioni convocate il termine perentorio di 60 giorni per rendere il parere di rispettiva competenza.
Solo la Soprintendenza rilasciava il proprio parere negativo con atto prot. n 162-P del 05/01/2023, motivato dalle seguenti ragioni: « - i nuovi manufatti si sovrappongono percettivamente al contesto in modo dissonante e con effetto intrusivo in relazione alla loro connotazione plano-volumetrica e ad un linguaggio architettonico molto differente dai caratteri morfo-tipologici che dovrebbero caratterizzare le semplici architetture del paesaggio tipicamente agricolo. Il sito, infatti, è posto in una posizione esposta alla visuale dalle alture limitrofe che risulterebbe alterata dalla percezione di un elemento estraneo in un ambito di assoluto valore paesaggistico. - La mole dei 2 fabbricati risulta di elevato impatto visivo con la sua lunghezza di circa 100 metri e un’altezza del colmo di quasi i 5 metri, dai quali svettano ulteriormente due grandi silos. La loro configurazione complessiva, con gli impianti e gli annessi funzionali necessari, assume il carattere di un insediamento produttivo di tipo industriale piuttosto che di un allevamento biologico armoniosamente integrato nel contesto. La scelta di materiali e strutture tipiche della prefabbricazione, inoltre, ha ben poco in comune con tipiche strutture di ricovero degli animali quali le stalle che dovrebbero caratterizzare un’area dedicata alla produttività agrosilvo-pastorale. - Lo stesso dicasi dei piazzali dedicati alla disinfezione e alla movimentazione degli automezzi per la cui logistica sono necessarie notevoli opere di scavo e sbancamento, in virtù delle quali si prefigurerebbe anche la necessità di un consistente mutamento della viabilità attuale - essenzialmente costituite da una strada comunale e alcuni sentieri interpoderali - all’interno di un’area di notevole interesse naturalistico. - Inoltre, l’intervento non è pienamente conforme a quanto prescritto dalle Norme Tecniche di attuazione e dalle Linee Guida del Paesaggio (DGR 17.03.2005 n°244) relative ai P.T.P.A.A.V, e le trasformazioni di uso produttivo del territorio previste nella area prescelta non rispondono all’obiettivo richiesto di equilibrata integrazione tra la tutela e valorizzazione delle risorse naturali e delle qualità ambientali, culturali e paesistiche e gli indirizzi di sviluppo economico e sociale della Regione. Questo Ufficio ritiene, inoltre, che le problematiche evidenziate non consentano di rendere un parere di compatibilità paesaggistica favorevole, precisando comunque che solo una radicale revisione del progetto che contempli una drastica riduzione delle opere, il loro adeguamento alle Norme Tecniche del Piano e alle indicazioni progettuali concernenti i caratteri tipologici di tali architetture tradizionali contenute nelle relative Linee Guida (punto b. 6.4 “stalle”), potrebbe consentire una diversa valutazione di quanto oggi ritenuto paesaggisticamente incompatibile e poco rispettoso dello staus quo dei luoghi .» ( cfrf. all. n. 6 alla produzione della parte ricorrente del 3.02.2026).
Con la determina del 26/01/2026, il SUAP concludeva negativamente la Conferenza di Servizi (cfr. all. n. 11 alla citata produzione della parte ricorrente) e con il successivo provvedimento adottato in pari dati denegava “ il rilascio del titolo unico di cui all’art. 7 del D.P.R. n. 160/2010 finalizzato alla realizzazione di n. 2 nuovi capannoni destinati all’allevamento avicolo da ubicare in loc. LE Cornise (contraddistinto in C.T. Fg. 2 Mapp. 92-99-94 – destinazione d’uso agricola Zona “E”) ” (cfr. all. n. 2 alla produzione della difesa erariale del 20.02.2026).
In particolare, la conclusione negativa della Conferenza di servizi veniva adottata sulla base delle seguenti premesse:
- “ PRESO ATTO del parere negativo reso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Molise, giusta nota Mic/Mic Sabap-Mol 05/01/2023 prot. 0000162-P, acquisito al Suap di Campochiaro, con prot. Provincia di Campobasso in arrivo n. 384/2023, pari data ”;
- “ VISTI altresì la nuova istanza per il rilascio del titolo unico ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. e), 10 del D.P.R. n. 380/2001 ss. mm. ed ii. e 7 del D.p.r. n. 160/2010, trasmessa per conto dell’impresa individuale SP SS RI, ed acquisita al protocollo della Provincia di Campobasso in arrivo n. 11133/2025 del 14/05/2025, per la realizzazione del medesimo intervento (pratica Suap-Sael n. 374/2025);
la comunicazione di avvio della relativa istruttoria e contestuale richiesta di acquisizione dei pareri agli Enti coinvolti attraverso il modulo procedimentale della Conferenza di Servizi decisoria semplificata in modalità asincrona ex art. 14 e ss. della L. 241/90, secondo la procedura accelerata di cui all’art. 13 del D.L. n. 76/2020, prot. Provincia di Campobasso in partenza n. 38513/2025 del 21/11/2025” ;
- “ DATO ATTO CHE in merito alla nuova istanza: - l’Asrem Dipartimento di Prevenzione Sanità Animale, con nota prot. n. 144352 del 01/12/2025, acquisita al prot. della Provincia di Campobasso in arrivo n. 39281/2025 del 02/12/2025, richiedeva alla ditta integrazioni documentali; - veniva reso il parere negativo dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Molise, giusta nota Mic/Mic Sabap-Mol prot. 0000008-P del 05/01/2026, acquisito al Suap di Campochiaro, con prot. Provincia di Campobasso in arrivo n. 152/2026 del 07/01/2026 ”;
- “ VISTA la nota, prot. Provincia di Campobasso in arrivo n. 530/2025 del 12/01/2026, con la quale la ditta SP: - comunica la rinuncia alla nuova istanza di titolo unico, per la motivazione che essendo il progetto finanziato con fondi PNNR, il cui ottenimento è subordinato all’allegazione del titolo edilizio entro il 14/02/2026, non sussistono i tempi necessari alla definizione dell’iter procedimentale; - chiede la conclusione del procedimento di cui all’istanza di titolo unico, prot. Provincia di Campobasso in arrivo n. 14861/2022 del 14/07/2022, con l’adozione di un provvedimento espresso ”;
- “ DATO ATTO CHE lo scrivente Suap, in qualità di Amministrazione procedente, ritiene di aver acquisito un atto di dissenso non superabile nel presente procedimento ” (cfr. all. n. 11 alla citata produzione della parte ricorrente del 3.02.2026).
2. Contro le citate determinazioni negative l’interessato ha avanzato la presente impugnativa, affidata ai seguenti motivi di ricorso, così rubricati:
I- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAIZONE DELL’ART. 146 DEL DLGS 42/2004; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3, 17 BIS E 21 NONIES DELLA L. 241/1990; ECCESSO DI POTERE PER ERRORE NEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITA’ MANIFESTA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.97 COST IN RELAZIONE AL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE;
II- difetto di istruttoria;
III- NULLITA’ EX ART. 21 SEPTIES DELLA L. 241/1990 V) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 146 DEL DLGS 42/04.
In estrema sintesi con il ricorso ci si è doluti del fatto che:
a) rispetto all’atto di indizione della conferenza di servizi del 5.11.2022, il parere della Soprintendenza risulterebbe tardivo e come tale inefficace stando ai termini di cui all’art. 13 del D.L. n. 76/2020; “ A tal fine, per quanto occorrente, si impugna anche l’indizione della conferenza di servizi del 5/11/2022 che ha assegnato alle Amministrazioni il termine di 60 giorni per esprimere il loro parere, in violazione dell’art. 13 del DL 76/2020 ” (cfr. il ricorso a pag. 7, motivo I);
b) “ L’istruttore, probabilmente, nell’esaminare la pratica non si è recato sul posto e non ha nemmeno ben valutato quanto riportato nella relazione paesaggistica. Come emerge dalle foto innanzi riportate, il terreno oggetto del proposto intervento è finitimo a quello sul quale sono posti altri capannoni avicoli di grandi dimensioni. Il terreno in parola è posto in una valle ed è dunque invisibile dalla strada. Parimenti erronea è l’affermazione secondo la quale sarebbe necessario modificare l’attuale viabilità, posto che, al capannone avicolo innanzi fotografato si accede con le medesime strade che servono il terreno oggetto di causa. Invero non è necessario in alcun modo modificare l’assetto viario e, comunque, la Soprintendenza non rende alcuna motivazione in ordine ad una modifica dell’accesso stradale. Per altro non vi è alcun progetto volto a modificare le infrastrutture stradali quindi non si comprende come la Soprintendenza possa esprimere un parere negativo in merito. Ancora erronea è l’affermazione che il capannone avicolo avrebbe carattere industriale ” ( cfr. il ricorso alle pagine 11 e ss.; motivo II);
c) La Soprintendenza avrebbe reso il proprio parere sull’erroneo presupposto che l’area oggetto di intervento fosse vincolata paesaggisticamente e che quindi l’intervento necessitasse dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del Dlgs 42/2004, non essendo mai entrato in vigore il PTPAAV n. 3 secondo l’impostazione patrocinata dal ricorso (motivo III).
La domanda cautelare, in punto di danno, ha rappresentato che “ per la realizzazione del predetto il ricorrente ha partecipato ad un finanziamento pubblico che impone l’ottenimento del titolo edilizio entro il 01/04/2026 in mancanza del quale il contributo pubblico verrebbe irrimediabilmente perso. Ulteriormente in assenza di un provvedimento cautelare il ricorrente non potrebbe dar corso all’investimento nonostante abbia ottenuto tutti i pareri favorevoli, residuando unicamente la determina conclusiva favorevole della conferenza di servizi ” (cfr. il ricorso a pag. 17).
3. In resistenza al ricorso, per il Ministero della Cultura- Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio del Molise, si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato la quale ha eccepito l’infondatezza del gravame evidenziando la correttezza dell’operato della Soprintendenza.
In particolare, la difesa erariale ha rappresentato che il parere della Soprintendenza sarebbe stato tempestivo rispetto al termine di 60 giorni assegnatole dall’atto di indizione della Conferenza di Servizi:
- “ la procedura è stata inde a con a o della Provincia di Campobasso prot.n. 22965/2022 del 5 novembre 2022, notificato alla Soprintendenza con protocollo n. 12696-A del 7.11.2022 (…). La determina stabilisce un termine perentorio di 60 giorni decorrenti dal giorno successivo alla notifica per rendere le determinazioni di competenza, ai sensi dell’art. 14-bis L. 241/1990 come modificato dall’art. 13 del D.L. 76/2020, Il parere è stato reso in data 5 gennaio 2023: pertanto, assumendo come dies a quo l’8 novembre 2022, il termine di 60 giorni scadeva il 6 gennaio 2023 (rectius, 7.1.2023, trattandosi di giorno festivo). Conseguentemente, l’a o del 5 gennaio 2023 risulta pienamente tempestivo rispetto al termine fissato dall’Amministrazione procedente ” (cfr. la memoria della difesa erariale del 20 febbraio 2026 alle pagine 2 e 3);
- “ qualora si volesse prospettare una diversa ricostruzione temporale, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che l’eventuale tardività del parere della Soprintendenza non comporta la sua radicale inesistenza o irrilevanza, potendo al più incidere sulla sua vincolatività, fermo restando il rilievo costituzionale dell’interesse paesaggistico ” (cfr. memoria cit. a pag. 3);
- “ il parere si fonda su una compiuta lettura del contesto paesaggistico e sull’inquadramento dell’area nel PTPAAV n. 3 – “Massiccio del Matese”, richiamando la zona “M.1 < 600 m”, categoria di uso antropico “d.1 – pratiche agronomiche” e modalità di tutela “TC.1” e “TC.2” ” (memoria cit. pag. 4);
- “ Con specifico riguardo alla censura relativa alla asserita decadenza del PTPAAV n. 3 per mancata approvazione dei piani esecutivi, la stessa non appare fondata. Gli strumenti di pianificazione paesaggistica restano efficaci sino a formale abrogazione, annullamento o sostituzione, non potendo ritenersi automaticamente decaduti in assenza di un espresso a o di caducazione. La disciplina regionale molisana, inoltre, attribuisce ai PTPAAV valenza di tutela paesaggistica assimilabile a dichiarazione di notevole interesse pubblico, con efficacia conformativa dire a del territorio (rif. art. 8 Legge Regionale del 1° Dicembre 1989, n° 24 - Bolle ino Ufficiale n° 23 del 16/12/1989 ) (…). La Corte costituzionale ha riconosciuto la legittimità del sistema regionale di pianificazione paesaggistica e la centralità dei piani paesaggistici quale strumento primario di tutela (Corte cost., 9 marzo 2022, n. 45). Ne consegue che la mancata approvazione di eventuali strumenti attuativi non determina la caducazione del piano paesaggistico generale, che conserva la propria efficacia vincolante ” (memoria cit. a pag. 7).
4. Si è altresì costituito in giudizio il Comune di Campochiaro, il quale ha eccepito l’infondatezza del ricorso sostenendo la legittimità dell’operato del Comune nell’ambito del procedimento attivato dal SAEL della Provincia di Campobasso (SUAPA) e rappresentando che “ Il diniego del titolo unico è derivato esclusivamente dal parere negativo della Soprintendenza per profili paesaggistici, materia estranea alle competenze comunali. Il Comune di Campochiaro non ha alcuna responsabilità in relazione alle valutazioni paesaggistiche, che spettano esclusivamente agli organi preposti alla tutela del vincolo ” (cfr. la memoria della difesa comunale del 16 febbraio 2026 a pag. 3).
5. La Provincia di Campobasso, responsabile del SAEL-SUAPA che ha curato il procedimento adottando il diniego impugnato, sebbene regolarmente raggiunta dalla notifica del ricorso, non si è costituita in giudizio.
6. Alla camera di consiglio del 25 febbraio 2025, la trattazione dell’affare cautelare è stata differita, su richiesta della parte ricorrente, per documentare l’esistenza del periculum in mora affermato dal ricorso in punto di possibile perdita di finanziamenti economici.
7. Con la produzione del 25 febbraio 2026, la parte ricorrente ha documentato di aver ricevuto, da parte dell’ISMEA, una proroga di 90 giorni per conseguire il titolo edilizio necessario a comprovare la cantierabilità del progetto e quindi non decadere dal relativo finanziamento (cfr. la produzione della parte ricorrente del 25 febbraio 2026).
8. Alla camera di consiglio dell’11 marzo 2026, la causa è stata quindi trattenuta in decisione, previo avviso della possibile definizione integrale del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm..
9. Il LEgio rileva che sussistono effettivamente i presupposti per l’immediata definizione del giudizio in applicazione dell’articolo appena citato.
10. Il ricorso deve essere accolto per l’assorbente fondatezza del motivo appuntato sul deficit istruttorio motivazionale che ha inficiato l’azione amministrativa in contestazione.
11. Innanzitutto va chiarito che l’impostazione ricorsuale non può essere seguita nella parte in cui ha contestato l’inapplicabilità alla vicenda in esame dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004.
Come ha rappresentato la difesa erariale, infatti, i Piani territoriali paesistico-ambientali di area vasta “ equivalgono a dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497 del 1939 ” (cfr. art. 8 -rubricato “ efficacia ” -, comma 1, della legge regionale del Molise n. 24 del 1989).
Inoltre, in base all’art. 8 della citata L.R. del Molise n. 24/1989:
- “ Le disposizioni dei Piani sono vincolanti per i privati e prevalgono nei confronti dell'attività dei soggetti pubblici partecipanti al governo del territorio regionale; tutte le trasformazioni fisiche e d'uso previste dai Piani urbanistici e da Piani e programmi di settore di livello o interesse regionale, infraregionale e comunale, devono essere compatibili con le prescrizioni dei Piani ” (comma 2);
- “ Dalla data di comunicazione dell'avvenuta adozione dei progetti dei Piani da parte della Giunta Regionale e fino all'approvazione definitiva dei Piani medesimi da parte del Consiglio Regionale, è obbligatoria l'applicazione delle misure di salvaguardia di cui alle vigenti leggi in materia urbanistica ” (comma 3);
- “ I Piani conservano la propria efficacia a tempo indeterminato. Di norma sono sottoposti a revisione ogni dieci anni ” (comma 4).
E - se già questo è sufficiente a ritenere sussistente il vincolo paesaggistico sulle aree interessate dai P.T.P.A.A.V.- non guasta aggiungere che l’efficacia di simili piani trova conferma nella giurisprudenza di questo Tribunale che più volte si è pronunciata sulla legittimità delle determinazioni amministrative adottate in considerazione di tali strumenti di pianificazione.
Va pertanto disatteso il terzo motivo di gravame.
12. Il primo motivo di ricorso, invece, è fondato nei limiti di cui sta per dirsi.
Con l’atto di indizione della conferenza di servizi del 5.11.2022, il SAEL-SUAPA della Provincia di Campobasso ha fissato il termine di 60 giorni entro il quale le Amministrazioni coinvolte avrebbero dovuto “ rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza” rinviando alle seguenti norme: “art. 14-bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. come modificato dall’art. 13 (Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi), comma 1, lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 (valevole sino al 31/12/2021 e successivamente differito al 30/06/2023 con il decreto-legge 31 maggio 2021 n.77, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 (art. 51, comma 1, lettera g) ” (cfr. all. n. 4 alla produzione della parte ricorrente del 3 febbraio 2026).
12.1. Il ricorso ha contestato che il termine così concesso dal SAEL-SUAPA alle Amministrazioni coinvolte per rendere i pareri di competenza sarebbe stato illegittimo in quanto superiore a quello di 45 giorni stabilito dall’art. 13 del D.L. n. 76 del 2020.
La censura è fondata.
Ai sensi dell’art. 13 del D.L. 76/2020, infatti, « Fino al 31 dicembre 2024, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni procedenti adottano lo strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14bis della medesima legge, con le seguenti modificazioni(1): a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di trenta giorni e in caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute il suddetto termine è fissato in quarantacinque giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea ».
Nel caso di specie, invece, il SAEL-SUAP ha fissato il termine suddetto in misura di 60 giorni, così violando la summenzionata regola.
Con riguardo specifico alla Conferenza di Servizi semplificata, l’art. 14- bis della legge n. 241 del 1990 dispone, tra le altre cose, che:
- « La conferenza è indetta dall'amministrazione procedente entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte. A tal fine l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate:
a) l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza e la relativa documentazione ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;
b) il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;
c) il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine è fissato in novanta giorni;
d) la data della eventuale riunione in modalità sincrona di cui all'articolo 14-ter, da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c), fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento » (comma 2);
- « Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c), l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza. Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis. L'amministrazione procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione della conferenza » (comma 5).
Anche l’art. 14- bis della legge n. 241 del 1990, quindi, stabilisce che il termine entro il quale le Amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni deve essere “ comunque non superiore a quarantacinque giorni ” (cfr. art. 14- bis , comma 1, lett. c) della legge n. 241 del 1990).
Sulla perentorietà dei termini di cui all’art. 14- bis della L. n. 241/1990, Tribunale ha già avuto modo di chiarire che “ la legge non attribuisce all’Amministrazione procedente un autonomo potere di gestione dei termini del procedimento ” e che “ Il principio di legalità impone, anche in materia di durata del procedimento, che i poteri attribuiti all’Amministrazione siano solo quelli tipizzati da specifiche norme positive ” (cfr. T.A.R. Molise, sentenza n. 277 del 29 settembre 2025).
Facendo applicazione di simili principi, la sentenza n. 277 del 29 settembre 2025 di questo Tribunale, pronunciandosi con riguardo specifico ai distinti termini di cui all’art. 14-bis, comma 1, lett. b) della L. n. 241/1990, ha chiarito che “ l’impostazione propria degli artt. 2 e 14-bis della legge n. 241 del 1990 è tale da doversi ritenere che, dopo la sospensione dei termini del procedimento per la durata massima prevista dalla legge, il riavvio della loro decorrenza sia una conseguenza automatica che l’Amministrazione procedente non può in alcun modo impedire (né deliberatamente, né per dimenticanza). Le disposizioni legislative in esame non riconoscono, infatti, all’Amministrazione alcun potere costitutivo di questo tipo: né dell’effetto sospensivo, né dell’effetto di riattivazione dei termini del procedimento.
In tema, l’unico potere espressamente attribuito dalla legge all’Amministrazione procedente è quello di stabilire una durata inferiore a quella prevista dalla legge per i termini di cui all’art. 14-bis, comma 2, ovvero del periodo di sospensione di cui al comma 7 dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990. … ” (cfr. T.A.R. Molise, sentenza n. 277 del 29 settembre 2025).
Sulla scorta del richiamato precedente giurisprudenziale, va ribadito in questa sede che l’Amministrazione procedente non ha il potere di governare in modo autoreferenziale e illimitato il piano della decorrenza dei termini per la definizione del procedimento, poiché in materia la legge n. 241 del 1990 reca una disciplina imperativa e per buona parte autosufficiente.
D’altra parte, “ se la determinazione dei termini del procedimento fossero rimesse alla piena discrezionalità dell’Amministrazione, le tempistiche procedimentali, pur predeterminate dal legislatore, verrebbero degradate a indicazioni di massima prive di concreta valenza pratica ” (cfr. T.A.R. Molise, sentenza n. 277 del 29 settembre 2025).
Al contrario, l’art. 14- bis , comma 2, della legge n. 241 del 1990 predetermina direttamente gli effetti e la durata massima dei termini ivi indicati, lasciando all’Amministrazione procedente soltanto la scelta in ordine alla misura del singolo termine, e sempre nel rispetto dell’indicazione massima stabilita dalla legge, la quale delinea:
- quello, “ non superiore a quindi giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, integrazioni documentali o chiarimenti ”;
- quello, “ non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento ”, “ fissato in novanta giorni ” nel caso di Amministrazioni preposte alla cura di interessi sensibili (cfr. l’art. 14- bis , comma 2, legge n. 241 del 1990).
Facendo applicazione delle citate coordinate ermeneutiche al caso di specie, si deve rilevare l’illegittimità della determinazione con la quale il SAEL-SUAPA della Provincia di Campobasso ha fissato in 60 giorni il termine entro i quale le Amministrazioni coinvolte avrebbero dovuto rendere le proprie determinazioni, con la conseguenza che il parere reso dalla Soprintendenza nel caso di specie risulta tardivo rispetto al termine stabilito dalla legge in 45 giorni.
Stando a quanto dedotto dalla difesa erariale, infatti, considerato il dies a quo decorreva dall ’ 8 novembre 2022, con la conseguenza che il termine di legge di 45 giorni è spirato in data 23 dicembre 2023.
12.2. Il punto di caduta di un simile ritardo, però, non è quello sostenuto dal ricorso, secondo il quale la conseguenza della tardività del parere andrebbe individuata nell’avvenuta formazione del parere positivo per silentium ai sensi dell’art. 17- bis della stessa legge n. 241/1990.
Il fatto è che la Soprintendenza, pur avendo trasmesso il parere di competenza oltre il termine di legge, ha comunque rispettato il termine prefigurato dal SAEL-SUAPA della Provincia nell’atto di indizione della Conferenza: e, sebbene ciò non valga a salvare il parere dal rilievo della tardività rispetto al termine di legge, questa circostanza giustifica la Soprintendenza almeno sul piano della non applicabilità al caso di specie il meccanismo di cui all’art. 17- bis della legge n. 241/1990.
L’Amministrazione procedente, nella vicenda in esame, non avrebbe potuto considerare perfezionato ex lege e per silentium il parere positivo della Soprintendenza, in forza del meccanismo di cui all’art. 17- bis della medesima legge n. 241/1990, poiché sin dall’originario atto di indizione della Conferenza aveva essa stessa riconosciuto il termine superiore di 60 giorni alle Amministrazioni coinvolte: termine come detto rispettato nel caso di specie dalla Soprintendenza (cfr. la memoria della difesa erariale del 20 febbraio 2026 alle pagine 2 e 3 secondo la quale “ il termine di 60 giorni scadeva il 6 gennaio 2023 (rectius, 7.1.2023, trattandosi di giorno festivo)”, Conseguentemente, l’atto del 5 gennaio 2023 risulta pienamente tempestivo rispetto al termine fissato dall’Amministrazione procedente ”).
Da questo punto di vista, infatti, il caso è diverso rispetto a quello esaminato dal Tribunale nella sentenza n. 277/2025 citata, dove l’atto di indizione aveva stabilito certi termini, che poi erano stati prorogati sulla base di un’abnorme sequela di sospensioni/riattivazione dei termini.
Nella vicenda in esame, invece, il parere di cui si discute non può dirsi tardivo nei rapporti tra l’Amministrazione procedente e la Soprintendenza, perché ab origine la prima aveva assegnato quel maggior termine alla seconda: né il privato se ne era in qualche modo doluto prima della determinazione conclusiva negativa.
In un simile contesto, alla luce delle peculiarità del caso, il LEgio ritiene che sarebbe irragionevole predicare l’applicabilità del meccanismo di cui all’art. 17- bis della legge n. 241/1990: onde il secondo motivo di ricorso va in parte qua disatteso.
12.3. Il parere reso dalla Soprintendenza, tuttavia, è risultato -come detto- tardivo rispetto al termine di legge, con la conseguenza che, nel caso di specie, deve trovare applicazione il diverso orientamento giurisprudenziale secondo il quale “ Quando la Soprintendenza si esprime con ritardo rispetto al termine che l’art. 146 d.lgs. 42/2004 le assegna, Il Comune non è più vincolato a decidere in conformità al parere, ma deve decidere in autonomia anche condividendo le conclusioni cui è giunta tardivamente la Soprintendenza purché motivi sulle ragioni per cui aderisce al parere dell’organo ministeriale … Il provvedimento diventa illegittimo se il Comune aderisce alle conclusioni negative della Soprintendenza limitandosi a motivare per relationem ” (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. III, 4 novembre 2024, n. 8757).
E nello stesso senso si può richiamare la giurisprudenza dei Tribunali Amministrativi Regionali secondo la quale "Il parere tardivamente espresso dall'autorità tutoria statale non è da intendersi tamquam non esset, ma perde soltanto il suo carattere di vincolatività, con la conseguenza che l'amministrazione preposta al rilascio del titolo abilitativo paesaggistico deve sorreggere il proprio diniego con una motivazione autonoma, che tenga conto di tutte le circostanze che caratterizzano il singolo caso concreto " (cfr. ex multis , T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, n. 1537/2023).
Facendo applicazione delle coordinate ermeneutiche appena tracciate, il parere reso dalla Soprintendenza nella vicenda in esame doveva essere dall’Amministrazione procedente considerato non vincolante.
12.4. Nel caso di specie, tuttavia, il diniego adottato dal SAEL-SUAP della Provincia di Campobasso, come ammesso dalla stessa difesa del Comune di Campochiaro, è stato disposto sulla base del mero rinvio per relationem al parere negativo della Soprintendenza, erroneamente considerato vincolante e come tale non superabile.
Infatti, la determinazione conclusiva della Conferenza di servizi in contestazione si è limitata a dare apoditticamente atto che “ lo scrivente Suap, in qualità di Amministrazione procedente, ritiene di aver acquisito un atto di dissenso non superabile nel presente procedimento ”, concludendo negativamente i lavori “ alla luce delle motivazioni contenute nell’allegato parere negativo, reso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Molise giusta nota Mic/Mic Sabap-Mol 05/01/2023 prot. 0000162-P, che qui si richiamano per relationem ” (cfr. il provvedimento impugnato).
Ma sotto questo limitato profilo procedimentale il primo motivo di ricorso, dovendosi registrare un irrimediabile deficit istruttorio e motivazionale del provvedimento impugnato, poichè l’Amministrazione procedente avrebbe dovuto considerare il parere della Soprintendenza come non vincolante e, conseguentemente, farsi carico di autonome e ben più motivate valutazioni.
Onde il primo motivo di ricorso risulta fondato nei limiti di cui si è detto.
13. La fondatezza del secondo mezzo risulta assorbente rispetto alle censure avanzate dal secondo motivo di gravame, attinenti al merito degli apprezzamenti tecnico-discrezionali resi dalla Soprintendenza rispetto ai quali l’Amministrazione procedente avrebbe dovuto – e dovrà- procedere ad autonomo e più approfondito esame, alla luce dell’acclarata natura non vincolante del relativo parere: ne consegue che, vertendosi in tema di poteri non ancora esercitati, il LEgio non può procedere al vaglio delle relative censure.
Per converso, l’acclarata natura non vincolante del parere rende le censure avanzate contro lo stesso non apprezzabili favorevolmente anche sulla scorta della giurisprudenza secondo la quale “ L'accertata perdita della natura vincolante ha finito, quindi, per dequotare il parere a guisa di atto meramente endoprocedimentale, dal quale non è arrecabile al ricorrente una lesione concreta e immediata del bene della vita ambito (costituito dal conseguimento dell'accertamento di compatibilità paesaggistica del progetto proposto) ” (cfr., in termini, T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, n. 658/2024, e nello stesso senso n. 1405/2022; n. 1768/2022).
14. In conclusione, il ricorso va accolto per l’assorbente fondatezza del primo motivo di ricorso nei limiti di cui si è detto, stante l’acclarata violazione degli artt. 13 del D.L. n. 76/2020 e 14- bis , comma 1, lett. c) della legge n. 241/1990, che si è riverberata in un irrimediabile deficit istruttorio e motivazionale del provvedimento conclusivo della Conferenza di servizi impugnato.
Deve pertanto essere annullato il provvedimento conclusivo della Conferenza di servizi adottato sull’erroneo presupposto della vincolatività del parere tardivamente reso dalla Soprintendenza.
L’Amministrazione procedente dovrà pertanto rideterminarsi in ordine alla posizione dell’interessata e, in aderenza ai principi enunciati nella presente decisione, dovrà tener conto della natura non vincolante del parere della Soprintendenza.
15. Le spese processuali possono essere infine compensate tra tutte le parti del giudizio, sussistendone le eccezionali ragioni previste dalla legge, anche in considerazione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento di conclusione negativa della Conferenza di servizi adottato dal SAEL-SUAPA della Provincia di Campobasso in data 26 gennaio 2026.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO IB, Presidente
LU LA, Referendario, Estensore
Sergio Occhionero, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU LA | IO IB |
IL SEGRETARIO